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l DVR potrebbe sembrare un documento “statico” ma in realtà è il pilastro della prevenzione e va aggiornato con la giusta frequenza, costituendo una risorsa fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si tratta di uno strumento dinamico, progettato per seguire la vita dell’azienda, i suoi cambiamenti, le sue innovazioni e nuove modalità operative.
Cos’è il DVR e quando è obbligatorio predisporlo
Il DVR è il documento con cui il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. affida al datore di lavoro l’analisi e la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, attrezzature, agenti chimici e biologici utilizzati in un determinato processo lavorativo, con conseguente predisposizione delle misure di prevenzione e protezione in base all’entità dei rischi e il programma di miglioramento nel tempo.
L’elaborazione del DVR è obbligatoria per ogni azienda che abbia almeno un lavoratore dipendente (con contratto di lavoro subordinato o assimilato) secondo l’art. 17 e l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e rientra tra quegli obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati a terzi e che coinvolgono diversi ruoli aziendali fra cui: medico competente, RSPP, RLS.
Non è obbligatorio nel caso di:
- liberi professionisti;
- imprese senza lavoratori subordinati o con un unico socio lavoratore;
- ditte a conduzione familiare.
Aggiornamento del DVR: quando è necessario?
Nel caso di una nuova impresa, il D.Lgs 81/2008 stabilisce che il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, sebbene la valutazione dei rischi deve essere sempre svolta tempestivamente, fornendo prova delle misure adottate per la mitigazione dei rischi.
Quando subentrano nuove condizioni di rischio, l’aggiornamento del DVR deve avvenire entro 30 giorni da quando intervengono tali cambiamenti.
Infatti, la normativa impone un aggiornamento rigoroso del DVR ogni qualvolta intervengono cambiamenti significativi, secondo l’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che cita:
«La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità».

Poiché l’aggiornamento del DVR è strettamente collegato alla variazione delle condizioni organizzative, ambientali e di lavoro dell’azienda, tale documento non ha una scadenza periodica che determina la fine della sua validità.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall’ultima valutazione effettuata (Art 271 comma 3 del D.Lgs 81/2008), salvo che intervengano modifiche che rendono necessario procedere al suo aggiornamento anticipato.
I passi salienti nell’aggiornamento del DVR
L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi deve riflettere la situazione aziendale, alla luce dei cambiamenti sopravvenuti.
In particolare occorre:
- Analizzare i cambiamenti per verificare se sono state introdotte nuove attrezzature, processi, sostanze pericolose, procedure o modalità operative.
- È importante, inoltre, includere variabili emergenti come smart-working, ergonomia, turnazioni, nuova mansioni nonché verificare che nel DVR aggiornato si tenga conto delle differenze in ottica di genere nella valutazione dei rischi.
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- Revisionare i rischi e le misure preventive e protettive, integrando in presenza di nuovi rischi misure di prevenzione, DPI, procedure operative e istruzioni.
- Coinvolgere le figure aziendali preposte: Il datore di lavoro è il responsabile del processo, ma la revisione coinvolge RSPP, Medico Competente se nominato, dirigenti, preposti e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Aggiornamento del piano di miglioramento, comunicando ai lavoratori le modifiche sopravvenute.
- Documentare la “storia dell’aggiornamento”, tenendo traccia delle revisioni precedenti del DVR.
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L’aggiornamento del DVR non è un semplice allineamento formale ma è un investimento strategico (obbligatorio nei casi indicati) ed è fondamentale per la prevenzione e la tutela dei lavoratori e del processo organizzativo.
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