Ampliamento volumetrico: Superbonus 110% e verifiche ex Legge 10

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I requisiti previsti dal Superbonus 110% e dalle relazioni tecniche (ex Legge 10) nel caso di interventi che prevedono un ampliamento volumetrico

Uno degli aspetti più controversi riguarda il caso di interventi che prevedono un ampliamento volumetrico dell’edificio.

In questo articolo, riportiamo una sintesi dei requisiti e delle procedure da seguire sia per le pratiche di Superbonus 110% che per le verifiche richieste durante l’elaborazione di una relazione tecnica (ex Legge 10).

 

Superbonus 110%

In primis occorre chiarire quali sono le tipologie di intervento che possono beneficiare del Superbonus 110%.

Un chiarimento arriva sicuramente dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, a seconda della modalità con cui viene eseguito l’intervento, si può far riferimento alle seguenti risposte:

  • 175 del 16/03/2021 – Caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
    L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione spetta esclusivamente a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che «a differenza del “Super sismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».
  • 24 del 08/01/2021 – Ampliamento senza demolizione e ricostruzione.
    L’agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, ribadisce che, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
    In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Inoltre, con la FAQ n. 7, ENEA fornisce ulteriori informazioni in merito alle spese ammesse alla detrazione e, soprattutto, sulla procedura da utilizzare per la redazione dell’APE Convenzionale dell’edificio:

  • Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?
    Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti dall’ampliamento.L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

Relazione tecnica (ex Legge 10) – D.M. Requisiti Minimi

In merito alle verifiche previste dal D.M. 26/06/2015 (cd. Requisiti Minimi) da riportare nelle relazioni tecniche (ex Legge 10), i principali dubbi riguardano i casi di ampliamento che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio.

A tal proposito, si riportano alcune delle FAQ predisposte dal MISE:

  • 2.10 – Nel caso di ampliamento o sopra- elevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, ma legato all’edificio esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro (ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte ampliata?
    Come riportato nello stesso comma 1 lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.
  • 2.11 – Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente e inferiore a 500 m³, sono previsti requisiti?
  • Sì, sono previsti requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade.Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
  • In caso di un ampliamento >15%, quindi assimilato a nuova costruzione, il decreto specifica che la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui, però, si decida di intervenire facendo un ampliamento e contemporaneamente un intervento sull’involucro della parte esistente dell’edificio (ristrutturazione importante di secondo livello), quali verifiche devono essere condotte? Occorre mantenere distinte le due verifiche (e quindi le relative relazioni), sulla parte ampliata e sulla parte esistente dell’edificio, o un tipo di verifica ingloba anche l’altra parte e quindi viene fatta una verifica complessiva (unica relazione) con le verifiche più restrittive?
    Nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante di secondo livello occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.

 

Blumatica Energy

Con Blumatica Energy puoi gestire in maniera semplice e professionale tutte le tipologie di intervento.

 

Informazioni_Generali

 

In particolare, nel caso di interventi di ampliamento eseguiti contestualmente ad altri interventi di efficientamento energetico, semplicemente dividendo in zone termiche differenti le porzioni di edificio esistenti e quelle oggetto di ampliamento, è possibile decidere, in funzione della tipologia di pratica da realizzare, quali di queste devono essere considerate nel calcolo della prestazione energetica per le verifiche di legge 10 e quali devono rientrare nella pratica di detrazione fiscale.

 

Calcolo_prestazione--Detrazioni-Fiscali

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


Un commento

  • Daniele De Vita

    4 Agosto 2021 at 16:25

    Buongiorno,
    ottimo chiarimento in merito all’aumento volumetrico o recupero di zone precedentemente non riscaldate, e con Blumatica Energy si gestiscono bene le varie casisti. Vorrei chiedere un parere rispetto ad un caso pratico, nel caso di una riduzione del volume riscaldato di una zona termica (è il caso di un abbassamento del solaio per recupero del sottotetto) nell’ape post devo considerare la riduzione del volume della zona termica di partenza o devo mantenere inalterata l’altezza netta e lorda ?
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      5 Agosto 2021 at 17:51

