Bozza “Decreto Prezzi” (SuperBonus 110%): ecco le grandi criticità che intravede Blumatica!  

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Mentre sembra tutto pronto per la partenza, ecco spuntare un nuovo decreto attuativo che introduce nuovi vincoli e dubbi al Superbonus 110!

Mentre sembra tutto pronto per la partenza, ecco spuntare un nuovo decreto attuativo che introduce nuovi vincoli e dubbi al Superbonus 110!

In quella che doveva essere la settimana decisiva per capire in quali modalità fosse possibile usufruire del Superbonus 110% (entro il 18 luglio sarà pubblicata la legge di conversione del D. L. Rilancio, il cui testo è stato già approvato dalla Commissione Bilancio della Camera), tornano a sorpresa i “massimali specifici di costo” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

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Sta infatti circolando in rete da ieri, la bozza del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, che fissa i nuovi requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali (quindi non solo del Superbonus 110%).

Vediamo insieme le novità introdotte da questo nuovo provvedimento, già denominato “Decreto Prezzi”, ma che in realtà, in base all’articolo 14 del decreto legge 63/2013, era atteso da sette anni:

“3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.[…]”

Ambito di applicazione

Il decreto definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli interventi:

  • di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente previsti dal D.L. 63/2013
  • che beneficiano del Bonus Facciate
  • previsti dal D. L. Rilancio che beneficiano della detrazione fiscale del 110%.

In particolare, le disposizioni e i requisiti previsti dal provvedimento si applicano esclusivamente agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto (ovvero il giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Per la data di inizio lavori farà fede, dove prevista, la data di deposito in Comune della relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (ovvero la Relazione ex. Legge 10)

Pertanto, non c’è nessun pericolo per gli interventi per i quali è già stata presentata apposita documentazione in quanto, come espressamente specificato nell’articolo 12, per questi ultimi continuano a valere le disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze con il Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e s.m.i.

Tipologie e caratteristiche degli interventi

Nell’articolo 2 vengono specificate tutte le tipologie di intervento per le quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali con le modalità (in termini di percentuale, detrazione e spesa massima ammissibile, numero di quote annuali) riportate nell’Allegato B del decreto.

interventi ammessi
Scarica la bozza del decreto (a fine articolo) per visualizzare la lista completa degli interventi ammessi

Al comma 2 viene confermata la nostra interpretazione del D. L. Rilancio, ovvero: gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o plurifamiliari che interessano più del 25% della superficie disperdente possono comprendere, beneficiando della detrazione del 110%, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari a patto, però, che insistano sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e che siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al D.M. 26/06/2015 – Relazioni Tecniche.

Un chiarimento, questo, molto significativo ma al contempo molto limitante!

Nell’articolo 3 viene specificato che non è consentito l’accesso alle detrazioni fiscali “agli interventi che siano analoghi a interventi che già ne hanno beneficiato, eseguiti sullo stesso elemento edilizio o sullo stesso impianto da un tempo inferiore ai 10 anni dalla conclusione dei lavori”. Se confermato, non sarebbe quindi possibile integrare all’interno del Superbonus 110% eventuali ratei di sconti fiscali già maturati in passato.

Inoltre, nell’articolo 5, vengono specificate per ogni tipologia di intervento quali sono le spese ammesse a detrazione.

L’APE per il Superbonus 110%

In virtù delle condizioni imposte dal D.L. Rilancio per usufruire del Superbonus 110%, al paragrafo 12 dell’Allegato A vengono chiarite le modalità di calcolo degli Attestati di Prestazione Energetica per gli edifici con più unità immobiliari.

Gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento vengono definiti come “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di comprovare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

In particolare:

L’APE convenzionale viene predisposto per l’edificio nella sua interezza, considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione dell’APE convenzionale, riferito come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

Quanto riportato nel decreto introduce tuttavia non poche criticità, soprattutto nei casi in cui ci sono situazioni disomogenee all’interno dell’edificio, quali la presenza di unità immobiliari con servizi energetici differenti (es. in un’unica unità immobiliare potrebbe essere presente il servizio di raffrescamento) o di unità non residenziali (per le quali occorre considerare anche il servizio di illuminazione).

