Ecco la guida passo per passo per capire come pagare l’imposta di bollo per le fatture elettroniche, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
INDICE
A partire dal 1 luglio 2022, le disposizioni in materia di imposta di bollo sono state aggiornate. Per cui le partite IVA, operanti in regime forfettario che hanno registrato un incasso superiore a 25.000€ nel corso del 2021, sono tenute a emettere le proprie fatture in formato elettronico, ovvero tramite un particolare tipo di file informatico (.xml) che è trasmesso, non direttamente al cliente ma attraverso la piattaforma di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, per le fatture elettroniche, è richiesto un versamento cumulativo trimestrale relativo all’imposta di bollo applicata su tutte le fatture emesse nel corso di un determinato trimestre solare.
L’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, introducendo l’obbligo di fatturazione elettronica, sia per Pubbliche amministrazioni, sia per privati, disciplina l’assolvimento dell’imposta di bollo prevedendo l’obbligo di specifica annotazione per le fatture soggette a tale imposta.
Quando è necessario pagare l’imposta di bollo
Alla sezione del portale dell’AdE “Fatture e corrispettivi” i contribuenti, e i loro intermediari delegati, possono consultare i dati relativi alle imposta da bollo, sia per i bolli assolti (Elenco A) sia per fatture che non recano l’assolvimento dell’imposta, ma per le quali risulta dovuta (Elenco B).
Ivi, i contribuenti possono, quindi, verificare il corretto assoggettamento delle fatture e, alternativamente, confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia o eliminare l’integrazione e fornire le motivazioni di tale atto in sede di verifica da parte dell’Agenzia.
Quindi:
- se nei documenti elettronici emessi è valorizzato a “SI” il campo “Bollo virtuale”, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare ed inseriti in Elenco A – non modificabile;
- se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia e le inserisce in Elenco B – modificabile.
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. Così il contribuente può modificare l’elenco B:
- qualora le fatture non realizzino i presupposti per l’applicazione dell’imposta;
- aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari (indicati all’art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Le modifiche ai due elenchi possono essere apportate esclusivamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia, il termine del 31 luglio relativo al secondo trimestre è prorogato al 10 settembre.
Vediamo, quindi, nello specifico quali sono le scadenze e cosa fare per rispettarle.
Quali sono le scadenze
Per i primi due trimestri dell’anno, se non vengono effettuate troppe fatture*, il pagamento può essere anche accorpato alle scadenze successive. In particolare, *se l’imposta di bollo del primo trimestre non supera 5000€ può essere pagata insieme a quella del secondo trimestre. Se cumulativamente nel primo e nel secondo semestre non si è superata tale soglia, è possibile spostare il pagamento al terzo trimestre.
Le scadenze del terzo e del quarto trimestre devono essere rispettate separatamente e indipendentemente dall’importo di competenza.
Il trimestre nel quale occorre pagare l’imposta di bollo di una fattura non dipende dalla data della fattura ma dal giorno di trasmissione telematica al sistema di interscambio (SdI).
Ad esempio, se una fattura elettronica è emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo e la data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, saràconsiderata tra le fatture relative al primo trimestre.
Per le Pubbliche Amministrazioni, l’individuazione del trimestre di riferimento fa fede alla data contenuta nella “ricevuta di consegna” per le fatture che sono state:
- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria;
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto);
- non consegnate.
Come si paga?
È possibile calcolare in autonomia l’imposta di bollo per un certo trimestre e pagarla con un modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per trimestre, sanzioni e interessi.
In alternativa l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Ecco tutti i passaggi da seguire
Accedere con le proprie credenziali alla pagina Fatture e Corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) e alla sezione Consultazione selezionare “Fatture elettroniche e altri dati Iva”. Quindi si troverà la sezione apposita per il “Pagamento imposta di bollo” nel quale andare a vedere per ogni anno e per ogni trimestre i conteggi effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Per richiedere il pagamento diretto dal portale occorre entrare nel dettaglio del trimestre e cliccare su “Procedi al pagamento”. Quindi si avrà un riepilogo dell’importo da pagare dove scegliere l’IBAN del conto di addebito e la data di versamento (compresa tra la data di consultazione e la data di scadenza del trimestre di riferimento).
Entro qualche giorno dall’avvenuto pagamento sarà possibile, alla stessa sezione, visionare le ricevute di pagamento e scaricarle in formato .pdf.