      Salve,

      l’APE post va redatto tenendo conto della reale situazione a seguito degli interventi. Pertanto, nel suo caso le consigliamo di modificare sia l’altezza netta che lorda del locale climatizzato.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

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      • Pasquale

        19 Maggio 2022 at 11:08

        La modifica dei parametri comporterà l’implementazione di un nuovo file. La stessa cosa vale se modifico il prospetto con inserimento di nuove finestre. L’APE pre deve tener conto nel vecchio prospetto o di quello modificato?
        potrebbe chiarire grazie

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        • Ufficio Blumatica

          27 Maggio 2022 at 09:32

          Salve,

          nel file PRE occorre indicare la situazione di partenza, quindi senza modifiche di prospetto, ecc.

          Nel file POST, invece, occorre rappresentare la situazione finale quindi tenendo conto dell’inserimento di nuove finestre, modifiche di prospetto, ecc.

          Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
          Cordiali saluti.

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  • luigi

    12 Agosto 2021 at 10:40

    Buongiorno ingegner Cocozza,
    volevo un chiarimento sempre in merito al capo di applicazione per le verifiche di Legge 10 in relazione agli interventi di 1° e 2° livello.
    Se in un condomino, con unità immobiliari e riscaldamento autonomo, si interviene con l’isolamento per oltre il 25% e con la sola sostituzione delle caldaie, ci troviamo in una ristrutturazione di 2° livello.
    Se nello stesso condominio, in un’appartamento dotato di stufa a metano e boiler, andiamo ad installare un impianto completamente nuovo (caldaia+tubazioni+radiatori), ad essere rigorosi per la singola unità immobiliare ci troveremmo nel 1° livello. Come bisogna considerare i due interventi ?
    Alcuni termotecnici sostengono che il condominio è prevalente per cui va fatta una sola Legge 10 di 2°livello, altri dicono che bisogna separare le due relazioni, per cui una di 2° livello per il condominio e una di 1° livello per la singola u.i.

    Spero di avere un chiarimento in merito.

    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 10:45

      Salve,
      premesso che la procedura dipende anche dall’eventuale normativa regionale, in questi casi occorrerebbe predisporre un’unica legge 10 (come 2° Livello), integrando poi le ulteriori verifiche per l’unità immobiliare in cui viene effettuata la ristrutturazione dell’impianto che fa sì che si ricada in 1° Livello.
      In Blumatica Energy è possibile ottenere un’unica relazione tecnica in cui vengono riportate tutte le verifiche richieste.
      Nel caso avesse bisogno di approfondire tale aspetto non esiti a contattare il nostro settore assistenza.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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      • Daniela

        13 Settembre 2022 at 23:10

        E’ possibile sapere come effettuare questa unica legge 10 in cui il condominio viene inquadrato come di 2° livello e vengono integrate le ulteriori verifiche per una sola unità aggiuntiva con Blumatica Energy?
        E’ sbagliato invece considerare il condominio come intervento di II livello anche se in una unità si effettua la sostituzione dell’intero impianto di riscaldamento senza le suddette integrazioni?

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  • Stefano072

    13 Agosto 2021 at 12:13

    Buongiorno
    Devo eseguire un aumento di volume inferiore al 15% (circa 10%) con una nuova superficie disperdente inferiore al 25% (11%) rispetto all’attuale, il mio tecnico dice che ricado in una riqualificazione e che basta allegare alla scia i calcoli che attestano la corretta trasmittanza di legge delle nuove pareti e delle finestre. è corretto o devo comunque fare una legge 10 per tutta la casa? Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 10:01

      Salve,
      nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente e inferiore a 500 m3, occorre redigere una relazione tecnica (ex legge 10) rispettando i requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade.
      Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).
      Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Antonio

