
Il Decreto Sostegni-ter modifica l’art. 121 del Decreto Rilancio limitando ad una la possibilità di cessione del credito delle detrazioni fiscali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficale n.21 del 27 gennaio 2022, il Decreto Sostegni-ter (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”) interviene nuovamente sul tema detrazioni fiscali.
Al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, il decreto interviene sull’art. 121 del Decreto 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), inerente l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, sia che si operi con sconto in fattura che senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.
Difatti, il comma 1 dell’art. 121 viene modificato nel seguente modo:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, e 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Inoltre, l’art. 28, comma 2 e 3, del Decreto Sostegni-ter prevedono quanto segue:
- I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
- Sono nulli:
-
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Clicca qui per scaricare il Testo coordinato del D.L. Rilancio

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia
Lino Fraquelli
3 Febbraio 2022 at 09:58
Buongiorno,
vorrei sapere se un proprietario di casa residente all’estero (EU) e può accedere al bonus/ai bonus e in quali misure?
La ringrazio
Ufficio Blumatica
7 Febbraio 2022 at 10:04
Salve,
le confermiamo che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, in presenza dei relativi presupposti, è riconosciuto anche a favore di soggetti non residenti in Italia. Inoltre, l’articolo 121 del DL 34/2020, prevede, ove sussista il diritto alla detrazione, la possibilità di cedere il credito a essa correlato ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per maggiori dettagli le consigliamo anche di visionare gli interpelli dell’AdE 596, 597, 601 e 602 proprio su tale tematica.
Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
Cordiali saluti.