Decreto semplificazioni: il Superbonus 110% cambia nuovamente

Decreto-semplificazioni
Le novità del Superbonus 110 % post decreto semplificazioni: barriere architettoniche, estensione alle strutture socio-sanitarie, CILA e conformità urbanistica.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 20211 del D.L. 77/2021 (cd. “Decreto semplificazioni”), si aggiunge un nuovo tassello alla disciplina del Superbonus 110%.

L’art. 33 del decreto semplificazioni prevede alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.

In particolare all’art. 119 del D.L. 34/2020 (ricordiamo, convertito con modificazioni, dalla L. 77/2020) vengono apportate le seguenti modifiche:

  • gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono ammessi tra gli interventi trainati del Superbonus 110%;
  • esteso il Superbonus 110% agli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 che svolgono servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • tutti gli interventi del Superbonus 110% (eccetto quelli di demolizione/ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria e sono soggetti a CILA.

 

Scopriamo insieme i dettagli.

 

Barriere architettoniche

Già nella legge di Bilancio 2021 era stata estesa la possibilità di detrarre con il Superbonus le spese di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia non era chiaro se tali interventi dovessero essere considerati “trainanti” o “trainati”.

Pertanto, aAl comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio è aggiunto il seguente paragrafo, che chiarisce definitivamente che tali interventi possono accedere al Superbonus 110% come interventi “trainati”:

“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”

Ricordiamo che la lettera e), comma 1 dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 riguarda gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

 

Immobili per servizi socio-sanitari e assistenziali

Sono ammesse al Superbonus anche le attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientranti nelle categorie catastali:

  • B1 – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
  • B2 – Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.;
  • D4 – Case di cura ed ospedali, poliambulatori (con fine di lucro).

Inoltre, per il calcolo della spesa massima agevolabile, si fa un rapporto con la superfice media.

Infatti, dopo il comma 10 del decreto Rilancio, è inserito il seguente:

“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

 

Asseverazioni e CILA

Tutti gli interventi del Superbonus 110%, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificabili come manutenzione straordinaria e sono soggetti alla sola presentazione delle CILA.

Inoltre, non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo da parte dei tecnici, tuttavia “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”

Infatti, il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e l ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.

 

Scopri i software Blumatica per essere pronto e ripartire al 110%!

 

Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


  • Simone De Grandi

    25 Giugno 2021 at 17:12

    Salve
    mi chiedevo se qualora c fosse una difformità nel prospetto di un edificio multipiano condominiale per esempio gli infissi sono leggermente spostati rispetto al progetto autorizzato, risulterebbe un problema per il tecnico depositare la cila per la riqualificazione energetica?
    grz

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      28 Giugno 2021 at 10:59

      Salve,
      come confermato anche da ENEA nel corso di un webinar tenuto insieme martedì scorso, conviene attendere la conversione in legge del decreto semplificazioni per avere una quadro più esaustivo di come comportarsi nel caso di difformità sull’edificio.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

      • ilan

        30 Giugno 2021 at 08:38

        e avanti attendiamo ancora, tanto siamo solo a fine giugno 2021.

        Commenta

        • Aurora

          30 Giugno 2021 at 12:58

          Se non prorogano il 110% sarà un delirio

          Commenta

    • ENEA CRUCIATTI

      30 Giugno 2021 at 14:52

      In effetti è un problema di non poco conto…..tra l’altro le banche continuano a chiedere la dichiarazione di conformità del tecnico. A mio parere, per quel che può contare, credo che il senso della norma sia quello che le eventuali difformità di un immobile non siano ostative nella pratica del superbonus, ma questo non toglie che le stesse possano eventualmente essere considerate dagli uffici tecnici per successive richieste di regolarizzazione. E cmq non devono intendersi sanate con la CILA.

      Commenta

  • Enrico Salvini

    30 Giugno 2021 at 09:32

    Buongiorno. Le procedure per il 110% sono un vero e proprio “campo minato” e vista l’incertezza normativa una spada di Damocle sulla testa dei professionisti. Bene la semplificazione per i professionisti edili ma per i Termotecnici ? tantopiù che es. il termotecnico che deve continuare ad asseverare il proprio lavoro es. il cappotto e poi è il professionista edile che fa il direttore lavori … quindi se vi sono problemi chi ne risponde ? credo che come per la parte edile necessiterebbe una semplificazione anche per quella Termotecnica. Alle solite i governi scaricano le responsabilità e cercano possibili capri espiatori su cui fare rivalza. Sarebbe meglio aver impedito l’ingresso in questo businnes a certi faccendieri, personaggi improvvisati, general contractor ecc e dare molto più tempo per fare i lavori visto che l’obbiettivo del risparmio energetico è ora al 2050 ! Saluti

