Dichiarazione di Successione & Agevolazione “Prima Casa”

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Da quando l’art. 69 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 l’ha estesa alle successioni è divenuto il beneficio fiscale più sfruttato dagli italiani. 

L’agevolazione PRIMA CASA, in vigore già da tempo per chi acquistava un’abitazione a titolo oneroso, può essere sfruttata anche in caso di donazione o successione alla luce del sopracitato provvedimento che l’ha estesa ai trasferimenti mortis causa.

Qual è il beneficio effettivo?

L’agevolazione riservata ai trasferimenti mortis causa è più vantaggiosa di quella ordinaria.
Infatti, se per quest’ultima sono previste:

  • applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% in luogo del 9% con un’imposta minima pari a € 1.000,00 (mille euro). Precedentemente al 1°gennaio 2014 si pagava il 3% anziché il 7%
  • applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (oggi € 200,00 ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell’1%. Sempre dal gennaio 2014, acquistando col beneficio, le imposte ipotecaria e catastale si versano in misura di € 50,00 cadauna

Inoltre, se si acquista col beneficio, è anche prevista una differente modalità di calcolo della base imponibile che risulta ancora più bassa rispetto all’acquisto senza beneficio.

Per le successioni è invece prevista solo:

  • l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (oggi € 200,00 ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell’1% delle imposte ipotecaria e catastale

Questo accade perché i beni appartenenti all’asse ereditario potrebbero essere sottoposti a ulteriore tassazione per l’imposta di successione che, in questi casi, sostituisce l’imposta di registro. Infatti è importante ricordare che l’agevolazione “Prima casa” agisce solo sulle imposte:

  • Ipotecaria
  • Catastale

e non sulle altre imposte.

 

In quali casi è possibile richiederla?

L’essenza di questo beneficio è contenuta già nel nome: è un’agevolazione che permette un notevole risparmio di imposte a chi acquista o eredita la sua “Prima casa”. Da ciò è facile evincere che non potrebbe essere una seconda, una terza o un’ennesima casa. Il nome che le è stato dato, però, è fuorviante e può indurre a cattive interpretazioni.

Agevolazione “Prima casa” e abitazione principale sono la stessa cosa?

Due definizioni che distinguono altrettante situazioni diverse che, per alcuni, identificano la stessa cosa. L’abitazione principale è la casa in cui si è stabilita la propria residenza, si ci vive quotidianamente e su di essa esistono delle agevolazioni fiscali che affrancano dal pagamento di alcune imposte patrimoniali (IMU, ecc.) a patto che l’immobile abbia determinati requisiti oggettivi in gran parte simili a quelli richiesti anche per l’agevolazione in trattazione. Forse sono proprio queste attinenze causa di continua confusione. L’agevolazione “Prima casa”, invece, riguarda esclusivamente il momento dell’acquisto del nuovo immobile che, in totale dissonanza col suo stesso nome, non deve essere affatto l’unico o il primo immobile posseduto! Deve essere, semplicemente, il primo immobile acquistato o ereditato col beneficio fiscale nel corso della vita. Si può essere già proprietari di centinaia di altri immobili, tutti acquistati, però senza mai richiedere l’agevolazione. Chiarito questo punto focale, si può procedere all’analisi dei numerosi requisiti soggettivi e oggettivi che entrano in gioco.

 

Quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi che bisogna possedere?

È necessario innanzitutto capire se esistono i presupposti per accedere a questo beneficio:

  • soggettivi
  • oggettivi

Considerato il grande sfruttamento di questa agevolazione da parte dei contribuenti, non sono stati pochi i dubbi interpretativi. A far luce sono però intervenute due circolari dell’Amministrazione finanziaria: la n. 44E del 7 maggio 2001 e la n. 38E del 12 agosto 2005.

 

Quali sono le regole da seguire per operare in sicurezza?

Al fine di operare correttamente occorre valutare:

  • periodo di applicabilità
  • requisiti soggettivi
  • requisiti oggettivi

 

Periodo di applicabilità

Primo fra tutti c’è il requisito del periodo di applicabilità da rispettare, cioè il limite temporale in cui deve ricadere la data di apertura della successione per accedere al beneficio e che deve essere successiva al 30 giugno 2000.


 

 Se la dichiarazione si riferisce a una successione apertasi da questa data in poi, con essa è possibile richiedere il beneficio fiscale.

 


 

Quali sono i requisiti soggettivi che bisogna possedere?

I requisiti soggettivi sono quelli che deve possedere il contribuente nel momento in cui richiede l’agevolazione (quindi alla data di apertura della successione) e specificamente sono:

  • requisito della non possidenza nello stesso comune
  • requisito della novità
  • requisito della residenza

 

Il requisito della non possidenza nel comune

Il requisito della non possidenza si soddisfa non essendo titolari esclusivi, o in comunione col coniuge, di altra casa di abitazione situata nello stesso comune di quella che si sta ereditando.

“l’acquirente non può risultare titolare “… esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”

… esclusivo o in comunione con il coniuge … quindi si può essere già titolare in comunione, con soggetti diversi dal coniuge, di altro immobile sito nello stesso comune dove si acquista con i benefici “Prima casa”. Si può beneficiare dell’agevolazione anche nei seguenti specifici casi:

  • soggetto titolare, in comunione con soggetti diversi dal coniuge (ad esempio fratelli), di casa non agevolata che acquista altra casa nello stesso comune
  • soggetto già proprietario di immobile di Categoria A/10 (ad esempio) di fatto destinato ad abitazione che acquista o eredita un immobile abitativo nello stesso o in un altro comune
  • soggetto titolare in via esclusiva, in comunione legale o per quota, di casa non agevolata che eredita un’altra casa in un altro comune
  • soggetto titolare, in via esclusiva o in comunione legale, di casa acquistata con l’agevolazione che eredita un’altra casa in un altro comune
  • soggetto titolare di diritti su di una casa precedentemente acquistata con l’agevolazione che adesso eredita altri diritti sulla stessa casa
  • soggetto già titolare di diritti su casa acquistata con l’agevolazione e adesso eredita delle pertinenze per successione
  • soggetto già titolare di diritti su casa acquistata con l’agevolazione e adesso eredita l’abitazione contigua destinata a costituirne una unica
  • due coniugi in regime di comunione legale, già nudi proprietari di un immobile, ereditano un’altra casa ubicata nello stesso comune della prima; possono beneficiare dell’agevolazione a patto che gli stessi non abbiano acquistato la nuda proprietà dell’immobile già posseduto sfruttando il beneficio “Prima casa”
  • se uno solo dei due coniugi considerati nel caso precedente ha i requisiti soggettivi e adesso ereditano insieme un’altra casa di abitazione, è possibile applicare l’agevolazione sul 50% del valore dell’immobile
  • In una successione in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità ma conserva comunque il diritto d’abitazione della casa coniugale che non dipende dalla successione ma dal vincolo matrimoniale, può beneficiare lo stesso dell’agevolazione “Prima casa” sul diritto di abitazione

Questi i casi più ricorrenti e degni di nota. Per ciò che riguarda le dichiarazioni di successione con più eredi, più immobili o moltitudini di entrambi, è possibile operare così:

  • con una dichiarazione di successione si trasferisce un bene immobile a due figli del de cuius. Il beneficio, anche se i requisiti soggettivi sono posseduti da uno solo di essi, si estendono all’intero immobile e quindi a tutte le eventuali quote dello stesso. Il beneficiario “non dichiarante”, quello che gode indirettamente dell’agevolazione in questo caso, potrebbe essere un soggetto che ha già usufruito in precedenza della stessa agevolazione
  • in una successione con cinque eredi il de cuius ha disposto, con un testamento, che i suoi cinque appartamenti siano devoluti in ragione di uno a testa. Ciascuno di questi, dichiarando di voler accedere all’agevolazione, ne può beneficiare tranquillamente sul rispettivo legato ricevuto

 

Il requisito della novità

Il requisito della novità è quello che limita l’accesso all’agevolazione alle persone che ne hanno già beneficiato in precedenza. In particolare è il vincolo da rispettare nei seguenti casi:

  • come già anticipato è possibile accedere ai benefici fiscali anche se già in possesso di diversi immobili. La novità risiede nel fatto di non averne acquistato alcuno di essi sfruttando l’agevolazione
  • è possibile beneficiare dell’agevolazione per un bene ricevuto in successione e poi acquistarne un altro a titolo oneroso sfruttando di nuovo la stessa agevolazione. Infatti in questo caso lo “sconto” di imposta riguarderebbe due distinti tributi: le imposte ipotecarie e catastale (non quella di successione) nel primo caso, l’imposta di registro nel secondo
  • nell’ipotesi di sfruttamento per una seconda volta dell’agevolazione, per un successivo acquisto a titolo oneroso, il beneficio spetta a condizione che il precedente acquisto agevolato per successione si riferisca a casa ubicata in altro comune oppure, se nello stesso comune, che riguardi soltanto una quota perché, se relativo all’intero, verrebbe meno il requisito della non possidenza nel comune visto in precedenza
  • se si è usufruito dell’agevolazione in una successione, non è più possibile farlo in una successione successiva a meno che non si tratti di una ulteriore quota di uno stesso immobile o dell’abitazione contigua destinata a costituirne una unica
  • due coniugi titolari del diritto di nuda proprietà acquisito con i benefici possono comunque beneficiare di nuovo dell’agevolazione in caso, adesso, acquistano il diritto di usufrutto relativo allo stesso immobile

Come spiegato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n° 29/E del 2005, il coniuge superstite rinunciatario può beneficiare dell’agevolazione “Prima casa” riguardo il suo diritto di abitazione della casa coniugale. In casi come questi si inserirà comunque il coniuge in dichiarazione quale rinunciatario, lo stesso renderà la rinuncia all’eredità in un atto formale da allegare alla stessa.

È possibile approfondire questo argomento qui: blog.blumatica.it/diritto-di-abitazione-del-coniuge-superstite/

 

Il requisito della residenza

Il requisito della residenza è quello che sta generando il maggior numero di cause di decadenza in quanto molti contribuenti dimenticano di trasferire la residenza nei diciotto mesi successivi all’apertura della successione. Ovviamente ci si deve ricordare di ciò solo nel caso si tratti di un requisito non ancora posseduto al momento della richiesta del beneficio. Si badi bene che la residenza deve essere nello stesso comune in cui è situato l’immobile agevolato; non in quel preciso domicilio (indirizzo).

“l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano”.

Così recita testualmente l’articolo di legge al riguardo. Anche per questo ci sono delle singolarità da tenere sempre in debito conto:

  • il requisito della residenza o del trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto nel comune in cui è ubicato l’immobile va sempre reso in dichiarazione
  • il cittadino italiano emigrato all’estero che decide di beneficiare dell’agevolazione “Prima casa”, ometterà il punto relativo alla residenza nella dichiarazione visto che è esonerato da questo obbligo
  • il contribuente che acquista un immobile agevolato nel comune in cui lavora può conservare la vecchia residenza senza trasferirla
  • norme particolari sono dettate per il personale in servizio permanente presso le Forze Armate e le Forze di Polizia

 

I requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi sono quelli che deve possedere l’immobile. Come visto, oltre ai requisiti soggettivi (quindi propri di chi intende beneficiare dell’agevolazione), ne sono previsti alcuni oggettivi, cioè delle caratteristiche specifiche che il bene oggetto dell’agevolazione deve possedere. Può capitare di incorrere in alcune difficoltà interpretative nell’applicazione dell’agevolazione nel caso ci si imbatta in immobili aventi destinazioni d’uso diverse da quelle canonicamente considerate adatte. La situazione ideale per sfruttare il beneficio sarebbe:

  • dal gennaio 2014 un immobile abitativo (non classificato come A/1, A/8, A/9)
  • fino al 31 dicembre 2013 un immobile considerato non di lusso in base ai parametri di riferimento contenuti nel D.M. 2 agosto 1969

Più eventuali pertinenze del genere:

  • una cantina, soffitta, deposito ecc. (classificato C/2)
  • un garage pertinenziale (classificato C/6)

una tettoia (classificata C/7)

 

Immobili di lusso

Uno dei requisiti “oggettivi” che l’immobile deve possedere per beneficiare dell’agevolazione è che non sia classificabile come “abitazione di lusso”. Fino al dicembre 2013, per stabilire se un immobile poteva definirsi di lusso o meno, ci si riferiva alle caratteristiche elencate nel famoso D.M. 2 agosto 1969. Se l’immobile presentava caratteristiche nomenclate nel succitato D.M., rientrava in questa categoria e non poteva beneficiare dell’agevolazione. Dal primo gennaio 2014, invece, l’immobile è considerato di lusso e di conseguenza non agevolabile quando classificato in catasto con categoria: A/1, A/8 o A/9.

 

Vincolo temporale

La legge obbliga a detenere l’immobile acquisito col beneficio “Prima casa” per un periodo di cinque anni. In caso si ceda l’immobile in un periodo più breve bisognerà ripetere il pagamento, in misura ordinaria, delle imposte ipotecaria e catastale non versate in precedenza grazie all’agevolazione, maggiorate del 30%.

  • un erede che ha ricevuto un bene per successione beneficiando dell’agevolazione “Prima casa” due anni fa, decide di cederlo perché non più rispondente alle sue esigenze. In questo caso sarebbe tenuto a pagare le imposte non versate all’epoca maggiorate del trenta per cento. Questo contribuente può evitare questa evenienza se, entro un anno dalla vendita del primo immobile agevolato, acquista un’altra abitazione usufruendo degli stessi benefici di legge

 

Conclusione

Queste le regole da seguire per gestire correttamente il beneficio fiscale più richiesto dai contribuenti italiani. È possibile inoltre, considerati i numerosi parametri da tener presente, non incorrere in facili dimenticanze utilizzando la brillante applicazione software Blumatica SuccessOne, a questo scopo predisposta che, col suo controllo normativo sempre in linea, assiste continuamente l’utente nella redazione delle dichiarazioni con la completa gestione di tutti i benefici fiscali previsti.

 

Sergio Schettini

Responsabile Innovazione e Sviluppo


  • antonio

    7 Ottobre 2019 at 15:52

    salve, volevo chiedere un parere in seguito a aingiunzione di pagamento Ag dell Entrate, mio padre muore eredi siamo io , mio fratello e mia mamma, asse erditario composto da casa di abitazione 1/3 agli eredi.
    Mia mamma eessendo usufruttuaria e quindi pagante tasse, chiede agevolazione tasse ridotte prima casa , ma l’agenzia gli cotesta il fatto che lei è propietaria di un piccolo immobile (intestato a lei in reigime di comunione dei beni) inabitabile e con rendita di 80 euro.
    Potrei oppormi a questa decisione visto anche il palese sbaglio del caaf che poteva benissimo mettere ad un altro erede l’usufrutto e quindi avere le agevolazioni visto che ne io e ne mio fratello abbiamo casa.
    grazie antcipatamente

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      8 Ottobre 2019 at 08:17

      Buongiorno, provo a risponderle anche se sarebbe preferibile ricevere delle informazioni più circostanziate al riguardo.
      Certo, l’agevolazione Prima Casa poteva richiederla uno qualsiasi dei tre eredi e il beneficio sarebbe valso per tutti sull’intero immobile. In quanto al diritto di usufrutto, al quale lei si riferisce, non era una cosa che poteva decidere il CAF arbitrariamente in quanto dipendente da una disposizione testamentaria che sembra non ci sia stata.
      Se la casa o la porzione di essa che sua madre possedeva precedentemente, è situata nello stesso comune di quella ricevuta per successione le preclude la strada alla richiesta dell’agevolazione.
      Se riesce a inviarci delle informazioni più complete in merito, potremmo sicuramente assisterla meglio con delle risposte più attendibili e affidabili.

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      • antonio

        8 Ottobre 2019 at 13:22

        chirissimo, certo il Caaf non poteva decidere, ma poteva espormi il problema e a quel punto noi eredi avremmo sicuramente deciso di intraprendere la strada di spostare l’usufrutto a uno di noi fratelli visto che nostra madre vive con noi nella stessa casa e visto che abbiamo solo lei non l’avremmo certo cacciata di casa.
        Ma qui il probema è piu’ grvae perchè quando l’operatore ha fatto firmare la dichiarazione per gli sgravi a mia mamma io gli ho contestato il fatto che facesse firmare una dichiarazione di non possidenza immobili e invece mia mamma lo aveva, lui risponde “se non è prima caa non ci sono problemi”, io ero tranquillo perchè prima casa per mia mamma è la casa dove attualmentete risiede. (quella caduta in successione).
        Questo operatore come si è visto non conosceva la norma e noi ci ritroviamo a pagare circa 6500 euro all’AdE.
        Non è giusto che io devo pagare per uno sbaglio che non ho commesso io, ed è strano che il Caaf non è responsabile per questo.
        Mia mamma ho 80 anni e non puo’ conoscere le leggi, e fra l’altro lui non ha avuto il minimo dubbio di quello che faceva perchè altrimenti avevamo 2 nni per fare una dichiarazione correttiva, segno che lui non conosce prioprio la norma.
        Secondo voi , potrei dimostrare che lo sbaglio è in capo al Caaf..??
        Purtroppo non ho neanche la fattura, ho solo una visura richiesta a nome dell’operatore all’agenzia entrate.
        grazie mille per l’interessamento.

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          9 Ottobre 2019 at 09:26

          Sicuramente l’operatore del CAF ha redatto la dichiarazione di successione che resta una dichiarazione di parte resa dal contribuente (il dichiarante in questo caso).
          Non so se con il reinoltro di una dichiarazione di successione sostitutiva si possa riparare in presenza di un accertamento già comunicato dall’AdE. Sicuramente farebbe bene a rivolgersi allo stesso CAF per cercare una soluzione a questo costoso problema, o, in mancanza, potrebbe rivolgersi con le carte alla mano allo stesso ufficio delle Entrate territorialmente competente al suo caso (in base al domicilio fiscale del de cuius).
          Sperando di aver dato delle indicazioni utili, porgiamo cordiali saluti.

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  • antonio

    12 Ottobre 2019 at 06:05

    Purtroppo il problema è proprio questo, c’è una dichiarazione resa da mia mamma che non lascia dubbi, ed è difficile dimostrare che è stato l’operatore caaf a indurre mia madre a firmare (mia madre ha 80 anni e si è recata al caaf circa 1 mese dopo la morte del marito, ) quindi sicuramente in uno stato di confusione, e , credo che le persone che subiscono questi eventi , non abbiano la volgia di leggere e informarsi su cio’ che puo’ firmare o meno, oltretutto si è recata da un “professionista” non ha redatto lei la dichiarazione.
    A me sembra impossibile che non ci sono responsabilità legali del Caaf in questa storia, è palese che è uno sbaglio (secondo me) esisteva la possibilità di beneficiare degli sgravi per uno degli eredi, (io o mio fratello) , per quale motivo una qualsiesi persona normale non avrebbe seguito questa strada per pagare meno tasse…??? Non credo che esistano gente che vogliono pagare le tasse per forza………!! è palese che quell’idiota dell’operatore non conosceva la norma e quindi ha sbagliato.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      15 Ottobre 2019 at 12:56

      Proprio perché sua madre ha firmato una dichiarazione fiscale di parte che oggi potrebbe ritrattare con una dichiarazione sostitutiva (probabilmente), che vi rinnovo il consiglio di recarvi all’Agenzia delle entrate a chiedere se sia possibile riparare in qualche modo.

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  • Patri

    15 Novembre 2019 at 13:44

    Buongiorno, il coniuge superstite può chiedere agevolazione prima casa in una successione pur possedendo il 50% di altro appartamento in comunione con il coniuge defunto e procedendo però immediatamente dopo la successione con divisione dell’eredità e assegnazione di questo ulteriore appartamento ad altro coerede ? (in pratica al momento della successione non rispetterebbe un requisito richiesto dall’agevolazione in quanto proprietaria del 50% di altro appartamento in comunione con il decuius, ma poi subito dopo si spoglia di tale ulteriore appartamento in sede di divisione dell’eredità). Gazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      18 Novembre 2019 at 08:11

      Si può procedere,

      è sufficiente che l’altra non sia la prima casa.

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  • Giuseppe Brandonisio

    24 Febbraio 2020 at 11:33

    E’ possibile, ai fini denuncia di successione, godere delle agevolazioni prima casa in presenza di coerede già proprietario di immobile sito nello stesso comune assegnato dal giudice al coniuge separato?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Febbraio 2020 at 15:13

      Un chiarimento esaustivo richiederebbe maggiori dettagli. Sulla scorta di quanto chiesto si ritiene possano essere utili le seguenti indicazioni:

      1. Se il “coerede” è diverso dal soggetto che chiede l’agevolazione il problema non si pone perché i requisiti devono essere riferiti solo al soggetto che chiede l’agevolazione anche se quest’ultima è estesa agli altri eredi (coeredi).

      2. Se il coerede e il soggetto che “chiede” l’agevolazione sono la stessa persona, allora l’agevolazione non potrà essere richiesta perché già in possesso di altra abitazione nel medesimo comune.

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  • monica felappi

    9 Aprile 2020 at 09:06

    buongiorno, marito e moglie senza figli o altri eredi. Lui proprietario 100% di alloggio A ereditato dai genitori, Lui e Lei in comunione 50% ciascuno proprietari dell’alloggio B acquistato senza benefici prima casa. Gli alloggi A e B si trovano nello stesso condominio, quindi stesso comune. Lui muore, eredita tutto la moglie. Può richiedere l’agevolazione prima casa sull’alloggio A, quello in cui risiede? Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      9 Aprile 2020 at 14:10

      Sì, in quanto essendosi estinta la comunione, il coniuge superstite risulta titolare di quote di immobile non agevolato e su quello ereditato interamente può richiedere l’agevolazione prima casa.

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  • GLORIA

    23 Giugno 2020 at 18:47

    Buonasera, due coniugi in comunione di beni hanno due abitazioni e una pertinenza, su una ci viveva il de cuius con il coniuge superstite e il figlio, nell’altra abitazione la figlia, ora chiedo se il coniuge superstite possa avvalersi dell’agevolazione prima casa nella stessa dove già vive visto che era in comunione dei beni con il de cuius dell’altra abitazione dove risiede attualmente la figlia.
    Le agevolazioni prima casa non sono mai state richieste per i fabbricati in questione.
    Se si eventualmente potrebbero richiedere l’agevolazione sia la mamma per l’appartamento dove risiede e sia la figlia per l’altra abitazione con annessa pertinenza? ringrazio anticipatamente.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      24 Giugno 2020 at 14:46

      Certamente, il coniuge superstite, con la morte dell’altro, si trova nella condizione di semplice comproprietario in quanto la comunione si è sciolta. Quindi può benissimo richiedere il beneficio su di un’abitazione (cod. P, e anche su un eventuale pertinenza cod. X) . La stessa cosa può fare la figlia sull’altra abitazione caduta in successione. Entrambe pagherebbero solo i minimi di tariffa per le imposte ipotecaria e catastale (€ 400,00 ciascuna).

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  • Massimiliano

    23 Luglio 2020 at 23:40

    Buongiorno.
    Mio padre possedeva 2 immobili in comunione con mia madre.
    Alla sua morte, tramite testamento, ha lasciato a me la sua quota del 50% dell’immobile dove viveva con mia madre e a mio fratello la sua quota del 50% dell’altro immobile. A mia madre, sempre da testamento, ha lasciato il diritto di abitazione sulla sua quota del 50% sull’immobile dove abitavano.
    Nello stesso comune, sia io che mio fratello possediamo ognuno, da più di 5 anni, una casa acquistata con le agevolazioni per la prima casa.
    In questo caso è possibile, richiedere l’agevolazione prima casa?

    Cordiali saluti

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      24 Luglio 2020 at 09:46

      Buongiorno e grazie per l’interesse dimostrato,
      secondo la sua premessa, lei e suo fratello potreste entrambi optare per l’agevolazione prima casa (ciascuno di voi su una rispettiva unità immobiliare), a patto di impegnarvi a vendere entro un anno quelle già precedentemente possedute. In alternativa potreste fa scegliere il beneficio a vostra madre sull’unità su cui gode del diritto di abitazione e per quell’immobile versare solo le imposte catastali e ipotecarie minime (200 + 200 €), mentre sul secondo appartamento pagare le imposte in maniera ordinaria (3%).
      In dichiarazione di successione, qualsiasi erede, comproterio a avente diritto può scegliere il beneficio ed esso si estende a tutte le altre quote.
      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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      • Massimiliano

        27 Luglio 2020 at 11:07

        Grazie per la risposta.
        Solo una precisazione: nel testamento, mia madre è nominata “solo” nella parte in cui, mio padre, rende “salvo” il suo diritto di abitazione. Tutte le altre proprietà (un terreno, una multiproprietà e i soldi sui suoi conti correnti) mio padre li ha lasciati a me e mio fratello (50% ciascuno) escludendo di fatto mia madre dall’eredità.
        Anche in questo caso, mia madre, può richiedere l’agevolazione?
        In caso affermativo, deve essere lei ha presentare la dichiarazione anche se, in realtà, non “eredita” niente?

        Cordiali saluti e ancora grazie per la disponibilità.

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          29 Luglio 2020 at 09:47

          Grazie a lei. Sua madre potrebbe scegliere l’agevolazione in questione anche se addirittura rinunciasse all’eredità! Infatti il diritto di abitazione proviene dal matrimonio e non dalla successione. Il lascito che ha disposto suo padre nei confronti di sua madre, è stato un riconoscimento di un diritto che si sarebbe trasferito già per legge.
          Tuttavia, se sua madre accetta invece l’eredità, può benissimo figurare come dichiarante e sfruttare il beneficio prima casa sull’immobile e la dichiarazione relativa sarebbe già riportata automaticamente nella nuova modulistica telematica.
          Se invece, lei o suo fratello, fate da dichiaranti, allora per sua madre ci sarà bisogno di redigere anche la dichiarazione di accettazione beneficio prima casa da allegare alla pratica. Tutte queste cose, comunque, le gestisce facilmente la nostra applicazione dedicata: Blumatica SuccessOne.

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  • Lucia

    1 Settembre 2020 at 17:51

    Buonasera,
    Mia madre possedeva, in comunione con mio padre, due case ubicate nello stesso comune. Una è adibita a prima casa , e quindi ad abitazione principale di entrambi, l’altra come seconda casa (su cui quindi non si è mai usufruito dell’agevolazione prima casa). In fase di successione mio padre (e quindi io e mio fratello) possiamo beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’abitazione di residenza di mio padre? Il suo commercialista dice che per come posta sul modulo sembrerebbe di no solo perché nello stesso comune è presente anche la seconda casa.

    Grazie mille

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      7 Settembre 2020 at 13:27

      Buongiorno,
      per come posta la domanda diventa difficile fornire una risposta chiara, comunque, proviamo a farlo interpretando che si tratti della successione di suo padre con lei e suo fratello come eredi.
      Sua madre è venuta a mancare precedentemente, giusto? In questa successione cadono due immobili residenziali, di cui uno adibito ad abitazione principale del de cuius (suo padre in questo caso). Si precisa immediatamente che abitazione principale e “Prima casa” sono due cose ben distinte e separate. Per un ulteriore approfondimento di questi due fondamentali concetti, si rimanda alla lettura degli articoli dedicati che trova su questo Blog.
      E’ chi riceve in questo momento (cioè lei e suo fratello) che può scegliere di beneficiare dell’agevolazione in fase di acquisto (vale identicamente per un bene ereditato) anche su beni ricevuti per quote e quindi potreste scegliere di riceverli entrambi col beneficio “Prima casa”. Su di uno lo sceglie lei e sull’altro suo fratello. Per tutti e due i beni ereditati con questa opzione paghereste solo i minimi di imposte ( € 200 + € 200 x 2).
      Diverso è se suo padre adesso partecipa alla successione di sua madre: è proprio ciò che non viene specificato bene nella domanda e si richiede, cortesemente, una circonzazione maggiore per poter fornire un’adeguata risposta.
      Cordiali saluti.

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  • Mattia

    18 Settembre 2020 at 10:40

    Buongiorno,
    le scrivo per un dubbio in merito al vincolo temporale.
    Alla data della morte mio padre possedeva interamente 2 immobili A/4 ed una pertinenza C/6 ubicati nello stesso comune. Gli eredi siamo esclusivamente io e mia sorella in quanto mia madre, ancora in vita, ha rinunciato all’eredità. Non avendo mio padre redatto testamento, questi tre immobili verrebbero quindi ereditati da me e da mia sorella al 50% ciascuno. Nel caso in cui mia sorella utilizzasse le agevolazioni prima casa per uno di questi immobili A/4 in cui già precedentemente alla morte di mio padre viveva in comodato d’uso, e soddisfacendo lei tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, potrei io in un momento successivo cedere a mia sorella la mia quota del 50% dell’immobile sul quale lei ha richiesto l’agevolazione “prima casa” prima dei 5 anni di detenzione dello stesso, in quanto sarei io a venderle la mia quota mentre sarebbe lei a richiedere l’agevolazione?
    Inoltre in questo caso a nulla rileva il fatto che verrebbe ereditato anche il secondo immobile A/4 al 50% ciascuno ubicato nello stesso comune, in quanto quest’ultimo non godrebbe dei benefici per l’agevolazione “prima casa” è esatto?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      21 Settembre 2020 at 06:56

      Buongiorno, rispondiamo al primo quesito posto, dicendo che è tranquillamente possibile per sua sorella richiedere oggi il beneficio prima casa sull’immobile, ereditato insieme a lei, in comproprietà e valere sull’intero bene.
      Se entro i 5 anni successivi, sua sorella, acquisterà anche la sua parte, l’operazione figurerebbe come acquisto di ulteriore quota di immobile agevolato: il che è del tutto lecito e consentito.
      Per il secondo quesito, considerato che il trasferimento è contemporaneo, l’eredità del secondo immobile non genera alcun problema in quanto trasferito contemporaneamente al primo a lei e sua sorella. Su quest’ultimo bene potrebbe richiedere lei il beneficio (possedendone i requisiti soggettivi) ed estenderlo anche alla quota di sua sorella.
      Sperando di aver risposto chiaramente ed esaustivamente, porgiamo cordiali saluti.

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  • Annalisa

    22 Settembre 2020 at 17:37

    Una persona che è divenuta per eredità proprietaria al 100% di un’abitazione con le agevolazioni prima casa può acquistare sempre con le stesse agevolazioni un’altra abitazione nello stesso comune impegnandosi a vendere la prima abitazione entro un anno dall’acquisto della seconda?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Settembre 2020 at 07:02

      Sì, dal 2016 in poi, in caso di acquisto di immobile con agevolazione Prima casa, è possibile richiedere il beneficio su altra casa di abitazione, anche nello stesso comune, a patto che si venda quella acquistata precedentemente entro un anno dal secondo acquisto.
      Cordiali saluti.

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  • rOBERTO

    2 Ottobre 2020 at 08:26

    Buongiorno,

    due fratelli succedono alla madre che era vedova. Alla morte del padre i due fratelli e la madre avevano avuto l’agevolazione prima casa e si erano divisi le quote del padre. Adesso che la madre è morta, nessuno dei figli ha più la residenza nel comune dove si tova la casa ricevuta in successione con le agevolazioni.
    I fratelli possono comunque chiedere l’agevolazione prima casa per la restante parte delle quote?
    GRAZIE

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    • Ufficio Stampa

      5 Ottobre 2020 at 09:00

      Buongiorno,
      sì gli eredi attuali possono chiedere il beneficio in quanto soggetti che acquistano ulteriori quote di immobile agevolato. E’ sufficiente che richieda il beneficio uno solo dei due e l’agevolazione si estende a tutte le nuove quote ereditate (di entrambi i fratelli). Tuttavia, il soggetto che richiede il beneficio, deve necessariamente trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza e irrogazione di sanzioni. Nella fattispecie prospettata, bisognerebbe effettuare un breve calcolo di convenienza per decidere se versare le imposte fisse (€ 400 ripetendo il beneficio prima casa) o le imposte proporzionali (3% sulle quote effettivamente trasferite oggi), considerato che attualmente i due fratelli sono già in possesso di quote dello stesso immobile e quindi bisognerebbe versare le imposte solo per quelle ereditate in questa occasione. In questo ultimo caso, inoltre, non ci sarebbe l’obbligo di trasferimento della residenza per il richiedente l’agevolazione.

      Cordiali saluti.

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  • Laura

    1 Novembre 2020 at 10:55

    Buongiorno.
    Mia nonna è mancata a settembre, tra le cose che eredito totalmente c’è una casa. Precedentemente avevo ereditato una quota della casa in cui vivo attualmente (1/5) da mia madre (deceduta), e mio padre invece ne ha ereditato (2/5). lui per sbaglio ha firmato per L’agevolazione su 3/5 della casa, ma in realtà non ne aveva diritto e io non sono stata chiamata a firmare il foglio per questa agevolazione, quindi ha ricevuto una multa da parte dell’agenzia delle entrate, che tutt’ora sta pagando. le due case sono nello stesso comune, io avrei diritto all’agevolazione?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      4 Novembre 2020 at 11:32

      Buongiorno,
      in merito alla sua richiesta, purtroppo dobbiamo dirLe che non può usufruire del beneficio in quanto già possessore di altra casa “non beneficiata” nello stesso comune. Paradossalmente la normativa di riferimento per l’agevolazione “prima casa” non permette di usufruire dell’agevolazione per una seconda volta se non si è in possesso già di una casa ricevuta o acquistata sfruttando il beneficio. In questo ultimo caso, però, con la condizione di vendere entro un anno dal secondo acquisto la casa già posseduta precedentemente.
      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

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      • Laura

        9 Novembre 2020 at 15:26

        Si sono possessore ma di 1/4 della casa. Non totale. mio padre ha i 3/4 della casa. Ed io non ho mai usufruito dell’agevolazione.

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          18 Novembre 2020 at 12:43

          Salve, dalla sua risposta si evince uno scenario diverso da quanto esposto in precedenza. Si richiede qualche precisazione:
          1) lei ha dichiarato che le due case sono nello stesso comune;
          2) nel mese di settembre aveva già ereditato “totalmente” un’abitazione dalla nonna (quindi già possessore di immobile nello stesso comune);
          3) adesso su che cosa vorrebbe richiedere il beneficio “prima casa”?
          Converrà, che a questo punto, dovrebbe fornirci delle informazioni più circostanziate per consentire una risposta più calzante alla sua specifica situazione.
          Restando in attesa di un suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

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  • Annalisa

    1 Novembre 2020 at 12:56

    Una persona che è divenuta, per eredità, proprietaria al 100% di un’abitazione con le agevolazioni prima casa, se vende una quota o costituisce un usufrutto su questa prima casa prima del rogito di acquisto di un’altra casa nello stesso Comune, può acquistare sempre con le agevolazioni prima casa questa seconda abitazione nello stesso Comune senza dovere vendere per forza la prima casa? Se sì quale quota minima può cedere per non incorrere in contestazioni da parte del fisco? Grazie.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      3 Novembre 2020 at 09:09

      Salve,
      finché lei non cede tutti i diritti (sia di uso che di disposizione) avrà sempre titolo su quella residenza. Quindi, l’unica strada che può seguire per beneficiare di nuovo dell’agevolazione, è acquistarne un’altra e cedere quella già in suo possesso prima, o al massimo entro un anno, del secondo acquisto. L’agevolazione “Prima casa” può ripetersi anche per successivi acquisti di quote o diritti dello stesso immobile. È l’unità immobiliare nel suo complesso (magari anche comprensiva di pertinenze) oggetto di beneficio, quindi a nulla vale, dopo l’acquisto agevolato, venderne una parte o scomporre il diritto di proprietà per ricreare le condizioni per un successivo acquisto agevolato. Sperando di essere stati esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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  • Laura

    4 Novembre 2020 at 09:30

    Salve,
    I miei genitori comprarono in regime di separazione di beni con agevolazioni sull’acquisto della prima casa (secondo il rogito), una casa divisa in due quote (1/2 mia madre, 1/2 mio padre), nel 2016 mia madre è deceduta di conseguenza io (figlia) e mio padre (marito) abbiamo acquisito tramite successione rispettivamente 1/4 e 3/4 della casa in cui abitiamo attualmente, purtroppo in questo ambito mio padre ha preso una multa da parte dell’agenzia delle entrate, perché erroneamente ha firmato per l’agevolazione sulla prima casa pagando 200+200, quando in realtà non ne aveva diritto, perché proprietario esclusivo di un’altra casa. Nel 2020 mia nonna è deceduta, e in regime di successione dovrei prendere in via totale la casa di proprietà di mia nonna defunta, posso usufruire dell’agevolazione oppure non è più possibile perché sono decadute le agevolazioni anche per me a causa della multa. grazie.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      4 Novembre 2020 at 11:12

      Buongiorno,
      no per lei non ci sono conseguenze per l’intervenuta decadenza dal beneficio nei confronti di suo padre: all’epoca richiedente l’agevolazione. Lei adesso, in base alle informazioni fornite, è semplicemente titolare di una quota di immobile e quindi non titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nello stesso comune; né ha chiesto mai il beneficio “prima casa” in quanto precedentemente ciò è stato fatto dai suoi genitori. Pertanto, se effettivamente si trova in questa condizione, può procedere all’acquisto o all’eredità della casa trasferita per successione della nonna, sfruttando l’agevolazione “prima casa” e versando solo le imposte con tariffa fissa (€ 200,00 + € 200,00).
      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, le porgiamo cordiali saluti.

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  • carmine

    16 Novembre 2020 at 18:09

    Salve mi sorge un dubbio circa l’agevolazione di prima casa in successione. Mi spiego dovrei redarre una successione ereditaria e gli eredi sono i due figli. Un figlio risiede nello stesso comune dell’unità che va in successione ma possiede già un’altra unità di proprietà al 100% (realizzata dalla figlia in quanto i genitori le hanno donato il lastrico solare).Invece l’altro figlio risiede in un altro comune. Posso chiedere l’agevolazione per il requisito della novità (è possibile accedere ai benefici fiscali anche se già in possesso di diversi immobili. La novità risiede nel fatto di non averne acquistato alcuno di essi sfruttando l’agevolazione).

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      18 Novembre 2020 at 12:49

      Salve,
      nel caso da Lei prospettato, anche se ci sarebbe bisogno di circostanziare meglio qualche particolare, cercando di interpretare che la stessa figlia che ha ricevuto in donazione un lastrico solare, su cui poi si è edificata un’abitazione, riceve oggi per successione un altro immobile nello stesso comune. Oppure la persona in questione è la moglie del figlio del de cuius (persona deceduta) che sta ereditando oggi un nuovo bene. In entrambi i casi ci troviamo comunque in presenza di un erede che oggi acquista, a titolo gratuito, un immobile residenziale in un comune in cui ne possiede già un altro.
      Ed è proprio per il fatto che precedentemente non si è sfruttata l’agevolazione “Prima casa”, che non può ripeterla oggi. Infatti, se la casa già posseduta si fosse acquistata col beneficio, oggi si sarebbe potuta ricevere la seconda ma dovendo cedere la prima entro un anno dal secondo acquisto. Il requisito della novità, da Lei stesso citato, comporta che la Prima casa deve essere l’unica acquistata col beneficio.
      Per quanto sopra esposto, dobbiamo dirle che, stante così la situazione, non è possibile ricevere questo bene sfruttando l’agevolazione “Prima casa” e versare le imposte dovute ai minimi consentiti.
      Cordiali saluti.

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  • Piero Andrea Cara

    18 Novembre 2020 at 09:00

    Salve, sto redigendo una successione in cui ci sono 6 eredi, il de cuius possedeva una quota pari ai 4/6 di un’abitazione ubicata al piano terra di una palazzina in cui ai piani superiori abitano 4 dei figli, e un terreno agricolo , al momento del decesso erano in corso dei lavori per frazionamento e cambio d’uso del piano terra in 5 unità destinate a locale di sgombero e garage, uno degli eredi rinuncia alla sua quota dell’immobile (anche se in realtà vorrebbe invece ereditare la propria quota del terreno agricolo), i lavori non sono ancora conclusi, per cui mi chiedo se conviene presentare la dichiarazione di successione prima chiudere i lavori, con destinazione abitativa, o dopo considerando 4 di queste costituenti pertinenza delle unità immobiliari sovrastanti?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      24 Novembre 2020 at 12:50

      Buongiorno,
      conviene sicuramente concludere i lavori e poi trasferire le nuove unità variate come pertinenza delle abitazioni sovrastanti. L’attuale normativa agevola notevolmente la realizzazione o la trasformazione di unità immobiliari in garage o posti auto in genere.
      Per quanto riguarda, invece, l’erede che vorrebbe accettare “parzialmente” l’eredità, Le dico subito che questo non è possibile in quanto l’accettazione, come anche la rinuncia, non possono essere parziali: o si accetta tutto o si rinuncia a tutto, non ci sono altre opzioni possibili.
      Cordiali saluti.

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  • Annalisa

    30 Novembre 2020 at 10:53

    Anche se si dona il 100% di una casa ereditata con le agevolazioni prima casa entro 1 anno dal rogito di acquisto di un’altra abitazione nello stesso Comune si può acquistare questa seconda casa come prima casa? Grazie.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      30 Novembre 2020 at 14:33

      Buongiorno,
      sì può procedere tranquillamente così per poter accedere di nuovo all’agevolazione “prima casa”. Infatti, proprio perché l’immobile ceduto (venduto/donato/ecc.) era stato acquistato/ereditato col beneficio, oggi è possibile ripetere l’agevolazione in quanto il beneficiario può possedere almeno un immobile acquisito con questa agevolazione.
      Cordiali saluti

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  • Francesco

    14 Dicembre 2020 at 07:48

    Buongiorno,
    complimenti per l’articolo davvero chiaro ed esaustivo.
    Il nostro caso prevede la successione di una casa a 4 figli. Uno dei fratelli non ha mai usufruito delle agevolazioni prima casa ma:
    – non ha intenzione di trasferire qui la sua residenza
    – nei prossimi mesi venderà la sua quota a uno degli altri fratelli

    Si può comunque beneficiare delle agevolazioni prima casa anche in questo caso?

    Grazie in anticipo per la vostra disponibilità e professionalità.
    Francesco

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      14 Dicembre 2020 at 12:54

      Salve e grazie per l’attenzione.
      Uno dei requisiti necessari per accedere al beneficio è essere residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile o, in mancanza, trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.
      Un altro requisito è detenere i diritti sull’immobile acquistato o trasferito con l’agevolazione “prima casa”, per almeno cinque anni; se si cede prima si è tenuti a pagare le imposte ordinarie, maggiorate delle sanzioni e interessi, risparmiate nel primo acquisto.
      Quindi, se anche il quarto fratello accettasse adesso l’immobile sfruttando l’agevolazione e lo rivendesse subito dopo senza trasferire la residenza, incapperebbe comunque nella seconda eventualità che renderebbe vana la scelta di accettare col beneficio. La strada da percorrere, in questo caso, è far richiedere il beneficio a qualche fratello già residente nel comune, che poi successivamente acquisterebbe anche la quota dell’altro fratello sfruttando sempre il beneficio. Come condizione necessaria dovrebbe, però, vendere l’immobile beneficiato già posseduto entro un anno dall’acquisto del secondo.

      Cordiali saluti.

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  • angela

    12 Gennaio 2021 at 18:27

    Salve, la scrivo per avere delle informazioni, perchè non so a chi rivolgermi se non ad un Noiaio. Spero di ricevere una risposta al piu presto.
    Le spiego, mio padre è deceduto 14 anni fa, e aveva comprato una casa insieme a mia madre. dopo la sua morte, facebdo la successione , la casa è intestata a me, mia sorella e mia madre. Credo che mia madre abbia il 75% (con la parte di mio padre) e il 12.5 io e 12.5 mia sorella.
    La mia domanda è: io vorrei acquistare un immobile, posso procedere come primo acquisto casa, oppure, visto che l appartamento dei miei è intestato anche a me, mi risulta come primo immobile?
    non so se sono stata chiara ad esprimermi, ma non ne capisco molto. Aspetto le sue risposte. grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      14 Gennaio 2021 at 09:31

      Salve,
      anche se la casa comprata quattordici anni fa da suoi genitori sia stata acquisita sfruttando i benefici “prima casa”, e adesso, in seguito alla successione di suo padre, lei risulti intestataria per quota di un immobile già beneficiato, ciò non incide minimamente sulla possibilità di acquisto di una nuova abitazione da parte sua, ancorché situata nello stesso comune, perché uno dei requisiti principali per poter accedere al beneficio fiscale è non possedere a titolo esclusivo (cioè interamente) o in comunione col coniuge altra abitazione di proprietà nello stesso comune o altra abitazione su cui si è già richiesto il beneficio su tutto il territorio nazionale.
      Quindi, in base alla sua descrizione, lei figura attualmente come comproprietario di immobile (insieme alla madre e alla sorella) di cui non è né proprietaria esclusiva né proprietaria in comunione col coniuge quindi può procedere tranquillamente all’acquisto di un’altra abitazione su cui richiedere il beneficio “prima casa”.
      Cordiali saluti.

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  • RINALDO CORNACCHIA

    22 Gennaio 2021 at 07:46

    Buongiorno, in una successione dove il defunto lascia come eredi la moglie ed un figlio, come eredità lascia l’intera quota su una abitazione più pertinenza e la quota di un terzo (perché gli altri due terzi sono di altri famigliari) su altra abitazione più altra pertinenza; il coniuge superstite chiede agevolazione prima casa sull’intera quota di abitazione più pertinenza, il figlio può chiedere l’agevolazione di prima casa sulla quota di un terzo dell’altra abitazione più pertinenza?
    Grazie per la risposta

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      22 Gennaio 2021 at 11:44

      Buongiorno,
      in base alla semplice descrizione dei fatti riportata, sembrerebbe che il figlio possa accedere ai benefici fiscali per la quota di un terzo su altri beni in comproprietà con altri soggetti. Tuttavia, affinché questo sia possibile, bisogna possedere dei requisiti soggettivi ed oggettivi oggettivi.
      Diamo per soddisfatti i requisiti oggettivi, cioè l’immobile è in condizioni “tecniche” congruenti con quanto richiesto dalla norma: edificio residenziale più eventuali pertinenze, categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, ecc.
      Quelli soggettivi, invece, sono i requisiti che deve possedere la persona che decide di acquistare o ereditare l’immobile o una parte (quota) di esso, sfruttando l’agevolazione “prima casa”. In questo caso il figlio può accedere al beneficio se ha la residenza nello stesso comune in cui è situato l’immobile, si badi bene che il requisito della residenza è nel comune non in quella specifica abitazione, o la trasferisca, se residente altrove, entro diciotto mesi dall’apertura della successione. Non possieda, nello stesso comune, altro bene a titolo esclusivo o in comunione col coniuge non acquistato con i benefici prima casa e non abbia già acquistato un immobile col beneficio “prima casa” su tutto il territorio nazionale. Se esistono questi presupposti, il figlio può decidere di ricevere il terzo (o una qualsiasi altra quota) di proprietà dell’immobile caduto in successione con i benefici “prima casa”. Questi manifesta la volontà di accettare il bene col beneficio, rendendo una dichiarazione, e le agevolazioni si estenderanno a tutte le altre quote; quindi per tutto l’immobile trasferito saranno dovute solo i minimi di imposte ipotecaria e catastale che sommano in tutto € 400,00 in luogo dell’ordinario tre per cento.

      A questo punto è d’obbligo una riflessione, perché se da un punto di vista “legale” la procedura è corretta e praticabile, non è detto che lo sia anche da un punto di vista “economico”. Infatti, bisogna valutare attentamente la convenienza di accedere al beneficio “prima casa”, così denominato proprio perché si può sfruttare solo su una residenza in tutto il corso della vita, su questa piccola quota ricevuta in eredità oggi e precludersi la strada a un eventuale futuro acquisto di valore molto più importante.

      Spetta a Lei decidere e sicuramente ci farà piacere sapere se i nostri consigli siano stati utili a questo fine.
      Cordiali saluti.