Inoltre va tenuto presente che, considerare nella situazione post-intervento gli stessi servizi energetici del pre-intervento, potrebbe comportare enormi “scompensi” sul calcolo della prestazione energetica, in particolar modo sul bilancio di energia elettrica. Ad esempio: intervento su edificio con solo servizio di riscaldamento e ACS nel quale viene installato un impianto fotovoltaico e una pompa di calore per riscaldamento, ACS e raffrescamento. Il non considerare il servizio di raffrescamento nel post-intervento comprometterebbe il bilancio di energia elettrica in quanto tutta la quota di fotovoltaico destinata alla copertura del fabbisogno richiesto dalla macchina frigorifera verrebbe destinato alla produzione di ACS con il rischio di ottenere una prestazione energetica notevolmente migliore.

Da non sottovalutare, infine, il fatto che l’APE convenzionale (con servizi energetici post intervento uguali a quelli presenti nel pre-intervento) genererebbe dei risultati di energia primaria totalmente differenti dal calcolo effettuato per finalità differenti dalla detrazione fiscale (es. relazione tecnica ex. Legge 10, APE standard), aspetto che potrebbe generare non poca confusione anche ai tecnici più ferrati in materia!

Limiti di spesa

Aspetto fondamentale del decreto è l’introduzione limiti di spesa per le diverse tipologie di intervento.

In particolare:

  • Per gli interventi per i quali è prevista la redazione dell’asseverazione tecnica (come ad esempio per il Superbonus 110%), il tecnico stesso che la sottoscrive assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento nel rispetto dei seguenti criteri:
    • I costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile
    • nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
  • Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio come avviene per gli interventi di mera sostituzione degli infissi o della caldaia), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolata sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del decreto:


spesa massima consentita per gli interventi

Quindi, ad essere penalizzati sono tutti gli interventi di piccola entità per i quali non risulta necessaria l’asseverazione e quindi la nomina di un tecnico, come la sostituzione degli infissi o la semplice sostituzione del generatore.

In particolare, proprio per gli infissi si riscontrano i maggiori limiti del decreto: infatti, non viene fatta alcuna distinzione sulla tipologia di serramenti (pvc, legno, alluminio, ecc.) e soprattutto, in un paese come il nostro in cui i maggiori consumi di energia sono quelli del periodo estivo, i prezzi per prodotti come le schermature risultano molto lontani dagli attuali prezzi di mercato.

In un momento come quello attuale, in cui sarebbe necessario far ripartire l’economia “made in Italy”, imporre dei prezzi così stringenti favorirà di certo i prodotti di importazione low cost.

Nuove trasmittanze limite

Nell’Allegato E del decreto sono riportati i nuovi valori di trasmittanza massima consentiti per l’accesso alle detrazioni fiscali i quali, come era lecito aspettarsi, risultano ancora più stringente.


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Clicca qui per scaricare la bozza del Decreto.

Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


Un commento

  • Luca

    20 Luglio 2020 at 19:50

    Salve,
    lei scrive di nuove trasmittanze limite, ma nella legge si parla dell’allegato del decreto 26-10-2015 come limiti di trasmittanza.
    A quale d.m. fa riferimento?
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Luglio 2020 at 09:46

      Salve,
      in questo articolo parliamo della bozza del decreto attuativo inerente le detrazioni fiscali.
      In particolare, il decreto non si riferisce solo al Superbonus 110 (del DL Rilancio, convertito in L 77/2020), ma a tutte le tipologie di detrazioni fiscali (50-65-70-75-80-85%).
      Ovviamente parliamo di una bozza, ma non appena sarà ufficializzato, per le tipologie di intervento che richiedono la verifica della trasmittanza limite occorrerà far riferimento a questi nuovi limiti introdotti dall’Allegato E del decreto.

