Dal green pass rafforzato, alla quarantena, alle mascherine FFP2. Cosa è cambiato?

Cristina Poppiti5 Febbraio 20224min48561
COVID-Dal_GreenPassAlleFFP2
Di seguito le nuove disposizioni legislative in materia di sorveglianza sanitaria per il contenimento dell'epidemia da COVID-19

Al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, soprattutto alla luce della variante Omicron che presenta una capacità di diffusione assai elevata, il 30 dicembre 2021 è stato emesso il Decreto Legge n. 229 che riporta le “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

A partire dal 10 gennaio 2022 il green pass rafforzato viene esteso ad ulteriori attività.

    1. “alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati.
    2. sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
    3. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.”

(…)

“4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:

    1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
    2. servizi di ristorazione all’aperto;
    3. piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
    4. centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.”

(…)

6. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
“In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis, e ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.”.

Cambiano anche le regole relative alla quarantena

Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (entro 120 giorni) o coloro che sono guariti entro lo stesso termine non sono tenuti a quarantena precauzionale. Gli stessi sono tenuti, nei dieci giorni successivi al contatto, a effettuare autosorveglianza indossando mascherina FFP2 ed effettuando tampone alla comparsa di eventuali sintomi. Qualora non comparissero sintomi, si è tenuti ad effettuare tampone al 5 giorno dalla data di esposizione al contatto. Tale tampone potrà essere effettuato anche presso centri privati che provvederanno alle opportune comunicazioni alle ASL di competenza per dichiarare cessazione di quarantena e autosorveglianza.

 

Costo contenuto delle mascherine FFP2

Un accordo tra il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le farmacie garantisce un prezzo contenuto delle mascherine FFP2 fino al 31 marzo 2022.

 

Aggiornamento in Blumatica DVR della modulistica COVID-19 e dei modelli standard COVID-19 in base alla ultime disposizioni normative: green pass, autosorveglianza ed utilizzo FFP2, accessi alle attività commercialBlumatica-9

 

Cristina Poppiti


Un commento

  • DOMENICO

    20 Aprile 2022 at 22:42

    SEMPRE IL TOP, PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA.

    Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *