CFP Architetti: prorogato ravvedimento operoso al 31 dicembre 2020

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Data la forte emergenza sanitaria c’è ancora tempo per conseguire i CFP per gli Architetti che avevano obbligo di ravvedimento operoso al 30 giugno 2020.

L’obiettivo, attraverso l’obbligo formativo, è di “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” come indicato nelle Linee Guida e di coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

 

La formazione e il Regolamento

In base all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare; per gli Architetti l’obbligo di aggiornamento professionale continuo si misura con l’acquisizione di 60 CFP complessivi, a triennio, di cui 48 CFP ordinari e 12 CFP sulle tematiche delle discipline ordinistiche.

 

Il CNAPPC ha prorogato la scadenza del semestre di ravvedimento operoso, ossia il periodo (successivo al triennio di riferimento per la formazione continua) entro il quale è possibile recuperare i crediti mancanti. La chiusura del periodo di ravvedimento è prorogata al 31 dicembre 2020.

Se, dopo tale periodo di proroga permane l’irregolarità, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina per l’esercizio dell’azione disciplinare.

 

Saranno presi ulteriori provvedimenti se il periodo di sospensione delle attività formative non on-line si dovesse protrarre. Su iM@ateria tutti gli aggiornamenti necessari per l’adeguamento alla proroga al 31.12.2020.

 

L’obbligo formativo e le sanzioni previste dal CNAPPC

Non formarsi e non aggiornarsi costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Infatti, alla scadenza del triennio formativo l’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito, avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo, mentre le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice deontologico.

A questo proposito si ricorda che, per la determinazione del debito formativo si tiene conto della mancata acquisizione dei 12 CFP triennali sui temi delle discipline ordinistiche obbligatorie o della mancata acquisizione del numero di CFP ordinari che vengono computati fino a un massimo di 48 CFP per triennio.

 

Autocertificazione dei corsi sostenuti e crediti formativi

L’architetto può anche partecipare a eventi formativi per i quali può richiedere l’autocertificazione dei crediti ottenuti.

L’autocertificazione può essere richiesta nei casi di:

  • Corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico
  • Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010)
  • Attività/eventi formativi particolari quali partecipazioni a mostre, fiere ed altri eventi assimilabili o scrittura di monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale
  • Esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

In tutti gli altri casi quindi l’accreditamento avviene esclusivamente attraverso l’ente formatore che carica i crediti su iM@ateriaAccademia della Tecnica, ente di formazione di Blumatica, certifica direttamente il credito conseguito dall’architetto, caricandolo direttamente su iM@ateria entro la fine dell’anno in cui viene completata la formazione.

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Maria Grazia Savoia


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