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  • trix _ bb

    25 Gennaio 2021 at 18:58

    Buona sera, le pongo gentilmente una domanda in merito all’agevolazione sulla prima casa per atti di eredità testamentarie.

    1) Sono a conoscenza del fatto che è possibile diminuire i costi di successione oltre che sulla prima casa anche degli immobili ad essa “annessi”, mi hanno riferito che gli immobili che si possono “collegare” alla prima casa possono essere esclusivamente facenti parte della categorie C/2 – depositi e magazzini- e C/6 -autorimesse- , mi conferma questo?

    2) Ecco il caso che porterà alla domanda specifica:
    Il sig.Rossi abita da anni in una casa (riconosciuta come prima casa ) facente parte di una corte per la precisione abita nella casa “del contadino” attaccata alla casa padronale (di differente proprietario), struttura architettonica diffusa nelle vecchie corti.
    Gli immobili all’interno della carte risultano essere i seguenti : casa padronale con muro in comune alla casa del contadino, casa del contadino appena citata, rustico , silos; tutti gli immobili sono siti sull’area della corte detto cortile che risulta essere di proprietà comune dei vari proprietari degli immobili.
    Il sig.Rossi già proprietario da anni della sua prima casa, eredita il rustico (categoria c/2; superficie circa mq 500) con distanza di 5 m dalla sua abitazione ed inoltre eredita un silos (categoria c/2; superficie mq 20) sempre distante 5 metri sul lato corto della sua casa.
    La domanda è:
    – questi fabbricati possono essere riconosciuti come annessi alla sua PRIMA CASA , e perciò può il sig.Rossi usufruire dell’agevolazione sulla prima casa per rustico e silos ?
    oppure la metratura del rustico pari a 500 mq è troppo elevata per chiedere questa agevolazione ?

    porgo di distinti saluti ringraziandola anticipatamente

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Gennaio 2021 at 08:58

      Buongiorno e grazie a Lei per l’interesse mostrato,
      per quanto riguarda la casa abitata dal sig. Rossi, di cui ha fornito una puntuale descrizione, penso si tratti della sua abitazione principale piuttosto che della “prima casa”. Le ricordo che i due concetti, appena menzionati, rappresentano due diverse situazioni fiscali che vanno trattate distintamente. Per “prima casa s’intende un edificio per cui, in fase di acquisto, si è scelto di beneficiare dell’agevolazione in parola e ottenere uno “sconto” di imposte che si può estendere anche a quelle pertinenze che Lei stesso ha nominato nel quesito. Presumo anche che il sig. Rossi abiti da molto tempo in questa casa, probabilmente da tempi precedenti all’introduzione dell’agevolazione “prima casa” e quindi equiparabile per presunzione (se l’acquisto è avvenuto molto tempo fa, quando non c’era la possibilità di acquisto beneficiato appunto, non è detto che l’acquirente non l’avrebbe sfruttato) a un’acquisto fatto in regime di vigenza del beneficio. In parole povere tutte queste assunzioni fatte arbitrariamente in mancanza di notizie dettagliate, servono a premettere che l’edificio residenziale in questione (la casa del sig. Rossi) o è stato acquistato con i benefici “prima casa” o no, per i presunti motivi anzidetti, oggi ci sono i requisiti per annettere delle pertinenze sfruttando l’agevolazione di legge.
      La stessa norma, però, precisa che è possibile dotare l’edificio principale con massimo tre pertinenze: un C/2 (deposito), un C/6 (garage o posto auto) e una C/7 (tettoia); tassativamente al massimo una pertinenza per ciascuna categoria. Nella fattispecie da Lei prospettata, quindi, potrà scegliere di annettere o il rustico o il silos.
      Poco importano le dimensioni del primo immobile (500 mq) visto che la legge non impone limitazioni di questo tipo. E’ irrilevante anche la breve distanza tra la casa e le pertinenze, considerato che la norma impone esclusivamente il vincolo del sito nell’ambito dello stesso comune. Il sig. Rossi può decidere di acquisire l’una o l’altra pertinenza sfruttando il beneficio poiché entrambe della stessa categoria catastale. Una considerazione puramente economica farà propendere la scelta verso l’immobile di maggior consistenza.
      Sperando di essere riusciti a interpretare e rispondere correttamente alla richiesta, porgiamo cordiali saluti.

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  • Stefano Fracassi

    11 Febbraio 2021 at 13:00

    Buongiorno.
    Mi permetto di segnalare una possibile imprecisione. Parlando del riacquisto finalizzato ad evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa per aver venduto prima dei 5 anni, scrivete: “Questo contribuente può evitare questa evenienza se, entro un anno dalla vendita del primo immobile agevolato, acquista un’altra abitazione usufruendo degli stessi benefici di legge”. Mi concentro in particolare su “usufruendo degli stessi benefici di legge”: mi sembra che la frase indichi necessario un riacquisto agevolato, mentre non direi che sia così. La norma prevede la necessità di riacquistare un immobile “da adibire ad abitazione principale”, ma non indica la necessità che si chiedano le agevolazioni prima casa. Tanto è vero che una possibile “via di fuga” dal “tunnel delle agevolazioni” è proprio quella di ricomprare entro un anno un immobile da adibire ad abitazione principale, ma… senza ri-chiedere le agevolazioni. In questo modo sarò libero di rivenderlo anche prima dei 5 anni, senza rischiare decadenze o essere obbligato a ricomprare.
    Grazie mille per l’attenzione,
    Stefano Fracassi

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      11 Febbraio 2021 at 17:21

      Buongiorno, innanzitutto grazie per l’interesse dimostrato con la Sua gradita segnalazione riportata con la quale, però, ci consenta di non essere per nulla d’accordo.
      Capita spesso che vengano confusi i due diversi concetti di “prima casa” e “abitazione principale” e, per un approfondimento in merito, Le consiglio di leggere la nostra guida completa che trova al seguente link:
      https://blog.blumatica.it/guida-definitiva-agevolazione-prima-casa-in-dichiarazione-di-successione/

      Si può acquistare una residenza a condizioni fiscali agevolate se si decide di farlo sfruttando il beneficio “prima casa”. Questa agevolazione, ovviamente, se da un lato consente un notevole risparmio, dall’altro pone dei vincoli inderogabili al contribuente. Uno di questi è detenere l’immobile per un periodo pari o superiore a cinque anni senza rivenderlo a pena di decadenza del beneficio stesso. In questo caso, oltre all’obbligo di pagamento della maggiore imposta non versata in origine, saranno anche applicati sanzioni e interessi.
      A meno che, entro un anno dalla vendita, non se ne acquisti un altro sfruttando gli stessi benefici. Ed è proprio il “riacquisto agevolato” che consente di evitare questa costosa evenienza! Infatti, il contribuente che decida di vendere prima dei cinque anni l’immobile acquistato con le agevolazioni (diversamente non ci sarebbero obblighi di detenzione ultraquinquennale o divieti di vendita) senza acquistarne un altro entro l’anno, sarebbe tenuto al pagamento delle imposte e sanzioni come spiegato poco prima.
      Chi ha acquistato un immobile col beneficio prima casa, non può acquistarne un altro, nemmeno dopo più di cinque anni, ripetendo la stessa agevolazione. Quest’ultima si definisce “prima casa” proprio perché deve essere la prima e unica casa acquistata col beneficio fiscale. Poi nel corso della propria esistenza si potranno acquisire diversi immobili, ma senza la possibilità di sfruttare di nuovo l’agevolazione.
      Per quanto riguarda il caso da lei prospettato come “via di fuga” dal “tunnel delle agevolazioni”, non credo trovi riscontro nella realtà in quanto, un ipotetico contribuente, dopo aver comprato con l’agevolazione “prima casa” una residenza, decide di rivenderla prima dei cinque anni, e pertanto sarà condannato a pagare la maggior imposta non versata all’epoca dell’acquisto più sanzioni more e interessi con un aggravio di almeno il trenta per cento, poi decide di acquistarne un’altra senza tuttavia sfruttare il beneficio (cosa che gli sarebbe invece concessa se provvedesse al riacquisto agevolato entro un anno) e anche su questa versare le imposte in misura ordinaria per non essere obbligato alla detenzione dei cinque anni. E’ per il motivo appena spiegato che la normativa fiscale consente di optare per il riacquisto agevolato: consentire a chiunque di comprare almeno una residenza a condizioni vantaggiose. Se non si desidera sottostare a vincoli di sorta, si può scegliere già dall’inizio, e per tutti gli acquisti successivi, di comprare versando le imposte in misura ordinaria. Il mondo è bello perché vario.
      Cordiali saluti.

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      • Stefano Fracassi

        12 Febbraio 2021 at 08:42

        Grazie anzitutto per il riscontro.
        Non sono d’accordo con la Sua conclusione.
        Art. II-bis, punto 4, ultimo capoverso della Tariffa allegata al TU Imposta di Registro: “Le precedenti disposizioni [n.d.r.: cioè le conseguenze della decadenza dalle agevolazioni per intervenuta rivendita infraquinquennale] non si applicano nel caso in cui il contribuente , entro un anno dalla alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile DA ADIBIRE A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE”.
        Non trovo alcun riferimento alla necessità che il riacquisto utile ad evitare la decadenza dalle agevolazioni godute debba essere anch’esso agevolato. E’ piuttosto necessario che l’immobile venga adibito ad abitazione principale (e come giustamente Lei sottolinea, il concetto di “abitazione principale” è diverso da “prima casa”) .
        Non comprendo il passaggio in cui Lei sembra ipotizzare che ci sia una “condanna” a seguito della rivendita prima dei 5 anni, quando tale “condanna” si verifica solo se non ci sia riacquisto (di abitazione principale e non di una prima casa) entro l’anno successivo. Entro l’anno il riacquisto viene fatto, seppure senza domandare l’ulteriore agevolazione, e pertanto nessuna decadenza si verifica.
        Non si tratta di sottolineare che la normativa consente un riacquisto agevolato al fine di evitare la decadenza, ma di chiarire che è anche possibile effettuare un riacquisto non agevolato, adibire ad abitazione principale e così: (i)evitare la decadenza dalle agevolazioni chieste sulla casa ormai rivenduta; (ii)acquistare un nuovo immobile senza i vincoli dettati dalle agevolazioni. Ciò comporta ovviamente anche aspetti negativi (o non positivi): (iii)pagamento delle imposte indirette in misura ordinaria sul nuovo riacquisto ; (iv)perdita del credito d’imposta.
        Cordiali saluti

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          12 Febbraio 2021 at 15:53

          Buongiorno e grazie ancora per l’interesse dimostrato,
          infatti, anche il legislatore nell’introduzione dell’agevolazione “prima casa” si è riferito più volte a questo stesso concetto con definizioni diverse, ma l’oggetto e la sostanza del beneficio sono sempre rimaste ben chiare.
          L’agevolazione “prima casa” è un beneficio fiscale, appunto, riservato a chi acquista una residenza, senza possederne altre nello stesso comune e senza averne mai acquistata alcuna su tutto il territorio nazionale sfruttando la medesima agevolazione. Non sta scritto da nessuna parte che questo immobile, una volta acquistato, debba necessariamente diventare l'”abitazione principale” del beneficiario. Infatti, il vincolo della residenza previsto è nel comune non in quel preciso domicilio o indirizzo, proprio a dimostrazione del fatto che l’agevolazione di legge interviene nella sola fase iniziale (acquisto o eredità) e non nel prosieguo o nell’esercizio di altri diritti.
          Questa stessa agevolazione si può chiedere su una sola casa nel corso della propria vita ed ecco perché, il legislatore, ha dato la possibilità di ripeterlo (entro determinati limiti temporali) quando il beneficiario decide di alienare questo particolare tipo di immobile; concedendogli di “riacquistare” il nuovo richiedendo l’agevolazione (che deve necessariamente essere una residenza). Con questo spirito, sempre il legislatore, e in questo senso si è riferito al riacquisto agevolato con la locuzione: “da adibire a propria abitazione principale”. Anche perché l’agevolazione in questione si può richiedere “esclusivamente” su case di abitazione (con relative pertinenze) e non su altre destinazioni d’uso (un locale commerciale non si può acquistare col beneficio).
          Per dissipare eventuali, ulteriori dubbi Le segnalo una particolarità di questo beneficio (che pochi conoscono in realtà) che rappresenta un vero e proprio paradosso: due comuni cittadini, diversi anni fa, hanno acquistato le rispettive residenze nello stesso comune. Uno dei due, al rogito notarile, ha deciso di sfruttare il beneficio “prima casa”, l’altro no. Oggi decidono di acquistarne una seconda ciascuno ed entrambi vorrebbero farlo col beneficio. Chi dei due è in grado di ripetere l’agevolazione? Solo chi inizialmente ha deciso per l’acquisto agevolato! Ovviamente, a quest’ultimo, viene richiesto di alienare prima la vecchia casa ed, entro un anno dalla vendita, può riacquistare ripetendo il beneficio. A meno che non decida di acquistare il secondo immobile e versare le imposte in maniera ordinaria, ma questo esula dal nostro discorso. Il secondo si trova ad essere già proprietario di una residenza nello stesso comune e pertanto non può acquistare col beneficio nemmeno questa seconda volta.
          Questo esempio spiega il caso da lei prospettato e perché l’immobile sostitutivo deve essere anch’esso agevolato. Inoltre, se fosse come da Lei affermato, cioè che il riacquisto non deve essere necessariamente agevolato, si verificherebbe una ingiusta disparità giuridica tra chi ha acquistato un immobile agevolato e obbligato a detenerlo per almeno cinque anni a pena di decadenza, e chi, appena un anno dopo aver acquistato una casa col beneficio, decide di venderla senza tuttavia riacquistarne un’altra con la stessa agevolazione e quindi eludere completamente il vincolo temporale dei cinque anni. Si contravverrebbe, in questo ultimo caso descritto, alla natura stessa dell’agevolazione “prima casa” che consente di sostituire, nel corso degli anni, l’immobile agevolato ma che deve comunque conservare le sue caratteristiche di unicità. Per poter ripetere l’agevolazione (che non può rimanere “vacante”) c’è bisogno necessariamente di un “riacquisto” beneficiato. A ciò si è riferito il legislatore asserendo l’equivoca frase: “da adibire a propria abitazione principale”, in cui è facile leggere l’intrinseca allusione all’acquisto della propria “prima casa” che, si presume, diventerà anche la “dimora principale”.
          Fiducioso di un suo positivo riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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          • Stefano Fracassi

            15 Febbraio 2021 at 10:06

            Buongiorno a Lei.
            Credo che lo scambio di idee sia sempre utile, a prescindere dal fatto che si raggiunga un esito condiviso sul punto “discusso”.
            Non voglio annoiare nè Lei nè il Suo pubblico e credo quindi che, avendo ognuno espresso i propri argomenti, si possa concludere qui.
            Non posso dirLe di essere d’accodo con la Sua lettura, se non nel punto in cui riferisce della disparità tra la facoltà concessa al titolare di immobile agevolato di ottenere una ulteriore agevolazione (obbligandosi a rivendere la vecchia prima casa entro l’anno dal riacquisto) e la medesima facoltà negata invece al titolare di immobile non agevolato nel medesimo comune dove intende acquistare. Come già evidenziato da altri commentatori, il punto sarebbe probabilmente sanzionabile sotto il profilo costituzionale: vedremo se si troverà qualche volenteroso contribuente tanto motivato da sollevare la questione.
            Non trovo tuttavia che il punto sia utile al nostro discorso, nè a mio favore nè a favore Suo.
            Al di là di questo, non trovo neppure ci sia uno snaturamento della norma nell’ammettere che da una rivendita infraquinquennale di un immobile agevolato sia possibile evitare la decadenza ricomprando nei termini imposti (un anno) e dovendo comunque adibire l’immobile ad abitazione principale. La sola “facilitazione” che avrebbe questo contribuente, starebbe nell’avere un termine più lungo per destinare effettivamente l’immobile ad abitazione principale (termine non indicato dalla norma, ma prevalentemente fatto coincidere con il termine di prescrizione dell’accertamento: 3 anni dal riacquisto). D’altro canto, tale vantaggio mi sembra più che compensato dal maggior costo fiscale sopportato in fase (appunto) di ri-acquisto non agevolato.
            In privato penso possa leggere la mia mail (io penso di poterLa raggiungere all’indirizzo della redazione che leggo sul sito): sarei lieto, nel caso uno dei due dovesse individuare documentazioni particolarmente “centrate” sul punto, di scambiarci reciproci aggiornamenti.
            Felice dello scambio,
            Le auguro un ottimo lavoro!
            Stefano

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            • Ufficio Stampa Blumatica

              15 Febbraio 2021 at 16:14

              Buongiorno, sono perfettamente d’accordo con Lei sull’utilità di avere reciproci scambi di idee sempre e comunque.
              Inoltre, Le sono infinitamente grato per il Suo prezioso tempo e le Sue gradite osservazioni che sta condividendo su questa rubrica di informazione e aggiornamento professionale che offriamo gratuitamente ai nostri utenti.
              Nello svolgimento di quest’attività divulgativa teniamo ben presente il nostro motto aziendale: “rendiamo semplici le cose complesse”.
              Lo stesso spirito e la stessa filosofia aziendale la implementiamo quotidianamente nello sviluppo di applicazioni software che cerchiamo di rendere il più semplici possibile.
              Come recita un noto spot pubblicitario: “semplice non vuol dire facile”! Ma Le assicuro che per raggiungere questo risultato c’è bisogno di un grande impegno e di una profonda conoscenza delle normative di riferimento, costantemente in evoluzione, oltre che delle migliori tecnologie informatiche.

              Detto ciò, non le nascondo che mi farebbe davvero molto piacere scoprirLa uno dei nostri utenti soddisfatti.
              Desidero dedicare, adesso, qualche ulteriore considerazione all’argomento che stiamo trattando, premettendoLe che non parlo né scrivo mai con l’intento di portare tesi a mio “favore”:
              più semplicemente cerco di “illuminare” il cammino dei nostri utenti che quotidianamente si addentrano, durante lo svolgimento della loro attività professionale, nell’intricata selva che è la nostra famigerata burocrazia. Nel mio piccolo cerco di dare consigli utili e soprattutto “pratici”, che servano davvero a semplificare il lavoro di tutti i giorni sempre più complesso e interdisciplinare.

              Fermo restando la disponibilità e il piacere di continuare ad avere scambi di idee anche in privato (e per questo la mia mail è a disposizione), cercherò di addurre motivazioni “pratiche” che giustificano la “convenienza” di un ri-acquisto agevolato così come precedentemente consigliato. Facciamo un piccolo passo indietro, a beneficio di chi ci legge, per riprendere il filo del discorso vertente sulla possibilità, offerta dalla normativa vigente in tema di agevolazione “prima casa”, di rivendere l’immobile acquistato con i benefici, prima che siano trascorsi i cinque anni senza tuttavia dover integrare le imposte “risparmiate” all’epoca del primo acquisto e incorrere in sanzioni. Questa opportunità è concessa a chi, entro un anno dal secondo acquisto, ne acquista un altro da “adibire ad abitazione principale” e come da Lei correttamente rilevato: non necessariamente deve essere dotata dei requisiti “prima casa”.
              Sempre Lei ha edotto, nella risposta precedente, che il “riacquisto” fatto in questi termini (cioè bene immobile sostitutivo non prima casa) consente di “uscire dal tunnel” del vincolo quinquennale. Ora sarà anche ineccepibile, da un punto di vista giuridico, la sua considerazione ma mi riesce a spiegare in cosa è possibile ritrovare il senso logico di questa operazione? E dove risiede il vantaggio economico in questo comportamento? Se, per trovare “una via di fuga” e uscire da un “tunnel”, ne devo necessariamente imboccare un altro ancora più lungo, buio e tortuoso?

              Tra l’altro molto più costoso e con obblighi ancora più penalizzanti! Sì, perché se desidero svincolarmi dal requisito della detenzione quinquennale dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa” ed evitare la decadenza, la norma mi impone di acquistarne un altro “da adibire ad abitazione principale”. Obbligo, quest’ultimo ancora più stringente del primo. Infatti, se, come detto in una risposta precedente, l’immobile acquistato con il beneficio di legge (prima casa) non necessariamente deve diventare l'”abitazione principale” e, quindi, potrei acquistarlo anche a uso investimento locandolo e ricavandone un reddito, il secondo dovrà diventare “obbligatoriamente” la mia “dimora abituale”. Un secondo acquisto siffatto, ri-acquisto di residenza senza i requisiti prima casa, oltre a pagare le imposte in misura ordinaria (quindi molto più costoso del primo) neutralizzerebbe completamente la possibilità di sfruttare il credito di imposta, acquisito con la prima compravendita, perché tale opzione si può sfruttare solo in caso di ri-acquisto di un altro immobile con i requisiti prima casa (come anche da lei segnalato in una mail precedente).

              Ulteriore aggravio finanziario ed economico dovuto sempre per uscire dal famoso tunnel. E’ indubbiamente paradossale tutto questo; ma ciò mi consente di ipotizzare uno scenario che, verosimilmente, trova numerosi riscontri nella realtà: il classico, comune cittadino che poco tempo dopo aver acquistato una residenza sfruttando l’agevolazione prima casa, trova sul mercato la casa dei suoi sogni: più bella, più grande, a un prezzo molto più basso (un vero affare) di quella in cui vive da qualche mese. Ma questa è ideale per andarci a vivere con la sua famiglia! In questo caso non esiterei due volte a consigliare questo signore di rivendere immediatamente l’immobile acquistato in precedenza, e acquistare il secondo (la casa dei sogni) se, però, anch’esso abbia i requisiti “prima casa”. Per due validi motivi:
              1) il riacquisto “agevolato” apparirebbe completamente “neutro” da un punto di vista fiscale, considerato che potrebbe riutilizzare tutto il credito di imposta maturato nel primo acquisto;
              2) gli consentirebbe di rivendere la “prima casa” anche se non trascorsi i cinque anni, senza far decadere il beneficio precedente e senza l’applicazione di alcuna sanzione.

              Ecco, in breve, i consigli che cerco di dare ai nostri utenti. Gli stessi che darei a un amico o un parente, utili, intelligenti e senza pretese di cogliere cavilli giuridici che, in sostanza, non offrono alcun effettivo vantaggio fiscale, economico e tantomeno di semplificazione.

              Spero di essere riuscito a trasmettere soprattutto lo spirito che anima la nostra attività quotidiana anche in questo caso.
              Saluto tutti Voi professionisti di questo appassionante settore, serbando profonda gratitudine per tutto il tempo che avete deciso di condividere, restando nell’attesa dei Vostri prossimi, spero numerosi, commenti.

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              • Stefano Fracassi

                16 Febbraio 2021 at 08:46

                Buongiorno a Lei.
                Ormai mi mancherebbe il nostro quotidiano scambio di opinioni sul punto ottimamente da Lei riassunto.
                Mi permetto di fare una premessa: il centro della “nostra” questione non era se avesse un senso fare quello che io ho ipotizzato, ma se fosse possibile. Eravamo partiti dalla mia idea che si potesse equivocare un Suo passaggio, dove sembrava dirsi che per non decadere fosse necessario acquistare per forza una nuova abitazione con agevolazioni, mentre a mio avviso la norma richiede -per evitare la decadenza- l’acquisto di una abitazione “da adibire ad abitazione principale” (quindi, concretamente, possibilità di non richiedere le agevolazioni, ma necessità comunque di mettere la residenza nell’immobile).
                Comprendo bene il Suo ragionamento e, probabilmente, in questo contesto non è effettivamente utile insistere sul “mio” punto. Rimango dell’idea che sia giuridicamente legittimo il comportamento che io ho ipotizzato. Mi rendo però conto che su questa piattaforma, per il pubblico a cui si indirizza, rischia di generare confusione. Effetto giustamente estraneo alla Vostra mission!!
                Il contesto in cui opero come avvocato è spesso fatto di piccoli privati che, prima di intraprendere “seriamente” un’attività imprenditoriale di acquisto e rivendita di immobili abitativi, “assaggiano” l’opportunità con singole operazioni.
                Spesso contro la mia opinione, vengono ingolositi dalle agevolazioni prima casa e acquistano un immobile destinato a rapida rivendita con queste agevolazioni. Adempiono tutti gli obblighi prescritti, rivendono molto prima dei 5 anni e ricomprano velocemente altro immobile. Dopo questo “primo” giro, iniziano però a rendersi conto che l’abuso delle agevolazioni è rischioso e scomodo. Cercano quindi un modo per uscire dal meccanismo e, sovente, si sentono dire che il solo modo è quello di comprare un’ultima prima casa e, dopo averla naturalmente adibita ad abitazione principale, metterla a reddito per i successivi 5 anni.
                Se questa è certamente una via, mi sembra giusto segnalare che ne esiste un’altra: ri-acquisto non agevolato, con residenza per integrare i presupposti che impediscono la decadenza.
                Sono d’accordo con Lei che il costo è ben più alto (imposte indirette in misura ordinaria e perdita del credito d’imposta), ma in quest’ottica “pre-imprenditoriale” è più interessante recuperare subito il capitale investito nel riacquisto, piuttosto che doverlo tenere fermo nell’immobile per 5 anni.
                Ovviamente ha ragione nel dire che, per il caso (di gran lunga più frequente) da Lei ipotizzato (privato che ha necessità o piacere di “cambiare” la prima casa con una nuova, più bella/grande/piccola…) la mia “via” non ha utilità.
                A prescindere dal fatto che possa essere utile al “comune cittadino” che più frequentemente approda sul Vostro sito, credo che il nostro scambio sia stato davvero funzionale a illuminare uno dei tanti angoli del regime delle agevolazioni prima casa. E’ stato un piacere il confronto e La ringrazio.
                Ancora gli auguri di un ottimo lavoro.
                Stefano Fracassi

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                • Ufficio Stampa Blumatica

                  16 Febbraio 2021 at 11:54

                  Buongiorno a Lei,
                  spero che l’aver chiarito questo punto “controverso” non significhi cessare il nostro scambio di opinioni del tutto.
                  All’interno della nostra azienda, composta interamente da giovani straordinari e intraprendenti, ci occupiamo molto del settore “casa” o, più in generale, del settore edilizia e sicurezza.
                  Il nostro target è composto quasi esclusivamente da tecnici che operano in questo settore per cui sviluppiamo applicazioni per Dichiarazioni di Successione, stime immobiliari, tabelle millesimali, certificazione energetica degli edifici e, adesso, tutta la parte relativa alle nuove detrazioni fiscali previste tipo Superbonus 110%, oltre a tante altre cose.
                  Il settore “immobiliare” quindi, quello in cui Lei opera direttamente, da sempre ci appassiona e, devo ammettere, a me in particolar modo. Non mi dilungo a commentare ulteriormente ciò che Lei ha già illustrato brillantemente, tranne sottolineare che, per il tipo di platea a cui la Sua attività è tesa, non è da prendere proprio in considerazione l’acquisto agevolato, sin dalle fasi iniziali (anche se solo di prova), di immobili ad uso investimento.
                  Qui si aprirebbe un lunghissimo discorso che sarebbe bello fare riguardo quelle migliaia di persone che sono rimaste col fiammifero in mano in seguito alla crisi dello scorso 2008.
                  Nel nostro paese, si sa, il settore immobiliare è ancora considerato “rudimentale” proprio perché la maggior parte dei player è rappresentato, ahimé in larga misura, da privati cittadini improvvisati. La casa è considerato ancora un bene ambito per le famiglie che deiderano avere la propria dimora di proprietà. Negli altri paesi, diciamo più finanziariamente evoluti, gli immobili e l’investimento in tali beni è appannaggio quasi esclusivo di grossi gruppi industriali che fanno questo per mestiere. Anche se da poco dobbiamo segnalare la bentornata possibilità di acquisto agevolato di immobili riservato a imprese immobiliari (era scomparsa questa possibilità negli ultimi anni) e la straordinaria opportunità, esclusivamente dedicata alle imprese di ristrutturazione immobiliare, per ciò che riguarda il “sismabonus acquisto case antisismiche”. Magari potremmo approfondire insieme questo ultimo punto. Ma tanto altro altro c’è da fare verso questo obiettivo, considerato che restiamo il Paese che ha una normativa fiscale penalizzante nei confronti degli operatori professionali del settore. Basta guardare, per comprendere quanto appena affermato, la disparità di trattamento riservata a chi acquista un immobile “prima casa” (la lingua batte dove il dente duole 😉 da un privato cittadino o da un’impresa del settore edilizio:

                  1. Prima casa acquistata da un privato cittadino: 2% di imposte calcolate sull’imponibile rappresentato dal valore catastale dell’immobile;
                  2. Prima casa acquistata da un’impresa immobiliare: 4% di IVA calcolato sull’ intero valore di vendita.

                  Più o meno, in genere, tale differenza si attesta sul quadruplo delle imposte versate nei due differenti casi.
                  Ho cercato di lanciare qualche pietra nello stagno che ci vede professionalmente impegnati su sponde diverse, con l’intento di ricevere, a breve, qualche suo commento al riguardo.

                  Cordiali saluti.

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  • STEFANO DURANDETTO

    15 Febbraio 2021 at 11:14

    Buongiorno,
    devo fare la successione di mio padre dove ereditiamo io e mio fratello in parti uguali…
    tra i beni ereditati c’è un garage dove io volevo richiedere l’agevolazione come pertinenza prima casa (mio fratello non può usufruirne avendo già acquisito in passato un garage con questa agevolazione)…
    ma se in futuro, entro i 5 anni, volessimo fare la divisione dal notaio e decidessimo di assegnare detto garage a mio fratello, l’agevolazione pertinenza prima casa di cui ho usufruito decade e io dovrò pagare le imposte ipotecaria e catastale, oltre alla maggiorazione del 30% ??

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      15 Febbraio 2021 at 12:24

      Buongiorno e grazie dell’interesse dimostrato, purtroppo la risposta è sì!
      Se sceglie di ereditare adesso il garage sfruttando il beneficio prima casa, dovrà aspettare i cinque anni prima di cederlo al fratello senza incorrere in sanzioni. Comunque adesso, se la successione è legittima, Suo fratello riceverà già la sua quota di garage (pari a un mezzo presumibilmente).
      Anche se sceglierà il beneficio solo Lei l’agevolazione si estende a tutte le altre quote del bene caduto in successione. Aspetterete il decorso dei cinque anni e poi potrà cedere la sua quota a suo fratello che otterrà la piena proprietà del garage.
      Cordiali saluti.

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  • lucia costagliola

    21 Febbraio 2021 at 15:56

    buonasera, vorrei porre un quesito piuttosto complesso.
    Nel 2013 ho acquistato, fruendo delle agevolazioni prima casa, un immobile concesso in comodato d’uso gratuito a mia figlia ed al suo bambino. L’anno precedente io e mio marito avevamo proceduto a stilare, presso il notaio, l’atto di separazione dei beni finalizzato a fruire dell’aliquota agevolata per l’acquisto del predetto immobile. Il 28 febbraio 2019 ho acquistato l’appartamento attiguo a quello di mio figlia, procedendo alla fusione delle due abitazioni, così da fruire, anche per questo acquisto, delle agevolazioni prima casa (Iva al 4% invece che al 10%). Attualmente sia io sia mio marito coabitiamo in quello che è diventato un unico appartamento con mia figlia ed il suo bambino.
    Preciso che mia figlia nel mese di dicembre 2020 ha fatto un compromesso x vendita programmata che si concluderà nel dicembre 2022 della sua prima casa situata in un altro comune.
    Il quesito che pongo è il seguente: posso vendere a mia figlia secondo le modalità di vendita programmata l’immobile in cui viviamo prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo acquisto? Oppure possiamo già fare un compromesso attendendo la scadenza dei cinque anni per alienare il bene? Inoltre, poiché ho altri due figli, la figlia acquirente accenderebbe un mutuo prima casa x liquidare i 2/3 spettanti comunque ai fratelli. Resto in attesa di riscontro. Grazie

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  • lucia costagliola

    21 Febbraio 2021 at 16:38

    Vorrei precisare che sia io sia mio marito continueremmo ad abitare nello stesso immobile corrispondendo a nostra figlia un canone di locazione concordato e che gli altri due figli sarebbero liquidati della parte loro spettante con l’accensione di un mutuo.
    Questa operazione si renderebbe necessaria per consentire a mia figlia acquirente di accedere alla successione di altri beni posseduti da mio marito. E’ attuabile questa soluzione?
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      22 Febbraio 2021 at 09:05

      Buongiorno, grazie per l’attenzione e la chiarezza con cui ha esposto il quesito.
      Le dico subito che “conviene” procedere con un compromesso per la vendita a sua figlia e attendere la scadenza dei cinque anni senza innescare, così, cause di decadenza ed essere costretti a un riacquisto di altra casa per conservare le agevolazioni.
      Quando sua figlia acquisterà la vostra dimora attuale, dopo aver ceduto la sua prima casa, potrà locarvela tranquillamente ma lei (la figlia) dovrà obbligatoriamente spostare la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi dall’acquisto. Non necessariamente in quel domicilio (quella stessa abitazione insomma) ma comunque nello stesso comune in cui è situato adesso l’immobile che acquisterà come prima casa.
      Bene procedere con una vendita in modo da non intaccare, adesso, la sua futura quota di eredità legittima che le spetterà.
      Cordiali saluti.

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      • lucia costagliola

        22 Febbraio 2021 at 10:48

        Grazie per le delucidazioni! Per riepilogare io e mia figlia potremo fare il compromesso dopo che avrà alienato il suo immobile prima casa (gennaio 2023) e circa un anno dopo (marzo 2024) venderle l’immobile dove attualmente dimora sia il suo nucleo familiare, sia il mio. Nel frattempo avrà modo di accendere un mutuo per raggiungere il valore stimato dell’immobile e risarcire i due fratelli. Le chiedo se tale risarcimento dovrà risultare nell’atto di vendita o si potrà fare una scrittura privata da cui risulti la regolarità delle divisioni.
        Grazie x il riscontro.

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  • lucia costagliola

    22 Febbraio 2021 at 10:56

    Grazie per le delucidazioni! Vorrei riepilogare i vari passaggi con l’indicazione delle date:
    dicembre 2022 alienazione della prima casa di mia figlia
    gennaio 2023 compromesso per vendita immobile dove abitiamo sia io sia mia figlia
    marzo 2024 rogito notarile per acquisto definitivo.
    Nel frattempo mia figlia chiederà l’accensione di un mutuo prima casa per raggiungere i 2/3 del valore dell’immobile finalizzato a risarcire della loro quota i due fratelli.
    Le chiedo se questi passaggi devono risultare nell’atto di compravendita o se si può fare una scrittura privata da cui risulti che, stabilito il valore del bene alienato, ciascun figlio ha ricevuto la sua quota legittima.
    Grazie ancora x il riscontro.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      22 Febbraio 2021 at 11:13

      Prego, il compromesso lo potete già fare perché lo stesso non comporta l’effettivo trasferimento del bene che avverrà poi con la sottoscrizione del rogito notarile. Inoltre, se procedete con la vendita e non con una donazione, la figlia non dovrà integrare proprio nulla ai fratelli perché l’immobile l’avra comprato e non ricevuto in donazione. Al momento della caduta in successione di ulteriori beni di suo marito, lei e i tre figli figurerete come legittimi eredi secondo le rispettive quote spettanti, quindi anche sua figlia avrà diritto alla sua quota.
      Cordiali saluti.

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  • Dino

    23 Febbraio 2021 at 13:47

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un’informazione in merito ad una situazione che si è generata a distanza di circa un anno dalla presentazione di una successione.
    Nel caso di specie il de cuis lascia in eredità alla moglie e ai 3 figli un immobile ed un conto corrente.
    Uno dei 3 figli decide di trasferirsi nell’immobile caduto in successione (la mamma nel frattempo vive in un altro immobile di sua proprietà) e pertanto l’importo pagato per la successione è il minimo previsto dalla legge poiché quest’ultimo richiede, per l’appunto, l’agevolazione.
    Ora però accade che ci ripensa e decide di non trasferirsi più nell’immobile ereditato e al tempo stesso la sorella vorrebbe acquistare per sè l’immobile liquidando i fratelli.
    Il quesito è il seguente:
    E’ necessario presentare una dichiarazione modificativa spostando il flag dell’agevolazione da un erede all’altro, oppure basta una semplice dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate in cui il destinatario dell’agevolazione rinuncia in favore di un altro erede?
    Cordiali saluti

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Febbraio 2021 at 17:56

      Buongiorno a Lei, se le cose stanno così come descritte, il figlio che ha accettato con l’agevolazione “prima casa” l’immobile ricevuto per quota ereditaria insieme alla madre e ai fratelli, diventa interamente oggetto di beneficio e lo stesso si estende su tutte le altre quote. Ora a nulla rileva il fatto che il soggetto beneficiario non “risiede” o si “trasferisca” effettivamente in quella casa. Il requisito della residenza, infatti, è richiesto nell’ambito dello stesso comune in cui è situato l’immobile. In definitiva non è richiesto che la “prima casa” diventi anche l'”abitazione principale” del beneficiario; ma è sufficiente che il figlio che ha scelto l’agevolazione conservi la residenza nello stesso comune. Per quanto attiene al secondo quesito, quello cioè che si riferisce all’eventualità di ripresentare la dichiarazione di successione (dichiarazione sostitutiva), be’ è sempre possibile farlo ma si dovrà ripetere il pagamento di almeno i minimi di imposta ipotecaria e catastale. A quel punto si indicherà direttamente la figlia come richiedente l’agevolazione e successivamente potrà acquisire le quote dei fratelli e conservare l’agevolazione anche su questo trasferimento, in quanto si tratta di acquisire ulteriori quote di immobile agevolato.
      Cordiali saluti.

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  • Dino

    24 Febbraio 2021 at 09:11

    Grazie infinite per l’esauriente risposta.
    Un cordiale saluto

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  • stefano

    25 Febbraio 2021 at 11:22

    La dichiarazione dell’erede non dichiarante che chiede l’agevolazione prima casa in successione deve essere autenticata da notaio o in Comune, oppure si può allegare alla dichiarazione di successione la dichiarazione con allegato documento identità erede?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      25 Febbraio 2021 at 12:02

      Buongiorno,
      è già da diversi anni che le dichiarazioni da allegare a quella di successione si possono rendere in “dichiarazioni sostitutive” senza bisogno di autenticazione. Nella fattispecie della dichiarazione di successione, se è il dichiarante a richiedere l’agevolazione “prima casa”, non c’è bisogno di allegare nulla perché la sua dichiarazione per il beneficio anzidetto è integrata nel nuovo modello telematico. Se, invece, a chiedere il beneficio “prima casa” è un erede diverso dal dichiarante, allora quest’ultimo dovrà redigere una specifica dichiarazione e allegarla alla pratica di successione insieme alla copia di un suo documento di riconoscimento. Tutti questi documenti vanno inviati in formato digitale (PdfA) e per via telematica.
      Cordiali saluti.

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  • Antioco

    3 Marzo 2021 at 19:14

    Salve, mia madre è venuta a mancare ,lasciando il coniuge, mio padre e due figli per la successione legittima.
    Era proprietaria al 50% della prima abitazione con il congiunto e al 25% (25% attualmente al padre-marito) di un magazzino di pertinenza C/2 donato al 50% ad un figlio insieme al primo piano usato come prima casa.
    Domanda : il coniuge sopravvissuto , può richiedere le agevolazioni prima casa sulle imposte catastali esercitando il suo diritto di abitazione sia per l’abitazione che per la pertinenza ( anche se per metà già posseduta da un erede da precedente donazione di prima casa)?.
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      4 Marzo 2021 at 11:17

      Buongiorno, sì il coniuge superstite può richiedere il beneficio “prima casa” perché ne possiede tutti i diritti. Sul deposito (C/2), invece, può richiedere il beneficio solo se lo stesso è pertinenza della casa ereditata dal marito/padre. Questo anche se ne possiede una quota parte di entrambi i beni.
      In sostanza, per ciò che riguarda l’agevolazione prima casa, anche se a richiederla è uno solo dei “comproprietari” il beneficio si estende a tutte le altre quote dell’immobile.
      Cordiali saluti.

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  • Filippo

    5 Marzo 2021 at 11:12

    Buongiorno, volevo chiedere se è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni prima casa, dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento e liquidazione per omessa successione da parte dell’agenzia delle entrate. In pratica a cinque anni dall’apertura della successione, l’agenzia ha fatto pervenire l’avviso di accertamento con tutto ciò che ne consegue in termini di sanzioni. Non solo, ai fini della base imponibile si sono avvalsi del valori OMI anzichè della rendita catastale, nonostante la casa risulti accatasta A/7, dunque con valore alto, più congruo rispetto al valore OMI. Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      8 Marzo 2021 at 09:03

      Salve, in genere quando arriva l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono sospesi tutti i termini di ravvedimento. Quindi, considerato l’aspetto molto delicato della fattispecie da Lei richiesta, più che chiedere a noi io Le consiglio di richiedere il parere di un legale in merito.
      Cordiali saluti

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      • Filippo

        8 Marzo 2021 at 13:52

        Deduco che la fattispecie risulta essere insolita anche a Voi. L’agenzia, alla richiesta di volersi avvalere dell’agevolazione prima casa ha cosi risposto: “la richiesta di usufruire delle agevolazioni prima casa non può essere accolta in fase di accertamento; secondo il disposto normativo infatti, l’unica modalità per richiedere i benefici in oggetto è costituita dalla presentazione della dichiarazione di successione che, nel caso di specie, risulta omessa.”
        La condivido perchè può essere motivo di attenzione.
        Grazie

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  • Lella

    10 Marzo 2021 at 17:44

    Buongiorno, grazie prima di tutto per il suo aiuto. Le chiedo questo: il De Cuius , proprietario al 100%, lascia in eredità un appartamento a sua moglie che vi risiede, e i suoi 4 figli; il coniuge, all’interno dello stesso comune, possiede però una quota su altro appartamento in comproprietà con suo fratello. Può usufruire ugualmente dell’agevolazione prima casa nonostante abbia questa piccola comproprietà a suo tempo avuta per eredità dai genitori? La ringrazio tanto

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      11 Marzo 2021 at 09:06

      Salve,
      sì, può tranquillamente accettare col beneficio prima casa, in quanto la norma chiaramente stabilisce che non bisogna possedere nello stesso comune un altro immobile in proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge. La comunione col coniuge si è sciolta al momento della morte del marito, e la casa posseduta in comproprietà col fratello è, appunto, pro quota quindi non in proprietà esclusiva. Inoltre, stando così le cose, il coniuge superstite (la moglie in questo caso) potrebbe addirittura rinunciare all’eredità ma, al contempo, sfruttare l’agevolazione prima casa grazie al diritto di abitazione vantato sull’immobile e derivante dal matrimonio.
      I quattro figli, in questo caso, riceverebbero pro quota l’intera eredità del padre (la casa caduta in successione) pagando solo i minimi di imposte grazie all’agevolazione prima casa richiesta dalla madre.
      Cordiali saluti.

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  • Norberto

    28 Marzo 2021 at 18:28

    Buongiorno e articolo molto interessante ….
    Questo è il quesito
    Un fratello A ( unico erede ) eredita dal fratello B l’ appartamento ( e la relativa pertinenza ) in cui entrambi vivevano ( abitazione principale ) Entrambi senza altri immobili e senza figli/coniugi . Il fratello superstite A continua a vivere nella stessa casa ( abitazione principale )
    Premetto che 15 anni fa per la Successione della mamma, i 2 fratelli A e B, ovviamente avevano già usufruito dell’ agevolazione “prima casa ”
    Ora in fase di liquidazione delle imposte Catastali/Ipotecarie, della Successione del fratello B, volevo sapere se il fratello A può richiedere l’ agevolazione ” prima casa ” in base anche a quello che Voi scrivete nel Vs articolo ” soggetto titolare di diritti su di una casa precedentemente acquistata con l’agevolazione e che adesso eredita altri diritti sulla stessa casa ” e lo stesso dicasi per la relativa pertinenza
    Ringrazio per la risposta

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      29 Marzo 2021 at 09:02

      Salve e grazie per l’interesse mostrato.
      Il caso da Lei prospettato è precisamente rappresentato dall’esempio che ha letto nell’articolo. Infatti, l’erede A (così come da lei indicato) oggi riveste il ruolo di erede di ulteriori quote di immobile già beneficiato. Quindi perfettamente in grado di richiedere l’agevolazione “prima casa” sulla parte di residenza e relative pertinenze ricadute in successione per la morte del fratello, ripetendo il pagamento dei soli minimi di imposte che oggi ammontano a € 200,00 + € 200,00 = € 400,00.
      Cordiali saluti.

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  • Silvia

    26 Aprile 2021 at 11:43

    Buongiorno,
    Sto compilando una dichiarazione di successione e ho alcuni dubbi.
    Alla morte di mia mamma gli eredi siamo noi 3 figli e nostro padre convivente. Mia mamma era proprietaria del 50% dell’immobile in cui viveva con mio papà.
    Prima domanda: l’importo che devo scrivere come valore dell’immobile deve essere il valore totale o il 50% (cioè la parte di proprietà di mia madre)?
    Inoltre mio padre ha diritto a richiedere l’agevolazione prima casa.
    Seconda domanda: questo diritto spetta anche a noi figli? Due figli su 3 hanno già questo diritto sulla loro casa di proprietà, inoltre solo un figlio ha la residenza nello stesso comune dell’immobile dei genitori.
    Grazie mille se potrà aiutarmi

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      26 Aprile 2021 at 16:40

      Salve,
      in merito alla prima domanda, relativa al valore del bene (o della quota di esso) trasferito, la risposta è che bisogna considerare solo il cinquanta per cento dell’intero valore del bene.
      In merito alla seconda domanda, relativa alla possibilità da parte dei figli di accettare sfruttando l’agevolazione “prima casa”, è possibile se non lo si è fatto già precedentemente in occasione di acquisto di altre abitazioni e, colui che richiede l’agevolazione, deve possedere o trasferire la residenza entro i diciotto mesi successivi alla presentazione della dichiarazione nel comune in cui è situato l’immobile.
      Non è chiaro se è interrogativo o meno quando dice: ” Inoltre mio padre ha diritto a richiedere l’agevolazione prima casa.” Se comunque lo è, allora Suo padre ha una doppia possibilità di richiederla: in quanto erede (diritto derivante dalla successione) e in quanto coniuge superstite (diritto derivante dal matrimonio).
      Sperando di aver fornito informazioni utili e chiare, si porgono cordiali saluti.

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    • claudio marchioni

      30 Aprile 2021 at 14:31

      Buongiorno,
      vorrei sapere se nel caso una moglie con più figli già proprietaria al 50% col coniuge soltanto dell’ abitazione in cui viveva con con uno solo dei figli, alla morte del coniuge sia la moglie che quel figlio possono usufruire entrambi dell’imposta agevolata ipotecaria e catastale ciascuno nella misura di 200 euro x ogni imposta.
      Grazie, buona giornata

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      • Ufficio Stampa Blumatica

        3 Maggio 2021 at 09:12

        Salve,
        sì, entrambi hanno diritto a ricevere i beni o le rispettive quote sfruttando l’agevolazione “prima casa” e pagare con la tariffa ridotta ai minimi (200,00 + 200,00 €).
        Per la dichiarazione di successione, in particolare, è sufficiente che uno solo degli eredi dichiari di voler accettare col beneficio e lo stesso si estende a tutte le quote dell’immobile agevolato.
        Praticamente per quell’immobile intero, invece di versare le imposte in maniera proporzionale sul valore catastale, si pagheranno solo i minimi così come sopra descritti.
        Cordiali saluti.

