Guida e suggerimenti per le detrazioni fiscali da “Sismabonus”

sisma
Il Sismabonus come Input al miglioramento della risposta sismica del patrimonio edilizio

Come ottenere e come usufruire delle detrazioni fiscali quando la ristrutturazione edilizia comporta miglioramento della risposta sismica?

Il “SISMABONUS” è una forma di agevolazione fiscale introdotta con la legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) e confermata sia con quella del 2018 (L. n. 205/2017) sia con la vigente del 2019 (L. n.145/2018) e rientra in una serie più ampia di agevolazioni volte ad incentivare il miglioramento del patrimonio edilizio con particolare attenzione all’inadeguatezza dello stesso nei confronti delle sollecitazioni sismiche.

L’obiettivo, dunque, è quello di “agevolare” interventi CERTIFICATI di riduzione del rischio sismico la cui richiesta è stata presentata tra il primo gennaio 2017 e 31 dicembre 2021, sia che l’intervento ricada in zone al ALTA SISMICITA’ (zone 1 – 2) che in zone a MEDIA SISMICITA’ (zone 3) secondo la classificazione sismiche dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003”, per un totale di 5788 comuni interessati.

Chi può usufruire del SISMABONUS?

  • PRIVATI
    • persone fisiche;
    • società di persone;
    • imprenditori individuali.
  • SOCIETA’
    • società di capitali;
    • enti.

L’agevolazione riguarda: proprietari degli immobili / titolari di diritti di godimento sugli immobili che ne sostengono le relative spese (Ex.: usufruttuario, il locatario, ecc.)

  • SOGGETTI PASSIVI IRPEF/IRES
  • IACP
    • Istituti Autonomi per le Case Popolari;
    • Enti con medesime finalità.
  • ISTITUTI IN FORMA DI SOCIETÀ
    • che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” costituiti e operanti alla data del 31/12 /2013 per interventi realizzati o su immobili o di loro proprietà o su immobili gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  • COOPERATIVE DI ABITAZIONE
    • per interventi realizzati su immobili delle stesse cooperative assegnati ai propri soci.

 

Cosa è possibile detrarre con il SISMABONUS?

Poiché le detrazioni sono ammissibili solo quando l’investigazione della struttura ha come fine l’intervento stesso, l’effettiva spinta che il SISMABONUS può dare all’analisi del patrimonio edilizio è notevolmente limitata. Un intervento di miglioramento strutturale è, infatti, una procedura invasiva con costi significativi e sicuramente viene realizzato a posteriori rispetto a una valutazione preliminare dello stato dei luoghi. Tale valutazione ad oggi non detraibile; è quindi a carico completo dell’avente diritto che deve possedere una propria sensibilità nei confronti della problematica sismica non essendo stimolato dalle leggi in vigore nei confronti del suddetto problema.

Sismabonus VS Ristrutturazione Edilizia: ammontare delle detrazioni

Le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019 confermano l’applicabilità delle detrazioni fiscali, fino al 31/12/2021, a particolari tipologie di intervento sul patrimonio edilizio.

La sostanziale differenza tra la semplice ristrutturazione edilizia e l’intervento volto a ottenere il Sismabonus riguardano:

Collocazione geografica del sito

per il Sismabonus il sito deve ricadere in una delle seguenti tre zone:

  • Zona 1 – Sismicità alta PGA oltre 0.25g
  • Zona 2 – Sismicità media PGA fra 0.15 e 0.25g
  • Zona 3 – Sismicità bassa PGA fra 0.05 e 0.15g.

Incremento della classe sismica secondo D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017   per il Sismabonus la Classe di Rischio Sismico dello stato di Fatto (F) deve essere almeno una volta migliore della Classe di Rischio Sismico dello stato di Progetto (E).

 

 

In funzione, dunque, della tipologia di intervento, il seguente schema riassuntivo quantifica l’ammontare delle detrazioni ammesse.

Il massimale di 96.000 €, più volte citato in precedenza, è riferito alla singola unità immobiliare/pertinenza.

