Bonus Barriere Architettoniche: tetto di spesa e interventi ammessi

Bonus Barriere Architettoniche
Quali sono gli interventi ammessi per usufruire dell'agevolazione del 75% per intervenire sulle barriere architettoniche? L'Agenzia delle Entrate specifica ulteriori chiarimenti in merito alla legge di bilancio 2023.

Il bonus barriere architettoniche nasce dalla necessità di intervenire sugli elementi costruttivi che ostacolano gli spostamenti di persone con limitata capacità motoria. Con la legge di bilancio 2023 è stata data la possibilità di usufruire fino al 2025 della detrazione fiscale al 75%.

La normativa definisce il tetto massimo di spesa prevista per lavori effettuati su edifici già esistenti. L’Agenzia delle Entrate, però, chiarisce quali sono gli interventi ammessi.

Nella circolare 17/E, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito agli interventi normativi in materia di agevolazione fiscale. I contribuenti possono, così, consultare la circolare per leggere quali sono i principali documenti da esibire al Caf o ai professionisti abilitati per il controllo documentale e per l’apposizione del visto di conformità.

 

Quali sono i tetti di spesa?

Nella legge bilancio 2023 è esplicitato che la detrazione al 75% va ripartita tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, e calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Essendo escluse da questo riferimento le unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, situate negli edifici unifamiliari (ad esempio gli appartamenti in condominio), l’Agenzia delle Entrate ha esplicitato che possono essere agevolati, con il bonus barriere architettoniche, anche appartamenti in condominio, nel limite di 50mila euro.

 

Bonus Barriere Architettoniche: quali sono gli interventi ammessi?

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

Le opere possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari, e si riferiscono a diverse categorie di lavori, quali:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • rifacimento di scale e ascensori;
  • inserimento di rampe, servoscala, piattaforme elevatrici.

L’Agenzia delle Entrate specifica, per il punto relativo agli infissi, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Infatti, se dall’elenco di cui sopra, si poteva intendere che tutte le finestre fossero oggetto di bonus, tale indicazione fa luce sui possibili dubbi in merito. 

Il provvedimento riporta all’interno, dettagliatamente, tutte le caratteristiche sulla tipologia di intervento per poter essere considerato “eliminazione delle barriere architettoniche”.

Tra i documenti da controllare e conservare per tale tipologia di intervento, infatti, vi è la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Il tecnico, il fornitore, il progettista esperto nella normativa a riguardo deve, quindi, attestare la conformità alle regole affinché si possa usufruire dell’agevolazione al 75%.

 

Chi può accedere alla detrazione?

Il bonus barriere architettoniche può essere usufruito da:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

 

Cessione del credito e sconti in fattura

A qualunque intervento, indipendentemente da quando sia iniziato, e quindi sia se antecedente sia successivo al 17 febbraio 2023, fino al 2024, ovvero fino a quando è valida la proroga per la cessione del credito, si può applicare sul bonus barriere architettoniche al 75% la cessione del credito e lo sconto in fattura.

 

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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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