Bonus Edilizi 2026: le novità normative che devi assolutamente conoscere

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La Legge di Bilancio 2026 conferma i Bonus Edilizi già in vigore nel 2025, prorogando Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Mobili, ma elimina definitivamente Superbonus e Bonus Barriere Architettoniche.

La Legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga alcune detrazioni fiscali già in essere nel 2025: Bonus Ristrutturazioni 2026, Ecobonus 2026, Bonus Elettrodomestici, Sismabonus e Bonus Mobili. Vengono, invece, completamente eliminati il Superbonus e il Bonus barriere architettoniche; inoltre è confermata l’esclusione dagli incentivi per i generatori a combustibile fossile.

Scopriamo insieme le novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199 del 30.12.2025 (cd. Legge di Bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 con n. 301.

Scarica il testo coordinato con la Legge di Bilancio

I Bonus Edilizi nel 2026: le principali novità

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono state sempre oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni. Le novità della Legge di Bilancio 2026, invece, rappresentano una conferma del quadro normativo già tracciato nell’anno precedente. Per i Bonus Edilizi, infatti, non si registrano significativi cambiamenti nelle percentuali delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio, ma viene sancita la proroga delle misure del 2025. Nonostante questa continuità, la nuova norma segna una linea netta di demarcazione con il passato, procedendo all’eliminazione definitiva di alcuni incentivi storici protagonisti dei precedenti anni fiscali: Superbonus e Bonus Barriere Architettoniche.

Guida alle nuove aliquote e quali bonus edilizi sono stati eliminati

Sismabonus: quali sono le aliquote del 2026?

L’art. 1 al comma 22 della Legge di Bilancio 2026 apporta modifiche significative al Sismabonus, prolungandone la durata e rimodulandone le aliquote. Infatti, è stato inserito il comma 1-septies.1 all’art. 16 del Decreto Legge 63/2013 che, oltre a confermare la validità dei commi precedenti, prevede una detrazione per gli anni 2025 e 2026 pari al 36% – maggiorata al 50% nel caso di “abitazione principale” – e 30% – maggiorata al 36% nel caso di “abitazione principale” – per l’anno 2027, per un importo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus 2026. Le caldaie continuano ad essere escluse dalle agevolazioni

Protagonista delle novità è sempre l’art. 1 al comma 22 della Legge di Bilancio 2025 che modifica il comma 3-quinquies all’art. 14 del Decreto Legge 63/2013 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica” e il comma 1 all’art. 16 del Decreto Legge 63/2013 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”.

Per quanto concerne l’Ecobonus 2026 è stata confermata un’aliquota fissa per la detrazione delle spese di tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% – maggiorata al 50% nel caso di “abitazione principale” – per il 2025 e 2026 e 30% – maggiorata al 36% nel caso di “abitazione principale” – per l’anno 2027.

Per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia la modifica indicata nella Legge di Bilancio 2026 prevede una detrazione per il 2025 e 2026 pari al 36% – maggiorata al 50% nel caso di “abitazione principale” – e 30% – maggiorata al 36% nel caso di “abitazione principale” – per l’anno 2027, per un importo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Altra importante conferma è l’esclusione dalle detrazioni delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se la nuova caldaia è di classe energetica superiore. Questa scelta mira a incentivare l’uso di energie rinnovabili a discapito dei combustibili fossili, sostenendo concretamente lo sviluppo di un’edilizia più sostenibile.

Bonus Mobili e Bonus Elettrodomestici 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato anche per quest’anno la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione. Questa agevolazione fiscale, valida sia per l’abitazione principale che per le seconde case, è calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, ripartibile in 10 quote annuali. È importante ricordare che per poter usufruire del bonus, i lavori di ristrutturazione devono essere stati iniziati prima dell’acquisto degli arredi e che gli elettrodomestici acquistati debbano rispettare le seguenti classi energetiche minime: non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

Fine del Superbonus e Bonus Barriere architettoniche al 75%

Il 2026 segna la chiusura definitiva di due capitoli centrali degli ultimi anni:

  • Eliminazione del Superbonus: non sono più previste proroghe per la maxi-detrazione, che esce ufficialmente di scena;
  • Fine del Bonus Barriere Architettoniche 75%: scompare l’agevolazione specifica al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche che aveva valenza fino al 31 dicembre 2025 e che prevedeva una detrazione al 75% in 5 anni. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 non possono più beneficiare di questa aliquota maggiorata, nemmeno se i lavori sono stati avviati nel 2025 (vale il principio di cassa). Dal 2026, gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (come installazione di ascensori, montascale, rampe o adeguamento bagni) rientrano nel regime ordinario del Bonus Ristrutturazioni.

 

Chi può richiedere le agevolazioni? E per quali interventi?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali:

I contribuenti possono beneficiare di una detrazione dall’IRPEF per le spese legate al recupero del patrimonio edilizio. L’agevolazione riguarda interventi effettuati su unità immobiliari a uso residenziale e sulle parti comuni di condomini situati in Italia, permettendo di recuperare fiscalmente una quota dei costi sostenuti per la ristrutturazione.

Con la Legge di Bilancio 2026 (a conferma di quanto definito già nel 2025) la misura di detrazione non è più unica:

  • 50% per gli interventi sull’abitazione principale;
  • 36% per gli interventi su altri immobili;

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. In particolare:

  • Proprietari e nudi proprietari;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, ecc.);
  • Detentori (locatari o comodatari) dell’immobile aventi consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • Soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);

Inoltre, hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato;
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel caso di due comproprietari di un immobile, la detrazione spetta anche al soggetto non indicato in fattura o nel bonifico, purché abbia effettivamente partecipato alla spesa. È tuttavia indispensabile indicare nel documento di spesa la percentuale di costo rimasta a carico del proprietario non intestatario.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile.

La detrazione per gli interventi di Recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla Riqualificazione energetica degli edifici (attualmente disciplinata dall’art. 14 del decreto legge n. 63/2013).

L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese relative agli interventi elencati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001: 

  • Manutenzione ordinaria (Lettera a);
  • Manutenzione straordinaria (Lettera b);
  • Restauro e risanamento conservativo (Lettera c);
  • Ristrutturazione edilizia (Lettera d).

Per le singole unità immobiliari e le relative pertinenze, la detrazione è riconosciuta per gli stessi interventi agevolati eseguiti sulle parti comuni, tranne quelli di manutenzione ordinaria (lettere b, c e d dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001):

  • Manutenzione straordinaria (Lettera b);
  • Restauro e risanamento conservativo (Lettera c);
  • Ristrutturazione edilizia (Lettera d).

Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano anche gli altri interventi indicati nell’art. 16- bis del Tuir. Si tratta, in particolare, delle seguenti opere: 

  • Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento.

Ricapitolando, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali sono attualmente previste percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa di seguito specificati:

 

Spese sostenute nell'anno 2025 - 2026 - 2027

 

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Mariangela Cardiello

Senior R&D Engineer


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