CNGeGL: nuovo regolamento per la formazione professionale continua dei geometri

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E’ stato pubblicato il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 7, approvato dal CNGeGL.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua , deliberato dal CNGeGL ed approvato dal Ministro della Giustizia.

Sinteticamente, tra le principali novità:

  • 3 comma 3: “il Geometra deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno 60 CFP, di cui n. 6 crediti in materia di ordinamento e deontologia professionale”;
  • 5 comma 1: il limite massimo dei CFP per la partecipazione a Seminari, è pari a n. 20;
  • 5 comma 2: “In caso di formazione a distanza la presenza minima è fissata al 100%”;
  • 11 “ESONERI”: non è più riconosciuta la possibilità di richiedere l’Esonero formativo per comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione in quanto Iscritto ad altro Ordine Professionale.

 

Il nuovo Regolamento si rivolge a chi esercita la libera professione di geometra. Pertanto l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate spetta solamente a quanti, tra gli iscritti all’albo, esercitano la libera professione di geometra.

Permane l’obbligo per i geometri di maturare, nell’arco del triennio formativo, almeno 60 cfp.

Viene però aggiunta nel nuovo Regolamento la precisazione che, tra i crediti maturati, almeno 6 devono riguardare la materia di “Ordinamento e deontologia professionale”.

Sono previste nuove attività formative che consentono il conseguimento di crediti, nello specifico:

  • Adesione a stage previsti nell’alternanza scuola lavoro mediante convenzione tra Istituti Tecnici settore Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e Collegi Territoriali
  • Attività di orientamento scolastico
  • Interventi tecnico/operativi, nell’ambito dell’attività professionale, volti a fronteggiare situazioni emergenziali.

Viene altresì esplicitato che, a differenza delle attività formative svolte in presenza d’aula (che ai fini del rilascio dei crediti prevedono una presenza minima dell’80% della durata corsuale), nel caso della formazione a distanza la presenza per il conseguimento dei cfp deve essere pari al 100%.

Si ponga particolare attenzione all’art. 11 relativo agli ESONERI, dove sono elencate le situazioni di impedimento che, laddove presentate dall’interessato con specifica motivazione al proprio Collegio, possono consentire una riduzione proporzionale dei cfp da acquisire nel triennio.

Importante: a differenza di quanto accadeva in passato, a partire dal triennio in corso 2021 – 2023 l’iscritto è tenuto a produrre le domande di riconoscimento crediti tramite il SINF entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività formativa; non ci sarà pertanto l’intero triennio a disposizione per caricare sul SINF le richieste di assegnazione crediti, ma il caricamento dovrà avvenire annualmente.

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Maria Grazia Savoia

Responsabile Area Formazione e Partnership


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