
La cessione del credito per le detrazioni da Superbonus, inserito e disciplinato nel Decreto Rilancio (DL 34/2020), è stata da allora sottoposta a numerose modifiche. Non da ultimo con le deroghe previste dal Decreto Blocca Cessioni (DL 11/2023, convertito nella Legge 38/2023).
Ad oggi l’opzione è ancora valida per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli analoghi enti di house providing, spiega la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano.
La risposta è giunta in merito ad un quesito, presentato in Commissione Finanze della Camera, dei deputati del Gruppo Misto Gebhard e Manes. Viene così chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che gli Iacp possono ancora scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito per Superbonus, secondo le deroghe previste dal Decreto blocca cessioni, a condizione che siano stati costituiti (gli Iacp e gli enti analoghi, ndr.) entro il 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto.
Aliquota Superbonus e Iacp
La portavoce del MEF, con il suo intervento, definisce come primo punto i fattori da considerare per la determinazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi di Superbonus per gli Iacp e gli enti con finalità analoghe. Nello specifico, sono:
- il completamento di almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023;
- il rispetto dei requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2023 articolo 1, comma 894, lettera b) e c), ovvero le regole in vigore per i condomini e la data della delibera assembleare e la presentazione della CILA.
caso a) sono rispettati entrambi i requisiti
Se si è raggiunto almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023, e sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2023, si avrà per i condomini:
- detrazione con aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- detrazione con aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- detrazione con aliquota al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- detrazione con aliquota al 65% per le spese sostenute nel 2025.
caso b) è rispettato solo il primo requisito
Se si è solo raggiunto almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023, ma non è stata presentata la delibera assemblare o la CILA nei tempi, secondo i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2023, i condomini avranno:
- detrazione con aliquota al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- detrazione con aliquota al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- detrazione con aliquota al 70% per le spese sostenute nel 2024;
- detrazione con aliquota al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Le regole sulla cessione del credito per Superbonus
In merito all’applicazione delle disposizioni di deroga al blocco delle cessioni del credito è specificato che gli Iacp e gli enti analoghi, se costituiti entro il 17 febbraio 2023, possono optare per la cessione del credito Superbonus anche per i nuovi lavori realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto blocca cessioni.
Le regole per la cessione dei crediti Superbonus variano anche per i lavori privati. È possibile cederli solo se i titoli abilitativi o le prove dell’avvio dei lavori sono stati acquisiti entro il 16 febbraio 2023. I nuovi lavori, invece, possono godere del Superbonus solo sotto forma di detrazione Irpef.
Un’eccezione significativa, inoltre, si applica alle aree dei crateri sismici, dove il Superbonus resta fruibile fino al 31 dicembre 2025, con l’aliquota originaria del 110%, e può essere ottenuto tramite detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito. Tuttavia, il DL 212/2023 ha introdotto l’obbligo di stipula di contratti assicurativi entro un anno dalla conclusione dei lavori.
Predisponi le pratiche dei bonus fiscali definendo tutte le metriche di calcolo per il computo metrico e la contabilità di lavori e forniture con i software Blumatica aggiornati al DL 212 del 29/12/2023!

Redattrice