
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2023, il Ministero di Giustizia, con il DM 109/2023 mira a garantire che gli iscritti all’albo dei CTU abbiano un’adeguata preparazione e competenza tecnica.
Le modifiche alla normativa, infatti, riguardano i requisiti di accesso, la formazione e l’aggiornamento professionale, le aree di competenza e le specializzazioni.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio
All’art. 4 del DM 109/2023 sono riportati i requisiti di accesso agli albi dei consulenti tecnici. Il primissimo criterio di base è l’iscrizione presso i rispettivi Ordini professionali di appartenenza. Inoltre, i CTU dovranno avere:
- una condotta professionale irreprensibile;
- la residenza anagrafica (o il domicilio professionale) nel distretto del Tribunale;
- una competenza tecnica specifica nelle materie oggetto delle singole categorie indicate.
Di fondamentale importanza appare, comunque, la formazione professionale continua. è fatto l’obbligo, infatti, di frequentare periodicamente corsi aventi contenuto tecnico-giuridico.
Per procedere con la domanda di iscrizione all’albo è richiesto di documentare, tramite dichiarazione sostitutiva, informazioni quali categoria e settore di specializzazione, curriculum. ordine e collegio di iscrizione, come previsto dall’art.5.
È possibile presentare la domanda dal 1 marzo al 30 aprile oppure dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno.
Il mantenimento dell’iscrizione all’albo è condizionato, in ogni caso, dallo svolgimento continuativo dell’attività professionale. Vi è, però, la possibilità di richiedere sospensioni volontarie dell’attività. L’interruzione temporanea non comporta la revoca o la rinuncia all’iscrizione all’albo.
Formazione e Specializzazione dei Consulenti Tecnici di Ufficio
Con il nuovo Decreto Ministeriale 109/2023, e quindi con l’introduzione dell’albo unico dei CTU, sono ampliate le aree di competenza e le specializzazioni. In questo modo i professionisti hanno la possibilità di iscriversi in più campi ed acquisire le rispettive e specifiche specializzazioni nell’area di competenza.
Come comprova dell’esperienza professionale svolta nei singoli ambiti è possibile utilizzare, qualora se ne fosse in possesso, la certificazione UNI. Questa rappresenterà il riconoscimento dell’esperienza lavorativa, senza la necessità di altri documenti di attestazione.
È, comunque, importante sottolineare che la certificazione UNI richiede al professionista solo 3 anni di esperienza professionale, mentre il DM 109/2023 prevede come requisito di iscrizione all’albo 5 anni di esperienza.
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Redattrice