Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021) consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle Entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il nuovo bonus partite IVA e professionisti introdotto dal decreto Sostegni consiste in un contributo a fondo perduto fino a 150 mila euro per imprese e liberi professionisti.
In sostanza, si tratta di un nuovo aiuto economico a sostegno delle aziende e dei professionisti danneggiati dagli effetti dell’emergenza da covid-19. La misura è gestita dall’Agenzia delle Entrate che ha introdotto delle modifiche per il calcolo del contributo e ha pubblicato le nuove istruzioni per richiedere l’incentivo.
L’Agenzia ha redatto una guida pdf da scaricare che indica tutti i dettagli: a chi spetta, i requisiti, come si calcola, il modello di domanda.
La domanda è telematica e va presentata entro il 28 maggio 2021 direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” .
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Come indicato nel Decreto il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019), abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per avere il bonus sono due:
- il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.
- Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
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Un commento
ANGELO SOLINAS
26 Maggio 2021 at 15:50
Precisa e puntuale informazione sempre !