
Condizioni, modalità e sanzioni
Il dirigente scolastico è un datore di lavoro e, in quanto tale – nel caso si verifichino incidenti sul lavoro dei propri lavoratori che prevedano una prognosi di almeno 3 giorni – è tenuto alla denuncia all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro entro 48 dalla comunicazione da parte del lavoratore. Ci sono ovviamente precisi chiarimenti laddove ad esempio il lavoratore faccia comunicazione in giorni festivi (domenica) o nel caso di settimane corte assimilando il sabato a giorno feriale ordinario; in tali casi il termine decorrerebbe dal lunedì successivo.
Se invece la prognosi fosse inferiore ai 3 giorni, il dirigente scolastico dovrà limitarsi ad una comunicazione di infortunio all’INAIL, a meno che la prognosi non superi, successivamente, i 3 giorni; in tal caso il termine decorrerebbe dalla presentazione dell’ultimo certificato medico.
Al fine di agevolare il compito di denuncia o comunicazione dei dirigenti scolastici è disponibile un servizio offerto dal SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) che, anche grazie alla presenza di guide, manuali e avvisi specifici, consente di velocizzare tale operazione con certezza di invio grazie al rilascio di specifica ricevuta.
Sono previste sanzioni a carico del dirigente scolastico?
Certo, la mancata denuncia prevede sanzione pecuniaria tra € 1.290,00 e € 7.745,00.
In caso di mancato pagamento, l’INAIL segnala all’Ispettorato del Lavoro la violazione per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
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