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  • PATRIZIA

    2 Maggio 2021 at 11:53

    Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per la chiarezza delle notizie riportate sul sito e per le risposte.
    Sto compilando la dichiarazione di successione a seguito della morte del papà e vorrei chiedere un chiarimento ulteriore sull’agevolazione prima casa.
    La situazione all’atto del decesso del de cuis è la seguente:
    i coniugi hanno una palazzina di 5 alloggi in comunione di beni. Uno dei due figli (A) fa parte ancora del nucleo familiare dei coniugi dove ha la residenza, un secondo figlio (B) vive in uno degli appartamenti della palazzina (la mansarda) dove ha la residenza, mentre il terzo figlio (C) è residente in altro comune dove esercitata anche la sua professione. Nessuno dei figli possiede altre case e quindi non usufruisce dell’agevolazione prima casa.
    Ora chi può scegliere l’agevolazione prima casa?
    Ho capito che non è richiesto che la “prima casa” diventi anche l’”abitazione principale” del beneficiario; ma è sufficiente che il figlio che ha scelto l’agevolazione conservi la residenza nello stesso comune.
    Per cui pensavo di far richiedere l’agevolazione prima casa a:
    > la mamma (per l’appartamento in cui vive)
    >il figlio B (per l’appartamento in cui vive).
    Può chiedere l’agevolazione anche il figlio A che vive insieme alla madre (per un terzo appartamento)?
    Eventualmente il figlio B può scegliere l’agevolazione prima casa su un appartamento diverso da quello in cui vive, in modo da usufruire di una maggiore convenienza?
    Grazie per l’attenzione.

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      3 Maggio 2021 at 09:18

      Salve e grazie per l’attenzione riservata.
      Considerato che il coniuge superstite (la mamma) detiene già il cinquanta per cento dei beni caduti in successione, l’ipotesi di accettazione da Lei formulata non è sbagliata. Inoltre, il figlio A può scegliere su quale abitazione sfruttare l’agevolazione (ha già il requisito della residenza nello stesso comune) come anche il figlio B può sfruttare il beneficio prima casa sull’appartamento che desidera, anche se diverso da quello in cui abita attualmente (non sarà obbligato a trasferirvisi nemmeno successivamente).
      Considerata l’entità dell’eredità, avvalendosi della consulenza di un professionista del settore, potrebbe gestire il tutto in maniera più “oculata” anche in funzione di successivi trasferimenti degli stessi beni.
      Comunque l’ipotesi da Lei prospettata è valida e può procedere con le richieste di beneficio fiscale in commento.

      Un’ultima considerazione in merito al figlio C, attualmente residente in un comune diverso da quello in cui sono situati gli immobili: potrebbe sfruttare anch’egli il beneficio prima casa su di un’ulteriore residenza a patto di trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla presentazione della dichiarazione.

      Sperando di essere stati utili ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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  • Bruna

    2 Giugno 2021 at 19:35

    Buongiorno,
    complimenti per la cortesia e competenza!
    Ho da sottoporvi questa situazione:
    nel maggio 2017 su terreno di proprietà ho iniziato la costruzione in comproprietà con mio marito della casa che diventerà la nostra abitazione principale appena terminati i lavori. (Stiamo beneficiando dell’iva agevolata 4 % per prima casa).
    A breve avremo l’agibilità ma per motivi economici per poter completare arredamento e giardino di proprietà entreremo in casa con contestuale trasferimento di residenza tra circa un anno. (In tutto quindi sarebbero 5 anni dall’inizio dei lavori).Già qui ho il primo dubbio sul mantenimento delle agevolazioni perchè ho letto qualche notizia che parla di tre anni per completare i lavori….ma forse si riferisce al caso di acquisto casa e non di costruzione in economia). Potete rassicurarmi?
    A ottobre 2017 è mancata mia madre e a settembre 2018 abbiamo terminato la pratica di successione della casa a due piani dove attualmente viviamo io e mio marito e mio figlio (stesso comune dove è in corso di costruzione la casa nuova). (eredi io e mia sorella).
    Il geometra che ha seguito la pratica di successione ha utilizzato per me l’agevolazione sulle imposte catastali e ipotecarie nonostante fosse al corrente della costruzione casa in corso dicendo che io non avevo ancora la residenza in quella casa ma la residenza ce l’avevo e tutt’ora ce ho, nella casa oggetto di successione.
    E’ da tre anni però, che ogni tanto penso a questa cosa e non sono per nulla convinta…
    Mi spettava quella agevolazione sulle tasse di successione o no?
    Avete qualche interpello dell’Agenzia Entrate a riguardo?
    E se non ho diritto a tale agevolazione cosa succede? Sarebbe sufficiente pagare quanto dovuto o peggio mi possono togliere il riconoscimento all’iva agevolata 4% sulla casa nuova che come importo andrebbe ben oltre alle tasse di successione non pagate?
    Scusate il messaggio un pò lungo e vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
    Cordiali saluti.
    Bruna

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      3 Giugno 2021 at 10:21

      Buongiorno a Lei, effettivamente la domanda è un po’ lunga e articolata, ma cercheremo di rispondere chiaramente a tutti i punti richiesti:
      1) per costruire l’immobile agevolato con il beneficio prima casa, si hanno due anni di tempo. Quindi Lei è già ben oltre tale limite;
      2) purtroppo capita spesso che qualche tecnico, erroneamente, considera il requisito della residenza soddisfatto quando non si risiede effettivamente in quella casa, invece la residenza è riferita al comune in cui sono situati gli immobili oggetto di beneficio. Questo significa che quando termineranno i lavori di costruzione della nuova casa, Lei si troverà nella condizione di aver già sfruttato il beneficio su altro immobile nell’ambito dello stesso comune;
      3) per quanto riguarda il rimedio possibile, beh bisognerebbe prima capire se è ancora nei termini per il beneficio sull’immobile in costruzione e poi verificare la possibilità di presentare una dichiarazione di successione sostitutiva in cui sceglierebbe Sua sorella (l’altro erede) il beneficio prima casa sulla residenza caduta in successione.
      Sperando di essere stati utili ed esaustivi porgiamo cordiali saluti.

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  • Fabrizio

    8 Giugno 2021 at 17:53

    Salve, e grazie anticipatamente.
    Nel 2001 mia madre ha comprato casa intestandola a me, mentre lei usufruttuaria al 100%, faccio presente che abita ed è residente nel l’immobile citato. La problematica è che io vorrei comprare casa (in attesa di vendere l’immobile dove abita mia madre) ma (1 sono un militare e l’immobile che mi interessa non è nella regione dove lavoro, anche se so che per noi ci dovrebbe essere il principio di deregionalizzazione. (2 C’è possibilità di acquistarla come prima casa?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      9 Giugno 2021 at 08:42

      Salve,
      per darLe informazioni precise ci sarebbe bisogno di circostanziare meglio la richiesta:

      1. l’immobile di cui Lei ha la nuda proprietà è stato acquistato sfruttando il beneficio prima casa?
      2. l’immobile che vorrebbe acquistare è situato nello stesso comune di quello in cui attualmente vive sua madre?
      3. l’immobile che vorrebbe acquistare è situato dove Lei ha la residenza o il domicilio lavorativo?

      Appena ci fornirà queste ulteriori specificazioni, saremo lieti di fornirLe le informazioni richieste.
      Cordiali saluti.

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  • Carla

    6 Luglio 2021 at 11:07

    Buongiorno!
    Sto compilando le successioni dei miei suoceri comproprietari al 50% di un immobile cat. A4 e una pertinenza C2 con la sua rendita catastale.,
    per la suocera con il ravvedimento operoso dato che é deceduta nel 2018, mentre il suocero é deceduto quest’anno.
    Presenta le dichiarazioni il figlio (mio marito) ma sono io a compilarle.
    Nella successione tardiva di mia suocera con autocertificazione attribuisco a mio suocero le agevolazioni prima a casa (P ed X).
    Nella successione di mio suocero no perché gli eredi (3 figli) vogliono vendere la casa.
    La vendita avviene entro il quinquennio, ma essendo deceduto l’erede che ha usufruito dell’agevolazione con la prima successione e non chiedendola nella seconda non dovrei avere problemi con l’agenzia delle entrate giusto?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      6 Luglio 2021 at 11:38

      Salve,
      sì, sta procedendo in maniera più che corretta.
      Si ricordi di trasferire, con la prima dichiarazione, solo il 50% dei diritti sull’immobile in comproprietà. Indicherà, invece, l’intero nella seconda dichiarazione che trasferisce il bene ai tre eredi (figli).
      Cordiali saluti.

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  • Carla

    7 Luglio 2021 at 08:05

    La ringrazio per la risposta velocissima.
    In realtà nella seconda successione ho diviso in 1/3 per figlio la quota di mio suocero (50%+16% indicando 66% come percentuale) rapportando il valore catastale a questa quota e deducendo la somma della prima successione indicando la riduzione per ulteriore successione entro i due anni dalla prima (che doveva essere presentata nel 2019). Ho sbagliato?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      7 Luglio 2021 at 09:01

      Salve,
      sì ha sbagliato perché nella seconda successione doveva sommare un terzo al mezzo già posseduto da suo suocero ottenendo i 5/6. Questa era poi la parte che andava distribuita ai figli nella successione del padre.
      Inoltre la riduzione per successione precedente entro i cinque anni non si applica sulle imposte in autoliquidazione (ipotecaria e catastale) ma all’eventuale imposta di successione che calcola l’ufficio entro i tre anni dalla presentazione.
      Comunque visto le franchige previste per ogni erede che ammontano a un milione di euro ciascuno, non ci sarebbe stat alcuna imposta di successione da versare e quindi neanche deduzioni da defalcare.
      Cordiali saluti.

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      • carla

        11 Luglio 2021 at 19:35

        buonasera.
        Non vado molto d’accordo con la matematica, ed è la prima volta che compilo una successione.
        Ho finito quella di mia suocera, e sto preparando quella di mio suocero ed ho fatto altri calcoli.
        Dal momento che i 3 figli hanno ricevuto con la prima successione i 2/3 di metà immobile, quindi i 2/6 dell’intero immobile, mio suocero non risulterebbe proprietario dei rimanenti 4/6, che devo indicare come possesso per la sua successione?
        In realtà non vanno ad inficiare la dichiarazione visto che non c’è imposta di successione ma sarebbe comunque un errore che falserebbe gli importi delle quote.
        Poi, come giustamente lei mi ha fatto notare, non vado ad impelagarmi in ulteriori complicazioni inserendo le riduzioni che non mi interessano per il calcolo delle imposte in autoliquidazione.
        Credevo invece che fossi obbligata ad inserire il valore della precedente successione.
        La ringrazio per la gentilezza e la pazienza… ma sto affrontando questa “sfida” con le mie capacità che, non conoscendo la materia, mi bloccano per paura di commettere errori.

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        • Ufficio Stampa Blumatica

          12 Luglio 2021 at 09:18

          E noi siamo disponibili a darle tutto l’aiuto possibile, però tenga conto che l’Agenzia delle Entrate, la normativa fiscale vigente e la matematica non consentono errori della “prima volta”. Procediamo con ordine chiarendo tutti punti:

          1. alla morte di sua suocera il marito (coniuge superstite) ha ricevuto 1/3 dei beni caduti in successione (1/2*1/3 = 1/6 che sommati alla metà che già possedeva totalizzano 4/6). La divisione delle quote legittime agli eredi presenti all’epoca prevedeva 1/3 al coniuge e i 2/3 rimanenti divisi tra i tre figli, quindi 2/3 * 1/3 = 2/9 che rapportati al mezzo del bene andato in successione fa 1/9 ciascuno. Sommando queste quote: 4/6+1/9+1/9+1/9 si ottiene18/18 che costituisce l’intero.
          2. nella seconda successione gli eredi (i tre figli) hanno sommato alla parte che già possedevano i 4/6 (o i 2/3 se preferisce) del padre;
          3. la Risoluzione n° 40/E del 2012 rappresenta un caso di richiesta di agevolazione Prima casa fatta per nome e per conto di un soggetto deceduto prima di riuscire a presentare la Dichiarazione di Successione in cui avrebbe richiesto il beneficio fiscale (la legga perché può risultare interessante per lei e le illustrerà anche come formulare la dichiarazione Prima casa da allegare a quella di successione).
          4. Cordiali saluti.

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  • carla

    11 Luglio 2021 at 19:44

    Le rubo il tempo per esporle un’ultima domanda:
    nell’invio telematico ho preparato da inserire tutte le seguenti autocertificazioni:
    – x il de cuius di morte, ultima residenza e stato di famiglia;
    – x gli eredi di stato di famiglia;
    -x la richiesta di agevolazione prima casa a nome di mio suocero;
    – albero genealogico;
    – documento d’identità dell’erede che presenta la dichiarazione.
    Non sono obbligatorie le volture catastali, ma crede che sia opportuno allegarle comunque?

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      13 Luglio 2021 at 13:25

      Per quanto riguarda gli allegati le dico subito che: il certificato di morte, quello di famiglia della persona deceduta con l’elenco degli eredi e l’indicazione del luogo di ultima residenza sono integrati nel modello telematico e non vanno allegati a parte; il dichiarante renderà queste informazioni integrate nella nuova modulistica. Inoltre, non c’è bisogno degli stati di famiglia degli eredi e dovrà allegare solo:

      • la dichiarazione per la richiesta agevolazione prima casa a nome di suo suocero;
      • l’albero genealogico;
      • il documento di riconoscimento del dichiarante.

      Il valore dei beni immobili caduti in successione, può essere indicato con la valutazione automatica, ma a questi valori risultanti non deve defalcare altro (precedente successione nel quinquennio comprese). Pena avviso di accertamento di valore dell’AdE. Forse se la caverà perché sul bene caduto in successione sceglierà l’agevolazione prima casa e sarà tenuta al pagamento dei soli minimi di imposta.
      Cordiali saluti.

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  • Giovanni

    23 Agosto 2021 at 09:31

    Il marito possiede il 100% dell’immobile A avuto per successione anni fa, su cui non ha la residenza. La moglie possiede il 100% dell’immobile B avuto anch’esso per successione anni fa. Immobile A e immobile B sono sullo stesso comune. Moglie e marito sono in comunione legale dei beni, hanno la residenza nell’immobile B e due figli già sposati. Qualche mese fa muore la moglie in assenza di testamento. Il coniuge superstite credo non abbia diritto all’agevolazione di prima casa, ma mi viene il dubbio se gli spetta comunque il diritto di abitazione. In Successone alla voce diritto di abitazione non riesco a trovare nel menu a tendina un codice adatto al mio scopo.
    Grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      23 Agosto 2021 at 13:29

      Salve, il coniuge superstite, in questo caso, essendo titolare esclusivo di altro immobile nello stesso comune non può sfruttare i benefici dell’agevolazione prima casa, ma certamente può esercitare il diritto di abitazione che gli consentirebbe comunque di risparmiare sulle imposte. Il codice che lei cerca per la compilazione della dichiarazione è il 4. Il calcolo da fare per definire correttamente i valori da indicare nel trasferimento non sono proprio banali, ma potrà seguire un esempio dettagliato nell’articolo: “Diritto di abitazione coniuge superstite: come gestirlo risparmiando” che trova su questo stesso blog.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Raffaele

    24 Agosto 2021 at 17:11

    salve, complimenti per il blog
    vorrei fare una domanda per una successione che sto compilando,
    immobile comprato in comunione dei beni con agevolazione “prima casa”, muore il marito, lascia un testamento in cui dà l’usufrutto alla moglie e la nuda proprietà al figlio. Lei può richiedere l’agevolazione prima casa per l’usufrutto, anche se ha già usufruito della agevolazione prima casa al momento dell’acquisto dell’immobile comprato con il de cuius in comunione dei beni? grazie

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    • Ufficio Stampa Blumatica

      25 Agosto 2021 at 09:05

      Salve e grazie per i complimenti,
      sì il coniuge superstite può ripetere il beneficio prima casa perché ci troviamo in caso di acquisto (eredità) di ulteriori quote e diritti di immobile agevolato.
      Cordiali saluti.

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  • Raimondo M.

    23 Settembre 2021 at 22:04

    ho ereditato da mio padre la nuda proprietà (70% del valore del bene) di un appartamento e mia madre ne ha il diritto di abitazione legale (rimante 30%)
    le imposte catastali ed ipotecarie possono essere invocate nella misura fissa di 200+200 per l’intero valore dell’immobile in quanto per mia madre l’immobile risulta essere prima casa sia in vita di mio padre che tutt’oggi…. oppure io devo pagare la quota del 3% (2 + 1) sul valore della nuda proprietà
    ringrazio anticipatamente

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    • Ufficio Blumatica

      24 Settembre 2021 at 10:41

      Salve,
      per quanto riguarda l’agevolazione Prima casa in Dichiarazione di Successione la regola è che se anche uno solo dei co-eredi decide di sfruttare il beneficio, lo stesso si estende a tutte le quote.
      Quindi se pure Lei avesse ereditato una residenza (categorie catastali abitative cioè quelle contrassegnate con A/2, A/3 , A/4, ecc.), più un deposito (C/2), più un garage (C/6) e una tettoia (C7) avrebbe acquistato tutto con i 400 € di tariffa fissa di imposte ipotecarie e catastali.
      La risposta è implicita nel testo precedente, ma per maggiore chiarezza Le ribadisco che sulla quota del bene spettante non è tenuto a versare ulteriori imposte oltre quelle appena menzionate.
      Sperando di essere stati utili, porgiamo cordiali saluti.

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  • Franchino

    24 Settembre 2021 at 00:15

    Salve, mi associo ai complimenti per il blog.
    Vorrei anch’io fare una domanda per una successione: in caso di immobile comprato in comunione dei beni con agevolazione “prima casa”, muore uno dei coniugi, l’altro può richiedere l’agevolazione prima casa anche se ha già usufruito della agevolazione prima casa al momento dell’acquisto dell’immobile comprato con il de cuius in comunione dei beni, SE in aggiunta possedeva in comunione dei beni con il coniuge deceduto anche un altro immobile nello stesso comune (quest’ultimoacquistato senza agevolazioni 1a casa)? grazie

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    • Ufficio Blumatica

      24 Settembre 2021 at 10:56

      Salve,
      la morte di uno dei due coniugi scioglie l’eventuale regime di comunione legale preesistente. In realtà estingue anche il matrimonio. Il coniuge superstite si ritrova nella condizione di proprietario non esclusivo e nemmeno più comproprietario in comunione dei beni col coniuge (in quanto estinto) di quote di immobile beneficiato. Quindi può tranquillamente ricevere la quota del bene lasciato dal coniuge deceduto e ripetere l’agevolazione Prima casa.
      Questo supera anche il possesso di altri immobili detenuti nello stesso comune, in quanto il beneficio Prima casa prevede espressamente l’eventualità di acquisto di quote o diritti successivi dello stesso immobile beneficiato.

      Sperando di essere stati chiari e utili, porgiamo cordiali saluti.

      Commenta

      • Franchino

        24 Settembre 2021 at 19:23

        Buonasera,
        la ringrazio molto per la risposta. In realta’ il coniuge superstite non e’ l’unico erede della quota di proprieta’ del coniuge deceduto. I figli co-eredi possono per estensione beneficiare anch’essi dell’agevolazione prima casa, corretto? E questo beneficio pregiudica in qualche modo la possibilita’ di usufruire di agevolazione prima casa in caso di successivo acquisto immobile a titolo oneroso in altro comune rispetto a quello dell’immobile ereditato (per una quota) per successione? Grazie di nuovo

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        • Ufficio Blumatica

          27 Settembre 2021 at 09:59

          Salve,
          la successiva possibilità di richiedere l’agevolazione su altra casa in altro comune è preclusa solo per l’erede che ha accettato col beneficio, in quanto, per egli, mancherebbe il requisito della novità. Gli altri aventi diritto, avendo beneficiato indirettamente dell’agevolazione, possono acquistare un immobile anche nello stesso comune (essendo proprietari solo per quote e non a titolo esclusivo della residenza ereditata) e conservare il diritto di beneficiare dell’agevolazione prima casa; così come potevano già essere in possesso di altro immobile beneficiato quando hanno partecipato alla successione perché i requisiti li deve possedere solo chi dichiara di accettare col beneficio.

          Cordiali saluti.

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  • Margherita

    1 Ottobre 2021 at 11:42

    Buongiorno, famiglia di 3 persone (madre, padre e figlia che non risiede con i genitori). Moglie e marito hanno una casa + pertinenza. Alla morte della madre (anno 2021) 1/4 va al marito e 1/4 va alla figlia. Nell’attivo ereditario posso indicare per il 1/4 del padre l’agevolazione P (casa) e X (pertinenza) ?
    Stesso anno (2021) decede il padre, nella dichiarazione di successione del padre posso inserire 1 nella riduzione art. 25 c.1 per avere la riduzione dell’imposta?
    Vi ringrazio, cordiali saluti.

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    • Ufficio Blumatica

      1 Ottobre 2021 at 14:55

      Salve,
      la risposta alla prima domanda è affermativa: nella prima dichiarazione il “padre” può sfruttare l’agevolazione “prima casa” indicando i codici che Lei ha citato (P ed X).
      Alla seconda domanda la risposta, invece, è negativa perché la riduzione prevista dall’art. 25 (bene in precedenti successioni nei cinque anni dalla precedente), si riferisce all’imposta di successione e non all’imposte da autoliquidare (ipotecaria e catastale) su cui incide l’agevolazione prima casa.
      L’erede della seconda successione (quindi la figlia) se in possesso dei requisiti può beneficiare di nuovo dell’agevolazione sullo stesso bene che è stato oggetto di benefici nelle successioni (o, per meglio dire, nelle dichiarazioni) precedenti.

      Cordiali saluti.

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      • Margherita

        6 Ottobre 2021 at 17:24

        Vi ringrazio molto per la velocità e le risposte esaustive. Complimenti è stato un piacere comunicare con voi!
        Grazie Margherita

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  • Egidio

    1 Ottobre 2021 at 16:04

    Salve, sono d’obbligo i complimenti per il sito.
    Siamo due fratelli ed abbiamo ereditato l’immobile di proprietà di nostra madre ove aveva la residenza. Noi eredi siamo ambedue militari in servizio permanente residenti, per ragioni di servizio, in comuni diversi da quello in cui è situato l’immobile oggetto della successione. Non siamo proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale. In sede di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali possiamo considerare l’immobile in successione come “prima Casa” e versare le imposte in misura fissa?
    Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

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    • Ufficio Blumatica

      1 Ottobre 2021 at 16:53

      Salve e grazie per i complimenti,
      ovviamente ai beneficiari che sono militari in servizio permanente non è richiesto il requisito della “residenza” nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare (o ereditare) con l’agevolazione “prima casa”. Quindi in sede di presentazione della dichiarazione di successione, è possibile procedere al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 + 200 €).
      Cordiali saluti.

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  • Nadia

    16 Ottobre 2021 at 14:24

    Buongiorno, vi pongo un quesito vista la vostra competenza in merito.
    Mio marito dal 2015 è unico proprietario di un immobile, acquisito al 50% per successione alla morte del padre e al 50% per donazione da parte della sorella. All’epoca ha usufruito delle agevolazioni prima casa sulle tasse ipotecarie e catastali (pagando una quota fissa).
    Attualmente siamo residenti in altro comune, dove vorremmo acquistare una casa nostra. E’ possibile usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa? Soprattutto senza dover vendere l’immobile ereditato precedentemente, cosa che al momento non sarebbe possibile?
    Grazie e cordiali saluti

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    • Ufficio Blumatica

      18 Ottobre 2021 at 15:29

      Salve,
      stando alle informazioni da Lei fornite, Suo marito attualmente è proprietario esclusivo (100%) di immobile agevolato.
      Dal 2016 a questi soggetti è concessa la possibilità del “riacquisto”, cioè acquistare un altro immobile residenziale richiedendo l’agevolazione prima casa anche se già in possesso di una “prima casa” a patto di cedere quella già precedentemente posseduta entro un anno dal secondo acquisto. Considerato che questo requisito necessario è impraticabile, allora non resta altro che acquistare il nuovo immobile insieme a Suo marito e, se Lei è in possesso dei requisiti, potrà richiedere il beneficio prima casa sul 50 per cento del valore dell’immobile a Lei spettante, mentre Suo marito pagherà le imposte in misura ordinaria sul restante 50%.

      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

      Commenta

      • Nadia

        23 Ottobre 2021 at 15:48

        Assolutamente, vi ringrazio molto per la risposta.