    17 Agosto 2021 at 13:47

    Complimenti per l’articolo interessante sugli ampliamenti. Tuttavia non esiste alcun Vs. tutorial che faccia capire come comunicare al SW Energy le zone ove è necessario rispettare il Decr. Req. Minimi e le zone che invece non necessitano di alcuna verifica poiché non interessate da alcun intervento. Esempio nel caso di recupero del sottotetto con volumi > 15% e collegati all’impianto termico esistente (Tab. 4 par. 6 dell’Allegato 1 del Decr. 26/06/2015) quale procedura seguire in Energy? Il manuale non entra nel merito e i webinar non trattano assolutamente questo argomento. In attesa di cortese e sollecito riscontro porgo distinti saluti considerato che lo scrivente si trova proprio in un caso del genere e deve depositare una ex L.10 presso ammin. comunale. Antonio Paolicelli.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 10:50

      Salve,
      per questo tipo di problematiche può contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket dal nostro sito o direttamente dal software), il quale le fornirà tutte le indicazioni del caso.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Micaela

    20 Agosto 2021 at 11:11

    In caso di intervento che preveda la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione invernale, dovendo lavorare con l’inserimento da cad con il censimento monoambiente, per una migliore precisione dei risultati di calcolo per l’APE Ante e POST , vorrei sapere se per la redazione della relazione tecnica (ex. Legge 10) può andare bene questo calcolo oppure è necessario ed indispensabile creare un nuovo lavoro per procedere con il censimento multiambiente? Da un punto di vista normativo e’ necessario indicare i valori per ambiente oppure va bene indicare la sola dispersione totale della zona termica?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 10:53

      Salve,
      il censimento monoambiente può essere utilizzato sia per la redazione degli Ape che della relazione legge 10: infatti, in entrambi i casi normativamente occorre calcolare le prestazioni di ogni singola unità immobiliare e relative zone termiche.
      Il censimento multiambiente, invece, è necessario nel caso in cui sia necessario calcolare la potenza termica di ogni singolo vano al fine di calcolare la potenza termica dei terminali di emissione.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Brunetti Fulvio

    10 Ottobre 2021 at 15:42

    buon giorno dovrei ristrutturare con il superbonus 110 una abitazione di 2 appartamenti di 132metri quadrati l’uno disposti piano terra e piano primo con ingresso in condominio, poi avendo una soffitta alta al centro mt 2,40 e ai lati mt 0,80 vorrei ricavare in questa soffitta un monolocale di circa 40 metri quadrati con il piano casa il rimanente rimane soffitta come adesso. poi le dimensioni dell’area attuali dell’edificio risultano il 3% piu grande di circa 24 cm in larghezza e 40 cm in lunghezza, premetto che nel disegno originale del 1979 non ce riportata la misura della lunghezza dello stabile, sono riportati la larghezza ed il volume. Nel disegno originale modificato nell’anno 1979 la casa e stata fatta nel 1964 pero il volume degli appartamenti risultano uguali perchè sono stati fatti 10 cm piu bassi dal disegno originale vorrei sapere se essendo i stessi metri cubi a oggi come nel disegno originale io penso che non necessiti di sanatoria facendo testo i metri cubi dell’immobile non i metri quadrati grazie. distinti saluti Brunetti Fulvio

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    • Ufficio Blumatica

      11 Ottobre 2021 at 12:32

      Salve,

      essendo una casistica molto specifica, per cercare di darle il massimo supporto possibile le consigliamo di rivolgersi direttamente al nostro settore assistenza
      https://www.blumatica.it/supporto/

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Gambino Roberto

    4 Novembre 2021 at 11:46

    Buongiorno,
    premetto che lavoro con Blumatica Energy,
    desidero avere chiarimenti in merito ad un caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico e precisamente se occorre necessariamente redigere l’APE pre o si può procedere direttamente con il progetto L.10 ricavando solo l’APE post. Il salto di classe come si verificherebbe? Inoltre nella demolizione e ricostruzione cosa rientra nell’agevolazione del Superbonus 110%’.
    Grazie
    Cordiali saluti
    Arch. Roberto Gambino

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    • Ufficio Blumatica

      4 Novembre 2021 at 15:12

      Salve,

      nel caso di demolizione e ricostruzione è comunque prevista la redazione dell’APE pre intervento: infatti, in base a quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, l’unica casistica in cui è possibile non redigere l’APE pre è quella di edifici incompleti. Un approfondimento su tale casistica la trova al seguente link:

      https://blog.blumatica.it/superbonus-110-tutte-le-novita-introdotte-dalla-legge-di-bilancio-2021/

