Guida Rapida Conto Termico 3.0 – Episodio 2: ruoli e responsabilità

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Nel Conto Termico 3.0 la corretta attribuzione dei ruoli è decisiva per l’accesso agli incentivi. Soggetto Ammesso, Soggetto Responsabile, ESCO, Comunità Energetiche e autoconsumo incidono direttamente su responsabilità, contratti e documentazione.

Soggetto Ammesso, Responsabile e Delegato: quando entra in gioco la ESCO e come operano CER e gruppi di autoconsumo.

 

Nel Conto Termico 3.0 la parte tecnica è fondamentale, ma spesso non è quella che blocca le pratiche. Le istruttorie si allungano, infatti, quando non è chiaro chi deve presentare l’istanza, chi stipula la Scheda-Contratto con il GSE e chi è tenuto a conservare la documentazione e rispondere ai controlli.

Le Regole Applicative distinguono tre figure chiave: Soggetto Ammesso, Soggetto Responsabile e Soggetto Delegato

In questo episodio facciamo chiarezza su ruoli e responsabilità e poi scendiamo nei casi operativi più ricorrenti: quando il Soggetto Ammesso può agire direttamente, quando può (o conviene) avvalersi di una ESCO, e come funziona l’accesso tramite CER e configurazioni di autoconsumo.

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Soggetti e ruoli

Il primo nodo da sciogliere, prima ancora di caricare documenti e compilare la scheda-domanda, è attribuire correttamente i ruoli: SA, SR e Delegato non coincidono sempre e la loro confusione è una delle cause più frequenti di richieste integrative e rallentamenti in istruttoria. Vediamoli nel dettaglio.

  • Soggetto Ammesso (SA): è il beneficiario che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto, ha la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui viene eseguito l’intervento, in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento (in quest’ultimo caso, cd. Soggetti Ammessi equiparati).

In linea generale, gli articoli 4 e 7 individuano come Soggetti Ammessi: 

  • Pubbliche Amministrazioni;
  • Soggetti privati (persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario), che possono accedere al Conto Termico per interventi su edifici in ambito terziario e/o residenziale;
  • Enti del Terzo Settore

Per maggiori dettagli sui soggetti Ammessi e le tipologie di interventi a cui possono accedere clicca qui

  • Soggetti Responsabile (SR): è una figura centrale perché coincide con il soggetto che “regge” la pratica nei confronti del GSE. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è il soggetto che:
  • ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi;
  • ha diritto all’incentivo;
  • stipula il contratto con il GSE (Scheda-Contratto);
  • può operare, per la compilazione della scheda-domanda e la gestione dei rapporti con il GSE, tramite un soggetto delegato

Più precisamente, il Soggetto Responsabile è colui che:

  1. sostiene direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi;
  2. presenta l’istanza al GSE per l’accesso agli incentivi mediante dichiarazione di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, assumendosi la responsabilità (anche penale) di quanto dichiarato e dei dati comunicati;
  3. stipula con il GSE la Scheda – Contratto e riceve il pagamento degli incentivi;
  4. è tenuto a conservare gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle Regole Applicative per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone corretta conservazione;
  5. in qualità di responsabile dell’intervento (e, in caso di impianto, anche dell’esercizio e manutenzione), deve consentire e assicurare lo svolgimento delle attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, da parte del GSE o soggetti delegati, pena decadenza dall’incentivo e recupero degli importi già erogati

 

  • Soggetto Delegato: è definito all’art. 2, comma 1, lett. rr) come la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, in nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Questo ruolo può essere svolto anche dal tecnico abilitato.

È importante sottolineare che il Delegato svolge attività operative (compilazione e gestione delle interazioni), ma gli obblighi sostanziali e la responsabilità della pratica restano in capo al Soggetto Responsabile.

Si precisa che i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, o possono accedere agli incentivi avvalendosi di un Soggetto Responsabile, come una ESCO o altro soggetto abilitato ai sensi dell’art. 13 del Decreto. 

Quando il Soggetto Ammesso si avvale di una ESCO (o altro soggetto abilitato), questi agiscono come Soggetto Responsabile e possono richiedere l’incentivo per conto del Soggetto Ammesso, a condizione che l’intervento sia realizzato su un edificio/unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso (proprietà o diritto di godimento). 

