Come rifiutare la cessione del credito?

Cessione del credito: Come rifiutarla
L’Agenzia delle Entrate chiarisce su quando e come richiedere l’annullamento della cessione del credito, fornendo il modello standard da compilare.

Con la circolare 6/E/2024 dell’8 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli sui casi in cui è possibile richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti e quali sono tutti i passaggi da seguire. Viene, infatti, messo a disposizione il modello standard che il cedente e il cessionario devono utilizzare per richiedere il rifiuto della cessione del credito precedentemente accettata. 

L’art. 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) aveva introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere l’opzione della cessione del credito o sconto in fattura per la maggioranza degli interventi edilizi per cui era riconosciuto il credito di imposta.

Premesso che già la circolare 33/E/2022 illustrava le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi alcuni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, con l’ultima circolare, la 6E, si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alla compilazione e all’inoltro telematico della comunicazione di rifiuto della cessione del credito.

Annullamento cessioni: quando è possibile e come

L’AdE definisce i casi principali per cui è possibile annullare le cessioni successive alla prima:

  1. la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, il quale invece intendeva rifiutarla;
  2. il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti“.

In entrambi i casi, comunque, sia il cedente che il cessionario dovranno formalizzare la richiesta di rifiuto della cessione precedentemente accettata attraverso un modello specifico fornito nella circolare. Il modulo, firmato digitalmente o con firma autografa dei dichiaranti, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC an*****************************@pe*.it.

Nel caso di firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Rifiuto della cessione del credito

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dettaglia i casi in cui è possibile procedere al rifiuto della cessione dei crediti:

  • per i crediti tracciabili, il rifiuto può essere effettuato su ciascuna rata del credito, a condizione che questa non sia stata ulteriormente ceduta o destinata all’utilizzo in compensazione tramite il modello F24. È altresì consentito revocare l’opzione per l’utilizzo del credito tramite il modello F24, utilizzando l’apposita funzione disponibile sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
  • per i crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia e l’annualità indicata, poiché il suo plafond verrà adeguatamente ridotto.

Dopo aver effettuato l’operazione di rifiuto della cessione, verrà data comunicazione agli interessati e sarà possibile monitorare lo stato aggiornato della cessione tramite la Piattaforma. Se il rifiuto è stato accettato, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente. Tuttavia, se per determinati motivi l’operazione di rifiuto non potesse essere eseguita, la richiesta verrebbe scartata.

I “crediti tracciabili” si riferiscono ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura notificati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Tuttavia, i crediti risultanti dall’attivazione delle opzioni, come la prima cessione o lo sconto in fattura, non possono essere oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’AdE (art. 121, comma 1-quater, del DL n. 34/2020). A tale scopo, viene assegnato un “codice identificativo univoco” al credito, da indicare nelle successive comunicazioni di cessione. Queste regole si applicano alle comunicazioni riguardanti la prima cessione o lo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, ad eccezione di quelle inviate dal 9 al 13 maggio 2022 per le spese relative al 2020 e al 2021 (risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022), che rimangono non tracciabili.

Comunicazione crediti non utilizzabili

Se il cessionario desidera dichiarare l’inutilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (ai sensi dell’art. 25, comma 1, del DL 104/2023), deve seguire la procedura indicata nel provvedimento attuativo emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2023.

Questa procedura, diversamente dalla soluzione operativa di annullamento/cancellazione, comporta la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario senza che ritorni al cedente.


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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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