L’ordinanza 128/2023 del 13 Marzo 2023 emessa dal Tar Venezia chiarisce la valenza della CILA, di cui la CILA – Superbonus costituisce una specifica variante, introdotta a fronte della volontà di semplificare gli interventi di superbonus previsti dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha esaminato e si è espresso riguardo un caso di ricorso all’annullamento di un intervento agevolato con il Superbonus, per cui l’interessato aveva presentato una CILA-S su un immobile privo dello stato legittimo.
CILA – Superbonus: valenza
Il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 è stato emanato per ovviare allo scarso utilizzo del superbonus, semplificando la procedura burocratica e riducendo tempi, costi ed incombenti necessari alle verifiche di legittimità dell’immobile.
Gli interventi possono essere così avviati mediante la presentazione di CILA – Superbonus (la comunicazione di inizio lavori asseverata), la quale non richiede attestazione dello stato legittimo dell’edificio. Sono state, altresì, comprese regole relative ad una possibile perdita del superbonus nei casi di mancanza della presentazione di CILA – S, di realizzazione di interventi in difformità della CILA – S, in assenza del titolo di costruzione dell’immobile e in difetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento.
La giurisprudenza ha, così, chiarito che l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.
Queste semplificazioni, però, hanno portato in alcuni casi ad identificare la CILA – Superbonus come un assenso all’avviamento di interventi anche in assenza dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001.
Stato legittimo dell’immobile: controversia attestazione e abusi
Il caso che ha portato alla pronuncia del Tar Venezia riguarda un intervento per cui si era presentata una CILA – S per agevolazioni Superbonus 110% e per il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ha vietato l’esecuzione.
Secondo gli atti del Tar, la presentazione del ricorso, che prevedeva la richiesta di sospensione del provvedimento del divieto emanato dal Comune, non merita accoglimento. L’attestazione di riferimento implica che, in prima facie, gli atti presentati durante il ricorso non appaiono ledere gli interessi del ricorrente.
La CILA, si legge nell’ordinanza, è “un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori” previsti dall’articolo 27 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2023).
L’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile, introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è una semplificazione ma altresì si precisa che gli abusi vanno sempre rimossi o sanati e che, per regola generale, la natura essenzialmente privatistica della CILA / CILA – S non preclude al Comune di esercitare il proprio potere di controllo in materia edilizia, reprimendo tali abusi.
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