Il “Decreto rilancio” (D.L. 34/2020) ha sicuramente conferito nuova linfa alla filiera delle costruzioni, un beneficio notevole che richiede la costante revisione delle procedure adottate dai tecnici rispetto all’incessante evoluzione normativa.
Sommario
I paragrafi che seguono evidenziano alcune delle complessità che si presentano all’atto pratico, costringendo i tecnici ad adottare strumenti eterogenei che spesso compromettono l’attendibilità dei risultati.
Le insidie dell’iter contabile nei bonus fiscali
Ai tecnici sono assegnati i compiti più complessi della gestione fiscale. Sono i progettisti che, a seconda dei casi, possono ricoprire diversi ruoli nelle fasi di realizzazione degli interventi, fino ad approdare a quello di asseveratori, incrementando responsabilità e adempimenti riferiti alla contabilità dei lavori.
In materia di bonus in edilizia il primo step importante riguarda la definizione del computo metrico estimativo e del quadro economico dai quali saranno estratti i termini economici per la stipula del contratto di appalto con il committente. Successivamente, in seguito alla stipula del contratto, i singoli prezzi unitari delle lavorazioni dovranno essere aggiornati con quelli concordati con le imprese affidatarie o General Contractor e, infine, in occasione dell’emissione dei SAL, dovranno riportare, oltre ai termini di contratto, misurazioni e costi effettivamente realizzati.
Considerato che frequentemente il singolo appalto è riferito a diverse tipologie di detrazioni fiscali (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, ecc.) e che sarebbe impensabile gestirlo frazionando la contabilità, ne consegue che i contenuti dovranno necessariamente essere discriminati in funzione della singola tipologia.
Oltre al computo metrico, che contiene le lavorazioni, e al quadro economico riferito alle spese e/o forniture e l’IVA, per ognuna delle tipologie di bonus fiscali, dovranno calcolarsi le detrazioni fiscali, gli accolli spesa, l’eventuale IVA detraibile nel caso di soggetti IVA e, nel caso di condomini, la ripartizione secondo quote di tutti i valori appena elencati.
Se da un lato le note di chiarimento diramate dall’ENEA sono state sin da subito un valido supporto, il cui merito maggiore è quello di aver risolto quelle eccezioni riferite alla definizione del computo metrico rispetto alla prassi adottata in materia di lavori pubblici e a cui hanno sempre fatto riferimento i tecnici, dall’altro lato è richiesto di prestare particolare attenzione alla repentina evoluzione normativa che, anche in tempi recenti, è intervenuta più volte per regolamentarne le modalità di elaborazione. La testimonianza del frequente aggiornamento è sintetizzata, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
- DL 34/2020 “Decreto rilancio” e s.m.i.
- to 13.1 Allegato A e Allegato I del Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti ecobonus”
- Note di chiarimento ENEA per il computo metrico (aggiornamento al 18/02/2021)
- Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 “Decreto Antifrode” (assorbito dalla Legge Bilancio 2022)
- Circolare 16/E Agenzia delle entrate 29 novembre 2021
- Legge 234 del 30 dicembre 2021 “Legge Bilancio 2022”
Tralasciando il riferimento alle nuove scadenze e modalità di fruizione, già affrontate in questo articolo, la Legge di Bilancio 2022 introduce la nuova detrazione fiscale inerente il superamento delle barriere architettoniche con detrazione fiscale pari al 75% e modifica la percentuale di detrazione per il Bonus Facciate, che passa dal 90% al 60%. Mentre per la nuova detrazione si segnala solo un’opportunità ulteriore, per quanto riguarda il Bonus Facciate, se l’intervento non è stato interamente contabilizzato alla data del 31 dicembre 2021 (anche se non effettivamente ultimati), per la parte rimanente dovrà essere applicata la nuova detrazione del 60%; specificando che, per tali interventi, va altresì richiesto il visto di conformità e asseverata la congruità delle spese.
Cosa sono e come gestire i massimali di spesa “dinamici”?
