UNI/TS 11300-2:2019FAQ MiSE 3° serieD.M. Requisiti Minimi: Punto 5.3.3 – comma 1D.M. Requisiti Minimi: Punto 2.1 – tabella 10D.M. Requisiti Minimi: Punto 1.4.2 – comma 1D.M. Requisiti Minimi: Punto 2.2D.M. Requisiti Minimi: Punto 6.1 – tabella 4D.M. Requisiti Minimi: Punto 6.1 – tabella 4D.M. Requisiti Minimi: Punto 6.1 – tabella 4D.M. Requisiti Minimi – D.Lgs 28/11D.M. Requisiti Minimi: Punto 5.2 comma 1 lettere (a) e (b)D.Lgs 28/11: Allegato 3
Il 2019 si prospetta un anno di profonde modifiche alla normativa sull’efficienza energetica.
Molto probabilmente, infatti, entro quest’anno si concluderà il processo di recepimento delle nuove norme EN sviluppate sotto mandato M/480. Quest’ultimo è attualmente in corso e prevede la redazione di specifiche appendici nazionali.
Vediamo le prime due novità dell’anno:
- La nuova UNI/TS 11300-2:2019
- La pubblicazione da parte del MiSE delle FAQ 3° sul Decreto Requisiti Minimi.
UNI/TS 11300-2:2019
Lo scorso 7 febbraio è stata pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”.
La nuova norma sostituisce la versione del 2014 e, rispetto a quest’ultima, contiene le seguenti novità:
- adeguamento a carattere editoriale alla premessa e all’introduzione raccordandole alle UNI/TS 11300 pubblicate nel 2016
- conversione a testo “normativo” di una nota “informativa” sui sistemi di regolazione
- aggiunta di un’appendice sul calcolo dei fabbisogni energetici di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce
- eliminazione dell’appendice E (calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria) poiché superata dalle indicazioni dei Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015.
Si tratta pertanto – spiega il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) – di un aggiornamento con un impatto minimo sulla metodologia di calcolo che, seppure debba essere necessariamente recepita dagli operatori entro 90 giorni dalla pubblicazione (quindi 8 maggio 2019), non si ritiene tale da richiedere una nuova procedura di verifica dei software commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici (ai sensi dell’art.7 del DM 26 giugno 2015, cosiddetto ‘Requisiti Minimi’) rispetto a quella attualmente in vigore.
Infatti, l’unica sostanziale modifica riguarda la nuova metodologia di calcolo introdotta nell’Appendice E che riguarda la valutazione dei fabbisogni di energia termica utile per acqua calda sanitaria nel caso di presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Tale metodologia può essere applicata a tutte le tipologie di edifici, siano essi residenziali o non residenziali.
Requisito fondamentale per tener conto di tale recupero è l’installazione di un sistema che prevede uno scambio diretto all’utilizzo, cioè nel caso in cui l’energia termica recuperata preriscalda l’acqua fredda che sarà utilizzata dall’utente.
Nel caso in cui ci sia contemporaneità tra scambio e prelievo, infatti, è possibile recuperare energia termica che va a ridurre i fabbisogni di acqua calda sanitaria.
In particolare, nel caso di presenza di sistemi di recupero di calore dai reflui di scarico delle docce, il fabbisogno di acqua calda sanitaria (Qw) viene calcolato nel modo seguente:
Come si evince dalla formula, il risparmio energetico si attua mediante il coefficiente di recupero Cr che tiene conto dell’efficienza dello scambiatore di calore e dei seguenti coefficienti:
dove:
ε | efficienza media annale dello scambiatore di calore, fornita dal produttore o, in assenza di dati dichiarati, assunta pari a 0,3 | |
Cs | Coefficiente correttivo dell’efficienza che tiene in considerazione i transitori iniziali e le perdite di distribuzione della tubazione di collegamento tra lo scambiatore e l’erogatore (assunto pari a 0,85) | |
Cc | Coefficiente che tiene in considerazione dell’eventuale presenza, e quindi del possibile utilizzo, di vasche e docce senza recuperatore. Tale coefficiente è calcolato: | |
nd,rec | è il numero di erogatori doccia presenti nell’edificio, ove la doccia sia provvista di recuperatore | |
nd | è il numero di erogatori doccia totali presenti nell’edificio | |
nv | è il numero di erogatori vasca presenti nell’edificio | |
0,4 | è un coefficiente che tiene in considerazione del rapporto tra l’energia dovuta a doccia e quella dovuta a vasca. |
Si precisa, infine, che la UNI/TS 11300-2:2019 costituisce solo un aggiornamento editoriale e tecnologico rispetto alla precedente versione e pertanto non rientra nel processo di recepimento delle nuove norme EN sviluppate sotto mandato M/480. Quest’ultimo è attualmente in corso e prevede la redazione di specifiche appendici nazionali alle norme EN e di una serie di moduli aggiuntivi che costituiranno il nuovo pacchetto UNI/TS 11300.
