Fotovoltaico ai fini di Superbonus, APE e Relazione tecnica (ex Legge 10)

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I requisiti legislativi impongono da tempo un utilizzo sempre più intensivo delle fonti energetiche rinnovabili ed in particolar modo degli impianti fotovoltaici.

Come interviene il fotovoltaico in un progetto energetico finalizzato al Superbonus, APE o Relazione tecnica (ex Legge 10)?

I requisiti legislativi impongono da tempo un utilizzo sempre più intensivo delle fonti energetiche rinnovabili ed in particolar modo degli impianti fotovoltaici.

L’importanza di tali sistemi è dimostrata anche dalle innumerevoli tipologie di incentivi di cui è possibile usufruire, tra cui proprio il Superbonus 110%.

In questa breve guida verranno descritti gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione per una corretta modellazione di tali impianti e per poter usufruire delle detrazioni fiscali.

Obblighi normativi

L’obbligo di installare impianti fotovoltaici viene prescritto dall’art. 11 del D. Lgs. 28/2011 in base al quale è obbligatorio dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel caso di:

  • edificio di nuova costruzione, inteso sia come realizzazione di nuovi edifici dotati di impianto di riscaldamento ma anche come ampliamento di edifici la cui nuova porzione climatizzata avrà un volume superiore del 15% della porzione preesistente o comunque superiore a 500 m3;
  • edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, inteso come immobile esistente ricadente in una delle seguenti categorie:
    • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
    • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

In particolare, oltre ad imporre una percentuale di copertura del fabbisogno dei servizi energetici presenti nell’edificio (riscaldamento, acqua calda e raffrescamento), il decreto prescrive una potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pari a:

P (kW) = S / K

dove:

  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2),
  • K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
    • 50 per edifici privati
    • 55 per edifici pubblici

A tal proposito si ricorda che tali valori risultano essere validi fino al 13 giugno 2022, data in cui il D. Lgs. 28/2011 verrà definitivamente sostituito dal nuovo Decreto Legislativo 199/2021 (cd. RED II).

Infatti, per tutti gli edifici con titolo abilitativo presentato dal 13/06/2022 sarà necessario rispettare i requisiti previsti dall’Allegato III del nuovo decreto 199, che prevede:

  • il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolato secondo la formula:

P (kW) = S * K

dove:

  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (m2),
  • K è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione.

Per gli edifici pubblici tali obblighi sono incrementati del 10%.

 

Aspetti di calcolo

In primis va sottolineato che sia l’attuale D. Lgs. 28/2011 che il prossimo D. Lgs. 199/2021 specificano chiaramente che gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

Un medesimo riferimento è presente anche all’interno del D.M. 26/05/2015 (cd. Requisiti Minimi), di riferimento sia per l’APE che per la relazione tecnica (ex Legge 10):

“…l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell’edificio:

  • in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
  • in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all’utilizzo di tale macchina a esclusione dell’energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l’impianto;
  • in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;
  • nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l’illuminazione.”

Ciò significa che sia ai fini delle verifiche di copertura da fonti rinnovabili (previste dal D. Lgs. 28/2011) che del calcolo della prestazione energetica ai fini dell’APE o della relazione tecnica (ex Legge 10), l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici non può essere destinata a generatori ad effetto Joule (come ad es. riscaldatori o scaldacqua elettrici).

Quindi nel caso in cui i fabbisogni di riscaldamento ed acqua calda sanitaria siano soddisfatti esclusivamente con tali sistemi impiantistici, l’installazione di un impianto fotovoltaico non comporta nessun miglioramento sulla prestazione energetica dell’edificio.

Altro aspetto da tenere in considerazione nel calcolo è che l’energia elettrica prodotta viene considerata in ogni intervallo di calcolo (che in base alle attuali normative è il mese) fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno di energia elettrica per i servizi considerati nella prestazione energetica. L’eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell’edificio e, soprattutto, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente.

 

Superbonus 110%

In base al comma 5 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, gli impianti fotovoltaici, anche installati su strutture pertinenziali agli edifici, rientrano tra gli interventi trainati ammessi al Superbonus.

In particolare, per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Inoltre, con il comma 6 del medesimo articolo, è prevista un’ulteriore detrazione per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 

Tuttavia, al comma 7 è specificato che la detrazione per gli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

 

Pertanto, l’eventuale eccedenza di energia elettrica rispetto al fabbisogno viene ceduta alla rete elettrica, senza quindi poter beneficiare di ulteriori sistemi di incentivi.

Risulta, quindi fondamentale una corretta progettazione sia dell’impianto fotovoltaico che del sistema di accumulo, con cui sfruttare al meglio l’energia elettrica prodotta.

Proprio sul discorso accumuli va fatta una doverosa precisazione: tali sistemi, infatti, non sono al momento gestiti in maniera esplicita dall’attuale normativa tecnica (la UNI/TS 11300) e di conseguenza dai software di calcolo. Tuttavia, essendo il calcolo basato su un intervallo di tipo mensile e quindi, essendo tutta la producibilità di un determinato mese scalata dal relativo fabbisogno di energia elettrica senza nessuna discriminante sul periodo (es. diurno o notturno), implicitamente equivale a considerare la presenza di tali sistemi.

 

Modellazione con Blumatica Energy

Una dei punti di forza di Blumatica Energy è rappresentata dalla semplice ma al contempo flessibile e rigorosa gestione dei diversi sistemi impiantistici.

screenshot software efficienza energetica

In particolare, proprio in tema di fotovoltaico, grazie all’esclusiva funzionalità Blumatica, è possibile scegliere se destinare la produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici al soddisfacimento dei fabbisogni elettrici dei diversi servizi (riscaldamento, ACS, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e trasporto) delle zone termiche oppure di specifiche centrali (es. generatori, solari termici e impianti di trasporto).

Quest’ultima opzione consente di rappresentare in maniera ancora più rigorosa nel modello energetico casistiche abbastanza frequenti, prima ingestibili, all’interno del calcolo come ad esempio il caso di fotovoltaico destinato esclusivamente alla copertura dei fabbisogni di un’unica centrale (es. pompa di calore centralizzata destinata al servizio di riscaldamento dell’intero condominio).

 

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


Un commento

  • Felice Antonio germino

    12 Giugno 2022 at 14:47

    Bravi

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  • alfredo

    9 Novembre 2022 at 23:46

    Salve, in un condominio con 9 appartamenti, posso installare 9 impianti fotovoltaici di 3kwp con relativi accumuli? Gli appartamenti utilizzeranno caldaie a condensazione per riscaldamento e ACS.
    In altre parole, rientrano nel superbonus110 (rispettando la spesa di 2400 euro a kWp).

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    • Ufficio Blumatica

      10 Novembre 2022 at 09:25

      Salve,
      le confermiamo che è possibile installare un impianto fotovoltaico per ogni unità immobiliare, essendo questo un intervento trainato ammesso per ogni unità.

      Restiamo a disposizione.
      Cordiali saluti.

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  • Nicola

    17 Novembre 2022 at 15:04

    Salve, fotovoltaico con accumulo per le parti comuni condominiali (luce e ascensore) va inserito in legge 10 e in ape post? sempre superbonus 110%

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