Decreto Alluvione Emergenza Emilia-Romagna: ecco le novità per appalti urgenti e proroghe Superbonus

Decreto Emergenza alluvione Emilia-Romagna
Innalzamento del tetto e procedure semplificate con il Decreto Emergenza in conseguenza dell’alluvione in Emilia-Romagna.

A seguito dell’alluvione in Emilia-Romagna, arriva, nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023, il Decreto Emergenza

Sono stati deliberati con il Decreto Legge n. 61 gli interventi urgenti atti a fronteggiare la situazione emergenziale provocata dagli eventi alluvionali.

Gli eventi meteorologici avversi hanno condizionato lo stato territoriale nelle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Ivi, infatti, è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi, a partire dal 1 maggio 2023.

Le novità previste dalle nuove disposizioni normative comprenderanno misure su appalti, Superbonus e lavoratori autonomi.

 

Decreto Alluvione Emilia-Romagna: ecco le misure operative

Nel DL è prevista la sospensione dei termini dei versamenti tributari, adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza tra il 1 maggio e il 31 agosto 2023.

Tale interruzione ha validità per gli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni. Così, professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con sede o operatività nei territori coinvolti dall’alluvione, saranno esenti dall’assolvere alla tassazione. Entro il 31 agosto corrente anno è necessario comunque corrispondere gli importi dovuti.

È annunciato, inoltre, il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi Superbonus 110%, effettuati su case unifamiliari ubicate nei territori interessati.

 

Operatività immediata del Nuovo Codice Appalti

Il Decreto Legge n. 61 annuncia l’entrata in vigore anticipata dell’articolo 140 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Si fa riferimento specifico alle “procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”. È prevista, infatti, la disposizione “immediata dell’esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

In via eccezionale, comunque, sarà possibile l’affidamento diretto per lavori di importo superiore a 500.000 €per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili”.

 

Indennità per lavoratori autonomi e Cassa integrazione emergenziali per lavoratori aziendali

Il DL definisce la possibilità per i lavoratori delle aziende l’accesso alla Cassa integrazione emergenziale, per un massimo di 90 giorni e fino a 580 milioni di euro complessivi per i diversi settori.

Per i lavoratori autonomi e i collaboratori, coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, che abbiano dovuto sospendere le proprie attività, invece, sono stanziati 298 milioni di euro per un’indennità da conferire una tantum. Tale indennità è di importo pari a 500 € per ciascun periodo di sospensione, ed è nella misura massima complessiva di 3.000 €.

 


 

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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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