Nella seguente tabella, sono illustrati i soggetti abilitati, a seconda della natura del Soggetto Ammesso, ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:

Tabella 1 – Possibilità di avvalimento delle ESCO e altri soggetti abilitati ai fini dell’accesso al Conto Termico

Il ruolo delle ESCO

Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una ESCO (Energy Service Company), che assume il ruolo di Soggetto Responsabile, a fronte della stipula di un contratto idoneo: contratto di prestazione energetica (EPC) o contratto di servizio energia (anche “plus”), secondo le casistiche previste. In particolare: 

  • se il Soggetto Ammesso è una Pubblica Amministrazione (incluso un ETS non economico), la ESCO deve aver stipulato un Energy Performance Contract (EPC) che presenti i requisiti minimi richiamati nelle Regole Applicative (capitolo 12.12, dedicato ai requisiti contrattuali);
  • se il Soggetto Ammesso è un Soggetto Privato (incluso un ETS economico), su edifici in ambito residenziale o terziario, la ESCO deve aver stipulato un contratto di servizio energia / servizio energia plus oppure un EPC, coerente con i requisiti minimi previsti (capitolo 12.12 delle Regole Applicative).

Tuttavia, per interventi realizzati in ambito residenziale, la possibilità che la ESCO assuma il ruolo di Soggetto Responsabile è ammessa, tramite i contratti sopra richiamati, solo per interventi di dimensione superiore alle soglie indicate:

  • potenza termica utile > 70 kW per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • superficie del campo solare > 20 m² per impianti solari termici.

 

Per interventi residenziali di dimensioni inferiori a tali soglie, le Regole Applicative prevedono un meccanismo alternativo finalizzato ad agevolare l’accesso: il ricorso al mandato irrevocabile all’incasso. In questo caso, il Soggetto privato resta Soggetto Responsabile, mentre la ESCO opera come mandataria all’incasso secondo le condizioni previste (capitolo 12.3 delle Regole Applicative).

Possono presentare al GSE richiesta di accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile solo le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza.

Il possesso dei requisiti (inclusa la validità della certificazione) deve essere garantito per l’intero periodo di incentivazione e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’incentivo (o dell’eventuale ultima rata).

A seconda che il Soggetto Ammesso sia pubblico o privato si riepilogano, nella seguente tabella, gli interventi che possono essere realizzati tramite la ESCO in qualità di Soggetto Responsabile.

Tabella 2 – Ammissibilità del ricorso alla ESCO per l’accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile

CER e configurazioni di autoconsumo

Oltre alle ESCO, il Decreto (art. 13, comma 1, lett. d, e comma 8) prevede che i Soggetti Ammessi possano accedere agli incentivi anche avvalendosi di:

  • una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), oppure
  • una configurazione di autoconsumo (gruppi di autoconsumo),

di cui il Soggetto Ammesso sia membro, come definite dal D.Lgs. 199/2021.

In questi casi, la domanda è presentata al GSE dal referente della CER o della configurazione (o da un suo Delegato).

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Se il Soggetto Ammesso intende avvalersi di una CER di cui è membro/socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata dal referente della CER. Il ruolo di referente può essere svolto dalla stessa CER, tramite la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale per statuto o atto costitutivo.

Per l’accesso agli incentivi, la CER deve prevedere nel proprio atto costitutivo/statuto una serie di elementi, tra cui:

  • finalità prevalente di benefici ambientali, economici o sociali per membri/soci/territorio, e non profitto finanziario;
  • requisiti e categorie ammesse dei membri/soci (persone fisiche, PMI, enti e soggetti indicati dalla normativa, inclusi ETS e amministrazioni locali secondo elenco ISTAT);
  • criteri di controllo da parte dei membri/soci situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di condivisione;
  • partecipazione aperta e volontaria (con limiti per imprese PMI e non prevalenza dell’attività CER rispetto a quella principale);
  • mantenimento dei diritti di cliente finale, libertà di scegliere il venditore e possibilità di uscita;
  • previsione di promozione di produzione rinnovabile per uso dei membri, interventi di domotica, efficienza energetica, servizi di ricarica veicoli elettrici, servizi ancillari e flessibilità, nel rispetto della finalità non profit.

Se la CER è già ammessa al meccanismo incentivante DM 414/2023 e non contempla una delle previsioni richieste, deve integrare atto/statuto.

Ai fini dell’accesso agli incentivi, la CER deve trasmettere:

  • statuto/atto costitutivo conforme ai requisiti;
  • fatture e bonifici attestanti le spese sostenute;
  • documentazione tecnica specifica per i singoli interventi.

 

Infine, se la CER realizza interventi per conto di più membri/soci, deve presentare una richiesta per ciascun membro/socio, in relazione alla proprietà o disponibilità dell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’intervento.

 

Configurazioni di autoconsumo (gruppi di autoconsumo)

Se il Soggetto Ammesso intende avvalersi di una configurazione di autoconsumo di cui è membro, la richiesta di accesso agli incentivi è presentata dal referente del gruppo (o da un suo delegato).

Il ruolo di referente può essere svolto da:

  • un autoconsumatore del gruppo, scelto dagli aderenti, con mandato senza rappresentanza;
  • l’amministratore di condominio, se presente, individuato come referente tramite verbale assembleare;
  • in assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato con verbale assembleare;
  • il rappresentante legale dell’edificio, individuato da atto di nomina.

Il contratto di diritto privato che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo (anche la delibera assembleare firmata dai condomini) è efficace ai fini dell’accesso agli incentivi, a condizione che:

  • preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale e la libertà di scelta del venditore;
  • consenta recesso e uscita in ogni momento, con eventuali corrispettivi di recesso anticipato equi e proporzionati rispetto agli investimenti;
  • individui un soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa;
  • preveda la possibilità di partecipare ai meccanismi di incentivazione per interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e produzione termica da fonti rinnovabili.

Se il gruppo è già ammesso al DM 414/2023 e l’accordo non contempla queste attività, prima di presentare richiesta ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 deve integrare il contratto inserendo la previsione relativa alla partecipazione ai meccanismi incentivanti del Conto Termico.

Ai fini della richiesta, il referente deve trasmettere:

  • contratto/accordo conforme ai requisiti;
  • fatture e bonifici attestanti le spese sostenute dal gruppo tramite il referente;
  • documentazione tecnica specifica per i singoli interventi.

 

Infine, se la configurazione realizza interventi per più membri, il referente deve trasmettere una richiesta per ciascun membro, in relazione all’immobile di competenza (proprietà o disponibilità del singolo edificio/unità immobiliare).

 

Di seguito si ripropone lo schema concettuale previsto dalle Regole Applicative con le diverse configurazioni di soggetti ammessi e responsabili.

Figura 1 – Configurazione Soggetti Ammessi vs Soggetto Responsabili

 

Gestisci al meglio il Conto Termico 3.0 con Blumatica

Nel Conto Termico 3.0, dopo la scelta dell’intervento, il vero discriminante operativo è spesso la corretta attribuzione dei ruoli e la gestione coerente dei relativi adempimenti: Soggetto Ammesso (SA), Soggetto Responsabile (SR) e Soggetto Delegato. È qui che le istruttorie si allungano più facilmente: quando non è chiaro chi presenta l’istanza, chi stipula la Scheda-Contratto con il GSE, chi sostiene le spese e chi deve conservare gli originali e rispondere ai controlli per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’ultima erogazione. Lo stesso vale nei casi “strutturati” trattati in questo Episodio 2: ricorso a ESCo (con EPC/servizio energia, soglie per il residenziale, mandato irrevocabile all’incasso) e accesso tramite CER e configurazioni di autoconsumo, dove la domanda è gestita dal referente e spesso richiede una corretta separazione delle richieste per ciascun membro/socio e per ciascun immobile.

Per governare questa complessità in modo rigoroso e senza incoerenze documentali, è utile adottare uno strumento che non si limiti al calcolo, ma che “metta in riga” l’impianto amministrativo della pratica secondo Decreto e Regole Applicative. Blumatica Energy, già operativo per il Conto Termico 2.0, è stato aggiornato tempestivamente al D.M. 7 agosto 2025 e alle Regole Applicative, supportando il tecnico nella costruzione corretta della pratica fin dall’impostazione dei ruoli:

In continuità con quanto riportato nel paragrafo generale della guida, la suite Blumatica Energy ti supporta in ogni fase del progetto con una procedura assistita che consente di calcolare con precisione l’incentivo, verificare i massimali e determinare l’importo massimo erogabile (Imax), passando in modo fluido dalla diagnosi energetica alla Relazione Tecnica ex Legge 10 e alla pratica Conto Termico, con supporto anche alla stima dei costi e alla corretta tracciabilità.

In base alla tipologia di soggetto e alla modalità di accesso, il software genera inoltre in automatico la documentazione necessaria da allegare al PortalTermico, inclusi i modelli ricorrenti:

  • Modello 4 – Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato
  • Modello 5 – Dichiarazione di avvio dei lavori
  • Modello 6 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento
  • Modello 7 – Asseverazione dell’intervento
  • Modello 8 – Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento
  • Modelli 9, 10, 11, 12 e 13 – Dichiarazioni relative a contratti, spese e responsabilità

Per la massima precisione anche sugli interventi di minore entità, Blumatica Energy integra il “Catalogo degli apparecchi domestici (GSE)”, risorsa utile a individuare rapidamente apparecchi e sistemi ammissibili e a gestire con sicurezza le casistiche più ricorrenti.

In sintesi, Blumatica Energy non si limita a “compilare” la domanda: ti aiuta a strutturare correttamente l’architettura della pratica proprio dove, nel Conto Termico 3.0, si generano più frequentemente rigetti e integrazioni — cioè nella distinzione tra SA, SR e Delegato e nella gestione dei modelli operativi con ESCo, CER e autoconsumo — riducendo errori, tempi istruttori e rischi in fase di controllo.

Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


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