
Esaminiamo la prima bozza del Decreto Aiuti-quater per capire come cambierà il Superbonus.
Sta iniziando a circolare la prima bozza del Decreto Aiuti-quater, in cui l’attuale Governo ha previsto nuove importanti modifiche al Superbonus 110%.
Si tratta ovviamente di una bozza del Decreto (infatti l’art. 7 su citato riporta ancora la nota “in valutazione”) che, come spesso accaduto, sarà sicuramente revisionato prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia, risulta interessante approfondire tali modifiche in modo da comprendere la nuova direzione verso cui tenderà il Superbonus 110%.
L’art. 7 del Decreto Aiuti-quater (“Modifiche alla disciplina del Superbonus”) prevede importanti modifiche all’art. 119, comma 8-bis del D. L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), che riportiamo nella sua versione attuale al fine di comprendere meglio le variazioni:
“Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”
In particolare:
- Al primo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023”, e dopo le parole “compresi quelli effettuati dalle persone fisiche” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 9, lettera b)”. Pertanto, la detrazione spetterebbe per le spese sostenute entro il 31 dicembre ma con la seguente riduzione di aliquota:
- 110% fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;
- Al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”. Pertanto, viene data la possibilità a chi ha raggiunto il 30% entro il 30 settembre 2022, di portare in detrazione al 110% le spese sostenute entro il 31 marzo 2023.
- Dopo il secondo periodo è inserito il testo riportato di seguito, con il quale viene prevista una nuova proroga per gli edifici unifamiliari con aliquota del 90% ma con il doppio vincolo che siano abitazioni principali e il reddito del contribuente sia non superiore a 15.000 euro: “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.”
- Viene aggiunto un nuovo comma 8-bis.1 che definisce le modalità di calcolo del reddito.“8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8 bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue:
Numero di parti | |
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente | Si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: | |
– un familiare – due familiari – tre o più familiari |
Si aggiunge 0,5 Si aggiunge 1 Si aggiunge 2 |
- Al comma 8-ter, relativo agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.”
- Al comma 9, lettera b), inerente gli interventi sulle unifamiliari, dopo le parole “su unità immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento”
Infine, viene precisato che le modifiche che riguardano il primo periodo del comma 8-bis non si applicheranno agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia