DVR: guida pratica per un documento a norma

Francesca De Santis4 Luglio 201914min89660
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Seconda parte di una serie di approfondimenti che, mediante casi pratici, illustreranno l'elaborazione di un DVR a norma e gli aspetti salienti

La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro attraverso una metodologia conforme alle norme: i passi per la corretta elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

 

PARTE 2

Nel precedente articolo abbiamo analizzato l’evoluzione normativa e gli aspetti principali per impostare un corretto DVR.

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione sui contenuti del DVR, sulla ricerca delle fonti di rischio e sulle metodologie da utilizzare per la fase di analisi.

 

Le specifiche del documento di valutazione dei rischi

Le informazioni raccolte circa l’attività oggetto di valutazione, il numero di addetti, le mansioni previste, i luoghi di lavoro in cui si svolgono i processi di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti presenti, gli eventuali agenti chimici/biologici utilizzati o a cui si è esposti rappresentano un primo step fondamentale per l’elaborazione del DVR.

documentoDefinito il quadro generale dell’organizzazione, è possibile sviluppare una precisa analisi dei rischi che rappresenta il cuore del DVR in quanto consente di mettere in piedi le più idonee misure di sicurezza, dalla individuazione della formazione necessaria alla elaborazione di opportune istruzioni operative per gli addetti fino alla programmazione dell’eventuale sorveglianza sanitaria e della consegna di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il documento di valutazione dei rischi deve, inoltre, essere accompagnato da un opportuno piano di miglioramento che include le misure ritenute opportune per il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per ogni misura di miglioramento devono essere riportati i dati relativi all’incaricato della realizzazione (che potrebbe coincidere con lo stesso datore di lavoro), delle azioni di miglioramento e la relativa data di attuazione.

 

attivita tempi responsabilita

 

Ricordiamo che il piano di miglioramento NON deve includere le inadempienze dell’organizzazione bensì la definizione di obiettivi sensibili per il miglioramento della salute e sicurezza garantendone l’esecuzione entro i tempi previsti per l’attuazione.

 

Approccio sistematico per il miglioramento continuo della salute e sicurezza – il Ciclo di Deming

PlanDoCheckActWilliam Edwards Deming ha insegnato che con l’adozione di opportuni principi di gestione, le aziende possono aumentare la qualità e contemporaneamente ridurre i costi (grazie alla riduzione degli scarti, delle rilavorazioni, del logoramento dei macchinari, del tempo investito dal personale e del contenzioso) aumentando la fidelizzazione dei clienti. Sebbene nato per la gestione della qualità, questo metodo può essere applicato anche per ottimizzare e gestire il miglioramento continuo degli aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Qualsiasi processo può essere visto come un ciclo che ha quattro momenti:

  • PLAN – progettare, pianificare: determinare obiettivi e metodi per raggiungere i traguardi
  • DO – agire, realizzare: svolgere il lavoro
  • CHECK – controllare: controllare gli effetti
  • ACT – stabilizzare o correggere per riavviare il ciclo: intraprendere azioni appropriate

 

Dati anagrafici e nomine obbligatorie

struttura luoghi lavoroIl Documento di valutazione dei rischi prevede una specifica introduzione in cui deve essere semplice evincere i dettagli dell’unità produttiva in esame. Oltre ai classici dati anagrafici è importante che siano ben definiti i luoghi di lavoro partendo dal censimento delle sedi e degli edifici fino agli ambienti di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

 

 

Perché è fondamentale riprodurre la struttura dei luoghi di lavoro?

Per individuare il profilo di rischio di un lavoratore è importante riconoscere i rischi legati alle mansioni svolte e i rischi dovuti ai fattori ambientali, ossia quelli a cui risulta esposto in funzione dei luoghi di lavoro in cui transita o esegue le proprie attività lavorative.

Due mansioni analoghe, ma svolte in ambienti di lavoro differenti, potrebbero condurre all’adozione di misure di sicurezza differenti. Potremmo, infatti, considerare la situazione di un lavoratore che, pur non eseguendo una mansione con rischio rumore, necessita dell’otoprotezione perché transita in luoghi di lavoro dove sono installati impianti con un livello di rumore tale da prevedere misure di protezione.

Non dimentichiamo, poi, che esistono alcune tipologie di rischi la cui valutazione viene effettuata prendendo a riferimento i luoghi di lavoro: uno di questi è il rischio incendio che, per il calcolo del carico di incendio, parte proprio dalla individuazione dei compartimenti antincendio sulla base della struttura dell’edificio e dall’eventuale presenza di componenti strutturali in legno.

 

 

Ruoli della sicurezza

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 ed in base alla tipologia di organizzazione, il datore di lavoro ha l’onere di individuare delle specifiche figure che fanno parte del servizio prevenzione e protezione.

Per determinate circostanze previste dal D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, se opportunamente formato in conformità a quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. In tutti gli altri casi dovrà nominare un RSPP (interno o esterno all’organizzazione in base alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’azienda/impresa). Accanto alla figura del RSPP e sempre in base alla struttura organizzativa in esame, il datore di lavoro nomina gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, i dirigenti ed i preposti, gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio e, se previsto, il medico competente.  I lavoratori, invece, designano il proprio rappresentante per la sicurezza.

Una specifica sezione del DVR deve riportare l’organigramma della sicurezza con tutte le figure nominate e le specifiche circa la data di inizio nomina e la formazione erogata.

Analisi dei pericoli e valutazione dei rischi

Il processo di valutazione dei rischi rappresenta il cuore del DVR: per ogni fase di lavoro è indispensabile analizzare quelli che sono i rischi propri della lavorazione e quelli legati all’utilizzo di attrezzature, macchine, agenti chimici pericolosi.

 

Quali sono le metodologie di valutazione dei rischi?

Per far sì che i risultati delle valutazioni siano riproducibili, il DVR deve illustrare la metodologia di analisi dei rischi: laddove esistono norme di riferimento (standard ISO, UNI, linee guida) che forniscono  specifiche indicazioni sulle modalità di valutazione (ad es.: rischi da agenti fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) si adottano gli algoritmi indicati dalla normativa stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

Per il RISCHIO RUMORE, che rappresenta uno dei rischi più frequenti in ambito lavorativo, la valutazione viene eseguita prendendo a riferimento le norme tecniche a cui rimanda lo stesso D.Lgs. 81/08 (normativa cogente), ossia norme UNI EN ISO 9612:2011 ed UNI 9432:2011 che forniscono l’algoritmo di calcolo dei livelli di esposizione e delle incertezze di misura. In base ai livelli calcolati si prendono, poi, a riferimento i valori di azione ed i valori limite di esposizione fissati dalla normativa cogente italiana.

In assenza di indicazioni legislative e, quindi, di algoritmi di calcolo definiti, si utilizzano criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, ecc.

L’entità dei rischi NON normati può essere ricavata con il metodo della matrice assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) di un evento pericoloso ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla relazione: R = P X D.

L’importanza di una corretta valutazione dei rischi sta proprio nella ricerca di risultati attendibili perché sulla base dell’entità riscontrata vengono attuate, per tipo ed entità del rischio, le misure di prevenzione e protezione. Erogazione della formazione, consegne dei DPI, elaborazione di opportune istruzioni operative e predisposizione di appropriati protocolli sanitari sono solo parte delle preziose informazioni che danno il via a tutto il meccanismo di gestione.

Il DVR, quindi, non è solo un obbligo di legge di cui il datore di lavoro deve farsi carico ma un vero e proprio strumento da cui si implementa il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.

È sicuramente possibile elaborare manualmente o comunque con strumenti elettronici base, quale ad esempio Microsoft Excel, tutta la documentazione a cui abbiamo fatto riferimento ma dotarsi di uno strumento integrato che consente di gestire le informazioni in maniera corretta e senza ridondanze può rappresentare un valore aggiunto che supporta il tecnico nella laboriosa gestione di tutte le pratiche legate al mondo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Blumatica DVR è il software che Blumatica ha sviluppato e mantiene costantemente aggiornato che consente di gestire la sicurezza per qualsiasi realtà aziendale. Completamente integrate le funzioni per valutare tutti i rischi specifici esistenti (oltre 25) sulla base delle ultime normative in vigore.

Gestire i cambiamenti nel tempo e l’evoluzione di un’organizzazione significa aggiornare in maniera repentina il DVR e tutti gli elementi a contorno: in Blumatica DVR, se varia una valutazione o viene introdotta una nuova attrezzatura, si aggiorna in automatico non solo il DVR ma anche il profilo di rischio di una mansione e, quindi, la più nota SCHEDA MANSIONE che garantisce l’informativa dei rischi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08.

L’innovativa logica SAAT (Software As A Teacher) consente al tecnico di utilizzare al meglio il software e di essere costantemente aggiornato rispetto alla normativa vigente: specifici help contestuali, infatti, contengono “pillole” tecniche circa norme UNI, standard ISO e linee guida di riferimento.

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Francesca De Santis

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Sicurezza


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