Quando si parla di sicurezza nei cantieri, stimare accuratamente i costi delle misure preventive e protettive è fondamentale per garantire il rispetto delle normative e la protezione dei lavoratori. Questi costi devono essere valutati correttamente perché rappresentano una fase fondamentale ed essenziale per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
INDICE
- Individuazione e stima dei costi della sicurezza nel PSC
- Apprestamenti previsti nel PSC
- Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi
- Mezzi e servizi di protezione collettiva
- Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
- Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
I costi della sicurezza sono definiti e indicati all’articolo 100 del D. Lgs. 81/08, nonché al punto 4.1 “Stima dei costi della sicurezza” dell’Allegato XV del decreto legislativo, dove si individuano le voci che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza.
Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del D. Lgs. 81/08, i costi della sicurezza:
- vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere;
- sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del PSC secondo le disposizioni del punto IV dell’allegato XV;
- costituiscono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere da contratto.
Individuazione e stima dei costi della sicurezza nel PSC
Viene definito, nel punto 4 di suddetto Allegato, quindi, che nella redazione del PSC vanno stimati come costi della sicurezza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
- degli apprestamenti previsti nel PSC;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
Il metodo specificato nella normativa, che riprende esattamente quello del computo metrico, è quindi derivante dalle analisi dei rischi del PSC e relativo ad ogni singola voce – computabile sia a corpo che a misura – prevista dal CSP per quel che riguarda le prescrizioni operative. È, comunque, importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del cantiere.
Andiamo a specificare nel dettaglio quali sono i costi da determinare per le singole voci elencate.
Apprestamenti previsti nel PSC
Tra gli apprestamenti sono elencati:
- ponteggi;
- trabattelli;
- ponti su cavalletti;
- impalcati;
- parapetti;
- andatoie;
- passerelle;
- armature delle pareti degli scavi, ivi comprese le armature provvisionali degli scavi; come sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo;
- gabinetti;
- locali per lavarsi;
- spogliatoi;
- refettori;
- locali di ricovero e riposo;
- dormitori;
- camere di medicazione;
- infermerie;
- recinzioni di cantiere.
Misure preventive e protettive e dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
Devono essere considerati i costi non solo di eventuali apprestamenti ma anche delle attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti.
Ai fini dei calcoli sono considerati tra i costi solo i DPI utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi interferenti e non quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici della lavorazione.
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi
Gli impianti considerati come di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio e gli impianti di evacuazione fumi sono esclusivamente quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.
In particolare poi, ai fini dei calcoli occorre ricordare l’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile mentre quello di protezione dalle scariche atmosferiche va computato solo se necessario in base alle risultanze del calcolo del rischio di fulminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere.
Invece, nel considerare gli impianti antincendio occorre riferirsi non agli estintori ma a eventuali veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni quali gallerie, pozzi, ecc. così come quelli necessari ad esempio all’evacuazione dei fumi.
Mezzi e servizi di protezione collettiva
Tra i mezzi e servizi di protezione collettiva, devono essere compresi come costi della sicurezza:
- la segnaletica di sicurezza;
- gli avvisatori acustici;
- le attrezzature per primo soccorso, di cui:
- attrezzature per il recupero;
- barelle;
- bombole di ossigeno;
- l’illuminazione di emergenza;
- i mezzi estinguenti;
- servizi di gestione delle emergenze.
Sono, invece, da escludere tra le attrezzature di primo soccorso il pacchetto di medicazione e la cassetta di medicazione.
Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
Secondo la normativa sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro o operazione. In particolare, ai fini dei costi della sicurezza, sono comprese in queste procedure:
- costo orario della manodopera per la verifica dell’applicazione della procedura;
- riunioni di coordinamento;
- personale manovriere a terra.
Quindi tali procedure non devono essere riconducibili a modalità standard di esecuzione. Devono essere, invece, previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze.
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Per quanto concerne lo sfasamento temporale delle lavorazioni, qualora questo sia formalizzato nel cronoprogramma, non deve essere computato come costo della sicurezza. Le imprese, infatti, possono valutarlo già in una fase preventiva alla formulazione delle offerte.
Sono da considerare, ai fini dei calcoli, quindi, interventi per lo sfasamento temporale tra cui:
- fermo personale;
- fermo attrezzatura necessario per eseguire due o più lavorazioni.
Lo sfasamento spaziale è da considerare quale costo della sicurezza nei casi in cui, per essere realizzato, richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento.
Ad esempio, ipotizzando che in una unità immobiliare ci sia un’ interferenza generata dalle seguenti lavorazioni:
- sabbiatura travi in legno;
- realizzazione tracce impianto elettrico,
Per evitare che le polveri generate dalla prima lavorazione impediscano l’esecuzione in sicurezza delle tracce per l’impianto elettrico, il coordinatore potrebbe prevedere l’utilizzo alternato dei locali per le due lavorazioni (sfasamento spaziale) e l’isolamento del locale in cui viene eseguita la sabbiatura delle travi mediante pannelli o teli (specifici apprestamenti).
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