L’aggettivo “dinamici” è riferito a una caratteristica peculiare relativa alle diverse tipologie di bonus fiscali che condividono il medesimo tetto di spesa massima ammissibile, con la ovvia conseguenza che la spesa massima ammissibile di un intervento specifico dovrà essere considerata al netto dell’importo di altri interventi se previsti nel medesimo appalto, oppure già realizzati in appalti precedenti.
Gli interventi in questione sono quelli di cui all’articolo 16 bis del D.P.R. 917/86 e quelli antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 del D.L. 34/2000, per i quali la spesa massima ammissibile è pari a 96.000 euro. In termini di detrazioni fiscali, gli interventi che condividono la medesima spesa massima ammissibile, sono catalogati secondo le priorità elencate nella seguente tabella:
Priorità | Bonus fiscale |
A | Sismabonus 110% -TRAINANTI oppure RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... Sismabonus 50% |
B | RistrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... e/o Ecobonus 50% |
C | Ecobonus 110% Trainati – Barriere architettoniche 110% |
Inoltre, la circolare N. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle entrate, ha precisato che:
con la conseguenza che per ogni unità immobiliare può essere impiegata due volte la spesa massima ammissibile di 96.000 euro, una per interventi eseguiti su parti comuni (in base ai millesimi o quote) e una seconda volta per gli interventi eseguiti sulle parti private. In base a tali disposizioni, per comprendere l’ipotesi di riduzione dei massimali, quindi, bisogna separare il caso di interventi eseguiti su parti comuni da quelli eseguiti su parti private.
Parti comuni
La priorità di cui alla tabella è applicata in funzione della presenza degli interventi precedenti. Se, ad esempio, gli interventi A e B non sono contemplati nella pratica in esame, allora il massimale per l’intervento C sarà pari a € 96.000,00 per ogni singola U.I..
Se sono previsti tutti e tre gli interventi, alla spesa massima di C sono detratti gli importi di progetto definiti nel computo e nel quadro economico per gli interventi A e B.
Parti private
La fattispecie riguarda i condomini, per cui sono sempre esclusi gli interventi di cui alla lettera A essendo riferiti alle parti comuni. Se, ad esempio, gli interventi B non sono contemplati per la singola unità immobiliare, allora il massimale per l’intervento C sarà pari a € 96.000,00. Se sono previsti gli interventi di cui alla lettera B, alla spesa massima ammissibile di C sono detratti gli importi di progetto definiti nel computo e nel quadro economico per gli interventi B.
Emissione dei SAL per tutti i bonus fiscali?
La possibilità di poter esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali, in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, è regolamentata dal comma 1-bis dell’articolo 121 del Decreto rilancio, mentre il comma 1 estende tale possibilità anche agli altri bonus fiscali previsti in edilizia.
Fra le problematiche rilevanti che si presentano al momento della contabilità consuntiva, si segnala la necessità di determinare, in riferimento all’emissione dei SAL:
- la discriminazione dei SAL per ogni e per ogni tipologia di bonus fiscale prevista per l’appalto,
- Il raggiungimento della percentuale del 30% per gli interventi in ambito superbonus,
- i termini delle detrazioni fiscali e accollo spesa per ogni contribuente
- gli importi da corrispondere alle imprese affidatarie o General contractor,
- gli Importi maturati da imprese subappaltatrici e dei professionisti (subcontractors).
Per tali propositi ci si deve assicurare che gli strumenti adottati, per ottemperare alle necessità sopra elencate, siano in linea con i requisiti richiesti dal disposto normativo, obiettivo difficilmente raggiungibile con il proliferare incontrollabile di fogli di calcolo indipendenti a cui la maggior parte degli addetti fa ricorso.
Come superare le complessità?
Blumatica Pitagora è il software completamente gratuito dedicato alla gestione di computi e della contabilità dei lavori sia pubblici che privati, da diversi anni è il riferimento per progettisti e direttore dei lavori che hanno apprezzato, in particolare, la possibilità di poter gestire l’intero iter contabile in un unico file di lavoro.
L’integrazione tutti gli strumenti necessari richiesti in materia di contabilità dei lavori in unica applicazione, garantisce non solo l’univocità e la centralità del dato, ma anche la verifica immediata degli impatti prodotti nelle fasi successive.
Questi i presupposti da cui da cui sono stati realizzati Blumatica Contabilità Bonus Fiscali e Blumatica Contabilità General Contractors, due moduli che, con la medesima logica, consentono di risolvere compiutamente tutte le complessità correlate alla contabilità dei bonus fiscali in edilizia ed è sempre in linea con l’evoluzione normativa. Dall’ultima release, ad esempio, è possibile gestire le varianti di aggiornamento prezzi in modalità completamente guidata, aggiornare la variazione di percentuale dei Bonus fiscali (Bonus Facciate 90%/60%) preservando la contabilità già emessa.
Altre Funzionalità esclusive:
- Procedura guidata per applicabilità dei bonus fiscali e determinazione dei massimali di spesa
- Calcolo automatico massimali dinamici
- Definizione automatica WBS per tutti i bonus fiscali previsti per l’appalto
- WBS unica per lavorazioni e altre spese/forniture del quadro economico
- Aggiornamento prezzari da impiegare per i bonus fiscali
- Calcolo integrato delle detrazioni fiscali, accollo spesa e IVA detraibile per ogni contribuente
- Definizione guidata dei prezzi di contratto
- Gestione integrata contabilità e SAL del General contractor, imprese subappaltatrici e professionisti (subcontractors)
- Controllo ed emissione SAL per ogni bonus fiscale
- Varianti di aggiornamento prezzi automatizzata
- Stampa computo metrico in occasione di emissione dei SAL realizzato secondo le note ENEA comprensivo di analisi prezzi e quadro economico di altre spese e forniture
Un commento
fs|a
2 Marzo 2022 at 17:08
Considerato che il massimale di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche è da intendersi condiviso con gli interventi riguardanti Sismabonus 110%, bonus ristrutturazioni 50% ed ecobonus 50%, nell’ambito di un intervento più ampio di Super ecobonus 110% ritenete che i massimali di fotovoltaico e accumulo debbano erodere quello dedicato alle barriere architettoniche? Se sì, in base a quale riferimento normativo?
Ufficio Blumatica
4 Marzo 2022 at 12:21
Salve,
anche noi riteniamo che i massimali inerenti gli interventi di fotovoltaico e accumulo non erodano quello riferito alle barriere architettoniche.
Per lo scopo può essere utile la Risposta n. 210/21 all’istanza di interpello dell’agenzia delle Entrate, che tratta il caso di interventi sismici e fotovoltaico con accumulo e da cui si evince che gli stessi si intendono separati.
La risposta 210/21 è disponibile dal sito dell’agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288756/Risposta+n+210+del+2021.pdf/651e90cf-378e-9fb2-b64f-e07fdb5c28c0
Cordialmente
carlo
30 Agosto 2022 at 20:02
Buongiorno
in merito alla redazione dei contratti di appalto per lavori Superbonus 110 per condomini,
volevo sapere se è meglio stipularli a misura o a corpo.
L’asseverazione naturalmente andrà fatta sul computo a consuntivo (quindi a misura) per cui mi chiedo quale sia il modo migliore per stipulare i contratti d’applato.
grazie
Ufficio Blumatica
31 Agosto 2022 at 09:34
Salve,
considerato che la procedura ENEA consente di poter variare il computo iniziale ai SAL successivi al primo e che non esistono vincoli in merito, si ritiene che la scelta di appalto die lavori “a misura” sia la strada da preferire per evitare l’adeguamento dei contratti di appalto; per tale proposito si ricorda comunque di aggiornare il computo da trasmettere agli enti preposti, nel caso di variazione delle misure rispetto al computo già trasmesso.
Per esigenze diverse della committenza l’appalto può comunque essere stipulato a corpo.
Saluti