La trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione, conclusi a partire dal 1 gennaio 2024 e relativi ai bonus fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86), deve avvenire, da parte del contribuente, beneficiario delle agevolazioni, o da parte di intermediari autorizzati, mediante l’accesso al portale ENEA con:
- SPID;
- CIE.
Ecobonus e Bonus Casa: come e quando effettuare la comunicazione ENEA
La Legge di Bilancio 2022, n. 310/2021, ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di effettuare interventi di cui Ecobonus e Bonus Casa in detrazione con aliquota dal 50% al 65%. Così, per tutto il 2024, sarà possibile caricare tutta la documentazione.
I dati andranno trasmessi entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Invece, per gli interventi che hanno data di fine lavori compresa tra l’1 e il 31 gennaio 2024, il termine ultimo per la comunicazione dei dati decorre dalla data di messa online del sito, ovvero dal 26 gennaio 2024.
Qual è la data di fine lavori?
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno di:
- collaudo, ovvero di attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, la data di fine dei lavori va ricavata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che li ha eseguiti o dal tecnico che compila la scheda informativa.
- certificato di fine dei lavori;
- dichiarazione di conformità , qualora prevista.
Per quanto concerne gli elettrodomestici la data a cui fare riferimento è quella in cui è stato eseguito il bonifico o quella presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso (es. fattura).
Quando ci si riferisce ad interventi che rientrano in edilizia libera, la data di fine lavori va dimostrata con un’autocertificazione che attesti:
- dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
- estremi catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
- data di inizio dei lavori;
- dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
Tale autocertificazione deve essere firmata e conservata per eventuali controlli, qualora se ne faccia richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
Mancata comunicazione: cosa succede?
Fin dall’entrata in vigore delle norme sull’Ecobunus, 1° gennaio 2007, la comunicazione di fine lavori all’ENEA è uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione per le spese di riqualificazione energetica.
Secondo quanto specificato dall’ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, la mancata comunicazione degli interventi di Ecobonus entro i termini previsti, comporta la perdita della detrazione fiscale. È possibile, comunque, sanare l’irregolarità utilizzando la procedura di remissione in bonis, come descritto nell’art. 2, comma 1, del DL 16/2012:
- pagando una sanzione di 200€;
- inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al termine dei lavori.
Non sarà , invece, possibile accedere alla sanatoria qualora il contribuente abbia ricevuto formale comunicazione della violazione, a seguito di ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
Per gli interventi legati al Bonus Casa o agli elettrodomestici, la mancata comunicazione non determina la perdita delle agevolazioni, come specificato dalla Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.