Rischio Incendio basso: entra in vigore il Decreto mini codice

decreto mini codice
Entra in vigore il decreto "Mini Codice" per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, tra pochi giorni, il 29 ottobre, entra in vigore il decreto 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno (cd. mini codice) che reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.

Perché mini codice?

Perché introduce un metodo per la definizione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio un po’ semplificato rispetto a quello del codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).

 

Qual è il campo di applicazione?

È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

L’Allegato I, in particolare, introduce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

 

Quali sono i requisiti per definire un luogo a basso rischio di incendio?

Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative
  • nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.

 

Tutti devono adeguare le valutazioni?

No! Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in  vigore del decreto, vale quanto disposto dall’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/08, ossia la valutazione va aggiornato in seguito a:

  • modifiche del processo produttivo
  • modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • infortuni significativi
  • risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità
  • rielaborazione della valutazione dei rischi

 

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

  • Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato del decreto 3 settembre;
  • per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015;
  • per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del D.M. 3 agosto 2015.

 

Come si esegue la valutazione del rischio incendio?

In base ai chiarimenti dei VVF, anche se la valutazione del rischio incendio deve esser svolta come indicato dal D.Lgs. 81/098, il D.M. 3 settembre 2021 individua a priori i luoghi classificati a basso rischio di incendio e fornisce indicazioni sulle sezioni che deve toccare la valutazione del rischio, ossia:rischio incendi mini codice

  • individuazione dei pericoli di incendio
  • descrizione del contesto e dell’ambiente
  • determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio
  • individuazione dei beni esposti al rischio
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
  • misure di sicurezza

La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita con le seguenti entità:

  • rischio incendio basso
  • rischio incendio non basso

 

Quali misure occorre adottare?

Rispetto al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore e non sono legate ai livelli di prestazione.

Le misure di sicurezza interessano i seguenti ambiti:

  • compartimentazione
  • esodo
  • gestione della sicurezza antincendio (GSA)
  • controllo dell’incendio
  • rivelazione e allarme
  • controllo di fumi e calore
  • operatività antincendio

 

Cosa prevede la GSA?

Il Datore di lavoro ha il compito di:

  • adottare e verificare periodicamente le misure antincendio preventive;
  • verificare l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  • mantenere in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio);
  • attuare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
  • apporre idonea segnaletica di sicurezza;
  • gestire i lavori di manutenzione, valutando eventuali fattori di rischio aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

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Francesca De Santis

R&S Area Sicurezza


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