Quello delle donazioni, nell’ambito di redazione di una dichiarazione di successione, è un aspetto molto importante che è cambiato spesso nel corso del tempo.
Allora, per inquadrare bene il problema, bisogna rispolverare un po’ la memoria per ricostruire i passaggi precedenti e capire come si è approdati alla situazione attuale.
Donazioni e Successione: un po’ di storia
INDICE
Nella successione, l’aspetto delle donazioni risale all’origine! Tant’è vero che il testo unico normativo che regola il tutto si chiama proprio Testo Unico Successioni e Donazioni. Questo per ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, che le due cose sono andate avanti di pari passo; regolamentate da un corpo normativo unico che le governa da sempre.
Non va dimenticato che la successione, che può essere anche testamentaria, è un istituto giuridico importantissimo che contempla anche le donazioni in quanto esse rappresentano delle anticipazioni del testamento fatte in vita dal de cuius.
Questo è un aspetto squisitamente giuridico che va tenuto sempre in debito conto, perché da esso trascende l’aspetto fiscale che è oggetto di interesse centrale di questa trattazione.
Quindi più che di donazioni in senso lato, si setterà il focus sulle donazioni fatte in vita dal de cuius agli eredi e legatari, che sono quelle che rilevano dal punto di vista fiscale che si manifesta sostanzialmente con la dichiarazione di successione.
Donazioni fatte in vita dal de cuius agli eredi e legatari
Questa particolare fattispecie di donazioni, che incide notevolmente sulla determinazione del valore delle imposte dovute, e che ha subito diversi cambiamenti della modalità di calcolo nel corso del tempo.
L’introduzione del Testo Unico Successioni e Donazioni (D. Lgs. 346 del 31 ottobre 1990)
In questo breve riepilogo cronologico che si sta facendo a proposito delle donazioni nella dichiarazione di successione, conviene sicuramente partire dall’introduzione del testo unico successioni e donazioni, ovvero il famoso D. Lgs. 346 del 31 ottobre 1990.
Il D.Lgs. 346 disciplina, tra le altre cose, la modalità di calcolo dell’imposta di successione. Lo stesso provvedimento stabilisce anche come determinare la base imponibile su cui applicare l’imposta in parola, tenendo conto delle donazioni pregresse fatte in vita dal de cuius agli eredi e legatari. Dal principio fino al 30 giugno 2000, le donazioni precedenti rilevavano, ai fini dell’individuazione delle aliquote di imposta applicabili, nel seguente modo:
- le donazioni precedenti contribuivano ad accrescere il valore dell’asse ereditario ricevuto dagli eredi e legatari presenti su cui individuare le rispettive aliquote applicabili con la modalità di calcolo vigente che era quella cosiddetta a “scaglioni progressivi”;
- le donazioni non partecipavano a questo calcolo col valore registrato nell’atto al momento della loro attuazione, ma col valore “attualizzato” al momento dell’apertura della successione.
Una metodologia di calcolo, quindi, che penalizzava notevolmente il contribuente il quale era tenuto a versare l’eventuale imposta di successione non sul valore effettivamente ricevuto all’atto della successione, ma su di un valore maggiorato di tutte le donazioni precedenti attualizzate al momento di apertura della successione.
Il metodo con scaglioni ad aliquote progressive
Questa metodologia di calcolo è rimasta tale per un lungo periodo di tempo in cui le tabelle di riferimento con le tariffe di calcolo sono cambiate spesso nel corso degli anni.
L’art. 69 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000
Questo provvedimento, oltre ad introdurre il beneficio Prima casa in dichiarazione di successione, apporta fondamentali modifiche anche al metodo di calcolo dell’imposta di successione con effetti retroattivi decorrenti dal 1° luglio 2000.
Sostanzialmente questo provvedimento rivoluziona quasi tutto:
- la base imponibile è costituita dal valore delle singole quote di eredità o legato, e non più dal valore dell’intero asse ereditario;
- il calcolo, precedentemente a scaglioni con aliquote progressive, diventa ad aliquote proporzionali:
- 4% per il coniuge e parenti in linea retta;
- 6% per i parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado;
- 8% per gli altri soggetti;
- la franchigia di € 180.159,91 è riferita alle singole quote e non più sul valore globale netto dell’asse ereditario;
- la stessa franchigia viene estesa a € 516.456,90, per i discendenti in linea retta minori di età e per i portatori di handicap.
Quasi nulla è più come prima! Tra le tante novità questo provvedimento reca in sé anche delle insidie nel nuovo metodo di calcolo che, se non applicato correttamente, può indurre in errore.
Tutto questo, e molto altro ancora, si può approfondire dettagliatamente nel libro edito da Blumatica “La dichiarazione di Successione da Zero”!
Donazioni: si cambia!
La Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 sopprime l’imposta di successione. le donazioni, di conseguenza, non rilevano più ai fini del calcolo di tale tributo.
Il D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, riporta in vita la disciplina del D.Lgs. n. 346 del 1990 (T.U.S.) nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno precedente alla data della sua soppressione). Inoltre lo stesso decreto stabilisce anche nuovi parametri di calcolo, riportati sotto, per il periodo che parte dal 3 ottobre 2006 in poi.
Le donazioni precedenti a eredi e legatari sortiscono un nuovo effetto nella determinazione dell’imposta di successione, in quanto per le successioni aperte dal 1° luglio 2000 in poi le donazioni pregresse incidono esclusivamente sulla riduzione del valore di eventuali franchigie riservate agli eredi e legatari. Più precisamente, quello che rileva di queste donazioni è la sola parte di valore su cui si è già beneficiato di un’esenzione, prevista e sfruttata all’epoca, che abbia determinato un certo risparmio di imposta. Come dire dello “sconto di imposta” se ne può usufruire una volta sola nella vita!
Da questa data in poi, quindi, le donazioni non concorrono più alla determinazione delle aliquote applicabili, ma solo a ridurre, eventualmente, l’entità delle nuove franchigie previste per determinate categorie di successori.
Per determinare correttamente questi valori, bisogna conoscere a fondo i parametri di calcolo di base e alcune regole fondamentali come ad esempio:
- i valori delle donazioni vanno sempre attualizzati alla data di apertura della successione;
- il valore della donazione è sempre riferito alla piena proprietà e non al diritto di usufrutto, nuda proprietà, ecc., effettivamente trasferito al momento dell’attuazione.
Se si desidera approfondire le modalità e le regole di determinazione di questi valori da calcolare, così come eseguire il corretto trattamento delle donazioni nei vari periodi, allora bisogna riferirsi semplicemente al libro appena citato, che offre tutte le spiegazioni del caso corredate da numerosissimi esempi pratici.
Donazioni: si cambia ancora!
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 396213/2023, rifacendosi direttamente alla Circolare della stessa Agenzia n. 29/E del 19 ottobre 2023, che ha fornito chiarimenti proprio riguardo all’incidenza delle donazioni precedenti sul calcolo dell’imposta di successione, ha disposto che, a partire dalla modifica del metodo di calcolo dell’imposta in trattazione, quindi dal luglio 2000, non bisogna tenere più conto delle donazioni precedenti a eredi e legatari.
Addirittura queste modifiche introdotte di recente, hanno comportato la scomparsa del Quadro ES dedicato alle donazioni precedenti dai nuovi modelli di dichiarazione telematica, nonché la prescrizione di non tenere più conto di questi atti nella determinazione dell’eventuale imposta di successione dovuta.
Come visto, le donazioni, e il loro corretto trattamento in seno alla dichiarazione di successione, sono stato oggetto di modifica e cambiamento diverse volte nel corso degli anni. Più in generale, questo è l’aspetto peculiare di tutta la fase di redazione di una dichiarazione di successione: la difficoltà di rapportarsi alle numerosissime normative susseguitesi nel tempo e di cui bisogna tenere conto in base alla data di apertura della successione per cui bisogna redigere la relativa dichiarazione.