
La figura del coordinatore della sicurezza nei cantieri svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Per questo è necessario che chi svolge questo ruolo consegua l’abilitazione alla gestione dei progetti edilizi.
INDICE
Il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori. Nello svolgimento delle sue mansioni e compiti, egli deve adoperarsi al fine di ridurre i rischi connessi alle attività. In questo modo garantisce la tutela della salute di tutti i lavoratori coinvolti.
Le funzioni principali che svolge sono:
- nella fase di progettazione, dove redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori. In questo caso è chiamato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- nella fase di esecuzione, dove monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento. Qui è chiamato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Quali sono i requisiti per conseguire l’abilitazione a coordinatore della sicurezza
Il D. Lgs. 81/08 (art. 98 e allegato XIV) ha introdotto l’obbligo per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di soddisfare i requisiti professionali definiti dall’articolo 98, comma 1, del D. Lgs 81/08. Questi includono:
- titoli di studio pertinenti (come lauree in ingegneria, architettura o diplomi affini);
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, per specifiche classi di studio, di uno specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- esperienza lavorativa pregressa nel settore delle costruzioni;
- partecipazione a corsi abilitanti di formazione e aggiornamento specifici in materia di sicurezza sul lavoro. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV del D. Lgs. 81/08.
Formazione per CSE e CSP
Il corso di formazione per il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) è un percorso della durata minima di 120 ore, che termina con un esame finale atto ad ottenere l’abilitazione al ruolo.
Il corso mira a fornire ai partecipanti le competenze tecniche e professionali necessarie per assumere il ruolo di coordinatore della sicurezza durante le fasi di progettazione e/o di esecuzione dei lavori.
La formazione si articola in una parte teorica e una pratica. La parte teorica comprende tre moduli:
- giuridico (28 ore): approfondisce la legislazione di base in materia di sicurezza sul lavoro, inclusa la normativa specifica relativa ai cantieri temporanei o mobili e ai lavori in quota, nonché le disposizioni sui lavori pubblici;
- tecnico (52 ore): illustra i rischi tipici delle attività di cantiere, le norme sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e gli obblighi documentali per committenti, imprese e coordinatori della sicurezza;
- metodologico-organizzativo (16 ore): approfondisce i contenuti essenziali del piano di sicurezza, i criteri per la sua elaborazione e integrazione con i piani operativi, oltre a tecniche di comunicazione efficaci e gestione dei rapporti con gli attori coinvolti.
La parte pratica del corso (24 ore) include esempi concreti di piani di sicurezza, pianificazione operativa e simulazioni di ruolo per il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
Corsi di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri
La normativa prevede, inoltre, che il coordinatore per la sicurezza svolga un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.
Blumatica mette a disposizione il corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE) della durata di 40 ore e che permette il rilascio di crediti formativi professionali riconosciuti in tutta Italia. Nello specifico è previsto il rilascio di 30 CFP Architetto, 40 CFP Geometra, 40 CFP Ingegnere, 40 CFP Perito Industriale.
Il corso è utile ai fini di ottemperare all’aggiornamento delle ore formative di lezione previste dalla normativa all’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08. È, inoltre, valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’accordo Stato Regioni 7/07/2016.

Redattrice


8 comments
Cesare Castelnuovo
3 Aprile 2024 at 18:11
Buonasera, volevo chiedere un’informazione per quanto riguarda i corsi per Csp e Cse,
io ho fatto anni fa il corso base per RSPP CON ATTESTATO DEL 1996.
Ora per poter fare il coordinatore CSP e CSE DEVO RIFARE IL CORSO BASE DI 120 ORE OPPURE POSSO FARE SOLO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE?
Blumatica
4 Aprile 2024 at 10:12
Buongiorno,
per poter essere RSPP e CSP/CSE è necessario svolgere formazioni specifiche di base diverse, nonostante poi i corsi di aggiornamento da 40 ore con scadenza quinquennale, secondo l’Accordo Stato Regioni del 2016, siano equivalenti e quindi validi per entrambe le figure.
In particolare, la formazione di base consiste:
– per RSPP, in un percorso di studi costituito da tre moduli (A + B + C);
– per CSP/CSE, in un corso da 120 ore, costituito da un parte teorica (modulo giuridico, modulo tecnico, modulo metodologico-organizzativo) e da una parte pratica.
Nel suo specifico caso, dalle informazioni fornite, per poter svolgere la professione di coordinatore della sicurezza CSP e CSE, necessiterebbe espletare il percorso formativo specifico di riferimento.
Ringraziandola per il contatto, restiamo sempre a disposizione,
Cordiali saluti
Salvatore Terranova
4 Aprile 2024 at 11:24
Vi ringrazio per la risposta abbastanza esaustiva. Vi chiedo soltanto di specificarmi meglio cosa si intende per “Percorso formativo specifico di riferimento” e come fare per espletarlo. Grazie.
Blumatica
4 Aprile 2024 at 15:39
Salve,
Per diventare CSP/CSE occorre seguire un corso da 120 ore, costituito da un parte teorica (modulo giuridico da 28 ore, modulo tecnico da 52 ore, modulo metodologico-organizzativo da 16 ore) e da una parte pratica per complessive 24 ore. La normativa prevede che questo sia seguito o in presenza o in modalità telematica.
Restiamo a disposizione,
Cordiali saluti
giuseppe lo piccolo
4 Aprile 2024 at 18:37
buonasera, volevo delle informazioni sui corsi da 120 ore con blumatica. grazie
Blumatica
5 Aprile 2024 at 10:51
Buongiorno,
il corso di formazione da 120 ore non è presente in catalogo Blumatica perché, secondo normativa, tale corso può essere svolto in presenza o in videoconferenza. Pertanto questa modalità non coincide con la fruizione interamente a distanza asincrona (e-learning) che invece offriamo per gli altri corsi, come quello di aggiornamento da 40 ore.
Cordiali saluti.
ENRICO IADANZA
17 Maggio 2026 at 10:07
Buongiorno,
ho effettuato formazione CSP CSE nel 2013 ma non ho seguito aggiornamento nell’arco dei 10 anni successivi. Ai sensi dell’ultino accorso Stato regioni, la formazione è ancora valida o devo seguire di nuovo il corso di 120 ore?
N.B. nell’accorso leggo:
“RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Per I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.”
MA NELLE FAQ DEL MINISTERO HO LETTO IL CONTRARIO: “l’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 stabilisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade…” QUESITO n.8
Blumatica
18 Maggio 2026 at 11:36
Buongiorno,
il suo è un dubbio comune nato dall’incrocio tra il testo dell’Accordo e le note esplicative ministeriali.
Purtroppo, la risposta al suo quesito è negativa: il suo titolo di CSP/CSE è decaduto e dovrà frequentare nuovamente il corso abilitante da 120 ore.
L’apparente contraddizione che ha riscontrato si spiega analizzando come il Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 disciplina il recupero dei crediti formativi.
Perché le due disposizioni dicono cose diverse?
Le due scritte che ha menzionato non si annullano a vicenda, ma regolano due aspetti temporali e normativi differenti:
– Il riconoscimento della formazione pregressa: Il testo dell’Accordo che ha citato serve a garantire che chi ha svolto le 120 ore sotto il vecchio regime (Allegato XIV del D.Lgs. 81/08) non veda cancellato il proprio percorso a causa dei nuovi standard didattici introdotti. Significa semplicemente che quel modello di corso da 120 ore resta valido come “matrice” d’origine.
– La regola della decadenza decennale (FAQ n. 8): Le FAQ ufficiali del Ministero del Lavoro hanno introdotto un limite temporale invalicabile per il mancato aggiornamento.
La regola del “limite dei 10 anni”
Il nuovo impianto normativo prevede che:
1. – Sotto i 10 anni di interruzione: Se un Coordinatore salta l’aggiornamento quinquennale di 40 ore, il suo titolo viene momentaneamente sospeso. Tuttavia, il credito formativo originario rimane valido: basta recuperare le 40 ore di aggiornamento arretrate per tornare immediatamente a esercitare.
2. – Oltre i 10 anni di interruzione: Se il mancato aggiornamento supera la soglia massima dei 10 anni consecutivi, il titolo abilitante decade definitivamente. Il credito formativo originario si azzera e, per poter esercitare nuovamente la funzione di CSP/CSE, è obbligatorio ripetere l’intero percorso formativo iniziale di 120 ore.
Avendo lei conseguito l’attestato nel 2013 e non avendo mai effettuato aggiornamenti nei successivi 13 anni, rientra purtroppo in questo secondo scenario di decadenza totale.
Prima di rassegnarsi a frequentare nuovamente le 120 ore, verifichi attentamente tutta la formazione che ha svolto dal 2013 a oggi.
Potrebbe evitare il corso completo se nel corso degli anni ha frequentato corsi di aggiornamento per altre figure della sicurezza che prevedono il riconoscimento reciproco dei crediti. Nello specifico, controlli se ha partecipato a:
– Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP: Le ore accumulate per l’aggiornamento come Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione sono parzialmente o totalmente valide anche per l’aggiornamento CSP/CSE.
– Convegni o seminari autorizzati: Verifichi se ha preso parte a eventi formativi organizzati da Ordini professionali o enti bilaterali che rilasciavano crediti d’aggiornamento sulla sicurezza (anche se non esplicitamente marchiati “CSP/CSE”).
Se la somma di questi eventi formativi le ha permesso di raggiungere almeno 40 ore di formazione valida negli ultimi 10 anni, il suo titolo non è decaduto. In tal caso, l’abilitazione sarebbe solo “sospesa” e le basterebbe integrare le ore eventualmente mancanti per tornare subito operativo, senza dover ripetere l’intero percorso formativo. In questo caso potrebbe iscriversi al corso di aggiornamento per CSP/CSE che è di 40 ore.