        Commenta

  • Sergio

    18 Ottobre 2021 at 16:20

    Buongiorno, provo a formulare il mio quesito.
    Devo predisporre la successione di mia sorella. Sposata (in separazione dei beni) lascia il marito che, però, intende rinunciare all’eredità degli immobili in favore dei due figli minori (9 e 4 anni).
    Era proprietaria:
    1. Immobile A/3 rendita catastale 777 proprietà al 16%; (casa dove viveva insieme alla famiglia)
    2. Immobile C/6 rendita catastale 81.81 proprietà al 100%;
    3. Immobile C/6 rendita catastale 112,00 proprietà al 16%;
    4. Immobile A/3 rendita catastale 107 proprietà al 16%;
    Gli immobili di cui ai punti 1, 2 e 3 si trovano tutti nello stesso fabbricato)
    Per il calcolo delle imposte (catasto e registro) possono i minori avvalersi delle agevolazioni prima casa? (e quindi 400 euro per gli immobili da 1 a 3 atteso che vivono nell’immobile n.1)
    In caso negativo o, eventualmente, per il solo immobile n. 4, il calcolo dell’imposta va effettuato solo la porzione di proprietà che passa in successione (cioè il 16% della proprietà)?
    Ringrazio anticipatamente e porgo i miei saluti

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    • Ufficio Blumatica

      26 Ottobre 2021 at 09:05

      Salve,
      la situazione che Lei ha prospettato così precisamente presenta delle criticità che vanno affrontate con cura:

      1. se il coniuge superstite (marito) rinuncia all’eredità, la sua quota va ad accrescere quella dei discendenti diretti del de cuius (i due figli), che essendo minorenni accettano col beneficio d’inventario previa nomina di un tutore da parte dell’autorità giudiziaria. Ciò comporta una gestione dell’aspetto giuridico della successione che dovrebbe essere eseguita da un esperto in materia. Altro conto è la dichiarazione di successione che resta un mero adempimento fiscale a cui può benissimo provvedere Lei, magari su indicazioni di quest’ultimo;
      2. sugli immobili che vengono trasferiti agli eredi si può benissimo sfruttare l’agevolazione Prima casa che, con i minimi di imposte ipotecaria e catastale (€ 400) comprenderebbero l’abitazione principale e qualche pertinenza (garage, cantina, ecc.). Permane il dubbio, considerato l’esiguo valore (16%) dei beni trasferiti, circa la convenienza di sfruttare adesso il beneficio fiscale e perdere la futura possibilità di richiederlo su valori molto più consistenti. Se, invece, i beni trasferiti con questa successione rappresentano quote di immobili già in parte posseduti dall’erede o porzioni di immobili da acquisire con acquisti successivi, è possibile sfruttare il beneficio ripetutamente;
      3. sì, le imposte ipotecarie e catastale (non di registro che non è previsto nella dichiarazione di successione) si calcolano sulla consistenza effettivamente trasferita: nel suo caso, tranne un immobile che il de cuius deteneva al 100%, il resto va riferito al 16% del tutto.

      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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  • Rossella BUCCA

    20 Ottobre 2021 at 20:55

    Buongiorno, grazie mille del sito molto interessante. Ho un quesito da sottoporvi: il mio ex compagno , col quale ho un bimbo di 7 anni, è deceduto qualche mese fa lasciando un immobile in eredità. Nostro figlio sarebbe quindi unico erede, ed io sua tutrice per i beni lasciatigli in eredità. Nella dichiarazione di successione possiamo usufruire della agevolazione prima casa? La casa sarebbe ovviamente intestata a lui, che però vive ovviamente con me ( ed io ho già una prima casa, nella quale viviamo). Grazie mille

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    • Ufficio Blumatica

      22 Ottobre 2021 at 14:40

      Salve,
      l’agevolazione Prima casa può essere scelta per nome e per conto di terze persone. Ci sono diverse circolari e risposte a interpelli dell’Agenzia delle Entrate che confermano questa possibilità. Considerata l’età dell’erede, l’accettazione sarà con beneficio d’inventario e il tutore potrà optare per l’agevolazione prima casa sicuramente spettante all’avente diritto.
      Bisognerebbe sapere se i due immobili, quello caduto in successione e quello in cui attualmente abitate, sono situati nello stesso comune al fine di evitare trasferimenti di residenza nei 18 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione.
      Per la particolarità del caso prospettato, consiglio comunque di farsi assistere da un centro o da un professionista specializzato.

      Restando a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

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  • Nicola Stanzione

    11 Novembre 2021 at 00:25

    Salve, grazie per le vostre informazioni. Vi espongo la mia situazione: sono in procinto di comprare la mia prima casa a Roma. Allo stesso tempo, insieme a mio padre e ai miei due fratelli, possiedo una quota (ereditata in seguito alla morte di mia madre) di appartamento a Bari, acquistato come prima casa da mio padre e mia madre, in comunione di beni. Alla luce di questo, ho diritto di usufruire del bonus prima casa per l’acquisto di un nuovo appartamento a Roma? Grazie mille.

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    • Ufficio Blumatica

      11 Novembre 2021 at 11:20

      Salve e grazie a Lei,
      sì ha certamente il diritto ad acquistare una casa sfruttando l’agevolazione.
      Sarebbe esclusa, questa possibilità, solo se nella denuncia di successione di sua madre avesse dichiarato Lei di sfruttare l’agevolazione prima casa.
      Presumo che, invece, sia stato probabilmente suo padre a esercitare questo diritto sulle quote cadute in successione.
      Sperando di essere stati chiari e utili, porgiamo cordiali saluti.

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  • Antonio Scardetta

    14 Novembre 2021 at 19:19

    buonasera. il quesito: io e mio Padre siamo proprietari rispettivamente del 25% e del 75% di 5 particelle catastali. Mio Padre a marzo viene a mancare; il pagamento dell’imposta Ipotecaria 2% e dell’imposta catastale del 1% sul valore catastale rivalutato, viene da me pagata, in qualità di unico erede, al 75% o al 100%.
    Grazie mille.

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    • Ufficio Blumatica

      15 Novembre 2021 at 09:04

      Salve,
      l’imponibile su cui dovrà versare le imposte è sicuramente riferito alla parte trasferita, quindi il settantacinque per cento caduto in successione. Sulla rimanente parte del venticinque per cento, già in suo possesso e intestata a lei, non dovrà versare nulla perché non interessata dal trasferimento.
      Cordiali saluti.

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  • antonella

    17 Novembre 2021 at 11:23

    Mio suocero e’ deceduto ed era separato dalla moglie che conviveva e convive nella casa coniugale, la quale ha anche rinunciato all’ eredita’. Mio suocero era proprietario del 75% della casa mentre l’ altro 25% e’ di proprieta’ dei suoi 3 figli. la domanda che faccio e’ questa: posso chiedere il diritto di abitazione sulla casa coniugale anche se l’ immobile non era al 100% intestato al de
    cuius ?
    inoltre l ex moglie posside nello stesso comune un’ altra abitazione, puo’ avere il diritto di abitazione?

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  • Giovanna Costanzo

    21 Novembre 2021 at 23:11

    Buonasera, mio padre e mia madre erano proprietari al 50% ciascuno di 3 abitazioni. Siamo 3 fratelli.
    Mia madre chiederà agevolazione prima casa su 1 delle 3, quella in cui viveva con mio padre.
    Anche io, possedendone i requisiti, vorrei chiedere agevolazione prima casa su un’altra abitazione. I miei due fratelli invece non ne hanno i requisiti.

    Qualora in futuro volessi acquistare un appartamento per mio conto, potrò ancora avvalermi dell’agevolazione prima casa? A quali condizioni?

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    • Ufficio Blumatica

      23 Novembre 2021 at 09:06

      Salve,
      sì può chiedere l’agevolazione oggi, in dichiarazione di successione, e poi in futuro potrà decidere di acquistare un’altra abitazione e richiedere il beneficio prima casa su di essa, a patto, però, di cedere entro un anno dal secondo acquisto quella ricevuta precedentemente.
      L’agevolazione prima casa, infatti, prevede il possesso di un solo immobile agevolato nell’arco della vita.
      Cordiali saluti.

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  • cinnamom

    13 Dicembre 2021 at 16:59

    Buongiorno
    volevo chiederle un chiarimento su questa particolare casistica
    una persona con la succcessione del padre eredita piu case nello stesso comune. su una viene chiesta agevolazione per il coniuge del defunto (il padre della ns signora) + diritto di abitzione coniuge superstite mentre l’altra casa stesso comune viene chiesta agevolazione per la ns signora e lei infatti li vi si risiede. ora è morta anche la madre e quindi la signora essendo fra l’altro unica erede si ritroverebbe con la proprietà esclusiva di tutto . quando fa la successione della madre puo o no chiedere l’agevolazione sulla stessa casa in cui gia chiesta in prededenza nella successione del padre, purche sposti la residenza o no in modo tassativio perche è unica erede e le due case sono entrambe site nello stesso comune? grazie mille per il suo contributo la seguo sem’pre

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    • Ufficio Blumatica

      13 Dicembre 2021 at 17:46

      Salve,
      provo a rispondereLe anche se la domanda è un po’ “articolata”.
      Innanzitutto, se è corretta l’interpretazione, ci troviamo in presenza di successioni successive che trasferiscono gli stessi immobili. In occasione della seconda successione (quella della madre) l’erede può richiedere l’agevolazione “prima casa” sulle ulteriori quote dello stesso immobile in cui risiedeva e dove aveva già sfruttato il beneficio. Per quanto riguarda la residenza, essendo gli immobili trasferiti situati nello stesso comune, non ci sarà bisogno di spostarla in un particolare domicilio, in quanto la stessa è riferita al comune. Se, invece, l’erede intende scegliere l’agevolazione “prima casa” sull’altro immobile su cui in precedenza aveva scelto l’agevolazione la madre, allora deve impegnarsi a vendere l’altra casa detenuta in precedeenza (anche solo per quote) entro un anno dall’apertura della seconda successione.

      Cordiali saluti.

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  • Antonino Giuseppe Catania Cucchiara

    30 Dicembre 2021 at 12:37

    Ho visto molta professionalità nel trattare gli argomenti. Ho un dubbio che espongo qui di seguito: Muore il padre e lascia a succedere il coniuge e due figli. il coniuge e un figlio sono residenti nello stesso comune e nella stessa abitazione, l’altro figlio è residente fuori provincia. Voglio chiedere: Il de cuius è proprietario di 8/10, il coniuge di 2/10 del fabbricato acquistato in comunione dei beni con le agevolazioni prima casa nell’anno 1996. In successione posso chiedere l’agevolazione prima casa al coniuge in quanto, acquisisce altre quote che però, è proprietaria per quote con altri di alcuni fabbricati? Oppure conviene a scanzo di equivoci chiedere l’agevolazione al figlio convivente che non possiede alcun immobile? Grazie per l’attenzione

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    • Ufficio Blumatica

      3 Gennaio 2022 at 09:23

      Salve,
      il coniuge superstite come erede e come titolare di diritto di abitazione derivante dal matrimonio potrebbe, volendo, chiedere il beneficio prima casa sulle quote cadute in successione. Si tratterebbe, in tal caso, di successivi acquisti agevolati di quote dello stesso immobile beneficiato. Inoltre, il coniuge superstite potrebbe richiedere l’agevolazione prima casa in base al diritto di abitazione sulla casa coniugale. Prerogativa esclusiva, quest’ultima, del coniuge superstite. In entrambi i casi il beneficio si estenderebbe all’intero immobile e a tutte le quote ereditate anche dagli altri aventi causa. A nulla rileva il fatto che il coniuge superstite detenga altre quote su immobili diversi nell’ambito dello stesso comune. Infatti, la legge parla chiaro e non consente l’accesso al beneficio prima casa al titolare esclusivo (cioè colui che detiene per intero l’immobile) o in comunione col coniuge. In tutti gli altri casi, detenzione in comproprietà con altri soggetti (diversi dal coniuge), la norma consente l’accesso al beneficio. Ovviamente, se preferisce, può far scegliere l’agevolazione prima casa anche al figlio già residente nel comune, ma questo gli precluderebbe la possibilità di farlo in futuro magari su valori molto più importanti rispetto alla semplice quota ereditata oggi.

      Cordiali saluti.

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  • serena brandoni

    30 Gennaio 2022 at 13:03

    Salve,
    in fase di successione l’abitazione principale di un padre (vedovo) è passata al 50% alle due figlie. E’ stata richiesta agevolazione prima casa a nome di una delle due figlie che nel frattempo ha costruito un altra casa senza agevolazioni ma nella quale ora vuole trasferire la residenza. Quando potrà essere trasferita la residenza? solo dopo i 5 anni? ma i 5 anni da quando decorrono? dalla data di presentazione della successione?
    Grazie mille

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    • Ufficio Blumatica

      31 Gennaio 2022 at 10:59

      Salve,
      l’agevolazione prima casa ha come requisito soggettivo fondamentale la residenza, da parte del beneficiario, che deve essere nello stesso comune di quello in cui è situato l’immobile agevolato.
      Se la casa edificata successivamente è situata nello stesso comune di quella ereditata, il titolare del diritto non deve spostare alcuna residenza. L’eleggere domicilio nella nuova casa costruita farà diventare quest’ultima “abitazione principale” cosa profondamente diversa da “prima casa”. Questi concetti sono spiegati benissimo nell’articolo a cui Lei ha aggiunto il commento. Quindi la risposta è intrinsecamente contenuta nelle spiegazioni e nell’analisi che formano il testo dell’articolo. In sostanza la nuova casa edificata non riguarda l’agevolazione prima casa, in quanto questo beneficio può essere richiesto in fase di acquisto di un’abitazione e non quando si decide di andare a vivere in una casa di proprietà.

      Cordiali saluti.

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  • MariaGrazia

    24 Febbraio 2022 at 17:37

    Buon pomeriggio, Le volevo chiedere un chiarimento per la dichiarazione
    di successione di mio padre deceduto a novembre 2021 il quale lascia a me e a mia madre, oltre ad un conto corrente, il 100% della piena proprietà dell’abitazione coniugale. Ora mia madre che resterebbe ad abitarci (avendo anche il diritto di abitazione) puo’ chiedere l’agevolazione prima casa ? Chiarisco che mia madre è proprietaria di altri 2 appartamenti situati nello stesso Comune acquistati negli anni ’80. Grazie per la sua disponibilità e saluti cordiali.

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    • Ufficio Blumatica

      25 Febbraio 2022 at 10:05

      Salve,
      l’unico limite allo sfruttamento dell’agevolazione prima casa da parte di sua madre, sono gli appartamenti (presumo a titolo esclusivo) posseduti già nello stesso comune. Presumo anche che sugli stessi, visto il periodo dell’acquisto, non sia stata richiesta l’agevolazione in quanto ancora non istituita. Sua madre, che conserva comunque il diritto di abitazione, potrebbe rinunciare all’eredità e lasciare l’intero immobile a lei che, se ne possiede i requisiti, potrebbe accettarlo con il beneficio prima casa e versare solo i minimi d’imposta. Sua madre continuerebbe ad abitare la casa coniugale vita natural durante a prescindere dagli immobili già posseduti nello stesso comune.

      Cordiali saluti.

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  • Stefania

    4 Marzo 2022 at 12:45

    Salve, avrei un dubbio circa la successione di mio padre, deceduto a dicembre 2021; era proprietario di un locale commerciale C/1 trascritto al catasto come “proprietario al 100% in regime di comunione dei beni”. Ora in successione andrebbe indicato solo il 50% del bene ( 25% a me e 25% a mia mamma) ma le volture catastali sarebbero inesatte perchè a mio padre deceduto risulterebbe ancora un 50%. Come potrei risolvere la cosa? Grazie infinite.

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    • Ufficio Blumatica

      4 Marzo 2022 at 14:41

      Salve,
      la dichiarazione di successione è un adempimento fiscale di parte che riporta i beni immobili oggetto di trasferimento. Appunto per questo, i beni trasferiti vanno considerati con i valori, le quote e i diritti riportati in Catasto.
      Ancora di più adesso, nell’era della dichiarazione di successione telematica, grazie alla quale si potrebbe dichiarare che le volture catastali collegate vengano effettuate dallo stesso ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
      Quindi il locale commerciale oggetto della richiesta, va riportato in dichiarazione e trasferito per il 100% del suo valore catastale. La dicitura “in regime di comunione dei beni”, in questo caso, potrebbe riferirsi a un bene “personale” di un titolare che si trova in questo regime patrimoniale particolare.

      Cordiali saluti.

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  • Francesco

    20 Marzo 2022 at 19:23

    Salve,
    mia sorella è proprietaria in comunione dei beni col marito di una casa di abitazione acquistata con l’agevolazione di prima casa ( ai sensi dell’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993 n.155 ) nella quale risiede. Non possiede altri immobili nello stesso comune. Muore il marito. Può usufruire dell’agevolazione “prima casa” per la quota che eredita sulla stessa casa?

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    • Ufficio Blumatica

      21 Marzo 2022 at 16:56

      Salve,
      certamente, in quanto la morte del coniuge scioglie l’eventuale regime di comunione preesistente tra loro. Il coniuge superstite si viene dunque a trovare nella condizione di possessore di una quota di immobile agevolato, e quindi non titolare esclusivo né in comunione col coniuge. Sua sorella può tranquillamente sfruttare l’agevolazione prima casa sulla parte di immobile ereditato in questa occasione.
      Cordiali saluti.

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  • Leonardo Villani

    31 Marzo 2022 at 14:41

    Vorrei sapere che succede se divido la prima casa appena acquistata in due unità abitative. Devo pagare le imposte (2% invece di 9%)non corrisposte quantomeno per una delle due e la mora è dovuto anche se mi auto denuncio? Su una devo pagarci IMU annualmente, giusto?
    Se decidessi di donare l’usufrutto di una delle due a mia moglie (per non pagarci l’IMU essendo questa la sua prima casa), prima dei 5 anni cosa succederebbe in relazione agli altri aspetti su citati?
    Se intanto la dividessi (pagando IMU su una delle due) e tra 5 anni facessi la donazione, non dovrei null’altro allo stato (a parte le spese per la donazione e del notaio)?
    Grazie, LV

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    • Leonardo Villani

      31 Marzo 2022 at 14:42

      Scusate intendevo 9% invece di 2% e non il contrario, potete correggere.:)

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      • Ufficio Blumatica

        31 Marzo 2022 at 15:27

        Salve,
        l’agevolazione prima casa prevede la permanenza dei requisiti iniziali richiesti, per almeno cinque anni successivi alla data di acquisto. Quindi, se si rivende o si fraziona l’immobile in questo periodo, si ricade inevitabilmente nelle cause di decadenza; con tutti i nessi e connessi (ripetizione della mancata imposta, more e interessi).
        L’intenzione di divedere la casa acquistata con i benefici, non è sempre praticabile e connota, comunque, una pratica urbanistica che deve essere svolta da un professionista competente in materia. Ma questo esula dall’aspetto fiscale trattato nell’articolo di interesse. Sempre nell’articolo suddetto, sono spiegati bene i concetti di “prima casa” (residenza acquistata con i benefici di legge) e “abitazione principale” (residenza su cui non è dovuta l’IMU); pertanto la invitiamo a rileggerlo con attenzione.
        Inoltre, la normativa vigente non consente ai coniugi non separati o divorziati, di abitare in due case diverse proprio col fine di evitare il pagamento delle imposte su almeno una di esse. Il consiglio, spassionato, che le do è di attendere i cinque anni successivi all’acquisto e poi con calma affrontare questo discorso con un tecnico di fiducia. Si tenga anche presente che le imposte dovute su metà casa di abitazione, probabilmente non raggiungono l’importo da versare al notaio per una divisione con donazione.
        Cordiali saluti.

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  • FEDERICA

    4 Aprile 2022 at 17:23

    buongiorno,, avrei bisogno di un chiarimento:
    mia madre muore a gennaio 2022 lascia a mio padre e a me (unica figlia) il 50% dell’alloggio cat A3 in cui risiedeva con mio padre , acquistato nel 1975 , il 50% di un box cat.C6 di pertinenza dell’abitazione principale ed il 50% di una seconda casa cat A3 acquistata nel 1961 e tuitt’ora affittata. Posto che questi tre immobili sono tutti ubicati nello stesso comune, che io non ho i requisiti per chiedere l’agevolazione , mio padre, che è proprietario del 50% di tutti e tre gli immobilili acquistati in comunione dei beni con mia madre , può usufruire dell’agevolazione prima casa sul 25% dell’alloggio in cui vive e in cui ha sempre vissuto con mia mamma? preciso che mio padre non mai usufruito di nessuna agevolazione in tutta la sua vita
    grazie . Cordiali saluti

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    • Ufficio Blumatica

      5 Aprile 2022 at 15:37

      Salve,
      giacché la dipartita del coniuge estingue l’eventuale regime di comunione preesistente tra i due (se erano in regime di separazione da prima, la sostanza non cambierebbe), Suo padre si trova ad essere possessore per quote di immobili nello stesso comune. Quindi non titolare esclusivo né in regime di comunione col coniuge di altra residenza nello stesso comune. Pertanto se chiede l’agevolazione prima casa (ne ha tutti i diritti) sulla residenza coniugale e la relativa pertinenza (il garage c/6), bisognerà versare solo i minimi di legge e di questo ne beneficeranno anche le Sue quote. Sull’altro immobile, quello attualmente locato, verserete le imposte in misura ordinaria (3% sul valore catastale).

      Sperando di essere stati utili ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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  • carmelo rosalia

    28 Aprile 2022 at 10:37

    Buongiorno. Nel 2003 ho acquistato in comunione di beni con mia moglie una prima casa, venduta nel 2017 (nel frattempo abbiamo divorziato). Non avendo più acquistato una prima casa né io né la mia ex moglie, come possiamo recuperare l’importo non goduto per IVA versata a suo tempo al costruttore?
    E come recuperare IVA versata da mia madre per una prima casa, dopo la sua morte? Il credito passa agli eredi? (nella fattispecie io e mio fratello, comproprietario di quella casa).
    Saluti

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    • Ufficio Blumatica

      28 Aprile 2022 at 15:40

      Salve,

      in merito alla sua domanda, Le anticipo che il credito d’imposta di cui si richiedono delucudazioni, è regolato dalla Legge 448/1998, in particolare l’ex Art. 7, che consente di recuperare un eventuale credito d’imposta maturato in un precedente acquisto al momento di eseguirne uno successivo in seguito all’alienazione del primo.
      Per quanto riguarda la possibilità di ereditare del credito per successione, la materia è un po’ controversa come si evince facilmente da questo brano che segue:

      Se, precedentemente all’apertura della successione, l’erede ha maturato il credito d’ imposta che compete a colui che, avendo alienato un immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa (ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA), provvede ad acquisire, in modo agevolato, un altro immobile entro l’anno dalla vendita, egli può utilizzare tale credito per compensare le imposte ipotecaria, catastale e di successione (successivamente liquidata dall’ufficio) dovute in relazione alla successione.

      Nel caso di utilizzo del credito d’imposta occorre rendere la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando la specifica sezione del quadro EH, qualora sia il dichiarante ad utilizzare tale credito; oppure il quadro EG (allegazione documentale) qualora non sia il dichiarante a beneficiare del credito.

      CARATTERISTICHE DEL CREDITO IMPOSTA IN SUCCESSIONE
      il contribuente titolare del credito d’imposta può avvalersene in sede di dichiarazione di una successione, che sia tenuto a presentare;
      il credito deve essere sorto prima della presentazione della dichiarazione di successione e non all’apertura della successione;
      non deve essersi prescritto, dunque non devono essere trascorsi più di 10 anni dal secondo acquisto;
      il credito può diminuire l’imposta ipotecaria e catastale e non le altre dovute in autoliquidazione come l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali; può diminuire anche l’imposta di successione liquidata dall’ufficio;
      il credito può essere utilizzato a prescindere dalla richiesta di agevolazione prima casa in successione;
      può diminuire tali imposte sino ad abbatterle, anche nel caso in cui siano dovute in misura fissa, per la richiesta di agevolazione prima casa; in dichiarazione di successione il contribuente deve dichiarare di avvalersi del credito ed indicare gli estremi degli atti che lo hanno generato (primo e secondo acquisto); la richiesta di scomputo, anche se avanzata da un solo erede, ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coeredi, in virtù della solidarietà passiva a cui sono tenuti gli eredi. Proprio come accade quanto è un coerede a chiedere l’agevolazione prima casa, del cui beneficio si avvantaggiano tutti; può essere utilizzato dall’erede del contribuente che lo aveva maturato senza utilizzarlo. Il successore può pertanto utilizzarlo in diminuzione delle imposte per la successione del de cuius che ne era titolare. Trattandosi di un credito fiscale, benché personale, non è personalissimo fino al punto di estinguersi con la morte del titolare. Andrà invece a formare componente attiva del patrimonio ereditario. Ovviamente non andrà a formare base imponibile ai fini fiscali; taluno in dottrina non esclude neppure l’ipotesi in cui possa essere trasmessa all’erede la semplice aspettativa del diritto al credito. È il caso di un soggetto che acquista l’abitazione con agevolazione prima casa, muore, e l’erede vende l’immobile per riacquistane un altro sempre con agevolazione. In tal caso l’erede, portando a compimento l’operazione agevolativa iniziata dal de cuius, potrebbe maturare il credito.

      Quindi, per il Suo caso specifico dovrebbe rivolgersi a un consulente fiscale o direttamente an ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
      Cordiali saluti.

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  • Anna

    30 Giugno 2022 at 16:59

    Buongiorno,

    una volta acquistata una casa come prima casa e acquisita la residenza, per quanto tempo si ha obbligo di mantenere ivi la residenza?

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    • Ufficio Blumatica

      4 Luglio 2022 at 10:58

      Salve,
      i requisiti richiesti per accedere al beneficio “Prima casa”, quindi anche quello della residenza, vanno mantenuti almeno per i cinque anni successivi a pena di decadenza dall’agevolazione.
      Cordiali saluti.

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  • Nicola

    3 Luglio 2022 at 17:28

    Salve, ho un dubbio a cui nessuno finora è stato in grado di rispondere.

    De cuius: LUI. Eredi legittimi: Moglie e Figlio.
    Un solo immobile al momento del decesso (cat. A2) cointestato tra Lui e la moglie.
    Residenti tutti nella stessa abitazione.

    In passato la moglie ha avuto altri appartamenti; il figlio non ne ha mai avuti (nemmeno in parte). Per tenere intatta la possibilità del figlio e volendo dare l’agevolazione prima casa alla moglie, come si può avere la certezza che essa ne abbia adesso diritto (avendo avuto in passato altre proprietà e adesso cointestataria dell’immobile di cui si richiede agev.)? Non sono sicuro se le spetta oppure no.

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    • Ufficio Blumatica

      4 Luglio 2022 at 09:33

      Salve,
      la Sua domanda apre un quesito su di un “caso” assolutamente semplice e frequentemente ricorrente; qualche dubbio potrebbe tuttavia sorgere per la coincidenza di diversi diritti e normative che si danno convegno nella pratica successoria. La Sua perplessità deriva dal fatto che i coniugi (in vita) erano cointestatari dell’unico immobile caduto in successione. Quest’ultimo bene rappresentava anche la “casa coniugale”, quindi oggetto di ulteriori diritti derivanti dall’istituto del matrimonio: vedere “il diritto di abitazione del coniuge e agevolazione Prima casa” nella stessa rubrica.
      Si riporta, di seguito, uno stralcio di un articolo inerente che spiega bene la “dinamica” di questa particolare tipologia di diritti:

      Più diritti da tutelare sullo stesso bene
      La casa coniugale che viene trasferita quando uno dei due coniugi decede è sempre un affare delicato. Su di essa, infatti, si esercitano vari diritti tutti derivanti da diversi aspetti e situazioni giuridiche. Primo fra tutti il “regime coniugale” esistente tra i coniugi in vita, che può essere:

      • comunione dei beni – è il regime previsto dal “diritto di famiglia” detto anche “legale” in quanto viene acquisito automaticamente dagli sposi che non dispongono o non scelgono di aderire a una diversa “convenzione matrimoniale”. I beni acquistati dai coniugi durante questo regime, appartengono a entrambi (ad eccezione dei beni personali, ad esempio, quelli ereditati da uno dei due durante il matrimonio);
      • separazione dei beni – è il regime scelto con una “convenzione matrimoniale” che può avvenire prima, all’atto del matrimonio o durante lo stesso. I beni acquistati da uno dei due durante il matrimonio, costituiscono patrimonio esclusivo di chi ha effettuato l’acquisto.

      Scioglimento della comunione
      Il divorzio o la morte di uno dei coniugi sciolgono comunque l’eventuale “comunione” preesistente. Il patrimonio, eventualmente posseduto precedentemente dai due in regime di comunione, viene scisso in due parti e la parte spettante al coniuge deceduto è quella che cade in successione. Il patrimonio, invece, già eventualmente posseduto in regime di separazione dal coniuge che decede per primo, rappresenta i beni che cadono in successione in questo secondo caso. Con la morte di uno dei due, quindi, si configura sempre il caso del patrimonio separato.

      La casa coniugale che cade in successione
      Ora, potrebbe capitare, che nel patrimonio trasferito al coniuge superstite ci sia anche la casa coniugale. L’immobile, cioè, in cui i due avevano vissuto durante il loro matrimonio e che, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresenta l’unico immobile trasferito.

      Quindi, come avrà facilmente compreso, dopo la morte del marito (indicato da Lei come “LUI”) la moglie si trova ad essere “soltanto” proprietaria per quota di un immobile e pertanto non più titolare “esclusivo” o in “comunione” col coniuge e ha tutti il diritto di “acquistare” l’ulteriore quota del bene caduto in successione sfruttando l’agevolazione “Prima casa”.

      RicordandoLe che può approndire questi concetti leggendo gli altri articoli presenti sul blog, porgiamo cordiali saluti.

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  • Emanuele

    22 Luglio 2022 at 23:06

    Salve, ho ricevuto in successione un immobile ad aprile 2020. Ero già proprietario di un immobile come prima casa, ed il CAF mi ha quindi fatto pagare le imposte come seconda casa (casa che ho venduto a settembre 2021). Avrei potuto pagare le imposte come prima casa? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      29 Luglio 2022 at 18:01

      Salve,
      stando alle poche informazioni che ha fornito, è corretta la procedura che le ha fatto seguire il CAF di Sua fiducia. Tanto più che poi ha subito rivenduto l’immobile ereditato; se lo avesse acquistato con i benefici avrebbe dovuto detenerlo per almeno cinque anni per non incorrere in cause di decadenza dall’agevolazione.
      Cordiali saluti.

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  • Emanuele

    22 Luglio 2022 at 23:11

    Salve, sono in procinto di acquistare una seconda casa. Io e mia moglie abbiamo una prima casa (siamo sposati in condivisione dei beni) e il notaio ci ha proposto di fare una separazione dei beni, farmi vendere a mia moglie la sua quota di prima casa e con i soldi farle acquistare la seconda casa come prima perché ci sarebbero dei vantaggi fiscali. Secondo voi è un’operazione conveniente? Quali aspetti negativi potrebbe avere (so che mia moglie dovrebbe trasferire la residenza nel comune in cui si trova il nuovo immobile)? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      29 Luglio 2022 at 17:58

      Salve,
      l’operazione suggerita dal notaio è articolata e molto delicata. Se quest’ultimo l’ha consigliata in questo modo è sicuramente sulla base di attente analisi e informazioni di cui noi non disponiamo. Quindi non le resta altro da fare che continuare ad affidarsi al professionista a cui si è rivolto e procedere tranquillamente.
      Cordiali saluti.

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  • claudia

    2 Agosto 2022 at 17:15

    Buonasera,
    il de cuius lascia moglie e figlio.
    il de cuius è proprietario al 100% di un immobile nel comune A in cui aveva la residenza. Allo stesso tempo, possiede un altro immobile nel comune B con proprietà 500/1000, e la moglie possiede la restante parte con appunto la quota di 500/1000.
    Può la moglie richiedere l’agevolazione prima casa nell’immobile sito nel comune A? E dove attualmente possiede già la residenza? ringrazio

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    • Ufficio Blumatica

      2 Agosto 2022 at 17:40

      Salve,
      certamente può chiedere il beneficio sull’immobile lasciato dal marito che, in vita, ne era il titolare esclusivo. Il fatto di avere già la residenza in quel comune dove è situato l’immobile ereditato agevola notevolmente le cose.
      Inoltre, il coniuge superstite, la moglie in questo caso, ha anche il diritto di abitazione sullo stesso che le consentirebbe di continuare a vivere in quell’immobile vita natural durante e, anche se rinunciasse all’eredità, potrebbe usufruire dell’agevolazione prima casa a prescindere.

      Sperando di essere stati utili ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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      • claudia

        4 Agosto 2022 at 17:12

        grazie!
        sarebbe conveniente per il figlio (unico erede insieme alla madre) che appunto la madre rinunciasse all’eredità?
        Nel caso in questione il figlio è già proprietario di un immobile acquistato con agevolazione prima casa, e se la madre rinunciasse si ritroverebbe proprietario al 100% anche dell’immobile A (cat A/2) con 2 pertinenze (cat. c/6), e dell’immobile B (cat A/2) sopra citati, oltre ad altri due appartamenti in F3, e vari terreni edificabili e non.
        ringrazio anticipatamente

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        • Ufficio Blumatica

          5 Agosto 2022 at 09:17

          Salve,
          con le dovute distinzioni e precisazioni, sarebbe “utile” che la madre rinunciasse all’eredità ed accettasse di continuare ad abitare la casa coniugale, sfruttando l’agevolazione prima casa in forza del diritto di abitazione e non di successione. Inoltre, il figlio, alla morte della madre, si ritroverebbe già ad essere proprietario di tutto l’immobile.
          Questo in base a una valutazione di convenienza puramente economica, poi bisogna sempre vedere e tenere conto delle volontà del coniuge superstite.
          Cordiali saluti.

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  • Francesco

    26 Settembre 2022 at 21:51

    Salve. Sono erede di un’abitazione in cui risiedo con mia madre, coniuge superstite, erede per 4/6 e mia sorella erede per 1/6 ma non residente. La successione fu aperta nel 1992 in seguito alla morte di mio padre e per la quale, non riesco a risalire se sfruttai o meno dell’agevolazione sulla prima casa. Avendo intenzione d’acquistare un appartamento nello stesso territorio comunale, vorrei sapere se ho diritto all’agevolazione. Se non ho compreso male, non avrei dovuto sfruttare l’agevolazione in fase di successione, proprio perchè la stessa risale al 1992. Periodo in cui ancora l’agevolazione non era estesa per le successioni o donazioni, visto che, leggendo sopra, uno dei requisiti è quello del periodo di applicabilità in base al quale, la successione deve essere aperta dopo il 30 giugno 2000. Ringrazio anticipatamente per la risposta che arriverà e che attendo con ansia visto che ho poco tempo per decidere. Grazie mille

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    • Ufficio Blumatica

      27 Settembre 2022 at 16:08

      Salve,

      vedo con piacere che ha letto attentamente l’articolo del nostro blog facendone tesoro: sì, proprio così! Nel 1992 non avrebbe avuto la possibilità, né Lei né qualsiasi altro erede, di accettare un immobile sfruttando l’agevolazione prima casa, semplicemente perché tale beneficio non era stato ancora esteso alle successioni.

      Un’altra condizione che pone positivamente in suo favore, è il possesso di una quota di un immobile situato nello stesso comune ma non a titolo esclusivo. Quest’ultima condizione si manifesta quando si è unici proprietari di un immobile.
      Pertanto può procedere tranquillamente all’acquisto della casa che desidera sfruttando l’agevolazione Prima casa.
      Cordiali saluti.

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      • Francesco

        27 Settembre 2022 at 20:41

        Grazie di cuore per l’assistenza e il sostegno celere ed impeccabile. Buon lavoro

        Commenta

        • Francesco

          27 Settembre 2022 at 20:53

          Intervengo di nuovo perchè rileggendo, ho notato di non aver indicato la mia quota parte di eredità ch’è pari ad 1/6. Penso sia un dettaglio irrilevante ma che, per mia tranquillità, ho voluto puntualizzare in questa occasione. Rinnovo la mia gratitudine

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  • Francesca

    20 Ottobre 2022 at 18:08

    Buonasera, nel 2020 è deceduta mia madre e abbiano fatto a breve distanza dal decesso la pratica di successione e saldato le imposte dovute.
    Fra gli immobili ereditati da me e dai miei fratelli ci sono anche due immobili contigui situati sullo stesso pianerottolo, in uno dei due ha la residenza mia sorella.
    Avendo lei espresso all’epoca l’intenzione di acquistare anche l’altro appartamento e unificarli abbiamo scelto l’opzione di estendere ad entrambi gli appartamenti lo sconto prima casa con appunto l’impegno di procedere all’unificazione catastale entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Ad oggi però le condizioni sono cambiate, lei acquisterà l’immobile ma non intende unirlo all’altro, vorremmo perciò regolarizzare la situazione con ravvedimento operoso. Come dobbiamo procedere? E’ sufficiente versare le imposte catastale e ipotecarie (e solo queste imposte?) sottraendo quanto già versato e maggiorato di interessi e sanzioni o bisogna inviare apposita comunicazione all’agenzia delle entrate? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      24 Ottobre 2022 at 09:59

      Salve,
      Le suggerirei di comunicare all’agenzia delle entrate questa nuova situazione fiscale sopraggiunta per concordare un calcolo delle imposte dovute e sanare definitivamente la questione.
      Cordiali saluti.

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  • Alberto

    27 Ottobre 2022 at 19:44

    Si può chiedere l’agevolazione prima casa per il coniuge superstite anche se a firmare la dichiarazione é il figlio allegando un file firmato dal coniuge supersiste?

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    • Ufficio Blumatica

      28 Ottobre 2022 at 10:12

      Salve,
      il dichiarante della denuncia di successione è colui che è abilitato a presentarla. Questo non limita affatto gli altri eredi o legatari presenti, nel decidere di sfruttare qualsiasi beneficio fiscale a cui hanno diritto.
      Nel caso di specie il dichiarante sottoscriverà la dichiarazione e il coniuge superstite, se lo desidera, sfrutterà l’agevolazione prima casa che sarà esteso a tutto l’immobile anche se devoluto per quote agli aventi diritto.

      Cordiali saluti.

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  • Alberto

    2 Novembre 2022 at 19:06

    Buonasera, nel febbraio 2017 Tizia, figlia superstite, ha ricevuto in successione un immobile dal padre. Nel frattempo Tizia aveva in essere un contratto di locazione nello stesso Comune, contratto dove è subentro di un altro soggetto nell’ottobre 2017. Purtroppo, per poca dimestichezza delle implicazioni, Tizia ha comunicato al Comune di essere residente nell’immobile ricevuto, quale abitazione unica e principale, solamente nel luglio 2018. L’AdE ha richiesto il pagamento IMU sia per il 2017 che per il 2018, per diverse migliaia di euro comprese le sanzioni, nonostante Tizia abitasse dal 2017 nell’immobile ricevuto per successione. Come dobbiamo procedere? C’è modo di trovare un accordo o l’unica soluzione è pagare la sanzione? grazie

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    • Ufficio Blumatica

      3 Novembre 2022 at 14:40

      Salve,
      purtroppo si è incorsi in un errore che capita molto spesso.
      Noi cerchiamo di divulgare il più possibile che l’agevolazione prima casa prevede come requisito la residenza del beneficiario nello stesso comune in cui è situato l’immobile; mentre, invece, le tasse e le imposte di gestione, tipo l’IMU appunto, si può evitare di pagarle solo se si è residenti in quella specifica casa che rappresenta, in questo caso, l’abitazione principale.
      Pertanto, tanto più che è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate, temo che non abbiate altra possibilità che pagare quanto richiesto.
      Cordiali saluti.

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  • sergio

    14 Novembre 2022 at 20:17

    Buonasera , mia mamma coniuge superstite, eredita (insieme ai due figli) la spettante quota di immobile nel quale ha sempre vissuto con il coniuge, in comunione dei beni.
    La mia domanda è se puo richiedere l agevolazione prima casa anche se:
    1)– risulta titolare della proprieta di 9/18 di un altro immobile nello stesso comune in comproprietà con la sorella e quindi con i rispettivi coniugi (locato ed ereditato dalla mamma) .
    2)- ha già usufruito dell’agevolazione al momento dell’acquisto (2001) dello stesso immobile ( in comunione col coniuge).
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      24 Novembre 2022 at 09:49

      Salve,
      l’accesso all’agevolazione Prima casa, prevede il possesso di alcuni requisiti denominati soggettivi ed oggettivi.
      Tra questi quelli necessari per il caso proposto sono:
      1) non essere titolare esclusivo (cioè possedere interamente) o in comunione con il coniuge, di altra casa situata nello stesso comune ove è ubicato l’immobile per cui si richiede il beneficio;
      2) non possedere altra abitazione, su tutto il territorio nazionale, acquistata con lo stesso beneficio.
      Ora, per essere pratici e chiari, la quota di 9/18 che sua madre detiene in comproprietà con altri soggetti, diversi dal coniuge appunto, non rappresenta un limite perché non ne è titolare esclusivo.
      Per quanto attiene alla seconda condizione: cioè aver sfruttato già l’agevolazione prima casa sullo stesso immobile che adesso si eredita per quota; vede Sua madre di “nuovo” non titolare esclusivo e non in comunione col coniuge in quanto il primo effetto della morte di una persona sposata è lo scioglimento della comunione. Quindi Sua madre può tranquillamente sfruttare l’agevolazione Prima casa, in quanto si tratta di acquisto di ulteriori quote di immobile beneficiato.
      Cordiali saluti.

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  • enrico

    24 Novembre 2022 at 18:14

    buongiorno, io e mia sorella abbiamo ereditato da nostro padre un appartamento di cui era proprietario al 100%, e 2 pertinenze (C2 e C6) di cui era proprietario al 50%; il rimanente 50% delle 2 pertinenze è già di proprietà di mia sorella poiché i fabbricati si trovano in una casa bifamiliare dove mia sorella possiede già al 100% il secondo appartamento e il rimanente 50% delle 2 pertinenze. Mia sorella a suo tempo aveva comprato appartamento e quota di pertinenze con i benefici prima casa.
    leggendo le istruzioni della successione mi sembra di capire che mia sorella avrebbe diritto ad usufruire dei benefici prima casa anche per il 50% della quota di eredità delle pertinenze (che porterebbero la sua quota di proprietà al 75%) indicando il codice Y sul rigo della devoluzione ed allegando apposita autocertificazione, mi rimane però il dubbio che possa effettivamente usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa anche solo per l’incremento delle quote di proprietà delle pertinenze (l’appartamento in eredità invece ovviamente verrà considerato seconda casa). chiedo il vostro parere in merito, grazie.

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    • Ufficio Blumatica

      25 Novembre 2022 at 11:07

      Salve,
      Sua sorella può tranquillamente optare per il beneficio prima casa sulle due pertinenze ereditate, in quanto trattasi di “acquisto” di ulteriori quote di immobile agevolato.
      Ha indicato correttamente anche il codice Y che si riferisce, appunto, a pertinenze di abitazione non presente nella successione.
      Sull’appartamento, invece, potrebbe essere Lei, possedendone i requisiti e la volontà di farlo, a sfruttare il beneficio prima casa. Infatti, è sufficiente che uno solo degli eredi scelga di accettare sfruttando il beneficio, che l’agevolazione si estenda a tutte le quote e all’intero immobile.
      Cordiali saluti.

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  • Elena

    16 Marzo 2023 at 17:58

    Buongiorno,
    è venuta a mancare mia madre. Io sono unica figlia ed erede. Mia mamma possedeva due immobili nello stesso comune, uno era la sua residenza ed è anche la mia attuale abitazione principale e l’altra è un appartamento sempre nella stessa corte ma non è possibile unire all’abitazione principale. Io non ho nessun altro immobile di proprietà. Posso richiedere le agevolazioni prima casa su uno dei due immobili anche se divento proprietaria di due immobili nello stesso comune?
    Cordiali saluti e grazie per l’attenzione

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    • Ufficio Blumatica

      21 Marzo 2023 at 16:50

      Salve,
      è sicuramente possibile per Lei accettare uno dei due beni immobili ereditati sfruttando il beneficio Prima casa. Nel momento del trasferimento, infatti, Lei non possiede alcun immobile nel comune in cui risiede. Quando questo fatto si concretizza ha il pieno diritto di sfruttare, su uno solo di essi, l’agevolazione in trattazione. Il beneficio Prima casa può essere richiesto da uno qualsiasi degli eredi e si estende al tutto l’immobile anche se quest’ultimo possedeva solo una quota parte del bene.
      Lei sarà tenuta al pagamento dei soli minimi sull’immobile agevolato e alle imposte proporzionali sul secondo immobile.
      Cordiali saluti.

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      • Elena

        23 Marzo 2023 at 11:13

        Grazie mille
        Cordiali saluti
        Elena

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  • marco dettori

    11 Maggio 2023 at 19:46

    Buongiorno ho ricevuto per eredità un immobile e volevo godere dell’agevolazione prima casa. Ho già un immobile di proprietà in altro comune per il quale non ho goduto di tale agevolazione. Mia moglie invece ha goduto dell’agevolazione prima casa per la successione di suo padre (ossia mio suocero) e la casa è sua al 100%. Ci siamo sposati in regime di comunione e la successione di mio suocero è avvenuta in costanza di matrimonio. Ciò preclude la mia possibilità di godere dell’agevolazione prima casa?

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    • Ufficio Blumatica

      23 Maggio 2023 at 10:20

      Salve,
      i beni ricevuti per successione sono beni personali. Quindi il fatto che Lei sia in regime matrimoniale con comunione dei beni non Le preclude, adesso, il diritto di accettare sfruttando l’agevolazione “Prima casa”. L’immobile così ereditato La vede come titolare esclusivo, se destinato solo a Lei senza altri comproprietari oppure come detentore di quote comunque personali e che esulano dal regime matrimoniale corrente. Come anzidetto, può tranquillamente sfruttare il beneficio fiscale di legge.
      Cordiali saluti.

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  • Diego

    20 Maggio 2023 at 12:12

    Salve. Ho ereditato un abitazione per successione, senza agevolazioni prima casa, di cui sono pieno proprietario ed in cui attualmente risiedo insieme alla mia famiglia. Vorrei acquistare un’altra casa nello stesso comune dove andare a risiedere con la famiglia. Mi chiedo se posso sfruttare le agevolazioni prima casa. Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      23 Maggio 2023 at 10:22

      Salve,
      considerata la Sua condizione ben descritta nel quesito posto, paradossalmente NON può chiedere l’agevolazione Prima casa sull’immobile da acquistare, in quanto Lei è già possessore di altro immobile non agevolato. Se l’immobile posseduto nello stesso comune fosse stato acquistato sfruttando l’agevolazione, adesso poteva decidere di acquistarne un altro e ripetere il beneficio fiscale; a patto, però, di cedere entro un anno dal secondo acquisto l’immobile posseduto in precedenza.
      Nel suo caso caso, purtroppo, non si realizza il requisito della “non possidenza nello stesso comune”: cioè non avere un immobile a titolo esclusivo o in comunione col coniuge nello stesso comune e non acquistato sfruttando il beneficio “Prima casa”.
      Può decidere, invece, di acquistare un immobile in un comune diverso e accedere all’agevolazione.
      Cordiali saluti.

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  • Angela

    7 Luglio 2023 at 16:56

    Buongiorno,
    chiedo lumi su un quesito inerente a questo articolo. Mia madre e mio padre erano comproprietari di un immobile. Il 30 luglio 2018 mio padre è mancato. In sede di successione, mia madre ha usufruito dell’agevolazione prima casa. La situazione ad oggi è che mia madre risulta proprietaria per il 75% dell’immobile, io per il restante 25%. Vorrei sapere se il calcolo dei 5 anni vincolanti per non vendere/donare vengono conteggiati a partire dalla data del decesso di mio padre (30 luglio 2018) o dalla data in cui abbiamo presentato la domanda di successione, mesi dopo. Grazie per il chiarimento.

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    • Ufficio Blumatica

      10 Luglio 2023 at 09:12

      Salve,
      il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, vanno verificati tutti alla data di apertura della successione, 30 luglio 2018 nel Suo caso, quindi è lecito considerare questa stessa data anche come inizio del conteggio dei cinque anni che devono trascorrere prima di poter cedere l’immobile ricevuto per successione.
      Cordiali saluti.

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  • salvatore pirracchio

    12 Agosto 2023 at 11:09

    buongiorno, volevo un chiarimento, il padre muore e lascia come eredi la moglie e due figli, ci sono tre immobili, un C/6 e due appartamenti A/2, il primo piano che ha la residenza la moglie e un figlio che è coniugato, mentre il secondo piano ha la residenza la figlia, ai fini di agevolazioni prima casa in successione possono avvalersi delle agevolazioni prima casa e relative pertinenze C/6,la moglie per il primo piano e garage e la figlia per il secondo piano e garage. Grazie per l’attenzione la saluto.

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    • Ufficio Blumatica

      31 Agosto 2023 at 10:58

      Salve,
      in linea di principio ogni erede può beneficiare dell’agevolazione Prima casa sull’immobile principale, avendone i requisiti, oltre che sulle rispettive pertinenze. E’ sufficiente che uno solo di questi sfrutti l’agevolazione, che il beneficio si estende a tutti gli altri eventuali possessori di quote presenti.
      Nel caso di specie da Lei proposto, il coniuge superstite può richiedere l’agevolazione Prima casa su di un appartamento con relativa pertinenza (garage), mentre la figlia può richiedere l’agevolazione sull’altro appartamento e il garage di pertinenza. Solo una precisazione riguardo quanto riportato nella sua richiesta, in quanto ha dichiarato che il de cuius ha lasciato in eredità tre immobili, ma poi la madre e la figlia ne hanno ricevuto due ciascuno: due il coniuge superstite (appartamento + garage) e altri due la figlia (appartamento + garage).

      Cordiali saluti.

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  • marta f.

    8 Settembre 2023 at 14:38

    Due fratelli possiedono al 50% un immobile ereditato dal genitore (usufruito dell’agevolazione in successione). Muore un fratello lasciando unico erede l’altro. QUest’ultimo (che non ha altri immobili) può usufruire dell’agevolazione anche sull’ulteriore quota del 50%? grazie

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    • Ufficio Blumatica

      12 Settembre 2023 at 10:57

      Salve,
      la risposta in merito alla Suo circostanziato quesito è positiva in quanto l’agevolazione Prima casa viene concessa anche su ulteriori quote di immobile agevolato. Quindi il fratello superstite, oggi, può richiedere il beneficio sull’altra metà dell’immobile lasciato in eredità dal fratello defunto.
      Cordiali saluti.

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  • Domenico G.

    22 Settembre 2023 at 16:19

    Buonasera , mia mamma coniuge superstite, eredita insieme ai due figli la spettante quota di immobile(1/3 del 50% dell’immobile – altro 50% già suo) nel quale ha sempre vissuto con il coniuge dal 1985 acquistato in comunione dei beni (in successione indicheremo il DIRITTO DI ABITAZIONE).
    La mia domanda è se puo richiedere l’ agevolazione prima casa anche se:
    1) Ha la proprietà esclusiva di un immobile commerciale C/1 nello stesso comune dell’abitazione ereditata (ricevuto in donazione dalla madre nel 1980);
    2) Ha la proprietà di 1/4 di immobile A/4 con altri tre fratelli derivante da successione di una sorella defunta, nello stesso comune dell’abitazione ereditata;
    3) E’ propietaria esclusiva ed in comunione con i fratelli di Terreni, nello stesso comune dell’abitazione ereditata;
    Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      25 Settembre 2023 at 13:04

      Salve,
      in base alla situazione ben descritta e prospettata, Sua madre, il coniuge superstite in questo caso, può tranquillamente richiedere il beneficio prima casa sulla sua quota di eredità ricevuta e il beneficio si estenderà a tutte le quote, anche quelle ricevute dai due figli. Ciò in quanto:
      1) l’immobile commerciale (C1) preposseduto in proprietà esclusiva non è un immobile adibito ad abitazione e sullo stesso non è possibile richiedere l’agevolazione prima casa, quindi non rappresenta un limite nel Suo caso;
      2) la quota dell’abitazione A4 in comproprietà con altri tre fratelli, non è a titolo di proprietà esclusiva, quindi anche qui non c’è un limite oggettivo all’accesso all’agevolazione;
      3) anche il terzo punto, che contempla solo dei terreni e non case di abitazione situate nello stesso comune della casa ereditata, non rappresenta un limite all’accesso, da parte di sua madre, al beneficio in parola.
      Pertanto è possibile procedere con lo sfruttamento dell’agevolazione prima casa in questo caso.
      Cordiali saluti.

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  • Gianfranco

    28 Settembre 2023 at 17:30

    Buona sera. Mio padre deceduto aveva acquistato un immobile nel 1998 con atto di permuta (erano diversi immobili avuti per donazione e i fratelli si sono scambiati le quote) chiedendo i benefici prima casa. L’immobile non era caduto in comunione poiché appunto riveniente da divisione ereditaria. Oggi ci accingiamo a redigere la successione e vorrei sapere se mia madre potesse richiedere l’imposta agevolata su quell’abitazione, ovviamente ci sono tutti gli altri requisiti e mia madre è proprietaria solo di quote con fratelli di altro immobile.

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    • Ufficio Blumatica

      29 Settembre 2023 at 13:26

      Salve,

      in base alle poche informazioni fornite con la richiesta di chiarimenti, sembrerebbe che Sua madre abbia i requisiti per accettare sfruttando l’agevolazione prima casa. A questo beneficio in parola, sempre sua madre, avrebbe potuto accedere anche se comproprietaria in comunione col marito, in quanto con la morte di uno dei coniugi l’eventuale comunione si scioglie, e il coniuge superstiste diventa proprietario non più in comunione dei beni. L’altro immobile, posseduto solo per quote insieme ai fratelli e quindi non a titolo esclusivo, non rappresenta un limite allo sfruttamento del beneficio sulla casa ereditata per successione del marito.

      Disponibili a ulteriori chiarimenti o informazioni, porgiamo cordiali saluti.

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  • Luca

    30 Settembre 2023 at 21:35

    Buonasera.
    Disturbo per alcuni dubbi che solo Voi potete aiutarmi a sciogliere.
    Assime ad altri soggetti ho ereditato una quota di un immobile ed in successione ho chiesto per questo immobile le agevolazioni prima casa.
    Nel giro di qualche mese dovrei dunque trasferirvi la mia residenza.
    Nello stesso comune a breve diverrò proprietario di un secondo immobile.
    Di recente trovato un ulteriore immobile di mio interesse, in un comune diverso da quello precedente, che mi piacerebbe acquistare.

    Il primo dubbio riguarda la possibilità di utilizzare anche per questo terzo immobile le agevolazioni prima casa. Se ho capito bene, visto che in successione si agevolano le imposte ipo-catastali mentre in acquisto oneroso quelle di registro, non dichiareri il falso se nel rogito indicassi di non avere immobili, sul territtorio italiani, sui cui ho goduto delle agevolazioni, procedendo dunque a richiederle.
    Sbaglio?

    Il secondo dubbio riguarda la eventuale possibilità di proporre istanza di ravvedimento operoso all’ade in merito alla decadenza dei requisiti per le agevolazioni chieste in successione.
    Normalmente, nel momento in cui, per esempio, ci si rende conto di non poter trasferire la residenza, onde evitare sanzioni si può dichiarare la cosa ad ade e pagare la differenza rispetto all’imposta agevolata. Senza incorrere in sanzioni.
    Si può procedere allo stesso modo per il caso della successione?

    Questo sarebbe fondamentale nel caso non potessi godere dell’agevolazione in entrambi gli acquisti (successorio ed oneroso) in quanto nel caso di quello oneroso il risparmio fiscale sarebbe molto superiore. Rinuncerei alle agevolazioni in successine per chiederle solo sull’acquisto.

    Spero di aver fornito tutti gli elementi utili ad una Vostra valutazione ed augurandomi di non aver abusato della Vostra disponibilità, ringrazio per l’attenzione.
    Complimenti per l’eccellente blog.
    Luca

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    • Ufficio Blumatica

      3 Ottobre 2023 at 15:17

      Salve,

      la Sua circostanziata domanda, presuppone una risposta altrettanto dettagliata e puntuale:

      D1) Assieme ad altri soggetti ho ereditato una quota di un immobile ed in successione ho chiesto per questo immobile le agevolazioni prima casa.

      R1) In successione è sufficiente che uno degli eredi accetti sfruttando il beneficio prima casa, e questo si estende a tutti gli altri comproprietari. Per accedere di nuovo a questa agevolazione, però, l’erede che ha dichiarato di sfruttare espressamente il beneficio fiscale, non deve comunque esserne titolare esclusivo dell’immobile ereditato: ne deve possedere cioè solo una singola quota.

      D2) Nel giro di qualche mese dovrei dunque trasferirvi la mia residenza?

      R2) Il requisito della residenza è nel comune in cui è situato l’immobile agevolato, non in quel preciso domicilio. Quindi se Lei è già residente in questo comune, no deve spostare alcuna residenza.

      D3) Nello stesso comune a breve diverrò proprietario di un secondo immobile.
      Di recente trovato un ulteriore immobile di mio interesse, in un comune diverso da quello precedente, che mi piacerebbe acquistare. Il primo dubbio riguarda la possibilità di utilizzare anche per questo terzo immobile le agevolazioni prima casa. Se ho capito bene, visto che in successione si agevolano le imposte ipo-catastali mentre in acquisto oneroso quelle di registro, non dichiarerei il falso se nel rogito indicassi di non avere immobili, sul territorio italiani, sui cui ho goduto delle agevolazioni, procedendo dunque a richiederle. Sbaglio?

      R3) Per l’immobile che desidererebbe acquistare nello stesso comune, può procedere tranquillamente richiedendo l’agevolazione (se è in possesso dei requisiti trattati ai punti precedenti).

      Per l’ulteriore punto, dichiarerebbe il falso se sostenesse di non possedere altri immobili agevolati sul territorio nazionale senza che ce ne sia bisogno e senza alcun vantaggio. Lei può tranquillamente acquistare un terzo immobile in altro comune, e decidere di sfruttare l’agevolazione prima casa. È tenuto, in questo caso, però, a vendere l’immobile agevolato entro un anno dal terzo acquisto e adibire l’ultimo immobile acquistato più di recente ad “abitazione principale”.

      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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      • Luca

        4 Ottobre 2023 at 11:38

        Grazie, riposta molto esauriente.
        Credo di aver compreso il punto.
        Solo un ulteriore precisazione che mi viene dal fatto che io agirò senza chiedere agevolazioni prima casa sull’immobile numero 2.
        Immobile numero 1 agevolato in successione per mia richiesta (agev ipo-catastale); possesso parziale
        Immobile numero 2 acquisito come “seconda casa”, per effetto di altra successione e successiva divisione con atto notarile; nessuna richiesta di agevolazione, sempre nel comune dell’immobile 1
        Numero 3 acquisto, in altro comune per poi risiedervi tra un annetto.
        In questo caso posso evitare di vendere l’immobile 2 vero?
        Ed anche l’1 essendo “successorio” non è necessario sia ceduto?
        Chiedo scusa per l’ulteriore precisazione… ma è davvero un tema intricato.
        Grazie in anticipo e cordiali saluti.

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        • Ufficio Blumatica

          5 Ottobre 2023 at 13:25

          Salve,
          alla luce delle Sue integrazioni alla precedente richiesta, ed essendo proprietario solo di quote dell’immobile che abbiamo chiamato 1, quindi non titolare esclusivo dello stesso, e non avendo richiesto l’agevolazione prima casa sul secondo acquisto, Lei può tranquillamente acquistare il terzo immobile in altro comune sfruttando i benefici fiscali vigenti senza dover cedere quanto già in Suo possesso.
          Cordiali saluti.

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          • Luca

            5 Ottobre 2023 at 21:23

            Solo per ringraziare per la pazienza e complimentarmi per la professionalità.

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  • Pietro

    24 Novembre 2023 at 15:47

    Buongiorno, intanto la ringrazio per i chiarimenti ricevuti grazie al suo articolo, volevo chiederle alcuni chiarimenti se possibile riguardanti la mia situazione. Vivo e ho residenza in un immobile di proprietà di mio fratello.
    Ho ricevuto tramite successione dai miei nonni il 50% di un immobile (totalmente grezzo, aperto e senza abitabilità fatto solo di muri e nessun infisso) ed un appartamento completo ed indipendente che era dapprima (ed ancora oggi cambiando l’intestatario del contratto) destinato ad affitto a terzi.
    Successivamente ho acquistato dai miei genitori il restante 50% dell’immobile grezzo.
    Posto che entrambi i beni si trovino nel mio comune di residenza, e che finora non ho mai usufruito di alcuna agevolazione per nessuna delle suddette procedure, starei valutando la richiesta di un mutuo per l’acquisto di una casa in cui stabilirmi all’interno dello stesso comune. Posso richiedere le agevolazioni dei mutui prima casa per i giovani under 36 e dei bonus prima casa sulle imposte di registro?
    Grazie in anticipo

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    • Ufficio Blumatica

      24 Novembre 2023 at 16:50

      Salve,
      per accedere ai benefici fiscali sull’acquisto di una Prima casa, bisogna avere alcuni requisiti soggettivi e oggettivi. Uno di questi dice che, per accedere all’agevolazione, non si deve possedere a titolo esclusivo (cioè essere l’unico proprietario dell’intero immobile) o in comunione col coniuge (quindi in comproprietà con quest’ultimo soggetto) di altra abitazione residenziale (appartamento, casa singola, ecc.) sul territorio dello stesso comune in cui si desidera acquistare un altro immobile residenziale.
      In base alla situazione da Lei prospettata sembrerebbe che il requisito in oggetto sia mancante. Se non ha mai sfruttato l’agevolazione in precedenza, può acquistare un altro immobile sfruttando l’agevolazione in un qualsiasi altro comune italiano.
      Cordiali saluti.

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      • Pietro

        24 Novembre 2023 at 19:30

        La ringrazio tanto per il chiarimento, sa per caso se questo vale sia per l’agevolazione sulle imposte che per i nuovi mutui agevolati a garanzia consap rinnovati dalla nuova manovra fino al 2024 o solo per i primi?

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        • Ufficio Blumatica

          28 Novembre 2023 at 11:36

          Buongiorno,
          la nostra consulenza è limitata alla fiscalità inerente la dichiarazione di successione. Per tutto il resto bisogna rivolgersi ad esperti dei rispettivi settori.
          Restando sempre a disposizione su eventuali dubbi, Le auguriamo un buon lavoro.

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  • PC

    6 Dicembre 2023 at 11:42

    Buongiorno,
    scrivo per un chiarimento che spero possiate darmi.
    In una precedente successione (madre deceduta), due immobili A/3 (uno pianto terra e uno primo piano) due pertinenze, una categoria C/2, l’altra C/6, si trasmettono al coniuge e al figlio nella misura di 1/2 ciascuno.
    Il coniuge chiede chiede agevolazione prima casa per la propria quota per uno degli immobili A/3 (piano terra) e per le pertinenze; il figlio agevolazione solo per l’altro immobile A/3 (primo piano).
    Decede anche il coniuge/padre e tutto si riunisce al figlio.
    Il figlio, nella nuova dichiarazione di successione, oltre all’agevolazione esclusivamente per l’ulteriore 50% dell’immobile già avuto in agevolazione (scusate la ripetizione) ossia primo piano, può chiedere adesso agevolazione sulle pertinenze, legandole quindi adesso all’immobile già per lui prima casa? Oppure, considerato che prima erano state qualificate pertinenze dell’altro immobile “prima casa” al piano terra dal padre, ora non può più? Prima di firmare la dichiarazione vorrei capire meglio. Le condizioni catastali mi è stato detto che vi sono.
    Vi ringrazio davvero molto in anticipo.

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    • Ufficio Blumatica

      6 Dicembre 2023 at 14:45

      Salve,
      stando alla descrizione da Lei fornita, è possibile procedere nel modo seguente:
      – il figlio può richiedere il beneficio Prima casa sull’ulteriore quota (1/2) di bene agevolato, ricevuto per successione del padre;
      – sempre lo stesso figlio, può estendere il beneficio alle due pertinenze ricadute in successione senza obbligo di “legarle” all’immobile principale ma semplicemente dichiarando questa volontà nella denuncia di successione in oggetto.
      Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.

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      • PC

        7 Dicembre 2023 at 17:56

        Molte grazie per la risposta, precisa e puntuale.
        Quindi, secondo un profilo più di sistema, andranno indicati con la lettera X le pertinenze? O va selezionata altra voce/lettera?
        Ancora grazie

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        • Ufficio Blumatica

          11 Dicembre 2023 at 09:19

          Salve,
          nel relativo quadro della dichiarazione, vanno indicate con il codice X tutte quelle pertinenze che si riferiscono a un immobile principale anch’esso presente nella stessa dichiarazione.
          Cordiali saluti.

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  • Davs

    5 Febbraio 2024 at 12:52

    Il soggetto X è interessato ad acquisto di una Mansarda (C2), ma non possiede prima abitazione.

    C’è inoltre un immobile (appartamento cat. A) di cui la nonna di X ha ceduto la nuda proprietà alle 2 figlie (mamma e zia di X), mantenendo l’usufrutto.

    Può la mamma di X “donare” il Suo 50% di nuda proprietà a X, in modo che X possa acquistare beneficiare per l’acquisto della Mansarda (C2) delle agevolazioni prima casa con relativo con IVA a 4% e esenzione IMU, rendendo la stessa Mansarda (C2) pertinenza della nuda proprietà dell’appartamento (al 50%, l’altra metà della nuda proprietà è della zia di X) ricevuto in donazione dalla mamma di X su cui la nonna ha usufrutto?

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    • Ufficio Blumatica

      5 Febbraio 2024 at 17:47

      Salve,
      da quanto prospettato la situazione appare un po’ contorta e poco chiara. Proviamo comunque a dare una risposta seppur da prendere col beneficio d’inventario. Sul mezzo della casa che il soggetto X riceverebbe in donazione dalla mamma, potrebbe beneficiare dell’agevolazione che si estenderebbe anche alla pertinenza a patto, però, che quest’ultima ne abbia i requisiti soggettivi. Poi per quanto riguarda l’esenzione dall’IMU, non è così scontata la cosa perché l’immobile dovrebbe diventare abitazione principale del donatario, ma sullo stesso insiste l’usufrutto della nonna che è l’unico soggetto a poter beneficiare dell’esenzione.
      Cordiali saluti.

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  • Alberto

    27 Giugno 2024 at 16:03

    Buongiorno.
    Io e mia moglie siamo proprietari al 50% dell’appartamento nel quale viviamo.
    Ora, nello stesso comune, sono in procinto di ereditare un ulteriore immobile a seguito della morte di mio padre avvenuta poche settimane fa.
    Il questito: è possibile fare oggi, una donazione a mia mogie del mio 50%, prima di fare la dichiarazione di successione, in maniera tale che questo secondo atto venga fatto, a quel punto, in assenza per me di alcun immobile e potendo quindi beneficiare delle imposte catastali e ipotecarie ridotte ?
    Grazie per l’eventuale risposta.

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    • Ufficio Blumatica

      27 Giugno 2024 at 17:00

      Salve,
      in linea di principio la Sua ipotesi potrebbe funzionare. Sarebbe utile sapere anche se la casa che adesso possiede in comunione col coniuge, l’abbia già acquistata sfruttando l’agevolazione Prima casa. Comunque l’alienazione della Sua quota dovrebbe sgomberare il campo da ulteriori dubbi in quanto la donazione la metterebbe in condizioni di poter dichiarare, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, di non possedere immobili in via esclusiva o in comunione col coniuge nello stesso comune dove se ne eredita un altro. Tuttavia le valutazioni da fare si spostano, a questo punto, su alcune considerazioni da fare:
      1) la donazione dell’attuale quota di proprietà dell’immobile in comunione ha un costo;
      2) l’accettazione del bene caduto in successione sfruttando l’agevolazione Prima casa, sconta comunque il pagamento delle imposte che, seppure in misura minima, ammontano comunque a 400,00 €.
      Quindi bisogna fare due facili conti e decidere come conviene procedere.
      Da quanto detto sin qui si è completamente escluso il discorso delle imposte di gestione, si legga IMU ad esempio, sui due immobili che resteranno da gestire nell’ambito dello stesso territorio comunale. Ma questo è un altro discorso.
      Cordiali saluti.

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      • Alberto

        28 Giugno 2024 at 09:57

        Grazie per la pronta risposta.
        La casa nella quale viviamo l’abbiamo acquistata dal costruttore nel 1989 e non le so dire con quale formula fiscale (magari recupero il rogito). Immagino che all’epoca avremo sicuramente usato la formula più conveniente. Era comunque la nostra prima ed unica e da allora risiediamo lì.
        Che cosa comporterebbe ora il fatto di aver o meno usufruito all’epoca dell’agevolazione?
        Grazie ancora

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        • Ufficio Blumatica

          28 Giugno 2024 at 10:17

          Salve,
          ferme restando le considerazioni della risposta precedente, il fatto che il primo acquisto sia già stato fatto sfruttando l’agevolazione, oggi Le consentirebbe di considerare anche il “riacquisto di casa agevolata”. Cioè, potrebbe acquistare questo secondo immobile ripetendo l’agevolazione prima casa a patto, però, che entro un anno dal secondo acquisto si ceda la casa acquistata in precedenza. È solo un’ipotesi in più da valutare nella decisione che Si accinge a prendere.
          Cordiali saluti.

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  • ALberto

    28 Giugno 2024 at 10:46

    Chiarissimo sull’ultimo punto. Torno al quesito iniziale: il CAF al quale mi sono rivolto ha invece sostenuto che la successione si apre al momento del decesso e che quindi la donazione, anche se fatta ora, prima di presentare la dichiarazione di successione, giungerebbe comunque tardi e quindi la dichiarazione “non possiedo altri immobili nel comune” risulterebbe per loro falsa.
    Al prossimo appuntamento riporto loro quanto detto da Lei. Che ringrazio ulteriormente.

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    • Ufficio Blumatica

      28 Giugno 2024 at 11:02

      Salve,
      perfettamente d’accordo sul momento dell’apertura della successione, ma questo riveste l’aspetto giuridico della stessa, non bisogna mai dimenticare, invece, che la dichiarazione di successione è un fatto puramente fiscale collegato alla prima. Quindi le dichiarazioni fatte in occasione dell’invio della dichiarazione di successione, valgono nel momento in cui vengono rese. Comunque si affidi tranquillamente al Suo CAF di fiducia che sicuramente La sapranno consigliare al meglio.
      Cordiali saluti.

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  • Francesco L

    25 Settembre 2024 at 19:26

    Buonasera. Posto questo quesito per avere un Suo parere. Decesso dell’unico proprietario di una appartamento. L’erede (figlio) ha diritto a richiedere le agevolazioni “prima casa” anche se sono passati i 12 mesi dall’apertura della successione (gennaio 2022) ? Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      26 Settembre 2024 at 10:14

      Salve,
      certamente! L’erede ha sempre diritto a chiedere l’agevolazione anche a distanza di anni dall’apertura della successione. Purtroppo si ha notizia di alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate che negano l’esercizio di questo diritto a chi presenta la successione in ritardo. Ma questo avviene senza un riferimento normativo e non si capisce su che base giuridica possa avvenire questa evenienza. D’altro canto canto c’è anche notizia che questi stessi uffici, a cui è stato chiesto di giustificare il diniego con un riferimento normativo, hanno ricominciato ad accettare dichiarazioni di successione tardive in cui si richiede l’agevolazione prima casa.
      Cordiali saluti.

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