Dal 24 gennaio 2024 entra in vigore il decreto CER (DM 7 dicembre 2023 n. 414) che incentiva la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Dopo l’approvazione della Commissione europea a Bruxelles e la registrazione della Corte dei Conti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) punta allo sviluppo e alla costituzione di impianti di produzione di energia – e autoconsumo – da fonti rinnovabili.
INDICE
Inquadrandosi nell’ambito normativo dell’art. 8 del D.Lgs. 199 del 2021, regola le modalità di incentivazione mirate a sostenere la produzione di energia elettrica da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, focalizza l’attenzione sulle configurazioni di autoconsumo, dove l’energia rinnovabile prodotta è condivisa e utilizzata localmente. Le misure di sostegno introdotte puntano, di conseguenza, ad avere un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull’incremento dell’indipendenza energetica nazionale.
Questa struttura normativa riflette, così, l’impegno del governo nel favorire la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.
Nell’attuazione del decreto è prevista l’approvazione da parte del Ministero, previa valutazione e verifica da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), delle regole operative per l’accesso alle agevolazioni, proposte dal Gestore dei Servizi Energetici, il quale gioca un ruolo centrale nell’implementazione efficace delle misure di sostegno.
Quali sono gli aiuti previsti e cosa serve per avviare una Cer?
Le agevolazioni previste dal decreto CER sono:
- una tariffa incentivante, rivolta a tutto il territorio nazionale – dal piccolo Comune alla città metropolitana – per una potenza massima agevolabile pari a 5 Gigawatt, entro dicembre 2027;
- un contributo a fondo perduto, rivolto ai territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti. Copre fino al 40% dell’investimento e vale sui fondi stanziati dal Pnrr (2,2 miliardi di euro) per una potenza agevolabile di almeno 2 gigawatt fino al 30 giugno 2026 e cumulabile con l’incentivo in tariffa.
Gli incentivi si applicano per impianti:
- di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW;
- di nuova costruzione;
- che non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Possono comunque far parte di una CER anche impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (ovvero all’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER
Quindi, al fine dell’accesso agli incentivi, le comunità energetiche rinnovabili devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda.
Coloro che andranno a costituire una CER, ovvero tutti i consumatori e i produttori, devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
I destinatari del provvedimento possono essere:
- produttori di energia rinnovabile, ovvero coloro che realizzano un impianto fotovoltaico o di altra tipologia (purché alimentati da fonti rinnovabili);
- auto-consumatori di energia rinnovabile, coloro che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per soddisfare i propri consumi e condividere gli eccessi di energia con il resto della comunità;
- consumatori di energia elettrica, coloro che non possiedono alcun impianto di produzione di energia, ma che, avendo una propria utenza elettrica, possono farne coprire i consumi dall’energia prodotta dagli altri membri della CER.
Come presentare la domanda
Per accedere agli incentivi, occorre presentare la domanda esclusivamente tramite il sito del gestore dei servizi energetici (GSE), entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il GSE, quindi, ha il compito di accertare la completezza della documentazione e, in caso di esito positivo, attribuire la tariffa incentivante.
Contributo PNRR
Per poter beneficiare del contributo PNRR occorre sostenere l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, sito in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti CER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Le comunità energetiche rinnovabili costituiscono, con le agevolazioni descritte, un importante strumento che indirizza il nostro paese ad una trasformazione sostanziale verso energie sostenibili. Le risorse stanziate per finanziare questa rivoluzione energetica permettono di adottare in modo agevolato tecnologie green, come gli impianti fotovoltaici.