      In fondo all’articolo può scaricare la bozza del decreto.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti

      Commenta

  • GEOM FRANCESCO PROETTO

    25 Agosto 2020 at 06:52

    Salve, vorrei capire se in riferimento al superbonus 110% il tecnico che dovrà redigere l’APE pre e post intervento può essere lo stesso tecnico che redige la pratica da inviare agli enti AGENZIA ENTRATE ed ENEA, progettista e direttore dei lavori che predisporrà, quando necessario i progetti per la presentazione al Comune, ecc. grazie, in altre parole la DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA viene meno? c’è qualche circolare ufficiale che lo chiarisce?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      25 Agosto 2020 at 08:05

      Salve,
      in base a quanto chiarito dal punto 12 del decreto attuativo del MISE gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento possono essere rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori.
      Pertanto, a differenza dei “normali” APE, vengono meno i requisiti di indipendenza del tecnico certificatore.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Angelo

    29 Agosto 2020 at 17:02

    Buongiorno,
    vorrei sapere se, con riferimento al superbonus 110%, gli APE ante e post intervento dovranno essere depositati presso il catasto eneregetico della regione.
    L’allegato A dice che “All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.
    Cordiali saluti

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      2 Settembre 2020 at 06:54

      Salve,
      gli APE “convenzionali” pre e post intervento (che si riferiscono all’intero edificio) non vanno trasmessi al catasto energetico regionale, ma vanno semplicemente allegati all’asseverazione trasmessa all’ENEA.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordialmente.

      Commenta

  • Massimiliano

    31 Agosto 2020 at 07:08

    Salve,
    in un condominio con 8 appartamenti di cui 4 climatizzati e 4 no, può accedere al superbonus?
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      31 Agosto 2020 at 09:09

      Salve,
      in situazioni come queste, il condominio può accedere al Superbonus in merito ai lavori alle parti comuni.
      Invece, le unità prive di unità di impianto non potranno beneficiare del Superbonus per interventi che riguardano il singolo immobile (es. infissi, ecc.)

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

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  • Alessandro Lo Castro

    1 Novembre 2020 at 02:14

    SISMABONUS 110%, NON HO CHIARO UN CONCETTO! SE FACCIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, QUALI SONO I LIMITI DI SPESA DA CONSIDERARE E QUALI SONO LE SPESE CHE POSSO CONTEMPLARE PER SINGOLA UNITA’? POSSO FARE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PLURIFAMILIARE?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      2 Novembre 2020 at 11:55

      Salve,

      i massimali di spesa da considerare sono i medesimi di un intervento senza demolizione. Ad esempio nel caso di un edificio con 4 unità immobiliari:

      • Coibentazione = 40.000 *4
      • Impianto termico se centralizzato = 20.000*4
      • Sismabonus = 96.000*4
      • Infissi / schermature / solare termico = 54.545 per ciascuna unità immobiliare
      • Impianto autonomo = 27.272 per ciascuna unità immobiliare

      Le ricordiamo, inoltre, che un edificio plurifamiliare può accedere al Superbonus 110% (anche attraverso intervento di demolizione e ricostruzione) nel caso in cui le unità immobiliari sia di proprietari differenti.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

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  • Russo Gaetano Fabio

    28 Novembre 2020 at 22:04

    Buongiorno, sarebbe opportuno segnalare che all’allegato I pubblicato ad il 05 ottobre sulla G. U. 246/2020 ha aggiunto una nota di particolare importanza che in neretto precisa che gli importi indicati nell’allegato si riferiscono alle sole forniture, ovvero sono al NETTO della manodopera delle spese professionali e dell’IVA.
    Purtroppo nella fretta della pubblicazione si sono dimenticati di eliminare i termine “spesa specifica onnicomprensiva” presente (anche nella bozza) nella intestazione della tabella, ma appunto fonti ENEA dicono che è stata una mera “dimenticanza”, speriamo sia d’accordo anche l’Agenzia delle Entrate.
    Cordiali saluti

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      1 Dicembre 2020 at 10:30

      Salve,
      giustissima la sua precisazione. Inoltre, va specificato che tale tabella può essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui i prezzari (regionali e DEI) non riportino le voci inerenti gli interventi che si vogliono effettuare.

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