FAQ MiSE 3° serie
Il 20 dicembre 2018 il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha pubblicato la terza serie di FAQ sul Decreto Requisiti Minimi.
Il documento, che integra le FAQ già pubblicate nel mese di ottobre 2015 (1° serie) e nel mese di agosto 2016 (2° serie), fornisce ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazione energetica.
Di seguito si riportano i punti salienti
D.M. Requisiti Minimi: Punto 5.3.3 – comma 1
Domanda
Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla sola produzione di ACS, devono essere rispettati i requisiti del punto 5.3.1, comma 1, lettera d); nel caso di pompe di calore si rimanda alla verifica di COP o GUE in riferimento ai valori contenuti in appendice B.
Non essendoci tabelle specifiche per il servizio ACS, quali tabelle sono da prendere a riferimento?
Risposta
Le tabelle da considerare sono quelle relative al servizio di riscaldamento, ovvero le tabelle 6 e 8, nel caso di generatori di calore che svolgono sia il servizio di riscaldamento che di acqua calda sanitaria. Per tutti i generatori di calore destinati alla sola produzione di ACS, i requisiti del presente decreto si intendono rispettati se tali prodotti risultano conformi ai requisiti minimi previsti dal Regolamento Europeo 814/2016
D.M. Requisiti Minimi: Punto 2.1 – tabella 10
Domanda
Per quali tipologie di ampliamento è necessaria la verifica sull’ H’T?
In riferimento alla tabella 10 del Punto 2.1, quali sono i limiti sull’ H’T a seconda dei casi?
Risposta
Considerato il fatto che un ampliamento insiste su elementi edilizi facenti parte dell’involucro edilizio comportando una modifica della superficie disperdente dell’edificio, esso può, a seconda dei casi e del tipo di intervento:
- essere assimilato a edificio di nuova costruzione, qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3
- costituire una ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... importante di primo Livello
- costituire una ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... importante di secondo livello
- rientrare nell’ambito di riqualificazione energetica.
La verifica dei requisiti sull’H’T è prevista per le casistiche (a), (b), e (c).
In riferimento alla tabella 10 del Punto 2.1, i limiti sull’H’T saranno:
- per i casi (a) e (c), quelli della quarta riga
- per il caso (b), quelli delle altre tre righe a seconda del rapporto S/V
Per il caso (d), riqualificazione energetica, non è prevista verifica dell’H’T.
D.M. Requisiti Minimi: Punto 1.4.2 – comma 1
Domanda
Nel caso di edificio con sottotetto non riscaldato sul quale si interviene solamente per il rifacimento della copertura (nota: il sottotetto rimane non riscaldato anche dopo l’intervento)
- Quali sono le verifiche da fare?
- Per la copertura occorre verificare il rispetto di U<0,8 W/m2K?
- La trasmittanza del solaio del sottotetto verso locali riscaldati deve essere verificata?
- È necessario redigere la relazione tecnica?
Risposta
Per il caso esposto:
- Non occorre effettuare alcuna verifica energetica. Tuttavia, per la tipologia di intervento esposto, è fortemente consigliato l’isolamento dell’ultimo solaio facente parte dell’involucro climatizzato
- No
- No, a meno che non si intervenga anche sull’ultimo solaio
- No.
D.M. Requisiti Minimi: Punto 2.2
Domanda
Nel caso di sola sostituzione della caldaia o per altri interventi minori per i quali vi sia l’obbligo di redigere la relazione tecnica, è sempre obbligatorio compilare nella relazione tecnica il punto 4 “Dati tecnici e costruttivi dell’edificio” – anche per interventi per i quali non è significativo conoscere le caratteristiche dimensionali dell’edificio?
Risposta
Qualora vi sia obbligo di compilazione di relazione tecnica, essa può essere compilata parzialmente in relazione ai parametri per i quali è richiesta a verifica.
Il punto 4 della relazione va comunque compilato in tutti i casi, ma limitatamente ai campi relativi all’intervento.
D.M. Requisiti Minimi: Punto 6.1 – tabella 4
Domanda
In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?
Risposta
No, gli obblighi di installazione di FER sono definiti dal D. Lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Domanda
In caso di ampliamento superiore al 15% prevedendo che l’impianto esistente (a servizio della porzione esistente) vada a servire anche la nuova parte ampliata e prevedendo altresì la sostituzione del generatore come devono essere condotte le verifiche sulla parte impiantistica?
Nel caso invece in cui sia installato un nuovo impianto tecnico è necessario rispettare l’obbligo di installazione di FER?
Risposta
Qualora l’intervento preveda l’estensione dell’impianto esistente con sostituzione del generatore, esso non si configura come ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico.
Si precisa infatti che, affinché si configuri come ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... dell’impianto termico, le modifiche ai sottosistemi devono essere sostanziali come da definizione del D. Lgs. 192/05 e smi.
Per quanto riguarda gli impianti, la verifica va effettuata sul nuovo generatore.
Gli obblighi di installazione FER sono definiti dal D. Lgs. 28/11 che li prevede solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Domanda
Nel caso di ampliamento superiore al 15% con il collegamento ad impianti tecnici esistenti senza installazione di nuovi generatori, le verifiche devono essere fatte sulla sola porzione ampliata o anche sul resto dell’unità immobiliare risultante? Come vanno condotte le verifiche?
Nel caso di ampliamento superiore al 15% con allaccio ad impianto esistente di climatizzazione invernale e installazione di una pompa di calore per produzione di ACS a servizio della singola unità immobiliare su cui è stato fatto l’ampliamento, bisogna considerare ampliamento con nuovo impianto tecnico o collegato a impianto tecnico esistente?
Risposta
In entrambi i casi le verifiche dell’involucro sono solo sulla parte ampliata. In caso di estensione dell’impianto senza installazione di generatore non vi è alcuna verifica. In caso di installazione di nuovo impianto e/o generatore di calore vi sono le verifiche delle rispettive casistiche.
Sussistono poi gli obblighi relativi alla termoregolazione.
Si ricorda che nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di
terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.
D.M. Requisiti Minimi – D.Lgs 28/11
Domanda
Una serpentina elettrica alimentata dal fotovoltaico che riscalda l’acqua in un accumulo è computabile ai fini del rispetto dell’obbligo di installazione fonti rinnovabili?
Risposta
No
D.M. Requisiti Minimi: Punto 5.2 comma 1 lettere (a) e (b)
Domanda
Come va effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture (comprensive di ponti termici)?
- Per ogni singola struttura di ogni singolo locale
- Per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo orientamento
- Per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento.
Risposta
La verifica della trasmittanza va condotta per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento (risposta 3), dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni.
Le tipologie di strutture sono quelle corrispondenti alle tabelle dell’Appendice B, cioè:
- Strutture opache verticali;
- Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura;
- Strutture opache orizzontali di pavimento.
Per quanto riguarda i ponti termici tra diverse tipologie, ciascun ponte termico va attribuito per la metà a ciascuna delle due strutture incidenti che collega.
D.Lgs 28/11: Allegato 3
Domanda
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti sulle fonti energetiche rinnovabili di cui all’allegato 3 del D.Lgs 28/11, come deve essere calcolata l’energia rinnovabile estratta (catturata) dalle pompe di calore?
Risposta
L’energia rinnovabile estratta (catturata) dalle pompe deve essere calcolata secondo la formula dell’allegato 1, paragrafo 4, D. Lgs 28/11:
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
dove:
- per le pompe di calore elettriche: SPF = SCOP. SCOP è la prestazione media stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4
- per le pompe di calore a gas: SPF = SPER. SPER è il rapporto tre la prestazione media stagionale della pompa di calore ottenuta tramite la UNI/TS 11300-4 e il rendimento η assunto pari a 0,46, come indicato all’allegato 2, §2.1.b del DM 16/02/2016 (“Conto Termico”)
Blumatica Energy è già aggiornato alla nuova UNI/TS 11300-2:2019 ed alle nuove FAQ del MiSE!
Un commento
Salvatore
8 Novembre 2022 at 16:34
Salve, per una L.10 (demoricostruzione in provincia di Foggia) di due unità immobiliari ho inserito due PdC elettriche con COP 4,53 e SCOP (clima medio) 4,0. Tra “Altre verifiche (non obbligatorie)” il programma calcola SPF pari a 1,859 e 1,805 entrambi inferiori al limite di 2,875. Come viene calcolato SPF? Non dovrebbe coincidere con SCOP per le pompe di calore elettriche?
Difatti non viene calcolata alcuna quota Eres.
PS: Il fabbricato sarà dotato di impianto FTV da 4kWp (>1,0 kWp previsto dal Dlgs 28/11). Grazie
Ufficio Blumatica
9 Novembre 2022 at 10:55
Salve,
le suggerisco di contattare l’assistenza, in modo da parlare con un tecnico. Può aprire un ticket dal software o dalla seguente pagina: https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
Restiamo a disposizione, cordialmente