Controlli Superbonus: asseverazioni e verifiche

Controlli Superbonus
Come cambiano i controlli sui lavori Superbonus. Ecco tutti i dettagli dal decreto PNRR 2024 e dalla conversione DL 39/2024.

Il combinato disposto rappresentato dal D.L. 39/2024 (il decreto “taglia-crediti”) e del D.L. 19/2024 (il Decreto PNRR 4) ridisegna il sistema dei controlli e delle verifiche sui lavori del Superbonus.

Scopriamo nel dettaglio tutti i diversi livelli di controllo e verifica previsti per arginare illeciti e frodi e quindi evitare di incorrere in problemi di natura penale e amministrativa.

Superbonus e Decreto PNRR 4

Il DL 2 marzo 2024, n. 19 (“Decreto PNRR 2024”) convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, all’art. 41 dispone la pubblicazione dell’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del DM del MISE 6 agosto 2020, e del Codice unico di progetto (CUP), sul sito istituzionale del MASE.

In particolare, la misura del PNRR destina 13,95 miliardi di euro, per finanziare interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione sismica. In particolare si intende efficientare circa 32 milioni di mq di edifici e ristrutturare almeno 3,8 milioni di mq di edifici per scopi antisismici, con una riduzione energetica del 40% entro il 31 dicembre 2025.

A questi fondi si sono aggiunti 4,56 miliardi di euro del Fondo Complementare e 14,5 miliardi di euro del Decreto Rilancio a carico delle casse dello Stato italiano.

Scarica l’elenco delle asseverazioni qui. A ciascuna di esse è collegato:

  • il codice univoco identificativo, codice ASID, attribuito dal portale informatico dell’ENEA;
  • il codice unico di progetto, CUP.

In particolare, nel documento sono inclusi 60.755 interventi e, per ognuno, è indicato il tipo di immobile (unifamiliare, unità immobiliare indipendente, condominio), la Regione e il costo ammissibile dell’intervento.

Controlli Superbonus: monitoraggio dei supporti

“ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR“.

Infatti, il decreto PNRR 4 prevede il monitoraggio dei finanziamenti messi a disposizione. Infatti, il programma di controlli già svolti a livello nazionale deve essere integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei (Corte dei conti europea, Procura europea, Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Controlli in situ dell’ENEA

L’ENEA svolge le proprie verifiche sulle asseverazioni, ovvero le dichiarazioni del tecnico abilitato che certificano il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi, accertando:

  • la conformità delle opere rispetto al progetto;
  • il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico o l’esistenza di un miglioramento antisismico;
  • la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi.

Dal D.M. 11 maggio 2018, viene specificato che l’ENEA comunica, per le istanze soggette a verifica, l’avvio del procedimento di controllo ai beneficiari della detrazione o agli amministratori di condominio tramite raccomandata a/r o PEC. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il beneficiario o l’amministratore deve inviare tramite PEC all’ENEA («

en**@ce**.it











») la documentazione richiesta prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013. Questa deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, qualora sia prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o dall’amministratore, per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. 

Nel caso di interventi sugli impianti, occorrono anche le copie della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e del libretto di impianto, secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Per i controlli in situ, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento – mediante sopralluogo – con un preavviso minimo di 15 giorni, specificando dettagli come luogo, data e nominativo dell’incaricato. Su richiesta motivata, il sopralluogo può essere rinviato una sola volta e deve comunque avvenire entro 60 giorni. Il controllo si svolge alla presenza del beneficiario o dell’amministratore e, se pertinente, del tecnico che ha firmato la relazione di fine lavori.

I risultati dei controlli vengono trasmessi bimestralmente da ENEA al Ministero dello sviluppo economico per eventuali procedimenti sanzionatori.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate: cessione del credito e sconto in fattura

La legge di bilancio 2022 ha introdotto nell’articolo 122-bis del D.L. 34/2020 specifiche misure per contrastare le frodi nelle cessioni dei crediti e rafforzare i controlli preventivi. 

Ivi viene specificato, infatti, che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni relative all’opzione per lo sconto o la cessione del credito, per un massimo di trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio come:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Se i rischi vengono confermati dai controlli preventivi, la comunicazione è considerata non effettuata, e il risultato del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se invece i rischi non vengono confermati o il periodo massimo di sospensione scade, la comunicazione produce i suoi effetti regolarmente.

Il controllo preventivo antifrode si basa sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, ma non costituisce un controllo sostanziale dell’agevolazione né della regolarità della comunicazione. Tuttavia, non esonera i soggetti coinvolti dall’ordinaria diligenza per evitare partecipazioni a condotte fraudolente.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 ha stabilito i criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle misure antifrode.

Inoltre, per le asseverazioni/attestazioni rilasciate dai tecnici, è stata introdotta una sanzione penale con reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che:

  • fornisce informazioni false o omette informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua realizzazione;
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Se il reato viene commesso per ottenere un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.


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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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