Codice dei contratti: adeguamenti a pochi mesi dall’emanazione
A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 non sono stati ancora chiariti molti dubbi inerenti l’applicazione pratica.
Tuttavia, numerosi errori sono stati corretti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 164 del 15/07/2016) del comunicato contenente avviso di rettifica e di errata corrige al Codice: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
Tra le correzioni apportate, vi sono quelle che riguardano l’affidamento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento (art. 31 comma 8 e art. 157 comma 2).
In base all’importo dell’incarico, la norma attualmente prevede:
- possibilità di affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 euro
- possibilità di evitare la gara formale invitando cinque soggetti per importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro
- obbligo di gara con procedura aperta o ristretta per importo pari o superiore a 100.000 euro.
Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, è opportuno segnalare le modifiche apportate all’accordo bonario e all’arbitrato.
All’articolo 205, comma 1, infatti, il comunicato di rettifica stabilisce che il ricorso all’accordo bonario non è ammesso per i contratti con affidamento a contraente generale.
In merito all’arbitrato, l’errata corrige precisa che il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendo anche tra il personale interno all’ANAC (art.209, comma 8); dunque, è stato specificato che la scelta non è obbligatoria.
Infine, è importante sottolineare che nessuna modifica rilevante è stata apportata, invece, al Titolo V inerente l’esecuzione dei lavori.
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L’ultimo aggiornamento, ad esempio, riguarda il contratto a contraente generale che risulta ora adeguato alle correzioni su citate.
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