    Commenta

  • Aurora Mulas

    30 Giugno 2021 at 12:56

    Ci abbiamo messo quasi un anno per capire come funziona il superbonus, continua a cambiare, non si trovano più i materiali e si specula sui prezzi, le banche sono lentissime nelle loro valutazioni…insomma….allarme!!!
    Se non viene rinnovato scoppierà un putiferio
    Mancano sei mesi alla scadenza per gli edifici unifamiliari
    FACCIAMO QUALCOSA ALTRIMENTI A NOI TECNICI CADRÀ ADDOSSO UNA MONTAGNA

    Commenta

  • marco giuseppe rosario cristaldi

    1 Luglio 2021 at 22:53

    sono molto confuso e ci portiamo queste incertezze da più di un anno…farci dichiarare un falso invece di deliberare una legge seria che ci faccia lavorare con serenità e non cosi….

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      2 Luglio 2021 at 10:47

      Salve,
      comprendiamo bene il suo disagio, e da parte nostra stiamo facendo il possibile per fornirvi tutto il nostro supporto (continui aggiornamenti software, news sempre aggiornate, ecc.).
      Va considerato che questo tipo di agevolazione è una novità assoluta e anche chi legifera sta scoprendo di volta in volta i possibili risvolti dei provvedimenti emanati. Tuttavia, siamo fiduciosi che sia con una proroga delle detrazioni che con ulteriori chiarimenti (in particolar modo sull’aspetto abusi, con la legge di conversione del decreto semplificazioni), risulti tutto più chiaro e facilmente applicabile.
      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Antonello Ferrante

    2 Luglio 2021 at 20:13

    Scusate, ma il “termotecnico” chi è ? Cioè : chi esegue il progetto energetico? Quali sono le
    competenze richieste? A me non risulta che ci sia necessariamente una figura specifica; cioè il progetto termico può essere redatto da un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito industriale). O c’è qualcosa che mi sfugge?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      5 Luglio 2021 at 11:41

      Salve,

      come previsto dal decreto 6 agosto 2020, la pratica di Superbonus (e relativa documentazione, es. APE Convenzionale), può essere redatta da un tecnico abilitato, come definito nell’art. 1 dello stesso decreto:

      “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Nicole

    4 Luglio 2021 at 23:54

    Buonasera,
    intanto complimenti per i vostri preziosi approfondimenti.
    Vi chiedo due cose:
    – L’art.13ter sostituisce anche l’obbligo di essere funzionalmente indipendente per le casa unifamiliari?
    – E’ corretto riferire che anche gli interventi che prima sarebbero stati inseriti in una SCIA passano automaticamente ad una CILA? (sempre Superbonus ovviamente)

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      5 Luglio 2021 at 11:43

      Salve,

      1) No, con il decreto semplificazione non viene eliminato l’obbligo di essere funzionalmente indipendente per le case unifamiliari. La modifica a cui lei fa riferimento era presente in una precedente bozza del decreto che poi non ha trovato conferma nella versione pubblicata in gazzetta ufficiale

      2) Sì, come previsto dall’art. 13 ter tutti gli interventi coinvolti nel Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Nicasio Mauro d'Anzeo

    13 Luglio 2021 at 12:17

    Un condominio senza amministratore (perchè i singoli condomini utilizzano la seconda casa in modo saltuario e non hanno ritenuto nominare un amministratore “legale”) può accedere al Superbonus 110% ?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      19 Luglio 2021 at 15:57

      Salve,

      come precisato nella Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare del Superbonus 110% anche i condomini “minimi”, ovvero con un numero non superiore a otto condomini.

      Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Roberto Russo

    19 Novembre 2021 at 12:56

    Buongiorno avrei un quesito da porre, vorrei avere chiarito cortesemente se quando si parla di superbonus esteso anche alle categorie B1,B2 ecc possano rientraci tra questi, anche i collegi gestiti da suore, i cui membri del Consiglio di Amministrazione (Rappresentati legali) non percepiscano ovviamente alcun compenso o indennità di carica;

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      26 Novembre 2021 at 12:23

      Salve,

      in base al decreto semplificazioni, possono accedere al Superbonus 110% anche gli immobili rientranti nella categoria B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme), a patto che siano in possesso dei seguenti requisiti:

      • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
      • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione”.

      Pertanto, nel caso in cui siano rispettati tali requisiti, non dovrebbero esserci problemi per accedere al Superbonus.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

      • Luigi

        8 Settembre 2022 at 15:14

        Salve vi è mai capitato di dover caricare sul portale ENEA superbonus 110 una struttura socio sanitaria avente unità immobiliari virtuali (quelli da 117 mq) essendo il fabbricato un unico subalterno? grazie

        Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *