Come gestirlo correttamente e risparmiare un patrimonio.
Già prima dell’avvento della dichiarazione di successione telematica, molti notai e professionisti del settore tutelavano questo diritto nel trasferimento mortis causa della casa coniugale. In genere, nella successione del coniuge deceduto subentra il coniuge superstite che continua ad abitare quell’immobile. Questo trasferimento, si sa, rileva anche fiscalmente; quindi il coniuge che rimane nell’abitazione è tenuto a versare le imposte relativamente all’intero valore o a una quota dell’immobile ereditato.
Individuare correttamente il valore imponibile
Proprio questo fatto rappresenta il punto cruciale di tutta la questione: riuscire a determinare correttamente il reale valore trasferito dell’immobile che costituisce l’imponibile su cui versare le imposte. In questo tipo di gestione convergono, come al solito, aspetti giuridici e aspetti fiscali da questi derivanti.
Più diritti da tutelare sullo stesso bene
La casa coniugale che viene trasferita quando uno dei due coniugi decede è sempre un affare delicato. Su di essa, infatti, si esercitano vari diritti tutti derivanti da diversi aspetti e situazioni giuridiche. Primo fra tutti il “regime coniugale” esistente tra i coniugi in vita, che può essere:
- “comunione dei beni” – è il regime previsto dal “diritto di famiglia” detto anche “legale” in quanto viene acquisito automaticamente dagli sposi che non dispongono o non scelgono di aderire a una diversa “convenzione matrimoniale”. I beni acquistati dai coniugi durante questo regime, appartengono a entrambi (ad eccezione dei beni personali, ad esempio, quelli ereditati da uno dei due durante il matrimonio);
- “separazione dei beni” – è il regime scelto con una “convenzione matrimoniale” che può avvenire prima, all’atto del matrimonio o durante lo stesso. I beni acquistati da uno dei due durante il matrimonio, costituiscono patrimonio esclusivo di chi ha effettuato l’acquisto.
Scioglimento della comunione
Il divorzio o la morte di uno dei coniugi scioglie comunque l’eventuale “comunione” preesistente. Il patrimonio, eventualmente posseduto precedentemente dai due in regime di comunione, viene scisso in due parti e la parte spettante al coniuge deceduto è quella che cade in successione. Il patrimonio, invece, già eventualmente posseduto in regime di separazione dal coniuge che decede per primo, rappresenta i beni che cadono in successione in questo secondo caso. Con la morte di uno dei due, quindi, si configura sempre il caso del patrimonio separato.
La casa coniugale che cade in successione
Ora potrebbe capitare che nel patrimonio trasferito al coniuge superstite ci sia anche la casa coniugale. L’immobile, cioè, in cui i due avevano vissuto durante il loro matrimonio e che, nella stragrande maggioranza dei casi, rappresenta l’unico immobile trasferito.
Diritto di abitazione del coniuge superstite
Questo particolare diritto che l’istituto del matrimonio conferisce al coniuge superstite su questo specifico immobile rappresenta una parte di valore del bene che non viene trasferita per causa di morte in quanto derivante, appunto, dal matrimonio.
Determinazione del valore imponibile della casa coniugale
Il valore imponibile da considerare a base delle imposte da versare deve essere calcolato innanzitutto in riferimento all’intero o a una quota del bene che cade in successione (dipende se il coniuge deceduto era titolare esclusivo o in quota dei diritti immobiliari sullo stesso) comunque, in entrambi i casi, al netto del valore del diritto di abitazione del coniuge. Allora, a questo punto, come determinare esattamente questo valore? Il diritto di proprietà, come risaputo, è un diritto composto da:
- diritti d’uso – usufrutto, uso, abitazione, ecc.;
- diritti di disposizione – nuda proprietà, ecc.
Il diritto di abitazione è equivalente, come visto, all’usufrutto. Il valore imponibile da considerare per il trasferimento corrisponde, quindi, al valore della nuda proprietà.
Per pervenire al corretto valore della nuda proprietà bisogna effettuare il calcolo tenendo conto dell’età di chi esercita il diritto d’uso sul bene: in questo caso il coniuge superstite. Il valore da assoggettare alle imposte è proprio quello della nuda proprietà, mentre al coniuge superstite si trasferisce il diritto di proprietà.
Diritto di abitazione del coniuge e dichiarazione di successione
Nella dichiarazione di successione, che serve appunto a pagare effettivamente queste imposte, bisogna indicare e spiegare la modalità operativa di calcolo eseguita per pervenire a questi risultati:
Figura 1 – esempio di compilazione del quadro del Mod. 4 del bene immobile oggetto di trasferimento.
Nell’esempio sopra esposto risulta evidente il risparmio di imposte ottenuto con questo tipo di gestione che, per valore imponibile su cui applicare il 3% [imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%)] si tiene conto del solo valore di:
- nuda proprietà – € 56.700,00 X 0,03 = € 1.701,00
- piuttosto che il valore della piena proprietà – € 126.000,00 X 0,03 = € 3.780,00.
Decisamente un grande risparmio conseguito e una giusta salvaguardia dei diritti dei cittadini contribuenti.
Diritto di abitazione del coniuge e dichiarazione di successione telematica
Nella nuova dichiarazione di successione telematica questo tipo di gestione risulta semplificato dall’introduzione di codici di scelta specifici per definire benefici e agevolazioni di cui godono gli eredi. Soprattutto per la particolare condizione del coniuge superstite anche in merito all’agevolazione prima casa.
Figura 2 – estratto dalle istruzioni di compilazione della nuova dichiarazione di successione telematica
Come appare subito chiaro il coniuge superstite “rinunciatario” – quindi un soggetto che decide di non partecipare proprio all’eredità del coniuge deceduto – può, grazie al suo diritto di abitazione sulla casa coniugale, rimanere a vivere nell’immobile e scegliere di farlo sfruttando il beneficio “prima casa”. Ma se il coniuge superstite rinuncia all’eredità e il suo diritto di abitazione gli deriva dal matrimonio, non è tenuto al pagamento di alcuna imposta per questo, perché decide di sfruttare il beneficio “prima casa” sul proprio diritto di abitazione? Nella dichiarazione di successione può scegliere di beneficiare dell’agevolazione prima casa anche un solo detentore di quote e/o diritti su un bene immobile che viene trasferito a più aventi diritto. Nel caso in cui, evenienza questa assai diffusa, a essere chiamati alla successione siano il coniuge superstite e uno o più figli del de cuius, il bene viene trasferito per quote ai legittimi eredi. Ora, semmai il coniuge superstite rinunci all’eredità, il bene passerà al figlio o ai figli che decidono di accettare. Nell’esempio in trattazione, quindi, la “proprietà” del bene andrà esclusivamente agli eredi che non rinunceranno. Per i beni su cui si sceglie di beneficiare dell’agevolazione “prima casa” (si ribadisce che basta che uno solo degli aventi diritto lo faccia e vale per l’intero immobile), la norma fiscale prevede il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 + € 200) in luogo del tre per cento sul valore imponibile. In questo caso il figlio o i figli acquisteranno la proprietà dell’immobile, pagheranno solo i € 400 di minimi di imposte e, sull’eventuale acquisto futuro di un nuovo immobile, potranno beneficiare dell’agevolazione prima casa in quanto; in questa occasione, ha richiesto l’agevolazione il coniuge superstite e non loro.
Gestione delle dichiarazioni di successione con Blumatica SuccessOne
I calcoli e la corretta gestione dei diritti immobiliari visti fin qui risultano ancora più semplici e agevolati se si sceglie di utilizzare il software Blumatica SuccessOne: l’applicazione dedicata a questo tipo di procedure di Blumatica che consente di affrontare e risolvere in maniera definitiva tutte le dichiarazioni di successione vecchie e nuove, di produrre tutti i calcoli e gli elaborati previsti o il file per l’invio telematico delle nuove dichiarazioni.
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Figura 3 – il programma SuccessOne all’opera proprio mentre si gestisce il coniuge superstite in una dichiarazione di successione
Un commento
Avagliano Salvatore
3 Settembre 2019 at 12:16
Salve, l’ipotesi prospettata (riduzione della base imponibile per diritto di abitazione gravante sull’immobile) da risultati concreti (minori imposte) solo nel caso di rinuncia all’eredità del coniuge superstite.
Poiché se non rinuncia, l’immobile è da considerarsi prima casa per il coniuge con applicazione delle imposte fisse a prescindere dal valore dell’immobile..
Ufficio Stampa Blumatica
3 Settembre 2019 at 14:42
La possibilità di accedere ad una riduzione d’imposta non dipende dalla rinuncia o meno all’eredità, ma dal possesso di alcuni requisiti “soggettivi” da parte del coniuge superstite.
Bisogna necessariamente considerare due diversi aspetti da cui dipendono altrettante situazioni:
1) il diritto di abitazione del coniuge superstite riduce direttamente il valore imponibile dell’immobile in questione a prescindere dalla conseguente accettazione o meno del coniuge superstite.
Infatti, a qualunque soggetto poi venga trasferito il bene caduto in successione (magari diverso dal coniuge), il suo valore può essere riferito alla mera nuda proprietà in quanto, per esso, sono stati scissi i diritti d’uso da quelli di disposizione. In parole povere una cosa è pagare il 3% su 1.000 euro, ad esempio, e un’altra applicare la stessa aliquota su un monte di 500 euro.
2) ove, invece, il coniuge superstite possegga i requisiti per accedere al beneficio “Prima casa” (discorso diverso da quello precedente), può scegliere tranquillamente di avvalersene se rinuncia, ad esempio, ma conservando il diritto di abitazione e quindi versando i minimi d’imposta (oggi 200 + 200 euro – tariffa fissa come definiti dall’utente) in relazione a questo suo diritto che ha deciso di esercitare; oppure avvalersene non rinunciando all’eredità e versare comunque i minimi d’imposta su quanto ricevuto per successione. In entrambi i casi, comunque, vanificherebbe il proprio vantaggio fiscale in quanto verserebbe sempre la stessa cifra di imposta. Libero di farlo, magari per agevolare chi effettivamente poi acquisterà i diritti su quel bene in caso di una sua rinuncia all’eredità. Innumerevoli sono i casi in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità ma decida di continuare a godere del proprio diritto di abitazione, nel contempo acquisito con le agevolazioni fiscali per favorire, in genere, i propri figli che acquistano la proprietà del bene praticamente senza spendere quasi nulla e conservando la possibilità di acquistare un altro bene in futuro beneficiando dell’agevolazione in trattazione.
Non è affatto detto, però, che il coniuge superstite goda sempre della possibilità di avvalersi, in casi come questi, del beneficio Prima casa, magari perché già usufruito in precedenza su altro immobile o riservarsi di farlo in futuro in previsione di un acquisto di maggior valore. Ma certamente non esiste la regola che obbliga il coniuge superstite non rinunciatario a beneficiare dell’agevolazione “Prima casa” sulla “casa coniugale”.
Mara
12 Settembre 2019 at 10:56
Nella compilazione telematica dell’agenzia delle entrate, ormai resa obbligatoria per le dichiarazioni di successione, come si fa ad indicare il valore dell’immobile decurtato del diritto di abitazione, visto che il codice del diritto è riferito alla proprietà del defunto, e nella devoluzione le istruzioni indicano di immettere 1/1 anche in caso di nuda proprietà, quindi se si immette un valore inferiore al valore catastale il software indica un errore. Come si fa, quindi, a pagare le imposte ipotecaria e catastale sulla base del valore netto, come suggerito in questo articolo?
Ufficio Stampa Blumatica
13 Settembre 2019 at 16:04
Buongiorno e grazie per il commento.
Gestire questo diritto nella dichiarazione telematica (ma anche quella col Modello 4) è piuttosto semplice in quanto nelle due caselle della quota trasferita bisogna indicare comunque l’effettiva quota devoluta: 1/1 ad esempio. Infatti, il valore trasferito non viene ridotto perché si abbassa questa ultima quota (che deve rimanere tale), ma perché il valore indicato per il bene dal contribuente, viene riferito solo alla sua componente “dispositiva” e quindi non comprensiva dei diritti d’uso. Nella casella: diritto trasferito si può lasciare tranquillamente Proprietà avendo cura, però, di indicare anche che su questo immobile insiste il diritto d’uso del coniuge superstite, selezionando la voce dal menù a scorrimento.
Mara
13 Settembre 2019 at 08:57
Nella compilazione telematica dell’agenzia delle entrate, se si inserisce il valore netto dell’immobile decurtato del diritto di abitazione, il software segnala errore e non fa andare avanti. Infatti nelle istruzioni è specificato che nel codice diritto va inserito quello relativo alla proprietà del defunto, e nella devoluzione è indicato di inserire 1/1 anche in caso di nuda proprietà e abitazione, il che obbliga ad inserire nella casella lo stesso valore catastale lordo della casella precedente. Come si fa, quindi, a pagare le imposte ipotecaria e catastale sulla base del valore netto, come suggerito in questo articolo?
Ufficio Stampa Blumatica
13 Settembre 2019 at 15:55
Buongiorno,
… come già detto, infatti, viene comunque devoluta l’intera proprietà che resta il diritto da trasferire. E’ solo il valore che viene diminuito per pagare le giuste imposte in casi come questo. Nella successione legittima non è consentito suddividere i diritti immobiliari in quanto, per questo, c’è bisogno di una specifica disposizione testamentaria. Nella legittima i diritti trasferiti vengono ricevuti così come lasciati. Con l’indicazione del diritto di abitazione del coniuge sul bene corrente non si fa altro che segnalare all’ufficio che l’imponibile dichiarato è diminuito di questo valore che non viene trasferito per successione e quindi spiega il minor valore dichiarato rispetto a quello che risulterebbe applicando la valutazione automatica del diritto di proprietà. Nelle istruzioni di compilazione, infatti, è ben specificato che il diritto di abitazione del coniuge sarà “riportato nella trascrizione del certificato di successione e volturato al pari degli altri diritti presenti nella sezione devoluzione” – nella trascrizione del certificato di successione – non in Catasto dove in molti uffici, ancora oggi, non è possibile iscrivere il diritto di abitazione con la nuda proprietà.
Nik
15 Dicembre 2019 at 18:06
Buon giorno – in una successione per legge dove il de cuius lascia coniuge e 2 figli, il coniuge resta nella casa e chiede le agevolazioni prima casa – nel compilare la successione telematica vanno spuntati sia il campo dove sta “agevolazioni prima casa”e anche il campo “uso abitazione” oppure basta solo il primo ” agevolazioni prima casa” – ci sono differenze e risparmi ?
Ufficio Stampa Blumatica
16 Dicembre 2019 at 09:35
Rappresenta una propria e vera scorciatoia fare la selezione, consentita solo per il coniuge superstite, corrispondente nella casella “diritto di abitazione”, ma le due modalità sono corrispondenti e produco lo stesso risultato.
Nicola
15 Dicembre 2019 at 19:31
Buon Giorno
Nel Compilare il campo EC1 nella casella 29 (Diritto di abitazione) – se si fa una dichiarazione e il decuius lascia il coniuge e 2 figli – Il coniuge rimane nella casa come prima e chiede le agevolazioni prima casa i figli NO.
1) Si deve spuntare anche la casella (Diritto di abitazione) art. 540 del c.c. oppure NO – è automatico che per legge il diritto di abitazione spetta al coniuge.
Non l’ho mai spuntato ma chiedevo l’agevolazione prima casa e le imposte le calcolava in misura fissa.
Oppure va spuntata – è solo una questione di risparmio di imposte e di calcoli dell’asse ereditario oppure no
Buon Lavoro
Ufficio Stampa Blumatica
16 Dicembre 2019 at 09:37
E’ indifferente, considerato che il coniuge superstite che sceglie l’agevolazione prima casa con o senza sfruttare anche il diritto di abitazione, è tenuto a versare, in ogni caso, solo i minimi di imposta ipotecaria e catastale.
Michela Nucci
17 Aprile 2020 at 15:45
Buonasera,
avrei necessità di un informazione. Marito, moglie e due figli.
Due immobili.
1) nuda proprietaria la figlia in cui vive con la propria famiglia con diritto di abitazione della madre;
2) nudo proprietario il figlio (che vive con la propria famiglia in altro immobile di propria proprietà). In quest’ultimo immobile vivevano il babbo (di cui godeva il diritto di abitazione) e la mamma.
Il babbo è deceduto a febbraio scorso nell’abitazione di cui è nudo proprietario il figlio ci sono la mamma e la badante.
Come può essere sistemata la situazione ?
Da tener presente che il figlio vive in un immobile acquistato dal padre e la figlia gode di altro immobile comprato dal padre, così facendo che i figli avevano le stesse cose.
La mamma può continuare ad abitare nella casa si familiare ma di cui lei non è mai stata proprietaria perchè gode del del diritto di abitazione in quella della figlia.
Ringrazio e saluto M.N.
Ufficio Stampa Blumatica
22 Aprile 2020 at 09:35
Salve,
potrebbe specificare meglio se la madre gode del diritto di abitazione o di usufrutto sui due immobili? Così avendo informazioni più dettagliate saremo in grado di risponderle meglio.
Grazie.
Giancarlo
19 Agosto 2020 at 17:24
Premesso che la descrizione su-esposta sembra un “rompicapo” da sciogliere….. Da quanto hai esposto, si intuisce che il de-cuius sia il genitore maschile, mentre l’unico l’immobile di cui godeva del diritto di usufrutto (e quello ove risiedevano entrambe i genitori) è quello sul quale è nudo proprietario il figlio. Per cui, per l’estinzione del diritto di usufrutto non va inoltrata la denuncia di successione ma semplicemente una voltura catastale per riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà. Per quanto riguarda l’usufrutto sulle case credo che non può essere considerato uguale al diritto d’abitazione. credo invece che questo diritto sia sempre legittimo sulla casa ove vive il genitore superstite (la moglie).
Quindi nel tuo caso specifico sulla moglie si estende il diritto di abitazione della casa ove attualmente risiede (e nella voltura può anche essere riportato tale diritto), mentre continuerà ad esercitare il diritto di usufrutto sulla casa di cui è usufruttuaria; entrambe i diritti rimarranno “vita natural durante”.
Ufficio Stampa Blumatica
24 Agosto 2020 at 14:18
Buonasera,
dal suo commento, che sembra una risposta a un parere che ci risulta non aver mai dato, ci riesce difficile interpretarne il senso o l’eventuale quesito posto (almeno nella parte iniziale del testo). Per quanto riguarda la sua opinione in merito agli altri due punti, ci consenta di non essere d’accordo con lei in quanto:
1) riunione d’usufrutto: bè non è il caso di gestirla nel modo da lei suggerito perché non si tratta dell’usufrutto del de cuius (che non può essere trasferito) ma dell’acquisto del diritto di “abitazione” del coniuge superstite che bisogna fare con una regolare denuncia di successione e non con una riunione di usufrutto;
2) valore del diritto di abitazione pari al diritto di usufrutto: anche in questo caso ci sentiamo di dover dissentire dalla sua affermazione -“Per quanto riguarda l’usufrutto sulle case credo che non può essere considerato uguale al diritto d’abitazione” – e ci farebbe cosa gradita se ci facesse sapere, quando lei si trova a gestire diritti del genere (abitazione in questo caso), quali valori considera per questo particolare diritto d’uso che noi assumiamo sempre pari al diritto di usufrutto.
Saremmo infinitamente grati se ci fornisse delle spiegazioni o richieste un po’ più dettagliate in merito, per consentirci di fornire dei pareri sempre più esaustivi e corretti in merito agli articoli che pubblichiamo sul nostro blog, al fine di migliorare sempre la competenza di chi, oggi, è impegnato in questo interessante settore professionale.
Cordiali saluti.
PIERO SGURA
11 Luglio 2020 at 07:15
Premesso:
La Risoluzione 29/2005 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio fiscale delle agevolazioni prima casa può essere richiesto anche dal coniuge che ha rinunciato l’eredità.
Ricorrendo infatti i presupposti previsti dall’art. 540 c.c., il coniuge del de cuius, pur se rinunciatario dell’eredità, ha ex lege il diritto di abitazione sulla casa familiare.
Pertanto, su tale immobile egli ha il diritto di chiedere le agevolazioni prima casa in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge sopra elencate;
DOMANDA:
1) il coniuge superstite rinunciatario che non ha la residenza nell’unico immobile che cade in successione (risiede nello stesso Comune nella casa di uno dei figli), ha diritto comunque a chiedere l’agevolazione di prima casa, anche se non risiede in tale immobile, possedendo ovviamente tutti i requisiti previsti dalla legge?
In altre parole, la rinuncia all’eredità (civile abitazione) da parte del coniuge superstite residente nello stesso comune ma in altra abitazione, se da una parte non gli da il diritto di abitazione , dall’altra gli consente di chiedere l’agevolazione di prima casa (imposte fisse), ovviamente nelle ipotesi di possedere tutti i requisiti di legge?
Ufficio Stampa Blumatica
14 Luglio 2020 at 07:34
Buongiorno e grazie per l’interesse,
l’agevolazione Prima casa non prevede l’obbligo di residenza in quella specifica abitazione ma nello stesso comune in cui è situato l’immobile.
Quindi, nel caso da lei proposto, il coniuge superstite può benissimo sfruttare il beneficio senza necessariamente andare a vivere in quella casa.
Prima casa è un’agevolazione che riguarda il momento dell’acquisto dell’immobile e non è affatto detto che poi debba diventare l’abitazione principale del beneficiario. Altra cosa è il diritto di abitazione che, in linea di principio, si dovrebbe esercitare sulla “casa coniugale”, cioè il luogo di residenza che si condivideva col coniuge deceduto finché era in vita. Infatti la norma dice che il coniuge superstite può “continuare” ad abitare la casa e i mobili che la corredano. Questo verbo lascia intendere una ben determinata situazione pregressa.
Sperando di aver risposto efficacemente al suo quesito, permane la nostra disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti sul blog Blumatica.
Nico
2 Dicembre 2020 at 19:24
Buonasera,
il notaio ha presentato dichiarazione di successione in seguito alla morte di mio papà. Mia madre continuerà a vivere nella casa caduta in successione (che aveva in comunione) e io e mio fratello erediteremo la nostra quota. E’ stato fleggato il campo relativo alla richiesta di agevolazione prima casa (P e X). Ai fini IMU la casa è esente? Penso di sì, ma ho solo paura che non avendo il notaio esplicitato il diritto di abitazione (non ha fleggato la casellina) ci possano essere problemi, pur essendo manifesto e chiaro che mia madre ha sempre avuto in quella casa la residenza, che continuerà a risiedervi, che abbia richiesto agevolazione prima casa e che non abbia altri immobili. Grazie per un aiuto.
Ufficio Stampa Blumatica
3 Dicembre 2020 at 09:16
Buongiorno,
per quanto concerne l’agevolazione “prima casa”, che ricordiamo riguarda solo la fase di acquisto/trasferimento dell’immobile, va bene così in quanto le imposte in misura ridotte sono sempre le stesse, sia col diritto di abitazione che senza. Quest’ultimo diritto si esercita a prescindere, anche senza specificarlo espressamente. Per quanto riguarda l’IMU, invece, l’immobile è esente se rappresenta l'”abitazione principale” dell’occupante (sua madre in questo caso).
Può approfondire i concetti di “Prima casa” e “abitazione principale” leggendo gli altri articoli presenti sul blog: Successioni e volture
Cordiali saluti.
RAFFAELE
4 Gennaio 2021 at 17:17
Salve,
in primis complimenti per il blog.
Ho una problematica;
Due coniugi hanno acquistato un immobile al 50% usufruendo , Ognuno per la propria quota parte, delle agevolazioni prima casa.
Muore la moglie e la casa va in eredità al coniuge ed altri due figli, che hanno anch’essi acquistato un immobile con agevolazione.
Il diritto di abitazione del coniuge superstite e proprietario della sua quota, può permettere di pagare le imposte in maniera fissa?
La ringrazio anticipatamente
Ufficio Stampa Blumatica
5 Gennaio 2021 at 09:29
Nel ringraziarLa per i complimenti, Le dico subito che il coniuge superstite può tranquillamente accettare col beneficio “prima casa” l’ulteriore quota di proprietà dell’immobile posseduto in regime di comunione col coniuge deceduto. Anzi, avrebbe addirittura una doppia possibilità in questo caso:
1) in quanto coniuge superstite potrebbe continuare ad abitare la casa coniugale, in forza del diritto di abitazione derivante dall’istituto del matrimonio, questo anche in caso di rinuncia all’eredità che consentirebbe comunque di accedere al beneficio prima casa e al pagamento delle imposte in misura fissa (400, 00 € complessivi per imposta ipotecaria e catastale);
2) in quanto erede, diritto derivante dalla successione questa volta, potrebbe accettare un’ulteriore quota di immobile già agevolato, e per questo ripetere il beneficio con la possibilità, anche qui, di versare le imposte in misura fissa analogamento a quanto riportato nel punto precedente.
La scelta dell’agevolazione “prima casa” da parte del coniuge superstite e padre dei due coeredi (i due figli), estenderebbe anche a quest’ultimi i benefici fiscali a prescindere che gli stessi siano già possessori di altri immobili “agevolati”.
Infine, da un unto di vista più operativo, la gestione pratica di questa condizione nella redazione della dichiarazione di successione, si risolve tramite la scelta di uno degli otto codici previsti in relazione al coniuge superstite e riportati di seguito:
Da cui è facile dedurre che, in ogni caso da Lei richiesto, è possibile che il coniuge superstite acceda all’agevolazione prima casa.
Cordiali saluti.
RAFFAELE
5 Gennaio 2021 at 15:36
La ringrazio vivamente.
Quindi l’aver usufruito delle agevolazioni in precedenza non non fa venir meno il l’agevolazione sul diritto di abitazione, trattandosi di un risparmio di imposta ipotecaria e catastale e non di registro.
Grazie ancora
JESSICA
7 Gennaio 2021 at 15:21
BUONGIORNO. LE CHIEDO AIUTO E CONSIGLIO PER QUESTO CASO: IL DE CUIUS ERA PROPRIETARIO, ASSIEME ALLA MOGLIE, DELLA CASA DI RESIDENZA E DI ALTRI DUE IMMOBILI SITI NELLO STESSO COMUNE.
GLI EREDI, PER LEGGE, SONO MOGLIE E I TRE FIGLI (DUE DEI QUALI, MAGGIORENNI, RISIEDONO E VIVONO CON LA MADRE, L’ ALTRO RISIEDE IN ALTRO COMUNE).
ESSENDO LA MOGLIE PROPRIETARIA PER QUOTA, DI PIù IMMOBILI NELLO STESSO COMUNE, PUò RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E/O DIRITTO DI ABITAZIONE PER L’ ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENZA?
‘SPUNTARE’ IL CODICE 1 NEL MENù A TENDINA ‘DIRITTO DI ABITAZIONE’ IMPLICA DICHIARARE AUTOMATICAMENTE DI ‘non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile’ QUINDI DICHIAREREBBE IL FALSO.
Se la moglie non potesse usufruire dell’agevolazione, potrebbe farne richiesta uno dei due figli che vivono con la madre? Eventualmente, in questo caso, il figlio potrebbe poi in futuro acquistare un altro immobile usufruendo ancora dell’agevolazione?
MI SCUSO PER LA DOMANDA ARTICOLATA E RINGRAZIO PER L’ ATTENZIONE.
Ufficio Stampa Blumatica
7 Gennaio 2021 at 16:02
Buonasera e grazie per l’interesse,
il caso da Lei prospettato è effettivamente delicato e da gestire con le dovute attenzioni. La condizione del coniuge superstite va considerata in relazione stretta con gli accadimenti che aprono la successione (morte del marito in questo caso). Cerchiamo di ricostruire i passaggi in modo da evidenziare perfettamente la possibilità di accesso al beneficio “prima casa” del coniuge superstite:
Se i due figli conviventi risiedono nello stesso comune in cui sono situati gli altri due immobili, come in realtà probabilmente sono, possono richiedere il beneficio su ciascuno di essi. Ovviamente, però, se quest’ultimi decideranno di acquistare un’altra casa con l’agevolazione dovranno, entro un anno dal secondo acquisto, cedere la prima.
Sperando di essere stati effettivamente d’aiuto, porgiamo cordiali saluti.
Emilio Fabrizi
25 Aprile 2021 at 20:18
Salve, seguo con attenzione tale tematica e tal riguardo volevo porvi il seguente quesito, ovverosia se lo stesso concetto può essere esteso anche all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
Mi spiego meglio. L’ex moglie, per effetto della sentenza di separazione (regolarmente trascritta al Catasto), risulta assegnataria della casa coniugale e ha rinunciato all’eredità. Gli eredi (due figli) possono indicare quale valore dell’immobile, la nuda proprietà, o devono indicare la piena proprietà? Al riguardo, preciso di aver contattato un notaio e un funzionario dell’agenzia delle entrate i quali mi hanno riferito che andrebbe indicato il valore della piena proprietà e non la nuda proprietà. Come devo procedere? Grazie e buona serata
Ufficio Stampa Blumatica
26 Aprile 2021 at 09:18
Buongiorno e grazie per l’attenzione dedicata al nostro blog,
in realtà il caso prospettato è così specifico da meritare ulteriori approfondimenti. Primo fra tutti bisognerebbe specificare se la sentenza intervenuta si riferisce a una “separazione” o un “divorzio”. Infatti, è solo quest’ultimo che fa cessare i diritti matrimoniali, successori e scoglie l’eventuale regime di comunione preesistente.
Se fosse vera questa evenienza, cioè divorzio e non separazione, allora l’ex coniuge (così come Lei lo ha definito) non avrebbe dovuto nemmeno “rinunciare” all’eredità perché non avente alcun diritto su di essa.
Il coniuge superstite, invece, gode del diritto di abitazione della casa coniugale in virtù dell’art. 540 del c.c.; ma nel Suo caso la residenza è stata assegnata da una sentenza giudiziale, e non per diritti derivanti dal matrimonio. Ciò è stato trascritto ai Registri immobiliari e non al Catasto come riportato. I due figli (eredi) ricevono la piena proprietà dell’immobile, non “piena” perché gravata da ulteriori diritti, ed è su questo valore che sono tenuti a pagare le imposte. Se comunque uno dei due, o entrambi, ha la residenza nello stesso comune in cui è situato l’immobile e non ha già usufruito dell’agevolazione “prima casa”, può farlo adesso pagando solo i minimi di tariffa prevista (200,00 + 200,00 €) e risparmiare ancora di più rispetto al pagamento dovuto per il solo diritto di nuda proprietà.
Sperando di essere stati utili ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.
Giovanni
9 Maggio 2021 at 09:53
Buongiorno. Nello stesso Comune io ho la proprietà di un appartamento adibito a residenza familiare mia moglie una casa di abitazione non utilizzata.
Chiedo se nel caso del mio decesso prima di mia moglie essa facendo atto di rinuncia a favore di mia figlia ma per ex lege 540 avrà il diritto di abitazione nella successione si può beneficiare dell’agevolazione fiscale come prima casa .
Grazie per la risposta.
Ufficio Stampa Blumatica
10 Maggio 2021 at 09:09
Buongiorno,
per quanto riguarda la prima domanda, inerente la possibilità futura di Sua moglie di continuare ad abitare la casa coniugale in base all’art, 540, la risposta è sì. A nulla conta il fatto che Sua moglie sia già intestataria di altra casa di abitazione nello stesso comune.
Per quanto riguarda la rinuncia, invece, essa si fa in via pura e semplice e non a favore di qualcuno. Ovviamente se il coniuge superstite rinuncia, gli altri aventi diritto vedranno accrescere la propria quota di eredità. Sua figlia, in tal caso, se non concorre con altri soggetti all’eredità.
Per quanto riguarda la seconda domanda, se nella successione si possa beneficiare dell’agevolazione prima casa, la risposta dipende da chi sceglierà il beneficio. Nella situazione da Lei prospettata: “mia moglie ha una casa di abitazione non utilizzata“, e questa casa è situata nello stesso comune della Sua, allora Sua moglie non avrà i requisiti per il beneficio prima casa in quanto, la suddetta agevolazione, impone che non si sia in possesso a titolo esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nello stesso comune. Avendone i requisiti, comunque, potrà scegliere il beneficio Sua figlia e l’agevolazione consentirà di pagare le imposte al minimo.
Cordiali saluti.
Letizia
21 Maggio 2021 at 07:52
Se si commette l’errore di inserire il codice 4 al diritto di abitazione sia sulla casa di residenza sia su una seconda casa come correggere l’errore? nella voltura e’ gia’ apparsa la voce diritto di abitazione. Pensavo che Agenzia delle Entrate riscontrasse l’errore essendo impossibile avere 2 case diverse con diritto di abitazione del coniuge superstite. Come risolvere? grazie
Ufficio Stampa Blumatica
21 Maggio 2021 at 10:15
Buongiorno,
in questi casi l’unica soluzione è rappresentata da una dichiarazione “sostitutiva”, che sostituisce appunto la precedente, da inviare con codice 1 (con trascrizione e voltura) quindi con la ripetizione del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale e con la rettifica delle successive operazioni di volturazione.
Cordiali saluti.
letizia
21 Maggio 2021 at 11:55
ma devo ripagare ? inoltre questo codice 4 diritto di abitazione senza agevolazioni per prima casa puo’ chiarirmi che vuol dire? perche’ al telefono della agenzia la prima volta mi hanno detto che non avevamo diritto se non c’era un mutuo per quello io lho messo ma oggi mi dicono che non e’ vero si applica a chiunque se ha una sola casa nel comune dove si vive. E’ vero? perche’ allora in questo caso ho pagato di piu’. Comunque accettare una dichiarazione in cui, per errore si inseriscono 2 prime case, e’ assurdo da parte della agenzia delle entrate
Ufficio Stampa Blumatica
21 Maggio 2021 at 12:58
Col codice relativo al diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa coniugale che Lei ha indicato, non ha scelto l’agevolazione “prima casa”. L’istituto del matrimonio, e non la successione, concede al coniuge superstite di continuare ad abitare la casa coniugale e, in base a questo sesso diritto, potrebbe farlo anche col beneficio della prima casa seppur rinunciando all’eredità (cnf. gli altri codici previsti).
La differenza è che l’erede (il coniuge in questo caso) sarà tenuto a pagare le imposte in misura proporzionale al valore catastale dell’immobile se non opta per l’agevolazione prima casa, in misura ridotta, invece, se eredita col beneficio fiscale.
Lei col codice 4 ha indicato che il coniuge superstite esercitava il diritto di abitazione, ma senza tuttavia sfruttare l’agevolazione fiscale concessa. Il problema deriva dal fatto che il diritto di abitazione si può esercitare sulla “casa coniugale” che in teoria dovrebbe essere una e non due. Le consiglio di rileggere l’articolo per comprendere meglio le modalità di compilazione della dichiarazione di successione in relazione a questo tipo di diritti.
Cordiali saluti.
Maurizio Scognamiglio
25 Maggio 2021 at 11:10
Salve, ho un dubbio sulla successione di mio padre di cui mi sto occupando: la seconda casa dei miei al Catasto (in visura) risulta intestata solo a mia madre (che è in vita) ma fu da loro acquistata in regime di comunione e tale è rimasta anche dopo la separazione dei beni (fatta in seguito dai miei); domanda: in successione è corretto inserire come possesso del defunto 1/2? inoltre quale codice diritto va inserito?
I CODICI DIRITTO DISPONIBILI SONO:
Proprietà 1
Proprietà superficiaria 1s
Proprietà per l’area 1t
Nuda proprietà 2
Nuda proprietà superficiaria 2s
Nuda proprietà per l’area 2t
Abitazione 3
Abitazione su proprietà superficiaria 3s
Diritto del concedente 4
Diritto dell’enfiteuta 5
Superficie 6
Uso 7
Uso su proprietà superficiaria 7s
Usufrutto 8
Usufrutto su proprietà superficiaria 8s
Usufrutto su proprietà per l’area 8t
Servitù 9
Oneri reali 10
Ufficio Stampa Blumatica
25 Maggio 2021 at 12:57
Buongiorno,
il Catasto, si sa, non è probatorio. Ciò significa che le intestazioni dei beni in essi riportate non hanno un valore giuridico. In pratica risultare intestatario di un bene in Catasto non vuol dire che si sia il legittimo proprietario. La situazione giuridica effettiva di un immobile si può trovare solo nei registri immobiliari che conservano le trascrizioni degli atti intercorsi nel tempo. Tuttavia quando si redige una dichiarazione di successione, si sta trattando proprio l’aspetto fiscale dei trasferimenti e quindi si ricade nell’ambito del Catasto (aspetto fiscale collegato agli immobili).
Inoltre è la stessa AdE che si occupa dei due aspetti: dichiarazione di successione e catasto. Considerato che la nuova dichiarazione di successione telematica prevede anche la possibilità per il contribuente di “volturare” d’ufficio i beni immobili, sarebbe opportuno “preallineare” i dati in Catasto con quelli che poi saranno indicati nella dichiarazione. Quindi Le conviene aggiornare prima la situazione in Catasto (assegnando le rispettive quote agli intestatari) e poi inoltrare la dichiarazione telematica con i beni o le quote di essi caduti in successione.
Per quanto riguarda la seconda domanda, quale codice diritto indicare, è semplice perché lo trova indicato sulla visura e in funzione di ciò sceglierà il diritto da selezionare in dichiarazione.
Cordiali saluti.
simone marconi
7 Giugno 2021 at 19:25
salve, anche se non è ancora il momento volevo togliermi 2 dubbi. 1) finora è ben chiaro che il coniuge superstite puo vivere nell abitazione principale anche in caso di rinuncia all eredita. stessa cosa puo valere per il figlio convivente??mi spiego meglio. figlio di 35 anni, single e che lavora regolarmente, ma , a parte un conto corrente, non ha niente di suo, ne casa ne altro, da sempre vive insieme ai genitori , ed è l unica casa che ha la famiglia (casa intestata al padre). se vengono a mancare i genitori, ed il figlio rinuncia all eredità, puo comunque vuivere nella casa dei genitori defunti non avendo nessun altro posto dove vivere?? 2) se il figlio ha pochi soldi, e l eredita che riceve è ricca di vebi di valori, ma pribva di soldi liquidi, o comunque composta solo da beni immobiliari (casa e terreni) , se deve pagare l imposta di successione, come fa a pagare se in quel momento il figlio non ha soldi? e se riesce a richiedere un prestito , lo potra restituire sottoforma di terreni (visto che nell eredita non ci sono contanti)?????
Ufficio Stampa Blumatica
8 Giugno 2021 at 08:56
Buongiorno,
la situazione prospettata per cui si nutrono molti dubbi è alquanto improbabile a causa di alcune contraddizioni:
Sperando di aver dissipato qualche dubbio, porgiamo cordiali saluti.
Francesco
9 Giugno 2021 at 17:42
Buongiorno,
non riesco a venire a capo della seguente questione delicata.
A seguito della morte di mio padre io, mia sorella e mia madre diveniamo eredi della casa dei miei genitori e di due pertinenze (tutto al 100% di proprietà di mio padre).
Facendo la dichiarazione di successione legittima vado ad indicare sull’immobile della casa familiare nella casella “Diritto di abitazione” il codice 4 (dato che noi figli ereditiamo la nuda proprietà e mia madre mantiene il diritto di abitazione sull’immobile in qualità di coniuge superstite: ci avevano detto che non potevamo mettere il codice 1 non potendo mia madre chiedere l’agevolazione “prima casa” in quanto possedeva già una quota di altro immobile).
Di conseguenza, adesso che va pagata l’IMU entro il 16 giugno noi figli non dobbiamo pagare nulla su tale immobile. E lo stesso non pagherà mia madre, in quanto si tratta di abitazione principale di residenza e categoria A/3.
Fatta questa premessa mi chiedo se avrei dovuto segnare il diritto di abitazione del coniuge superstite, inserendo il codice 4 nella casella “Diritto di abitazione”, anche per i due immobili di pertinenza (cosa che non ho pensato di fare in sede di dichiarazione di successione).
Oppure questo diritto di abitazione di mia madre si estende in automatico anche alle due pertinenze (e di conseguenza nessuno di noi tre dovrà pagare IMU per le due pertinenze e noi figli siamo solo nudi proprietari anche delle pertinenze)?
Se ho sbagliato qualcosa posso rimediare? E in che modo?
Grazie
Ufficio Stampa Blumatica
10 Giugno 2021 at 09:32
Salve,
intanto sua madre poteva benissimo richiedere l’agevolazione “prima casa” se solo possessore “pro quota” di altro immobile nello stesso comune.
Infatti, uno dei requisiti necessari per richiedere tale agevolazione è “non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazine situata nello stesso comune”.
Si è titolari esclusivi di un immobile quando lo si possiede interamente e quindi non si è proprietari per quote o su parte di esso.
Ovviamente la scelta di beneficiare dell’agevolazione prima casa, se fosse stata fatta a suo tempo, si sarebbe estesa anche alle pertinenze dell’abitazione. Per tutto questo si sarebbe dovuta pagare solo la tariffa minima delle imposte ipotecaria e catastale, ammontanti complessivamente a € 400,00.
Altro discorso è l’IMU, che non attiene all’agevolazione prima casa, ma da cui siete esenti perché l’immobile in cui vive Sua madre si prefigura come “abitazione principale”.
Per quanto riguarda la possibilità di rimediare agli errori commessi, beh non so fino a che punto sia conveniente ripresentare una dichiarazione sostitutiva per via della ripetizione obbligatoria di almeno una parte delle imposte versate precedentemente. Queste eventualità vanno valutate e gestite approfonditamente da mani esperte.
Sperando di essere stati d’aiuto, porgiamo cordiali saluti.
Francesco
10 Giugno 2021 at 15:10
Grazie per la risposta e per le delucidazioni che ha dato, e che spero possano servire anche ad altri lettori per evitare errori simili.
Lasciando ormai da parte la questione dell’agevolazione “prima casa”, non ho capito però se, per come ho fatto la dichiarazione di successione e cioè con la casella “Diritto di abitazione” lasciata vuota per le due pertinenze), sulle pertinenze l’agevolazione IMU spetta a tutti e tre o solo a mia madre.
Ancora grazie e complimenti per questo utilissimo blog che ho scoperto da poco.
Ufficio Stampa Blumatica
10 Giugno 2021 at 15:30
Grazie per i complimenti,
come già detto nella precedente risposta, l’eventuale esenzione dell’IMU non dipende da quanto dichiarato nella denuncia di successione, ma dal fatto che le due pertinenze siano collegate a un’abitazione principale. E’ quest’ultima condizione (abitazione principale) che consente di non pagare l’imu sulla casa e le pertinenze a essa connesse.
Cordiali saluti.
GIANCARLO BESTETTI
18 Luglio 2021 at 17:46
Ho ereditato da mia moglie mezza casa dove noi abitavamo insieme, sebbene separati, da oltre 20 anni.
L’atra meta’ della casa è andata a mio figlio che vive in una casa di sua proprietà.
A me è stato dato il diritto di abitazione.
Ora vogliamo vendere la casa.
Qui nascono le discussioni.
Il Notaio che ci ha fatto la Successione dice che a me in base ai coefficienti per la determinazione dei Diritti di abitazione e della mia età ( ho 83 anni ) mi dovrebbe spettare un 20% in più e non il semplice 50 % .
Il Notaio invece dove andremo a fare il Rogito (lo hanno scelto i nuovi propretari ) invece dice di NO perchè il diritto di abitazione decade per CONSOLIDAMENTO cioè quando si riuniscono in capo alla stessa persona sia il Diritto di Abitazione che il Diritto di PROPRIETA’.
Ma io li ho acquisiti insieme questi diritti alla morte di mia moglie avvenuta 8 anni fa.
Quale è la soluzione giusta ?
Gradirei per cortesia se possibile una sollecita risposta.
Grazie infinite per la vostra Professionaltà e complimenti per questo utilissimo sito.
Ufficio Stampa Blumatica
19 Luglio 2021 at 09:10
Salve,
il diritto di abitazione di cui lei gode è un diritto cosiddetto “aggiuntivo”. Questi ultimi sono diritti che, in genere, sono estesi all’intero bene e infatti le consente di godere interamente dell’immobile. Quindi non le dà una percentuale di proprietà in più, ma le permette di abitare in quella casa vita natural durante.
Per quanto attiene alla determinazione del suo valore, il diritto di abitazione segue lo stesso calcolo del diritto di usufrutto che si determina in funzione dell’età del titolare; ecco perché il primo notaio le parlava del 20%. La sua quota di diritto di proprietà è del 50% (come ci è dato sapere dalle informazioni che ci ha fornito) e al momento della vendita lei dovrà cedere queste quote e rinunciare al diritto di abitazione per consentire di acquisire la piena proprietà dell’immobile ai nuovi acquirenti.
Sarà lei a decidere come riterrà opportuno, ma il diritto di abitazione è un diritto personalissimo: può decidere di esercitarlo, continuando ad abitare in quella casa, o rinunciarvi e cedere l’immobile, ma in ogni caso non le conferisce ulteriori quote di proprietà sul bene.
Sperando di essere stai utili ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.
GIANCARLO BESTETTI
20 Luglio 2021 at 17:48
Grazie di cuore e complimenti ancora per la grande Professionalità e semplicità nel spiegare le cose.
Cordiali saluti.
filippo
22 Ottobre 2021 at 11:01
buon giorno, sonoo un settantenne pensionato, vorrei esporvi quanto segue
nel 1987 e’ morta la mia prima moglie dopo anni mi sono risposato, ho solo una casa dove abbitiamo e per il 75% mia per il 25% di mia figlia, ora mia figlia vuole fare la divisione giudiziale, come posso tutelare la mia attuale moglie? di un attuale vendita .
grazie
Ufficio Blumatica
22 Ottobre 2021 at 12:59
Salve,
il matrimonio precedente si è estinto con la morte della prima moglie. L’attuale moglie è quella che godrà del diritto di abitazione sulla casa coniugale, la casa in cui abitate attualmente come da Lei dichiarato, in caso di una Sua dipartita.
Diverse sono invece le azioni che può intraprendere in vita. Comunque Lei detiene la maggior quota della casa (75%), quindi in caso di vendita forzosa riceverà la corrispondente quota monetaria.
Le consiglio, però, di rivolgersi a un professionista esperto (un avvocato ad esempio) che sicuramente saprà indirizzarla verso una soluzione ideale.
Cordiali saluti.
Cinzia
30 Novembre 2021 at 00:38
Buongiorno,
sto compilando la dichiarazione di successione a seguito della morte di mio padre e volevo esporre un mio dubbio.
La situazione è la seguente: il papà lascia in eredità la sua quota sugli immobili che ha in comunione di beni con il coniuge superstite. Gli eredi sono quindi il coniuge e i tre figli. Nessuno dei figli possiede altra casa, solo due di essi sono residenti nello stesso comune dove sono siti gli immobili.
Poiché la mamma, dopo la successione, farà atto di donazione ai figli tenendo l’usufrutto ed i figli provvederanno a dividersi gli appartamenti in modo da diventare proprietari al 100%, ho pensato di impostare così l’agevolazione prima casa:
– i due fratelli residenti nel comune dell’immobile saranno beneficiari dell’agevolazione prima casa su due appartamenti;
– per la mamma, pur avendo diritto, non chiederò l’agevolazione prima casa poiché conclusa la pratica di successione vuole fare un atto di donazione;
– per la mamma richiedo il diritto di abitazione ( “Diritto di abitazione” il codice 4 ) nell’appartamento in cui vive ( su cui uno dei due figli beneficerà dell’agevolazione prima casa).
E’ corretto chiedere il diritto di abitazione per la mamma in questo caso?
Grazie e complimenti per il blog.
Ufficio Blumatica
30 Novembre 2021 at 11:12
Salve e grazie per i complimenti,
dall’eloquente esposizione che ha riportato si evince che le quote degli immobili caduti in successione sono riferiti a due appartamenti. Stando così le cose, con la volontà del coniuge superstite di voler poi donare il tutto ai propri figli, perché non prendete in considerazione l’idea di rinuncia all’eredità da parte del coniuge superstite, che potrà conservare comunque il diritto di abitazione, in modo da trasferire già da adesso l’intera eredità ai figli evitando, su queste quote, le costose divisioni successive?
I due figli possono tranquillamente accettare i beni sfruttando l’agevolazione prima casa; cosa che potrebbe fare anche il coniuge superstite pur rinunciando all’eredità. In questo ultimo caso, scelta del diritto di abitazione del coniuge rinunciatario, il figlio che riceverà il bene pagando solo i minimi di imposta potrà, in futuro, sfruttare ancora il beneficio. Inoltre, il coniuge superstite, potrebbe continuare a vivere vita natural durante nell’immobile su cui gode del diritto di abitazione e donare le quote in suo possesso ai propri aventi causa liberamente, in quanto egli, non potendo trasferire il diritto di abitazione perché personale, continuerà a conservare i requisiti per la richiesta di agevolazione prima casa.
E’ un discorso di opportunità e convenienza che bisogna valutare per bene avendone i requisiti.
Cordiali saluti.
Silvana Cesaro
6 Dicembre 2021 at 18:07
Salve, vi espongo di seguito il mio caso: in data 27.08.2015 è deceduto mio marito dal quale ero separata legalmente con separazione consensuale senza addebito ( Processo verbale del Tribunale di Roma con udienza tenuta in data 1 marzo 2011) e con assegnazione a mio favore della casa familiare di proprietà a metà di entrambi (sita in Roma). Sin dal momento della separazione e a tutt’oggi convive con me ininterrottamente un figlio maggiorenne disoccupato quindi non autosufficiente economicamente (per motivi di salute non è in grado per ora di lavorare). A quel tempo anche un’altra figlia resiedeva nella stessa abitazione e dopo circa un anno si è trasferita per motivi di studio in altra città. La suddetta, una volta trasferita la residenza nell’appartamento di sua proprietà (per il quale ha diritto all’esenzione prima casa), ha ritenuto di sua iniziativa di dover iniziare a pagare l’IMU sulla quota assegnatale (1/6). La mia domanda è questa: mia figlia è tenuta a pagare la quota IMU? Avendo io il diritto di abitazione poiché convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente si tratterebbe per lei di nuda proprietà.Dalle verifiche catastali risultiamo co-proprietari nella misura di 1/6 mia figlia – 1/6 mio figlio e 4/6 la sottoscritta. Interpellato il Comune di Roma interessato mi è stato risposto che per loro mia figlia ha un diritto di proprietà passiva e quindi tenuta a pagare l’IMU (peraltro mia figlia è studentessa universitaria a mio carico). Nella dichiarazione di successione trasmessa a suo tempo all’Agenzia delle Entrate da una persona incaricata, non appare dichiarato il suddetto diritto di abitazione per il quale non era stata richiesta neanche la relativa trascrizione in mio favore, né tantomeno tale dato appare nelle risultanze catastali sopracitate. E’ stata richiesta solo l’agevolazione prima casa. Il riconoscimento del sopracitato diritto in mio favore credo comporterebbe da parte di mia figlia di avere solo la nuda proprietà dell’immobile e quindi in caso di residenza in altro luogo non sarebbe tenuta a pagare l’IMU. Ho fatto una ricerca e mi risulta che la legge permetta al coniuge separato senza addebito superstite di averne diritto in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Mia figlia avrebbe intenzione di chiedere al Comune di Roma il rimborso delle quote versate e non dovute negli ultimi 5 anni, nonché l’interruzione del pagamento del tributo in futuro e vorremmo essere sicure se sia possibile, nonché sapere se in via preliminare sia necessario chiedere, se previsto dalla legge, una rettifica alla dichiarazione di successione e la trascrizione con conseguente aggiornamento catastale.
Ringrazio e invio cordiali saluti
Silvana Cesaro
Ufficio Blumatica
7 Dicembre 2021 at 12:17
Salve,
secondo la precisa situazione riportata, l’unico ostacolo è rappresentato dalla mancata trascrizione nei Registri immobiliari e in Catasto del Suo diritto di abitazione.
Questo adempimento consentirebbe a Sua figlia di evitare il pagamento dell’IMU, in quanto il suo diritto sarebbe compresso a nuda proprietaria, e a Lei di diventare titolare del diritto di abitazione (derivante dall’istituto del matrimonio) su abitazione principale. E’ quest’ultima condizione, e non la prima casa, che Le consente di evitare il pagamento dell’IMU.
Il fatto che in occasione di presentazione della dichiarazione di successione non siano stati trascritti questi diritti, nulla vieta di farlo adesso proprio in forza dell’atto di successione. Ha solo da rivolgersi a un professionista competente in merito e risolvere la situazione.
Cordiali saluti.
pierluigi potenza
15 Dicembre 2021 at 18:12
Salve e grazie per tutti i chiarimenti che fornite. Nel caso di premorte di un titolare di diritto di nuda proprietà del 50% di un immobile, come vanno indicati i valori di tale immobile in corrispondenza del riquadro del padre che è già usufruttuario del 100% e in quello dell’altra figlia superstiste che è già titolare della restante quota di nuda proprietà del rimanente 50%? Grazie
Ufficio Blumatica
4 Gennaio 2022 at 09:01
Salve,
dal tenore del quesito si evince che ci si trova in presenza di un de cuius (la persona deceduta) che ha lasciato il padre e una sorella a succedergli. Il valore del diritto di nuda proprietà che cade in successione va ripartito in ragione di un mezzo a ciascun erede superstite. Il valore della nuda proprietà si ottiene sottraendo il valore dell’usufrutto da quello della proprietà. Quindi nella fattispecie si otterrà il seguente risultato:
3/4 nuda proprietà alla sorella;
1/4 nuda proprietà al padre;
1/1 usufrutto al padre.
Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, porgiamo cordiali saluti.
Roberta Gallo
5 Gennaio 2022 at 18:40
Buongiorno,
de cuius che lascia moglie e figlio maggiorenne entrambi residenti nell’abitazione intestata al 100% al defunto. La coniuge si avvale dell’agevolazione “prima casa” compilando con il codice 1 il campo diritto di abitazione (quadro EC 29). La moglie deve compilare anche il campo 53 nel riquadro devoluzione con i codici P e X (abitazione + pertinenza)? Il figlio ovviamente nessun codice. Grazie.
Ufficio Blumatica
10 Gennaio 2022 at 10:37
Salve,
il coniuge superstite, grazie al diritto di abitazione proveniente dall’istituto del matrimonio, è l’unico soggetto che può scegliere l’agevolazione prima casa su di una residenza (codice P) e una pertinenza per le tre categorie catastali previste (codice X).
Praticamente ciò avviene semplicemente indicando, in corrispondenza del bene oggetto di trasferimento, uno degli otto codici previsti nella casella EC29. E precisamente:
Senza necessità di indicare altro nella sezione devoluzione che è riservata alle scelte degli eredi diversi dal coniuge superstite.
Cordiali saluti.
filippo
6 Gennaio 2022 at 10:24
buon giorno
io sono un vedovo ed e’ caduta in successione un abitazione, ho una figlia la quale
ha deciso di sciogliere la comunione, e spera tanto che con una giudiziale,di buttarmi fuori di casa facendo vendere la casa in questo caso puo’ un giudice, acccettare tale richiesta?
da premettere che oltre tutto sono anmmalato, cosa fare ? grazie
Ufficio Blumatica
10 Gennaio 2022 at 10:36
Salve,
se in occasione del trasferimento dei beni per successione, Lei è rimasto in quella casa esercitando anche il diritto di abitazione, sarà un po’ difficile estrometterla. Ma come già risposto a una Sua richiesta in merito, ribadiamo che per queste situazioni delicate e specifiche è preferibile rivolgersi a un avvocato.
Cordiali saluti.
Rosa
12 Gennaio 2022 at 01:05
Se non è stato dichiarato un vecchio libretto al portatore intestato al de cuius e non movimentato dal più di vent’anni recante cifra irrisoria (poche migliaia di lire quindi pochi euro e non conosciuto al momento della presentazione della dichiarazione perchè trovato successivamente) a cosa si può incorrere? Presentare sostitutiva sarebbe ovviamente non conveniente. Grazie, saluti.
Ufficio Blumatica
12 Gennaio 2022 at 09:03
Salve,
nella pratica quotidiana capita spesso che si ometta di dichiarare delle somme di denaro contenute in conti correnti bancari o postali.
Ciò conviene quando le spese di chiusura conto superano di gran lunga la giacenza. Probabilmente quel conto sarà estinto d’ufficio per mancato utilizzo ultraventennale.
Per cercare di risolvere la cosa, comunque, lei potrebbe presentarsi in banca o alla posta con una copia protocollata della dichiarazione di successione e, se concordano, chiudere il conto in via bonaria. Altrimenti la strada ufficiale prevedrebbe la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (se la prima è stata inviata col canale telematico) che menzioni il conto in oggetto e con richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione” del costo di 48,12 € oltre altre spese. Se, invece, dovesse decidere di lasciar correre, non credo incorrerebbe in sanzioni di alcun tipo considerato l’irrisorio valore della giacenza.
Cordiali saluti.
Simone
19 Gennaio 2022 at 00:34
Buongiorno,
tenendo presente che per i buoni fruttiferi postali (come per i titoli di stato) non vige l’obbligo di inserimento nella dichiarazione di successione, le istruzioni dicono che è consigliabile indicarli specificando, con codice 3, che sono esenti e che l’indicazione è opzionale ed ha valenza esclusiva nei rapporti con gli operatori finanziari. Quali sono i vantaggi tangibili nel riportarli visto che Poste italiane non li indica nella dichiarazione di credito? Grazie per l’attenzione.
Ufficio Blumatica
19 Gennaio 2022 at 09:13
Salve,
i vantaggi tangibili, considerata la neutralità fiscale conservata anche in seguito al loro inserimento in dichiarazione, sono di ordine pratico: semplificazione di gestione nel trasferimento dei titoli/crediti ai rispettivi aventi diritto; considerato che le poste e le banche si ostinano a chiedere la dichiarazione di successione che contempli i titoli anche se la sua presentazione non vale come accettazione dell’eredità.
E’ il tipico caso di prassi ormai consolidata, che stenta a trovare riscontro giuridico circostanziato ma con cui si ha a che fare da anni.
Cordiali saluti.
elisabetta
21 Gennaio 2022 at 10:18
Buongiorno, nel 2013 ho ereditato da mio padre, tramite testamento, un immobile A/2 e un C/6 entrambi a metà con mio fratello. Il testamento prevedeva anche il diritto di abitazione a vita in favore della compagna di mio padre esclusivamente sull’immobile A/2. Deceduto mio fratello nel 2021, mi ritrovo a fare la dichiarazione di successione. Ho inserito come valore del fabbricato, sia relativamente al possesso del defunto che al valore della quota devoluta, la differenza tra il valore della piena proprietà e il valore del diritto di abitazione ( calcolato con i parametri che si usano per il diritto di usufrutto), è corretto? Mi rimane il dubbio su quale “codice diritto” inserire, sia nella casella relativa al possesso del defunto che in quella della devoluzione, ovvero il dubbio è: io e mio fratello, a seguito del testamento di mio padre, eravamo diventati proprietari, ciascuno per metà, della nuda proprietà ed io quindi adesso eredito la metà della nuda proprietà (ed inserisco perciò il codice diritto “2” ) oppure eravamo diventati titolari, sempre ciascuno per metà, della piena proprietà ed inserisco perciò il codice diritto “1” sia nel possesso che nella devoluzione? Il dubbio mi è venuto perché nella visura catastale dell’immobile io e mio fratello risultiamo “proprietari” mentre io mi aspettavo di risultare come “nudo proprietario”.
Grazie se vorrà rispondermi e complimenti per la rubrica.
Ufficio Blumatica
21 Gennaio 2022 at 12:56
Salve,
e grazie per i complimenti.
Negli anni appena trascorsi il diritto di abitazione non era universalmente riconosciuto, e quindi registrato e trascritto nei registri immobiliari, in tutti i catasti. La dichiarazione di successione telematica gli ha conferito e riconosciuta la giusta importanza. La dichiarazione di successione è l’atto “fiscale” conseguenziale a quello giuridico e come tale va trattato.
Anche il Catasto ha natura e valenza fiscale, quindi, le informazioni relative agli immobili conservate nei catasti e che si trasferiscono per successione, sono sempre riferiti ai dati presenti in questi “archivi” immobiliari. Per il suo caso specifico, quindi, deve semplicemente riportare in dichiarazione quello che è attualmente presente negli archivi catastali: se nella visura è riportato il diritto di nuda proprietà o proprietà, questo stesso titolo deve essere indicato in dichiarazione. In questo modo si evitano anche successivi probabili errori nelle fasi di voltura catastale che potrebbe attuare direttamente l’ufficio dell’AdE competente.
Cordiali saluti.
elisabetta
24 Gennaio 2022 at 16:48
Grazie per la risposta
quindi inserirò il “codice diritto” “1” e anche nella casella “valore” ovvero la base imponibile devo inserire il valore della (piena) proprietà ?
cordiali saluti
Ufficio Blumatica
25 Gennaio 2022 at 14:47
Salve,
sì può procedere proprio così.
Cordiali saluti.
Jessica
31 Gennaio 2022 at 01:31
Buongiorno,
relativamente al quadro EA, che differenza c’è tra il codice 1 (erede) e il codice 3 (chiamato all’eredità)? Nelle istruzioni sottolineano che il chiamato non ha ancora accettato l’eredità. In un caso specifico, per esempio, il figlio che presenta la dichiarazione è sempre codice 1? il coniuge con diritto di abitazione è sempre codice 1 anche se non è il soggetto che presenta la dichiarazione? Ringrazio per la disponibilità. Saluti.
Ufficio Blumatica
31 Gennaio 2022 at 10:56
Salve,
questa sua domanda solleva un aspetto della dichiarazione di successione che manifesta ancora di più la sua natura squisitamente fiscale collegata a quella giuridica.
La successione, si sa, è un istituto giuridico del nostro ordinamento regolato da numerosi articoli del codice civile. La successione viene avviata da un evento naturale e regola i rapporti e i diritti che vengono trasferiti dal de cuius (la persona deceduta) ai propri aventi causa.
A questo evento segue quello “fiscale” che si attua con la dichiarazione di successione. Poiché la dichiarazione ha come unico scopo quello di tassare questo passaggio o trasferimento di beni e diritti, ma che non vale come “accettazione” dell’eredità, chi la presenta lo può fare in diverse “vesti” in riferimento all’evento giuridico che lo riguarda.
Ora, se un contribuente desidera “sistemare” l’aspetto fiscale quando non ha ancora deciso di diventare “erede”, può farlo come “chiamato” (che non ha ancora accettato l’eredità) e risolvere un primo passaggio.
Quindi, per rispondere alla sua domanda riprendendo lo stesso esempio: il figlio che presenta la dichiarazione può farlo indicando il codice 1 o 3 a seconda se riveste il ruolo di erede (ha accettato l’eredità) o di semplice chiamato (non ha ancora accettato l’eredità).
Cordiali saluti.
cristiano
16 Febbraio 2022 at 18:55
salve ho un chiarimento da porle. Casa coniugale ( di proprietà solo del de cuius) assegnata ai figli per testamento per calcolare la nuda proprietà degli stessi e il diritto di abitazione della coniuge superstite ho spuntato la finestra personalizza quote. Solo che trovo solo l’opzione nuda proprietà e usufrutto. Mentre il diritto di abitazione non me lo fa inserire con la nuda proprietà come posso risolvere ?. Quindi se indicassi usufrutto anzichè diritto di abitazione avrei nel calcolo delle quote nuda proprietà e usufrutto e inoltre nel quadro generale ho spuntato agevolazione prima casa del coniuge che vanta il diritto di abitazione. E’ corretto inserire l’usufrutto nelle quote di devoluzione anzichè diritto di abitazione.
Grazie
Ufficio Blumatica
17 Febbraio 2022 at 17:59
Salve,
il diritto di abitazione rappresenta un valore pari a quello dell’usufrutto ma è un diritto diverso. I diritti da calcolare non vanno scelti secondo le proprie esigenze, ma rispettando quelli riportati nei registri immobiliari e/o in Catasto derivanti da atti giuridici ufficiali.
Se lei desidera conoscere il valore del diritto di abitazione può simulare un calcolo a partire dal diritto “nuda proprietà” e la procedura le chiederà l’età dell’usufruttuario (o titolare diritto di abitazione) per ottenere il risultato.
Inoltre, è assolutamente inutile effettuare questi calcoli se sullo stesso immobile viene richiesta l’agevolazione “prima casa”, in quanto le imposte relative saranno sempre pari ai minimi di legge: 400,00 € tra imposta ipotecaria e catastale a prescindere dall’imponibile.
Cordiali saluti.
cristiano
17 Febbraio 2022 at 11:30
Chiedo consiglio. Ho un legato della casa coniugale in favore di due figli con diritto di abitazione del coniuge superstite. Ho provato a fare il calcolo personalizzato delle quote dei figli nudi proprietari e del coniuge con diritto di abitazione ma il programma me lo consente esclusivamente con nudi proprietari e usufruttari. Quindi ho preso i valori dell’immobile ripartiti secondo i criteri previsti per la nuda proprietà e usufrutto e li ho inseriti manualmente nelle quote di devoluzione personalizzate . quindi nella successione ho inserito proprietà per 1/2 per entrambi i figli ( con il valore determinato per il nudo proprietario/ in caso di usufrutto) e 1/1 diritto di abitazione per il coniuge con spuntata la casella di agevolazione di prima casa e con il valore pari a quello che il programma mi determina per usufrutto. E’ corretto?
Ufficio Blumatica
17 Febbraio 2022 at 17:54
Salve,
premettendo che questo è un blog finalizzato alla divulgazione di informazioni di interesse generale, mi permetto di indirizzarla ai canali preposti dove potrà ricevere tutta l’assistenza desiderata su casi specifici e puntuali.
Le anticipo solo che, così come ha descritto, sta procedendo nel modo sbagliato.
Cordiali saluti.
Renata
22 Febbraio 2022 at 00:55
Buongiorno,
de cuius che era coniugato in regime di comunione dei beni che lascia un conto corrente cointestato al 50% con la moglie, una carta di debito a lui intestata e ricaricata con fondi generati dopo il matrimonio e delle azioni acquistate dopo il matrimonio di cui è titolare da solo.
Come esporre nella dichiarazione di successione in devoluzione agli eredi (moglie e figlio)?
Agli eredi 50% del conto e 100% dell’importo della carta e delle azioni nonostante la comunione?
Un cordiale saluto.
Ufficio Blumatica
22 Febbraio 2022 at 13:08
Salve,
il regime di comunione, che si scioglie a causa della morte di uno dei due coniugi, vale per i beni soggetti a registrazione e trascrizione: quale potrebbe essere, ad esempio, l’acquisto di una casa.
I conti correnti o i depositi in genere, per essere condivisi devono essere intestati ai titolari del conto stesso. Pertanto, nel caso prospettato, i depositi intestati solo al de cuius cadono in successione per il 100% del loro valore; di quelli cointestati, invece, si trasferirà la sola quota intestata a quest’ultimo.
Cordiali saluti.
Stefano Verde
23 Febbraio 2022 at 01:57
Salve, avrei un quesito da sottoporle approfittando della sua disponibilità e competenza: mio padre, deceduto nel giugno 2021
ha lasciato a me (figlio) e a mia madre, 2 appartamenti A/2 e un locale commerciale C/1 posseduti al 100% con indicazione nella visura catastale di “proprietà per l’area”. Come faccio a calcolare il valore da indicare in dichiarazione ? Grazie e saluti
Ufficio Blumatica
23 Febbraio 2022 at 11:42
Salve,
il diritto di “proprietà per l’area” rappresenta ciò che resta al concedente dopo aver ceduto il diritto di proprietà superficiaria a un terzo e che inizialmente, insieme, componevano il diritto di proprietà (proprietà per l’area + proprietà superficiaria). Giacchè questi tipi di diritti in genere vengono costituiti con regolare negozio giuridico, lei potrebbe risalire ai valori indicati nell’atto per determinarne la consistenza.
Tenga presente che questi titoli possono avere varia configurazione: a tempo determinato o indeterminato e con o senza canone annuo da corrispondere. Va da sè che il valore risultante potrebbe assumere diverse grandezze a seconda di tutti questi parametri. Inoltre, in genere, su questi particolari tipi di beni non è possibile intervenire con la valutazione automatica e quindi vanno stimati col valore di mercato.
Avendo poche informazioni a disposizione, non riesco ad aggiungere altre indicazioni, ma presumo che quanto riportato sia sufficiente e utile per procedere verso una corretta soluzione.
Cordiali saluti.
Simone Sansonetti
17 Marzo 2022 at 17:47
Salve, ho un problema da risolvere nella compilazione di una dichiarazione di successione:
Il de cuius è il marito che lascia a succedere moglie con 3 figli, il coniuge non richiede le agevolazioni prima casa ma le spetta il diritto di abitazione. Nel compilare la dichiarazione, come faccio a inserire questo diritto senza che siano chieste le agevolazioni?
Ufficio Blumatica
18 Marzo 2022 at 09:25
Salve,
la particolare condizione da lei prospettata, si risolve semplicemente indicando:
il codice ‘4’ se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, non richiede l’agevolazione “prima casa”;
nella casella: Diritto di abitazione – in corrispondenza del bene immobile caduto in successione.
Cordiali saluti.
Alessia
5 Giugno 2022 at 11:52
Buongiorno,
“I titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto” concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta di successione secondo “la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati” (cfr. comma 1, lett a) dell’articolo 16 TUS);
Questo valore è quello indicato nella certificazione bancaria rilasciata ai fini successori? Grazie
Ufficio Blumatica
6 Giugno 2022 at 09:37
Salve,
sì se la certificazione bancaria a cui si riferisce è quella relativa ai titoli e non ad eventuali conti correnti tenuti presso la banca.
Cordiali saluti.
David
13 Giugno 2022 at 01:27
Buongiorno e complimenti per la preparazione.
Nel caso di coniuge che continuerà con il figlio a vivere nella casa coniugale ci sono differenze – svantaggi/vantaggi nel compilare il campo “diritto di abitazione” EC29 (codici 1 e 3) rispetto alla alternativa compilazione del campo DEVOLUZIONI tramite i codici P e X? da un punto di vista di calcolo di imposte successorie il risultato è lo stesso (imposte in misura fissa) ma c’è qualcos’altro da considerare? In entrambi i casi “l’agevolazione” dovrebbe risultare utilizzata. Grazie e cordiali saluti.
Ufficio Blumatica
13 Giugno 2022 at 09:23
Salve,
non si tratta tanto di ricevere o meno dei vantaggi/svantaggi, ma di poter esercitare dei diritti che la Legge prevede. Se analizziamo la faccenda da un punto di vista fiscale in realtà il risultato, ovvero il risparmio d’imposta, resta invariato, ma quest’opzione, se così la possiamo definire, consentirebbe l’accesso ai benefici fiscali anche al coniuge superstite “rinunciatario”.
Infatti, il diritto di abitazione del coniuge superstite può essere esercitato anche se lo stesso rimane estraneo alla successione.
Comunque, nell’articolo che ha letto questi concetti sono descritti più che bene e consentono un giusto approfondimento.
Cordiali saluti.
Elisa
27 Giugno 2022 at 00:52
Salve, le detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico non utilizzate dal de cuius e che verranno utilizzate dagli eredi residenti vanno in dichiarazione di successione? Nel quadro ER indicando la quota residua compresa quella dell’anno del decesso? Ho un dubbio anche perchè sono eventuali (legate alla capienza) e solo se permane la disponibilità dell’immobile. Grazie e complimenti per gli approfondimenti.
Ufficio Blumatica
27 Giugno 2022 at 09:57
Salve, per una riposta approfondita alla sua domanda può consultare questo articolo incentrato proprio sul tema degli immobili con Bonus Fiscali che cadono in successione:
https://blog.blumatica.it/immobili-con-bonus-fiscali-che-cadono-in-successione/
Restiamo a disposizione per ulteriori dubbi
Luca
6 Luglio 2022 at 17:42
Salve, volevo chiedervi un chiarimento su un problema..
Ho presentato una dichiarazione di successione telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate con l’opzione per la voltura automatica.. Il de cuius è la nonna degli eredi che alla morte risulta vedova e con la figlia deceduta anni prima.
Quindi la situazione è la seguente:
– Nonna vedova: de cuius della dichiarazione presentata
– Figlia della nonna: deceduta anni prima
-Nipoti della nonna: eredi di questa successione
La nonna possedeva anche diritto di abitazione sulla casa, ma essendo vedova il diritto di abitazione dovrebbe estinguersi per legge in quanto non esiste il coniuge superstite di chi ha il diritto di abitazione( correggetemi se sbaglio).
La dichiarazione è andata a buon fine e ho avuto esito positivo per la voltura automatica, in visura catastale le proprietà sono state ereditate ma comunque rimane il diritto di abitazione della nonna!
Allora mi chiedo se ho sbagliato io nella successione, se bisognava indicare che il diritto si estingueva in quanto non era presente un coniuge superstite, oppure dovevano correggere loro con la voltura automatica ma non è stato fatto?
In ogni caso ora per risolvere cosa dovrei fare? voltura manuale sul diritto di abitazione selezionando riunione di usufrutto?
Ufficio Blumatica
11 Luglio 2022 at 16:27
Salve,
la situazione da Lei descritta risulta alquanto strana.
Innanzitutto, il de cuius (la nonna deceduta in questo caso) che deteneva il diritto di abitazione sull’immobile caduto in successione, oltre che eventuali immancabili diritti di proprietà, non poteva conservare il diritto di abitazione in quanto particolare diritto personalissimo che si estingue con la morte. Nella stesura della dichiarazione di successione collegata, non si ha la possibilità di indicare il diritto di abitazione per qualsiasi successore ad eccezione del “coniuge superstite”, tantomeno per il de cuius.
Quindi non risulta chiaro come sia stato possibile “trasferire” i diritti spettanti a dei soggetti che figurano come “nipoti” in questa successione, tantomeno sarebbe stato possibile lasciare il diritto in questione intestato al de cuius.
A questo punto, l’unica spiegazione possibile sarebbe quella che l’agenzia ha volturato alla nuova ditta di intestazione i diritti di proprietà tralasciando il diritto di abitazione anche se ormai già estinto. oppure, ulteriore possibilità, i nipoti avevano già i diritti di proprietà intestati e l’agenzia non ha dato seguito a nessuna operazione di volturazione. Se fosse vera quest’ultima ipotesi, non sarebbe stato necessario presentare la dichiarazione di successione ma si sarebbe potuto risolvere il tutto con una banale riunione d’usufrutto.
Pertanto non ci risulta possibile suggerire come procedere, per mancanza di indicazioni utili.
Cordiali saluti.
sentieri katya
1 Dicembre 2022 at 19:56
E’ possibile chiedere il diritto di abitazione con esenzione prima casa per pertinenza ( codice 7) per immobile censito in categoria C/2 ed affittato con regolare contratto per una quota di 1/2?
Ufficio Blumatica
6 Dicembre 2022 at 16:21
Salve,
considerato l’aspetto molto particolare del quesito, avremmo bisogno di ulteriori notizie e chiarimenti al riguardo.
Innanzitutto, bisognerebbe specificare se l’immobile (C2) su cui si desidera richiedere il beneficio, sia pertinenza di un’abitazione su cui già è stata richiesta l’agevolazione grazie al diritto di abitazione.
Se preferisce può contattarci anche da software o al seguente link, in modo da parlare direttamente con un tecnico:
https://www.blumatica.it/supporto/assistenza-base/
Cordialmente
Thomas
27 Gennaio 2023 at 14:52
Mio padre è coniuge superstite di una casa (dove io abito da quando ero minorenne) in regime di separazione dei beni. Quindi io ho ereditato da mia madre il 25% e lui ora ne ha il 75%.
Il comune improvvisamente mi dice che l’eventuale IMU (qualora ritorni sulla 1^ casa) e nel 730 la casa è al 100% di mio padre.
Ho acquistato un C/2 attiguo alla casa (non avevamo nessuna cantina) e ho domandato espressamente al notaio se intestandolo solo a me, era comunque pertinenza della 1^ casa di cui ho il 25% e soprattutto, risiedo dall’età di 12 anni.
Risposta del comune: accertamento per IMU non pagata! E’ possibile tutto ciò?
Ufficio Blumatica
27 Gennaio 2023 at 16:30
Salve,
può essere più chiaro? A cosa si riferisce con l’affermazione: “…qualora ritorni sulla 1° casa” ?
Al seguente link trova un articolo con in allegato una guida per la dichiarazione di successione e l’agevolazione prima casa: https://blog.blumatica.it/guida-definitiva-agevolazione-prima-casa-in-dichiarazione-di-successione/
Restiamo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Marcello
8 Marzo 2023 at 18:09
Salve, pongo un quesito, mio padre è deceduto e praticamente non essendoci alcun testamento ci hanno consigliato di far fare rinuncia all’eredità a mia madre, lasciandole il diritto di abitazione presso l’immobile che era intestato a mio padre e quindi noi due fratelli avremmo come successione il 50 e 50 dell’immobile, premesso che entrambi possediamo già una abitazione, andremmo a pagare l’IMU per la casa ereditata?
Ufficio Blumatica
9 Marzo 2023 at 09:22
Salve,
Il quesito che Lei pone è un’annosa questione mai risolta completamente perché dipendente dai diversi regolamenti comunali interessati. A rigor di logica la casa abitata da Sua madre è a tutti gli effetti adibita ad abitazione principale del titolare del diritto di abitazione; pertanto l’IMU non sarebbe dovuta. Alcune amministrazioni locali, però, indicano i titolari del diritto di proprietà (Lei e Suo fratello in questo caso) quali soggetti tenuti al pagamento dell’imposta, mentre non ritengono validi i diversi diritti reali detenuti sull’abitazione principale. Quindi farebbe meglio e prima a chiedere direttamente al Suo comune come comportarsi in merito.
Cordiali saluti.
Antonio
1 Luglio 2023 at 01:34
Prima di tutto complimenti per il blog.
Sto facendo una CTU che ha per oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria.
Un appartamento posseduto in piena proprietà dal de cuius, è pervenuto per successione legittima in proprietà per 1/2 alla moglie del de cuius e per 1/2 al figlio di primo letto. Per legge, la moglie ha acquisito anche il “diritto di abitazione” dell’intero appartamento.
Il Giudice mi chiede di quantificare tale diritto di abitazione.
Tenuto conto che il valore commerciale dell’appartamento è 100.000,00 Euro e che la moglie è nata il 15 maggio 1957, è corretto quantificare il diritto di abitazione come l’usufrutto? Se è corretto, quanto vale complessivamente in denaro tale diritto di abitazione?
Ufficio Blumatica
3 Luglio 2023 at 11:07
Salve e grazie per i complimenti,
il diritto di abitazione attiene alla stessa “cartella” dell’usufrutto, cioè se ne può determinare il valore attraverso la stessa procedura ma quello che è importantassimo è definire prima il valore dell’immobile caduto in successione. In questi casi non si valuta il valore “commerciale” del bene ma quello catastale.
Quindi, bisogna definire innanzitutto questo valore imponibile, che cambia se qualcuno degli eredi decide di sfruttare l’agevolazione prima casa o meno, e poi si procede col calcolo del valore di usufrutto che va rapportato sempre alla data di apertura della successione. Se il defunto è morto l’anno scorso o due anni fa, ad esempio, il coefficiente da cercare in funzione dell’età dell’usufruttuario è quello risalente a quella data.
In pratica, nel suo caso, bisogna valutare l’età del coniuge superstite alla data di apertura della successione non semplicemente sapere quanti anni ha l’erede al momento del calcolo. Un altro dato che bisogna trovare, sempre rapportato a quella data, è il valore della “rendita annua”, cioè il valore della piena proprietà per il saggio di interesse legale corrente per l’anno di apertura della successione, infine si può procedere col semplice calcolo utilizzando un software come il nostro Blumatica SuccessOne o inserire i dati in qualche sito internet dedicato a questo preciso scopo (ce ne sono diversi, molti affidabili e attendibili).
Cordiali saluti.
Giuliano
9 Novembre 2023 at 11:01
Buongiorno,
complimenti per il blog e per la professionalità e cordialità dimostrata nelle risposte. Sottopongo il seguente dubbio: Immobile acquistato negli anni ’90 da due coniugi e un figlio della coppia (quindi ognuno ha un terzo ed erano residenti nell’immobile). Quest’anno è venuto a mancare uno dei due coniugi, pertanto le chiedo se è previsto comunque il diritto di abitazione per il coniuge superstite oppure il fatto che ci sia di mezzo una terza persona, il diritto di abitazione per il coniuge superstite non può nascere? Preciso che Il figlio non è più residente nell’immobile da diversi anni… grazie
Ufficio Blumatica
9 Novembre 2023 at 16:32
Salve,
la risposta alla Sua domanda è affermativa. Il coniuge superstite può in ogni caso esercitare il diritto di abitazione derivante dall’istituto del matrimonio e non dalla successione. Per quanto riguarda la quota dell’immobile appartenente al figlio, è come se fosse gravata da un diritto d’uso (abitazione, usufrutto, ecc.) e quindi compressa dal diritto del genitore che può continuare ad utilizzarla come casa coniugale.
Grazie per i complimenti e cordiali saluti.
Papi
9 Novembre 2023 at 19:22
Salve,
prima di tutto vi faccio i complimenti per la cordialità e la professionalità con cui gestite il blog e rispondente alle domande che vi vengono poste.
Vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda il diritto di abitazione sulle parti comuni di un condominio. Nello specifico: L’Appartamento è in comproprietà dei coniugi al quale sono attribuite quote per 1/46 di due sale condominiali accatastate come c/2 + quote 1/46 di 48 box auto categoria c/6 di recente realizzazione su area condominiale indivisa in attesa di assegnazione definitiva del singolo box che a questo punto diventerebbe pertinenza dell’abitazione.
Sulle aree comuni (sale condominiali ed i 48 box auto) viene regolarmente pagata l’imu in quanto non pertinenziali.
In caso di successione di uno dei due coniugi, va dichiarato il diritto di abitazione per il coniuge superstite solo per l’immobile principale o possono essere inclusi tutti gli immobili? I figli dovranno comunque pagare l’IMU sulle parti comuni del condominio?
Grazie mille e cordiali saluti
Ufficio Blumatica
13 Novembre 2023 at 15:57
Salve,
in caso di successione di uno dei due coniugi, il diritto di abitazione può essere chiesto sulla casa coniugale e relative pertinenze. Per quanto riguarda “le parti comuni del condominio” non è chiaro cosa intende. Le parti comuni dei condomini, in genere, sono beni non censibili (come le scale ad esempio) e pertanto non oggetto di pagamento dell’IMU. Se, invece, si riferisce alle parti ancora indivise, bisogna aspettare che diventino proprietà privata dei singoli e allora chi non li utilizza come abitazione principale o pertinenza di abitazione principale, continuerà a pagare l’IMU regolarmente.
Cordiali saluti.
marzia
25 Gennaio 2024 at 11:34
Buongiorno,
in successione entra un immobile in cui il de cuius aveva diritto di proprietà al 100%, ed era la casa dove aveva residenza e viveva con la moglie.
Alla sua morte lascia moglie e unico figlio.
In merito al coniuge superstite, nella casellina “diritto di abitazione” va indicato il codice “1” (il coniuge superstite richiede l’agevolazione prima casa P)? Oppure tale casellina va lasciata in bianco e va indicata la “P” nella colonna “agevolazioni” in riferimento al coniuge superstite?
Inserendo il codice “1”, è corretto che la suddivisione che poi si leggerà in visura sarà la seguente?:
proprietà per 1/2 coniuge superstite;
abitazione per 1/1 coniuge superstite;
proprietà per 1/2 figlio.
Grazie mille
Ufficio Blumatica
25 Gennaio 2024 at 12:34
Salve,
sì, nella casella relativa al diritto di abitazione del coniuge superstite basta riportare il corrispondente codice di scelta (1) dell’agevolazione per beneficiarne correttamente. Quindi è superfluo indicare il codice P per lo stesso soggetto nella sezione devoluzione. Inoltre, la risposta è affermativa anche per la correttezza delle quote di devoluzione risultanti in quanto il diritto di abitazione viene considerato un diritto cosiddetto “aggiuntivo”, che non incide, cioè, sulle quote degli altri diritti presenti che si riferisco all’unità (1/1).
Cordiali saluti.
TAROPPIO STEFANO
5 Marzo 2024 at 17:24
Buonasera
Devo predisporre una domanda di voltura a seguito di successione testamentaria con atto di accettazione eredità nel quale la madre viene assegnato diritto di abitazione gravante sulla quota di 1/2 al figlio va la piena proprietà con nuda proprietà di quota di1/2 e a un terzo soggetto l’usufrutto con quota di 1/2.Attualmente in banca dati sono il coniuge de cuius proprietario per 1/2 e la moglie proprietaria di 1/2;nel predisporre la voltura 2.0 non riesco a completare la compilazione delle quote a favore.
Grazie
Ufficio Blumatica
5 Marzo 2024 at 17:57
Salve,
da quanto da Lei riportato, si evince qualche piccola incongruenza che probabilmente non le consente di finalizzare correttamente la volturazione:
1) la moglie, coniuge superstite, è già pieno proprietario di 1/2;
2) allo stesso soggetto (punto sopra) è stato assegnato per testamento il diritto di abitazione che in genere non va frazionato in quanto diritto d’uso sull’intero immobile;
3) al figlio va 1/2 di piena proprietà, che con l’analoga quota della madre completerebbe già la partita intera;
4) allo stesso figlio va anche 1/2 di nuda proprietà (che non è chiaro quale diritto compensa e da dove origina a questo punto);
5) al terzo soggetto va 1/2 di usufrutto.
Da questo breve riepilogo, se abbiamo ben interpretato quanto da Lei riportato, si evince che c’è qualcosa da sistemare.
Restando a disposizione per ulteriori, eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Christian Guarnerio
27 Maggio 2024 at 12:02
Buongiorno e complimenti,
sto cercando di districarmi nella successione di mia madre, ho fatto tutto online sul sito dell’ Agenzia ed al momento dell’ invio ho riscontrato un errore (mancanza modulo agevolazione prima casa) che mi ha fatto accorgere di un problema e vorrei capire come uscirne…
il problema è il seguente:
Decesso di mia madre l’ anno scorso (2023), proprietaria al 100% della nostra casa di famiglia.
Eredi: mio padre (coniuge), io, mio fratello e mia sorella.
– Sia io che mio fratello abbiamo già una nostra casa di proprietà in medesimo Comune.
– Mio padre ha già invece una casa di proprietà in altro comune (in realtà sono 2 unità distinte come accatastamenti, ma questo è un dettaglio) ereditata da sua madre qualche anno fa e su cui in fase di successione ha beneficiato delle agevolazioni prima casa (in questa casa aveva messo anche la residenza, che ora, ad inizio 2024 è stata spostata nella casa di famiglia di cui sopra, dove aveva invece il solo domicilio).
– Mia sorella NON ha proprietà ma ha la residenza esattamente in quella casa di famiglia, in quella via, a quel civico…
Inizialmente sia io che mio fratello (che stiamo cercando di curare il tutto) pensavamo di avvalerci delle agevolazioni prima casa a favore di mio padre come diritto di abitazione del coniuge superstite dimenticando però il discorso descritto sopra delle agevolazioni già godute per l’ immobile in altro Comune ereditato dalla nonna e che imporrebbero la vendita dello stesso entro un anno (corretto?).
sto pensando quindi di far ricadere questo diritto di agevolazione prima casa su mia sorella che non è proprietaria di nessun immobile, è giusto, si può fare?
anche in questo caso, a fini IMU, l’ esenzione si estende a tutti e 4 o quella si ha grazie al diritto di abitazione a favore di mio padre?
compilando la dichiarazione sul portale dell’ agenzia come si può inserire questa opzione? l’ unica che vedo è quella relativa al coniuge superstite!
si può barrare quell’ opzione lì (casistica numero 4 mi verrebbe da dire…diritto di abitazione senza fruire delle agevolazioni) e poi compilare il modulo di richiesta agevolazione prima casa coi dati di mia sorella?
In sostanza noi vorremmo che venisse garantito il diritto di abitazione a mio padre, così da avere sia io che mio fratello esenzione IMU e le agevolazioni prima casa a favore di mia sorella così da estenderle a tutti.
spero di essermi spiegato.
grazie
Ufficio Blumatica
28 Maggio 2024 at 09:23
Salve,
anche se la domanda è un po’ articolata, rientra tra i casi più diffusi. In sostanza Sua sorella può sfruttare il beneficio Prima casa e lo stesso si estenderà all’intero immobile così come suddiviso tra gli eredi. Se Suo padre sceglie l’opzione con diritto di abitazione coniuge superstite senza l’agevolazione Prima casa e quell’immobile rappresenta per lui l’abitazione principale, si eviterà anche il pagamento dell’IMU.
Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione online, dovrebbe scegliere l’agevolazione in corrispondenza dei codici che identificano Sua sorella (che se fa da dichiarante della procedura non deve compilare altra documentazione a parte in quanto le sezione per la dichiarazione Prima casa è già contenuta nel modello telematico.
Cordiali saluti.
Christian Guarnerio
28 Maggio 2024 at 14:11
grazie davvero per la risposta.
il problema è che la dichiarazione la stavo facendo io ed portale dell’ agenzia non si hanno così tante opzioni e variabili da poter scegliere rispetto ad un software di compilazione come quello dell’ agenzia stessa…
se io indico per mio padre opzione 1 relativa la codice superstite che beneficia anche delle agevolazioni i conteggi finali sulle imposte mi escono corretti, mentre se indico l’ opzione 4 (diritto abitazione senza agevolazioni prima casa) ed allego modulistica per l’ agevolazione a nome di mia sorella i conteggi finali diventano ben superiori e non tengono conto dell’ agevolazione prima casa…
mi sono quindi bloccato e non credo sia possibile continuare direttamente da portale dell’ agenzia!
lei ritiene invece che se si logga mia sorella sul sito dell’ agenzia e fa lei la successione si possa risolvere?
oppure dobbiamo invece fare la dichiarazione con un software?
grazie ancora e complimenti
Ufficio Blumatica
3 Giugno 2024 at 12:31
Salve,
in merito all’ulteriore richiesta, probabilmente, il problema riscontrato sul portale dell’Agenzia in occasione della compilazione on line della dichiarazione di successione potrebbe dipendere dalla doppia indicazione di due opzioni contemporanee: “diritto di abitazione del coniuge superstite” e “agevolazione Prima casa” sullo stesso immobile. Quindi, ci sentiamo di consigliarLe di selezionare “solo” l’agevolazione prima casa in capo a Sua sorella (e il beneficio si estenderà all’intero immobile e a tutte le quote) e di non indicare alcuna opzione in corrispondenza del diritto del coniuge superstite; tanto quest’ultima opzione, così come indicata, non inciderà sul pagamento delle imposte in misura minima e non andrà in contrasto con l’agevolazione già scelta da diverso erede. Inoltre, la mancata indicazione del codice relativo al diritto di abitazione di Suo padre, non preclude il diritto di abitazione del coniuge superstite che deriva dall’istituto del matrimonio e non dalla successione; quindi Suo padre potrà tranquillamente continuare a vivere nell’abitazione in oggetto e se la stessa sarà adibita ad abitazione principale non saranno dovute le imposte come l’IMU, ecc.
Cordiali saluti.