Decreto Antifrodi: Visto di Conformità e Asseverazione tecnica sempre obbligatori, controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate.
INDICE
A seguito della scoperta da parte dell’Agenzia delle Entrate di innumerevoli operazioni fraudolente che hanno generato circa 800 milioni di credito inesistenti, il Governo ha deciso di emanare il D. L. 157 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11/11/2021 n. 269 e in vigore dal 12 novembre 2021), il quale introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, rafforzando anche i controlli preventivi.
Tale decreto modifica gli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e introduce un nuovo articolo al decreto, il 122-bis.
Scopriamo insieme i dettagli.
Visto di conformità per tutti i bonus fiscali
La prima modifica apporta dal D.L. 157 riguarda il visto di conformità.
Ricordiamo che prima del Decreto Antifrodi il visto di conformità era richiesto solo per il Superbonus 110% e nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Con l’entrata in vigore del decreto, invece, occorre ottenere il visto di conformità per tutte le tipologie di beneficio fiscale riportate al comma 2 dell’art. 122 del D.L. Rilancio (quindi non solo per il Superbonus 110%).
A tale obbligo fa eccezione solo nel caso di Superbonus in cui viene presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Asseverazione tecnica per tutti i bonus fiscali
In base al nuovo comma 1-ter (sopra riportato), per tutte le per tutte le tipologie di beneficio fiscale riportate al comma 2 dell’art. 122 del D.L. Rilancio (quindi non solo per il Superbonus 110%), occorre ottenere un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesta la congruità delle spese sostenute, facendo riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, che verrà emano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Antifrodi.
Misure di contrasto alle frodi
Al D.L. Rilancio è stato inserito il seguente art. 122-bis (“Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”).
- L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
- Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
- Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
- I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Non essendo stata prevista dal Decreto stesso alcuna disciplina transitoria, sono sorti alcuni dubbi sulla necessità o meno di richiedere il visto di conformità/asseverazione per i lavori in corso.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in attesa di emanare una circolare esplicativa, ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ, di cui riportiamo alcuni punti salienti:
- Per i bonus diversi dal 110%, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverazione delle spese non ricorre nel caso in cui il contribuente, alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), abbia già ricevuto e pagato le fatture ai fornitori ed abbia stipulato i relativi accordi ai fini dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, senza però trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
È inoltre precisato che non sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione delle spese, per le comunicazioni di opzione inviate entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.
- Fino all’adozione del decreto del MITE relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto MITE 6 agosto 2020.
L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal 110% deve attestare la congruità delle spese, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione.
L’asseverazione potrà essere effettuata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus.
- Ove il contribuente, anziché optare per la cessione del credito/sconto in fattura, intenda utilizzare la detrazione del 110% nella propria dichiarazione dei redditi, è richiesta l’apposizione del visto di conformità. Tale obbligo non opera se la dichiarazione dei redditi è presentata nella forma della “dichiarazione precompilata” ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale.
Al di fuori di tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il visto di conformità deve riferirsi ai soli dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il contribuente dovrà conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità e i documenti che giustificano le spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Al contrario, sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi nei casi normativamente previsti dalla legge (ad esempio per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui). In tal caso il visto di conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione relativa alla detrazione fiscale.
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