      In merito agli altri chiarimenti richiesti, come riportato nel redazionale, occorre procedere nel seguente modo:

      • la verifica del salto delle 2 classi energetiche va effettuata confrontando la stato di progetto con l’edificio nella sua configurazione finale (comprensiva di ampliamento), come chiarito dalla FAQ n. 7 ENEA. In particolare, in Blumatica Energy, se l’edificio ha subito modifiche anche in termini di sagoma, è conveniente creare due file differenti (uno per il pre e uno per il post) e poi riassociarli attraverso la funzionalità presente nel menu “Status Energetico – Efficienza Energetica – APE Convenzionale” (ovvero, nel file post occorre selezionare il file contente il pre intervento e indicare per ogni zona termica quelli che erano i servizi energetici presenti).
      • Come chiarito sia dalla FAQ n. 7 ENEA che dalla risposta n. 175 dell’Agenzia delle Entrate, nel Superbonus sono ammesse solo le spese inerenti la parte esistente: quindi occorre scorporare le spese derivanti dall’ampliamento

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

      • elena crespi

        26 Settembre 2022 at 15:40

        Buongiorno, ho il caso di una ristrutturazione edilizia con ampliamento. In questo caso l’APE finale richiesta è quella complessiva, anche se ovviamente le agevolazioni si hanno solo sulla parte inizialmente riscaldata.
        Il portale richiede all’inizio la superficie disperdente. che sembra dover essere quella finale, ma le superfici incentivate su cui intervengo risulanto inferiori al 25% della superficie complessiva finale (ma non di quella iniziale) . Mi sembra assurdo considerarlo come intervento trinato e non trainante. Avete consigli? grazie

        Commenta

        • Ufficio Blumatica

          27 Settembre 2022 at 09:18

          Salve,
          le consigliamo di contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/).

          Cordiali saluti.

          Commenta

  • Daniele

    7 Gennaio 2022 at 12:57

    Buongiorno, mi è chiaro, in caso di ampliamento (senza demolizione), come dev’essere APE Ante (situazione a inizio lavori) e POST (situazione finale edificio). Non mi è chiaro però poi in fase di asseverazione ENEA che valore di superficie disperdente devo mettere. Sup PRE (senza ampliamento) o POST (con ampliamento). Oppure se, non essendo una demolizione e ricostruzione, se ape pre e post devono avere la stessa superficie disperdente (non considero ciò ampliamento che avrà già le sue verifiche e APE finale). Grazie

    Commenta

  • Daniele

    7 Gennaio 2022 at 12:59

    Buongiorno, chiara la situazione pre e post, ma che valore devon inserire allenea in fase di asseverazione (prima schermata che non può essere modificata successivamente) tale valore serve per le verifiche ma viene utilizzata anche per ape post alla fine.
    Inoltre se considero la situazione finale con ampliamento le superficie saranno diverse, come i volumi e quindi non confrontabili.
    Grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      7 Gennaio 2022 at 15:10

      Salve,

      sul tema ampliamento (senza demolizione e ricostruzione), ENEA in occasione di diversi interventi ha precisato che nel caso in cui è possibile nettamente distinguere le due zone (esistente ed ampliata), l’APE post dovrà riferirsi alla sola parte esistente (es. nel caso in cui viene aggiunto un ulteriore corpo all’edificio); lì dove, invece, non è possibile effettuare tale distinzione (es. nel caso in cui viene alzata la copertura del fabbricato) è possibile riferire l’APE alla situazione finale dell’edificio.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

      • Giuseppe

        5 Marzo 2022 at 12:30

        Nel caso di edificio esistente al quale si aggiunge un nuovo corpo ben distinto, in ampliamento con volume superiore al 15% e inferiore a 500 mc, è corretto operare in questo modo?
        Redigo due file:
        File 1: con la situazione ante operam e produco i calcoli di verifica L10 con la ristrutturazione importante di 1 livello con l’installazione del nuovo impianto. Su questo edificio redigo APE Pre e Post per la verifica del doppio salto di classe.
        File 2: rappresento SOLO la parte in ampliamento e produco i calcoli L10 selezionando il campo “Ampliamento volumetrico superiore al 15%…) e il sotto campo scelgo “nuova installazione o ristrutturazione impianto esistente”.
        Per la pratica edilizia consegno due relazioni separate corrispondenti al file 1 e al file 2.
        E’ corretto procedere in questo modo oppure nel file 2 devo considerare oltre all’ampliamento, anche la parte in ristrutt. importante di 1 livello? Quindi fare un calcolo unico?
        Spero di essere stato chiaro.
        Grazie

        Commenta

        • Ufficio Blumatica

          8 Marzo 2022 at 17:04

          Salve,

          Le confermo che il suo approccio è corretto. Tuttavia, Le ricordiamo che Energy le consente, tramite i check presenti in “status energetico”, di poter selezionare le zone termiche che devono partecipare al calcolo e su cui eseguire le verifiche di legge. Pertanto, può tranquillamente inserire le due porzioni di edificio all’interno di un unico lavoro, distinguendole in zone termiche diverse, per poi generare le due relazioni dal medesimo progetto.

          Per ulteriori dettagli la invitiamo a contattare direttamente il nostro settore assistenza, aprendo un ticket direttamente dal software o dal nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/.

          Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
          Cordiali saluti.

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        • PASQUALE PELLEGRINO

          9 Marzo 2022 at 17:32

          chiedo scusa se faccio il contrario va bene lo stesso? cioe’ se prima redigo la legge 10 sugli aumenti di volume (aggiunta corpo di fabbrica e recupero sottotetto) ampliando la rete di distribuzione con la stessa caldaia e poi considero la situazione ampliata come situazione ante operam in una ristrutturazione di secondo livello superbonus110 (sostituzione caldaia, infissi ecc.) va bene lo stesso ?

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      • Ing. Marilena Saccoccio

        10 Settembre 2022 at 15:19

        é possibile avere i riferimenti di queste precisazioni di ENEA? Io mi trovo nel caso in cui il volume che nella situazione ante era destinato a garage, diventa locale commerciale con cambio di destinazione d’uso. I nuovi locali commerciali, posti al piano seminterrato dell’edificio, avranno ingresso ed impianti indipendenti. L’ape convenzionale post deve escluderli? Posto che necessiteranno di propria relazione e verifica da Legge 10 come ampliamento >15% /nuova costruzione.
        Grazie

        Commenta

        • Ufficio Blumatica

          21 Settembre 2022 at 11:54

          Salve,
          servirebbero altri dettagli, per avere una risposta rapida le consigliamo di contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/)

          Cordiali saluti.

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  • Elisa

    5 Maggio 2022 at 14:00

    Buongiorno devo eseguire la Legge 10 per un intervento di Superbonus 110 dove l’unità immobiliare esistente viene ristrutturata attraverso un intervento di primo livello e contemporaneamente viene ampliato il suo volume riscaldato nel seguente modo:
    – 1 – demolizione di un controsoffitto per consentire altezze regolamentari con conseguente aumento del volume riscaldato;
    – 2 – annessione vano cantina che diventa cucina;
    Io ho redatto una Legge 10 complessiva per intervento di primo livello ed ho allegato le verifiche specifiche per la parte ampliata.
    Secondo lei puo andare come procedimento? In questo modo verifico sia il funzionamento globale che il requisito di ampliamento. L’ APE post è corretto redigerlo sull’edificio in configurazione finale vista la complessità dell’intervento?

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    • Ufficio Blumatica

      6 Maggio 2022 at 14:40

      Salve,

      essendo le verifiche previste per una ristrutturazione di I Livello e Ampliamento grossomodo le stesse, è corretta l’impostazione da lei adottata.

      Inoltre, le confermiamo che laddove non è più possibile scomputare la parte esistente da quella ampliata, l’APE post può essere riferito alla configurazione finale.­

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Simone

    10 Maggio 2022 at 16:40

    Salve, nel caso di ampliamento come si calcola il volume dell’ampliamento per verificare se maggiore o minore del 15%? Si fa riferimento all’intero edificio o alla singola unità immobiliare?
    Nel caso di ampliamento < 15% ho l'obbligo di isolare le strutture facenti parte della parte ampliata (prima non riscaldata)?

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    • Ufficio Blumatica

      12 Maggio 2022 at 12:39

      Salve,
      le consiglio di contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/)

      Cordiali saluti.

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  • Adele

    11 Maggio 2022 at 12:08

    Buongiorno,
    per fare la Relazione Ex legge 10 è necessario dividere il villino in tante zone termiche quanti sono gli ambienti/stanze o si può dividere un villino in tre zone termiche (1° zona PT, 2° zona P1, 3° Zona vano scale). Io l’ho diviso in tre zone termiche perché ho usato tre sistemi di riscaldamento differente nelle tre parti (Riscaldamento a radiatori PT, Riscaldamento a Fan coil Vano scale, Riscaldamento Radiante a pavimento P1). Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      12 Maggio 2022 at 13:04

      Salve,
      le confermiamo che il suo approccio è corretto, in quanto la suddivisione in zone è funzione soprattutto di quelle che sono le tipologie impiantistiche presenti nell’edificio.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

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  • Luca

    8 Agosto 2022 at 11:17

    buon giorno, devo redigere un ape pre intervento 110 per un edificio condominiale.
    Dove ho 3 alloggi riscaldati, più 3 vani censiti in C2 (a catasto) e indentificati in planimetria come tavernette, e a tutti gli effetti riscaldati, avendo queste tre tavernette un subalterno differenti dai tre alloggi e avendo una zona climatica e se rispetto agli alloggi ai piani superiori, come li indico quando definisco le zone termiche ovvero, E.1.1. E.1.2 eccc….

    grazie

    Studio Rinaldi

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    • Ufficio Blumatica

      9 Agosto 2022 at 08:56

      Salve,
      servirebbero altri dettagli, per avere una risposta rapida le consigliamo di contattare il nostro settore assistenza (aprendo un ticket direttamente dal software o dalla pagina del nostro sito https://www.blumatica.it/supporto/)

      Cordiali saluti.

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  • PIERO ANDREA

    24 Ottobre 2023 at 10:28

    Buongiorno, devo redigere una relazione ex L. 10 per una ristrutturazione in centro storico, con riassetto volumetrico consistente nella demolizione di una porzione, destinata al piano terra a locale di sgombero e al piano primo a cucina, con ricostruzione in decremento volumetrico, avente ora destinazione residenziale anche al piano terra, il quale sarà adibito ad ingresso e vano scala, mentre nella restante parte del fabbricato devo modificare posizione e dimensioni di alcuni infissi esterni, chiudere due aperture lato strada ed eseguire opere interne, il committente intende usufruire del bonus casa 50%, in questo caso devo fare un’unica relazione per ristrutturazione importante (di 1° o 2° livello), oppure devo farne una per la porzione ricostruita e una per la porzione esistente? Inoltre, l’agevolazione spetta a tutto l’immobile oppure devo scorporare, seppur di volume inferiore a quello esistente, la porzione ricostruita?
    Cordiali Saluti

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    • Ufficio Blumatica

      24 Ottobre 2023 at 17:32

      Salve,
      al fine di fornirle un supporto migliore, data la delicatezza della casistica, le consigliamo di contattare direttamente il nostro settore assistenza aprendo un ticket dal software o dal nostro sito: https://www.blumatica.it/assistenza-software/
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

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  • Gianni

    25 Ottobre 2023 at 11:10

    Buongiorno, ho creato un file con due zone termiche (P.T e P.I°) con singoli ambienti ma non riesco a modificare l’altezza netta di una singola stanza al piano terra mentre al piano primo me lo consente. Non riesco a capire cosa c’è che blocca.
    Cordiali saluti

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    • Ufficio Blumatica

      25 Ottobre 2023 at 12:51

      Salve,
      le consigliamo di contattare direttamente il nostro settore assistenza aprendo un ticket dal software o dal nostro sito: https://www.blumatica.it/assistenza-software/
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

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