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Accade spesso, purtroppo, che ci si accorga di aver inviato una dichiarazione di successione telematica con qualche errore o addirittura dimenticando qualcosa di importante.
È possibile rimediare?
Le domande che sorgono e preoccupano quando si manifestano eventi del genere, sono:
- si incorre in sanzioni per questo maldestro comportamento?
- è possibile rimediare in qualche modo?
Le risposte sono tutte affermative! Fortunatamente le procedure messe a punto dall’amministrazione fiscale nazionale, prevedono, sin dal principio, un sistema di dichiarazioni successive alla prima che consente di rimediare a errori, omissioni e dimenticanze del contribuente.
Le dichiarazioni rettificative prima dell’era telematica
Prima dell’invio telematico, le denunce si presentavano direttamente in ufficio stampate su carta (in realtà esistono ancora dei casi che prevedono questo tipo di dichiarazione, ma sono pochi e si riferiscono a successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006), erano previsti ben quattro tipi di dichiarazioni successive alla prima, ognuna con proprie finalità:
- Dichiarazione modificativa –utile per modificare o riportare dati diversi, relativi a successori inseriti nella prima dichiarazione o, se nella precedente dichiarazione erano presenti degli immobili, serviva, e serve, ad aggiornare eventuali identificativi sbagliati (foglio, particella, sub, ecc.) forniti con la prima
- Dichiarazione integrativa – da usare per integrare la precedente dichiarazione in cui era stato omesso di riportare qualche bene
- Dichiarazione sostitutiva – si usa quando bisogna sostituire completamente una precedente dichiarazione con una nuova
- Dichiarazione aggiuntiva – da usare esclusivamente per aggiungere un successore non riportato nella prima dichiarazione
Come appena visto, si avevano a disposizione alcuni tipi di dichiarazioni diverse dalla prima per modificare, aggiungere, integrare o addirittura sostituire una dichiarazione già presentata.

La nuova dichiarazione telematica sostitutiva
Oggi, con la telematica, è possibile soltanto sostituire (con una completamente nuova) la pratica già inviata.

In questo articolo cercheremo di spiegare come rimediare a queste inconvenienze e mettere le cose a posto col danno economico minore.
I tre codici per l’invio
La dichiarazione sostitutiva che consente di correre ai ripari in caso di errori e/o omissioni compiute nella prima va inviata indicando uno dei tre codici previsti, in base alla modifica che si intende apportare.
Cosa rappresentano questi tre codici? Identificano il tipo di modifica che il contribuente intende apportare alla prima dichiarazione inoltrata precedentemente.
Codice 1 – con nuove formalità ipo-catastali
Si indica il codice 1 se le variazioni riguardano dati degli eredi intestatari di immobili, dati catastali, valore di beni immobili, quote di devoluzione, ecc. Tutti quei casi, insomma, che comportano l’aggiornamento dei dati conservati nei registri immobiliari. La scelta di questo codice implica il pagamento di almeno i minimi che per la dichiarazione telematica possono ammontare a:

Codice 2 – senza formalità ipo-catastali
La scelta di questo codice va fatta quando la modifica riguarda dati che non comportano formalità ipo-catastali. Quindi si fa nei casi in cui bisogna riportare un diverso numero di conto corrente, ad esempio, o altri dati diversi da quelli di immobili o di intestatari di immobili.
Codice 3 – modifica dei soli allegati
Se si verificasse l’evenienza di dover modificare, integrare o rettificare i soli allegati alla dichiarazione di successione, bisogna comunque inviare una nuova dichiarazione sostitutiva composta da: frontespizio, quadro EG (sommario degli allegati) e, ovviamente, tutti gli allegati originari modificati e/o integrati.
Alcune particolarità della dichiarazione telematica sostitutiva
Così come per il vecchio modello di dichiarazione di successione (Mod. 4), anche per il nuovo modello telematico è necessario indicare il dichiarante che lo invia o lo fa inviare a un intermediario abilitato.
Può succedere però che, dopo l’invio della prima dichiarazione telematica e l’inoltro di una dichiarazione sostitutiva della prima, per correggere eventuali errori, venga a mancare il dichiarante.
In questo particolare caso non è previsto l’inoltro della dichiarazione telematica sostitutiva da parte di un dichiarante diverso da quello figurante nel primo invio. Allora, l’unico modo è stampare la dichiarazione telematica su carta e farla presentare a un terzo soggetto direttamente all’ufficio dell’AdE territorialmente competente.
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