Le modalità di utilizzo delle detrazioni, invece, sono diverse:

  • Ristrutturazione Edilizia la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo
  • Sismabonus la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Sismabonus plus Ecobonus: ammontare delle detrazioni

Dal 2018, nel caso di interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica, il “Sismabonus” può essere unito all’ “Ecobonus” per gli interventi di riqualificazione dei condomini. La detrazione unificata varia tra all’80 o 85% in base al sopracitato grado di riduzione del rischio sismico e, come precisato dall’Enea, al rispetto dei requisiti energetici previsti per ottenere la detrazione Ecobonus.

La detrazione cumulata si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari/pertinenze di ciascun edificio ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tale tipologia è alternativa rispetto a alle detrazioni già previste ai medesimi fini “Ecobonus condomini” e “Sismabonus condomini”. La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità data ai contribuenti di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni in caso di capienza d’imposta, quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

Come ottenere il Sismabonus?

Il “Sismabonus” è un’agevolazione fiscale nata per incentivare il miglioramento sismico del patrimonio edilizio ESISTENTE, per cui non è assoggettabile a nuove costruzioni. La pratica autorizzativa di riferimento per gli interventi che possono usufruire di tale agevolazione è, dunque, la SCIA.

Ad oggi, gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono, quindi, essere ammessi alla detrazione “Sismabonus” purché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.

A tal proposito sarà pertanto necessario che dal punto di vista edilizio (rif. art. 3 del D.P.R. 380/2001), l’intervento da eseguire rispetti le condizioni previste affinché l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione.

Spese detraibili

Le spese detraibili vanno pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione,
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati:

  • i dati catastali identificativi dell’immobile,
  • gli estremi di registrazione dell’atto se i lavori sono effettuati dal detentore.
Documentazione

Da presentare su richiesta a seguito di provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • abilitazioni amministrative qualora richieste o eventuale atto di notorietà se l’intervento rientra tra quelli di Edilizia Libera,
  • domanda di accatastamento per eventuali immobili non censiti,
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta,
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali,
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.

 

Cessione del Credito

A completamento dell’excursus effettuato sulle modalità di ottenimento della detrazione nota come “Sismabonus”, analizziamo il tema della cessione del credito.

Ai soggetti beneficiari delle detrazioni da “Sismabonus” è consentito optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

La Cessione suddetta è consentita solo se l’intervento può definirsi “significativo” al fine del miglioramento, ovvero:

  • L’intervento è stato eseguito su parti comuni dell’edificio e ha beneficiato, a seconda del miglioramento di classe di rischio sismico, di una detrazione del 75% o del 85%
  • Acquisti di case antisismiche entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di interventi di demolizioni e ricostruzione dell’immobile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, ovvero dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

L’amministratore del condominio (una volta ricevuta comunicazione di cessione del credito da parte del condominio stesso) comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate le seguenti voci:

  • i dati del cessionario
  • l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto
  • l’importo del credito ceduto (sulla base delle spese effettivamente sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente).

Al termine di tale comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate consegna al condominio le spese a lui imputabili e il numero di protocollo dell’effettuata comunicazione.

 

Gratis per te!

La classificazione del rischio sismico delle costruzioni

Blumatica SismicApp

l’applicazione web per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e la stampa della documentazione prevista.

Mariafortuna Spina

R&S Area Strutture


Un commento

  • Mauro

    24 Aprile 2019 at 12:53

    utile lo schema sismabonus

    Commenta

  • Nicola

    8 Dicembre 2023 at 09:47

    informazioni utili . sarebbe opportuno una apertura di una rubrica per eventuali domande da fare. Grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      12 Dicembre 2023 at 09:26

      Salve,
      qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni può seguire altri articoli del blog che possono fornirle aiuto sulla tematica, o alternativamente può contattare l’assistenza, in modo da parlare con un tecnico.
      Può aprire un ticket dal software o dalla seguente pagina: https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
      Buon lavoro

      Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *