Al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, soprattutto alla luce della variante Omicron che presenta una capacità di diffusione assai elevata, il 30 dicembre 2021 è stato emesso il Decreto Legge n. 229 che riporta le “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19
A partire dal 10 gennaio 2022 il green pass rafforzato viene esteso ad ulteriori attività.
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- “alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
- sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.”
- “alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
(…)
“4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
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- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.”
(…)
6. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
“In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis, e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.”.
Cambiano anche le regole relative alla quarantena
Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (entro 120 giorni) o coloro che sono guariti entro lo stesso termine non sono tenuti a quarantena precauzionale. Gli stessi sono tenuti, nei dieci giorni successivi al contatto, a effettuare autosorveglianza indossando mascherina FFP2 ed effettuando tampone alla comparsa di eventuali sintomi. Qualora non comparissero sintomi, si è tenuti ad effettuare tampone al 5 giorno dalla data di esposizione al contatto. Tale tampone potrà essere effettuato anche presso centri privati che provvederanno alle opportune comunicazioni alle ASL di competenza per dichiarare cessazione di quarantena e autosorveglianza.
Costo contenuto delle mascherine FFP2
Un accordo tra il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le farmacie garantisce un prezzo contenuto delle mascherine FFP2 fino al 31 marzo 2022.
Un commento
DOMENICO
20 Aprile 2022 at 22:42
SEMPRE IL TOP, PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA.