Badge di cantiere: scadono i 60 giorni per il decreto attuativo. Cosa succede adesso?

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La Legge 198/2025 ha previsto l’introduzione del badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione e formato digitale interoperabile con SIISL. Il decreto attuativo, atteso entro il 1° marzo 2026, definirà modalità operative e controlli. L’obbligo di identificazione esiste già nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010, ma ora si rafforza sul piano tecnologico. In attesa delle regole tecniche, le imprese devono garantire un sistema di identificazione chiaro e completo in cantiere.

C’è un motivo se, in questi giorni, il tema “badge di cantiere” torna a galla con più forza: la legge ha fissato un termine entro cui devono arrivare le modalità applicative. E quando una norma passa dal “principio” alle “istruzioni operative”, è lì che cambiano davvero le carte in cantiere.

La cornice è questa: la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025) è stata pubblicata in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Da qui, i 60 giorni portano a una data molto concreta: 1° marzo 2026.

Per approfondire, leggi qui il nostro redazionale sul badge cantieri

Prima di tutto: il “tesserino” non nasce oggi

L’obbligo di identificazione in appalto/subappalto è già nel D.Lgs. 81/2008. In particolare, l’art. 20, comma 3 prevede che i lavoratori in appalto/subappalto debbano esporre una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro; l’obbligo vale anche per i lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo di lavoro.

Nei cantieri, la tessera “si arricchisce” ulteriormente: la L. 136/2010, art. 5, comma 1 richiede anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi deve comparire anche l’indicazione del committente.

 

La novità vera: cosa aggiunge il DL 159/2025 convertito

Nel testo coordinato del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 come convertito dalla L. 198/2025, l’art. 3, comma 2 introduce l’elemento che fa parlare di “badge”: la tessera di riconoscimento deve essere dotata di un “codice univoco anticontraffazione” e resa disponibile al lavoratore anche in modalità digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma SIISL.

Poi arriva il punto che, oggi, crea attesa: l’art. 3, comma 3 prevede che le modalità di attuazione (misure di controllo e sicurezza, impiego di tecnologie, tipologie di informazioni trattate, ecc.) siano individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Garante privacy, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

Cosa fare oggi, senza rincorrere interpretazioni

Se l’obiettivo è “essere pronti”, oggi conta una cosa più di tutte: identificazione chiara e coerente per chiunque sia in cantiere (dipendenti, subappalti, autonomi).

Giulio Botta

R&S Area Progettazione


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