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Accade spesso, purtroppo, che ci si accorga di aver inviato una dichiarazione di successione telematica con qualche errore o addirittura dimenticando qualcosa di importante.
È possibile rimediare?
Le domande che sorgono e preoccupano quando si manifestano eventi del genere, sono:
- si incorre in sanzioni per questo maldestro comportamento?
- è possibile rimediare in qualche modo?
Le risposte sono tutte affermative! Fortunatamente le procedure messe a punto dall’amministrazione fiscale nazionale, prevedono, sin dal principio, un sistema di dichiarazioni successive alla prima che consente di rimediare a errori, omissioni e dimenticanze del contribuente.
Le dichiarazioni rettificative prima dell’era telematica
Prima dell’invio telematico, le denunce si presentavano direttamente in ufficio stampate su carta (in realtà esistono ancora dei casi che prevedono questo tipo di dichiarazione, ma sono pochi e si riferiscono a successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006), erano previsti ben quattro tipi di dichiarazioni successive alla prima, ognuna con proprie finalità:
- Dichiarazione modificativa –utile per modificare o riportare dati diversi, relativi a successori inseriti nella prima dichiarazione o, se nella precedente dichiarazione erano presenti degli immobili, serviva, e serve, ad aggiornare eventuali identificativi sbagliati (foglio, particella, sub, ecc.) forniti con la prima
- Dichiarazione integrativa – da usare per integrare la precedente dichiarazione in cui era stato omesso di riportare qualche bene
- Dichiarazione sostitutiva – si usa quando bisogna sostituire completamente una precedente dichiarazione con una nuova
- Dichiarazione aggiuntiva – da usare esclusivamente per aggiungere un successore non riportato nella prima dichiarazione
Come appena visto, si avevano a disposizione alcuni tipi di dichiarazioni diverse dalla prima per modificare, aggiungere, integrare o addirittura sostituire una dichiarazione già presentata.

La nuova dichiarazione telematica sostitutiva
Oggi, con la telematica, è possibile soltanto sostituire (con una completamente nuova) la pratica già inviata.

In questo articolo cercheremo di spiegare come rimediare a queste inconvenienze e mettere le cose a posto col danno economico minore.
I tre codici per l’invio
La dichiarazione sostitutiva che consente di correre ai ripari in caso di errori e/o omissioni compiute nella prima va inviata indicando uno dei tre codici previsti, in base alla modifica che si intende apportare.
Cosa rappresentano questi tre codici? Identificano il tipo di modifica che il contribuente intende apportare alla prima dichiarazione inoltrata precedentemente.
Codice 1 – con nuove formalità ipo-catastali
Si indica il codice 1 se le variazioni riguardano dati degli eredi intestatari di immobili, dati catastali, valore di beni immobili, quote di devoluzione, ecc. Tutti quei casi, insomma, che comportano l’aggiornamento dei dati conservati nei registri immobiliari. La scelta di questo codice implica il pagamento di almeno i minimi che per la dichiarazione telematica possono ammontare a:

Codice 2 – senza formalità ipo-catastali
La scelta di questo codice va fatta quando la modifica riguarda dati che non comportano formalità ipo-catastali. Quindi si fa nei casi in cui bisogna riportare un diverso numero di conto corrente, ad esempio, o altri dati diversi da quelli di immobili o di intestatari di immobili.
Codice 3 – modifica dei soli allegati
Se si verificasse l’evenienza di dover modificare, integrare o rettificare i soli allegati alla dichiarazione di successione, bisogna comunque inviare una nuova dichiarazione sostitutiva composta da: frontespizio, quadro EG (sommario degli allegati) e, ovviamente, tutti gli allegati originari modificati e/o integrati.
Alcune particolarità della dichiarazione telematica sostitutiva
Così come per il vecchio modello di dichiarazione di successione (Mod. 4), anche per il nuovo modello telematico è necessario indicare il dichiarante che lo invia o lo fa inviare a un intermediario abilitato.
Può succedere però che, dopo l’invio della prima dichiarazione telematica e l’inoltro di una dichiarazione sostitutiva della prima, per correggere eventuali errori, venga a mancare il dichiarante.
In questo particolare caso non è previsto l’inoltro della dichiarazione telematica sostitutiva da parte di un dichiarante diverso da quello figurante nel primo invio. Allora, l’unico modo è stampare la dichiarazione telematica su carta e farla presentare a un terzo soggetto direttamente all’ufficio dell’AdE territorialmente competente.
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Responsabile Innovazione e Sviluppo
roberto fasce
3 Gennaio 2024 at 16:35
Non ho ben capito. Se un CAF presenta una dichiarazione di successione errata nei gradi di parentela con conseguenti errate quote di devoluzione per gli eredi, in assenza di immobili, cosa si deve fare ???
Ufficio Blumatica
8 Gennaio 2024 at 09:38
Salve,
in questi casi, come in tutti gli altri in cui bisogna correggere qualcosa, va inviata una dichiarazione di successione sostitutiva. È l’unico modo per rimediare a errori od omissioni commessi nell’invio della prima dichiarazione.
Cordiali saluti.
Gennaro Varese
9 Giugno 2024 at 21:43
ho fatto un successione di morte sbagliando le quote da assegnare ai figli anziche 2 terzi ho indicato 1 terzo pagando le tasse all’agenzia dell’entrate adesso che rettifico posso usufruire dei euro già versati magari pagando la differenza ho mi tocca pagare la somma x intero e perdere quello che ho già pagato ..ho dopo aver versato posso richiedere la somma che ho già pagato sulla dichiarazione sbagliata
Ufficio Blumatica
10 Giugno 2024 at 09:25
Salve,
la nuova dichiarazione di successione telematica non prevede più, come accadeva prima con la dichiarazione cartacea, la possibilità di rettificare, modificare o integrare una dichiarazione precedente ma offre l’unica possibilità di “sostituire” completamente la dichiarazione inviata in precedenza. I moduli della dichiarazione telematica, per quanto concerne il pagamento delle imposte, prevedono due sezioni denominate “imposte ipotecarie e imposte catastali versate in precedenza” che consentono di “recuperare” quella parte di imposte già versate in occasione del primo invio, da considerare come detrazioni nel secondo invio da effettuare. Per questi invii successivi esistono in realtà dei codici da utilizzare e sarebbe preferibile farsi aiutare da qualcuno più esperto nel secondo invio per evitare ulteriori e costosi errori.
Cordiali saluti.
Maria
13 Settembre 2024 at 12:53
Buon giorno,vorrei chiedere se l’avvocato delle successione,per via telematica invia all’agenzia delle entrate,l’ammontare del conto corrente del decuis,il cui ammontare e’ erroneo,cosa fare ?Grazia della risposta
Ufficio Blumatica
13 Settembre 2024 at 13:15
Salve,
anche per correggere questo tipo di errori, cioè erronea indicazione di giacenze su conti correnti, va inviata una dichiarazione di successione sostitutiva con codice 2 che eviterebbe la ripetizione delle imposte minime previte.
Cordiali saluti.
Domenico Pisano
22 Ottobre 2024 at 13:05
Buongiorno
Vorrei sapere se uno degli eredi può rinviare, telematicamente, una dichiarazione sostitutiva di successione già inviata a suo tempo da altro soggetto abilitato, la sostituzione si rende necessaria poiché nella prima dichiarazione non è stato indicato un immobile. Grazie
Blumatica
23 Ottobre 2024 at 09:09
Salve,
per quanto riguarda l’invio di una dichiarazione sostitutiva c’è bisogno di coincidenza del “dichiarante” tra il primo e il secondo invio.
Quindi, a prescindere dal soggetto abilitato che ha effettuato il primo invio, per la seconda dichiarazione sostitutiva c’è bisogno che sia indicato lo stesso dichiarante della prima.
Cordiali saluti.
Loredana
29 Ottobre 2024 at 17:24
In caso di invio successione sostitutiva con nuovo erede per devolvere arretrati inps quale tipo di successione sostitutiva occorre presentare?
Blumatica
30 Ottobre 2024 at 16:42
Salve,
per ciò che riguarda la dichiarazione di successione telematica sostitutiva esistono tre codici con cui si può inviare:
1) cod. 1 – per trasmettere dichiarazioni sostitutive che prevedono una nuova iscrizione nei registri immobiliari e quindi scontano di nuovo almeno il pagamento dei miinimi d’imposte;
2) cod. 2 – per trasmettere dati non relativi a immobili ma altre tipologie di beni (la Sua rientra in questo caso);
3) cod. 3 – per integrare, sostituire o modificare file allegati alla dichiarazione.
Cordiali saluti.
ROSARIO
7 Febbraio 2025 at 18:09
cod. 2 – per trasmettere dati non relativi a immobili ma altre tipologie di beni (la Sua rientra in questo caso); DEVO MODIFICARE UNA QUOTA DI UN CONTO CORRENTE COME INDICARE NEL PROGRAMMA CHE LE IMPOSTE SONO GIA STATE PAGATE NELLA PRIMA SUCCESSIONE?
Blumatica
10 Febbraio 2025 at 16:11
Salve,
per una dichiarazione di successione telematica sostitutiva inviata col codice 2, non ci sono imposte da pagare.
Per ulteriori informazioni può contattare l’assistenza, direttamente dal software o dal sito:
https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
Cordiali saluti.
sonia
11 Febbraio 2025 at 10:41
in caso di invio valore immobiliare errato e gia’ pagato l’imposta di successione ma ben piu’ alta si puo fare una rettifica recuperando quanto versato in piu’?
Blumatica
11 Febbraio 2025 at 13:13
Salve,
no, per il maggior valore versato in più, va fatta una specifica richiesta di rimborso, non una dichiarazione sostitutiva.
Cordiali saluti.
Giuliano
18 Febbraio 2025 at 11:57
Buongiorno, il Catasto 30 anni fa aveva erroneamente trascritto sulla visura dell’appartamento, piena proprieta’, quando invece era in diritto di superficie. L’appartamento era di proprieta’ dei miei genitori, ed alla morte degli stessi avvenuta nel 2001 e 2003 sono stati fatti due atti di successione a mio favore, come pieno proprietario, riportando lo stesso errore presente sulla visura catastale. Ora ci siamo accorti dell’errore ed il Catasto mi rilasciera’ a breve, una VISURA STORICA, che modifichera’ l’errore di 30 anni fa. Con questa nuova VISURA STORICA, potro’ vendere la casa, tramite atto notarile, oppure dovranno essere modificati i due atti di successione.
Se invece andranno modificate le due successioni, come andranno fatte e che costo avranno? Grazie e saluti
Blumatica
18 Febbraio 2025 at 12:44
Salve,
se la soluzione sarà quella di integrare le due precedenti dichiarazioni di successione, viste le date di apertura delle stesse, si dovrà procedere con due distinte dichiarazioni integrative fatte entrambe col Mod. 4 non potendosi utilizzare il canale telematico.
I costi, in questi casi, si aggirano sui minimi di legge, quindi circa 500,00 € ciascuna. Questo particolare tipo di dichiarazione si presenta direttamente all’ufficio dell’Agenzia Delle Entrate territorialmente competente previo pagamento delle imposte e presentazione delle quietanze in allegati alla pratica. Considerando il grande lasso di tempo trascorso per ciò che riguarda le trascrizioni errate in Catasto, Le consiglio di chiedere al notaio se si riesce a correggere e sistemare la situazione direttamente col rogito di vendita.
Cordiali saluti.
Maria Luigia Bortolotti
4 Marzo 2025 at 17:27
buongiorno, se sono stati indicati dei legatari come percettori di importi sui quali pagare le tasse all’8% in modo errato in quanto le somme derivano da polizze e pertanto esenti da imposte di successione, occorre modificare la dichiarazione di successione telematica? grazie saluti
Blumatica
5 Marzo 2025 at 09:46
Buongiorno,
sì le polizze assicurative prevedono un beneficiario nominato al momento della stipula e non vanno indicate in dichiarazione di successione.
Se l’errore è stato fatto, l’unico modo per riparare è inviare una dichiarazione sostitutiva che annulli la precedente.
Cordiali saluti.