Gli strumenti in linea con l’evoluzione tecnologica, adeguati a norme ed esigenze moderne

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In seguito all’entrata in vigore del Codice dei Contratti sono stati emanati numerosi decreti attuativi che conducono alla digitalizzazione e all’informatizzazione degli appalti pubblici.

Iter di realizzazione di un’opera pubblica, figure coinvolte e controllo amministrativo contabile alla luce del DM 49 del 07/03/2018

In seguito all’entrata in vigore del Codice dei Contratti sono stati emanati numerosi decreti attuativi che conducono alla digitalizzazione e all’informatizzazione degli appalti pubblici. Uno dei più importanti è il D.M. 560 del 1/12/2017 (Decreto BIM) che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti al fine di razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche. L’evoluzione tecnologica riguarda anche il controllo amministrativo contabile per il quale l’articolo 15 del DM n. 49 del 07/03/2018 ha introdotto l’utilizzo di strumenti elettronici specifici.

Analizziamo ora gli aspetti salienti relativi alla gestione del processo informativo delle costruzioni con riferimento a norme ed esigenze moderne.

Per quanto riguarda le fasi di progettazione che interessano varie specializzazioni (architettonica, strutturale, impiantistica) è stata pianificata l’introduzione obbligatoria del Building Information Modeling, la cui premessa è la collaborazione tra le figure interessate nelle diverse fasi del ciclo di vita di una costruzione tramite lo standard IFC che consente l’interoperabilità e l’interscambio di dati in modo sicuro, senza errori e/o perdita di informazioni. Tra i documenti più importanti che costituiscono il progetto esecutivo, si ricordano il computo metrico estimativo, il cronoprogramma di progetto, il piano di manutenzione dell’opera, lo schema di contratto e il capitolato speciale d’appalto.

Il computo metrico estimativo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo e costituisce, ad oggi, parte integrante del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 14-bis del Codice dei Contratti.

Il cronoprogramma di progetto, redatto ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 50/2016 e del comma 1 dell’articolo 40 del D.P.R. 207/2010, è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo. Esso permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto.

Il piano di manutenzione dell’opera, disciplinato dall’articolo 38 del DPR 207/2010 ancora vigente, ha lo scopo di regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell’opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi: manuale d’uso; manuale di manutenzione; programma di manutenzione; programma di monitoraggio qualità aria interna, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017 s.m.i.

Il documento che definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate è il capitolato speciale d’appalto diviso in due parti: la parte amministrativa contenente la disciplina contrattuale, contabile e relativa alle controversie e la parte tecnica che riguarda le modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti. Tale documento deve essere aggiornato rispetto ai decreti correttivi e attuativi del D. Lgs. 50/2016. Numerose modifiche ai suoi contenuti sono state apportate, ad esempio, dal DM 49 del 07/03/2018 per quanto concerne la consegna lavori, l’accettazione dei materiali, la modifica dei contratti, le riserve, ecc.

In seguito all’affidamento dei lavori entrano in gioco altre figure ed è necessario non solo controllare che gli stessi vengano svolti secondo i termini di contratto ma anche procedere con l’adeguamento della documentazione predisposta al fine di renderla coerente alla fase di esecuzione.

L’esecutore deve presentare, prima dell’inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori che deve essere redatto in coerenza con il cronoprogramma elaborato dalla stazione appaltante, così come disposto dal capitolato speciale d’appalto e all’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010. Per ogni lavorazione devono essere riportati la data di inizio, la data di fine e la durata sia del cronoprogramma di progetto che del programma di esecuzione dei lavori e le relative variazioni. Sono altresì indicati l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento nonché il raffronto finanziario periodico rispetto al cronogramma di progetto.

Durante la fase di esecuzione, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa attraverso la compilazione, con precisione e tempestività, dei documenti contabili con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. I documenti contabili che devono essere firmati contestualmente alla compilazione e rispettando la cronologia di inserimento dei dati sono quelli definiti all’articolo 14 del DM 49 del 07/03/2018 (giornale dei lavori, libretti di misura, registro di contabilità, stato di avanzamento lavori e conto finale dei lavori).

Il direttore dei lavori e/o i suoi assistenti, inoltre, devono controllare il rispetto dei tempi di esecuzione curando l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.

In materia di contabilità, come già anticipato, il DM 49 del 07/03/2018 ha introdotto l’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici specifici. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP che ne verifica l’idoneità e la conformità alle prescrizioni del regolamento. Il mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata è permesso solo per uno stretto periodo di tempo, quanto necessario per consentire alla stazione appaltante l’adeguamento al nuovo obbligo e deve essere motivato e comunicato all’ANAC.


Quale supporto offre Blumatica per produrre elaborati e documenti ai sensi delle normative vigenti? In che modo viene velocizzato il controllo in fase di esecuzione dei lavori?

Oltre a Blumatica BIM ArchIT, software dedicato alla progettazione architettonica , sarà disponibile a breve Blumatica BIM StructurIT per la progettazione strutturale. Inoltre, attraverso Blumatica BIM Computo è possibile elaborare ed aggiornare, a partire da file IFC, il computo metrico estimativo che potrà essere successivamente acquisito in Blumatica Pitagora, il software gratuito dedicato alla contabilità preventiva e consuntiva dei lavori e dal quale possono essere automaticamente riprodotti gli altri documenti della progettazione:

Blumatica Kronoplan consente non solo di definire il cronoprogramma di progetto e importare/redigere il programma di esecuzione dei lavori elaborato dall’esecutore ma anche di eseguire il controllo in fase di esecuzione dei lavori grazie all’acquisizione automatica dei S.A.L. prodotti con Blumatica Pitagora.

Grazie all’interazione tra i vari programmi e alla possibilità di aggiornare rapidamente i contenuti dei documenti, la gestione dell’iter progettuale e di esecuzione lavori diventa semplice, rapida ed efficace!

Giulio Botta

R&S Area Progettazione


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