È possibile usufruire del superbonus 110% per l’istallazione delle linee vita?

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Adempimenti e agevolazioni in materia di sicurezza sul lavoro alla luce del decreto rilancio

Adempimenti e agevolazioni in materia di sicurezza sul lavoro alla luce del decreto rilancio

Come sappiamo, a seguito della maxi agevolazione fiscale sancita dell’emanazione del Decreto Rilancio n.34/2020 convertito in legge n.77/2020, si è data la possibilità di detrarre le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi con un’aliquota pari al 110%.

Tale detrazione spetta a tutti quei macro interventi che consentono di migliorare l’isolamento termico dell’edificio (isolamento tetto, capotti, e infissi), la sostituzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, l’istallazione di solare termico e impianti fotovoltaici e gli interventi antisismici.

L’esecuzione di tali lavorazioni richiederà, quindi – se si dovesse intervenire in copertura per effettuare lavorazioni di isolamento termico delle superfici disperdenti o semplicemente per la posa di un impianto fotovoltaico – l’obbligo di installazione di sistemi anticaduta secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

È possibile usufruire del superbonus anche per l’istallazione delle linee vita?

Gli interventi trainanti per i quali può essere ottenuto il superbonus possono includere tutte quelle lavorazioni accessorie che consentono di eseguire le lavorazioni in sicurezza.

Tali lavorazioni, quindi, oltre a poter includere parapetti provvisori e ponteggi, permetteranno di effettuare l’istallazione di linee vita per consentire lo svolgimento delle operazioni in copertura anche per successive manutenzioni.

 

Quando è obbligatorio redigere l’Elaborato Tecnico della Copertura?

La redazione dell’ETC deve essere effettuata, sia per edifici pubblici che per quelli privati, per qualsiasi intervento di:

  • Restauro
  • Risanamento Conservativo
  • Ristrutturazione
  • Manutenzione Ordinaria / Straordinaria
    • Per rifacimento manto di copertura, quando:
      • L’intervento interessa almeno il 50% della copertura (per coperture caratterizzate da superfici inferiori ai 200 mq)
      • L’intervento interessa almeno 100 mq della copertura (per coperture caratterizzate da superfici superiori ai 200 mq)
  • Installazione di Impianti Tecnici, Telematici e Fotovoltaici in Copertura
  • Varianti in Corso d’Opera / Interventi Edilizi in Sanatoria
    • Quando comportano modifiche alle strutture portanti della copertura

Quali sono i contenuti dell’ETC

L’Elaborato Tecnico della Copertura contiene tutte le informazioni, prescrizioni e indicazioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto:

 

ETC - elaborato tecnico delle coperture

 

In particolare, negli elaborati grafici, dovrà essere specificato quanto segue:

  • area di intervento
  • caratteristiche tecnologiche della copertura
  • caratteristiche e ubicazione dei percorsi e degli accessi alla copertura
  • descrizione e posizionamento sia dei dispositivi di protezione collettiva che individuali
  • distribuzione di eventuali impianti in copertura
  • censimento delle aree della copertura con individuazione di eventuali parti non calpestabili
  • censimento dei bordi con indicazione dell’altezza libera di caduta e della specifica del bordo stesso che sarà classificato come:
    • bordo di trattenuta
    • bordo di arresto caduta
    • bordo accessibile dal basso.

 

Nota Tecnica

Nei casi di interventi su coperture esistenti – nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l’ancoraggio dei sistemi anticaduta o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento – nella relazione tecnica DEVONO essere specificate le motivazioni per le quali tali misure risultano non realizzabili. DEVONO, inoltre, essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurezza.

 

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Vito Donato Sabia

R&S Area Progettazione


  • luigi

    14 Ottobre 2021 at 11:04

    Buongiorno ing. Sabia,
    complimenti per l’articolo ben fatto ed esplicativo.
    In merito alla possibilità di inserire le spese per l’installazione delle linee vita,
    nel caso si intervenga sulle coperture con interventi previsti nel 110, c’è una linea
    di pensiero che sostiene che non sono detraibili al 110, perché in fase di esecuzione dei lavori sono i ponteggi a garantire la sicurezza. Come Lei ha spiegato nell’articolo, le linee vita servono per la manutenzione successiva e quindi molti tecnici le inseriscono nella detrazione del 50%. Per questo Le chiedo se esiste un riferimento specifico o una FAQ dell’agenzia delle entrate dove si specifica espressamente che le linee vita si possono inserire come lavori complementari al 110%? Oppure la Sua è un’ interpretazione un po’ larga del concetto di opere complementari? Nel senso che complementare viene inteso come qualcosa che bisogna fare necessariamente prima per applicare per esempio il cappotto piuttosto che l’isolamento in copertura. Tipo demolizione intonaci, rimozione vecchia guaina, manto di copertura, gronde pluviali ecc. L’isolamento della copertura è possibile realizzarlo anche senza linea vita, che non è complementare alla mera posa in opera dell’isolamento (per questo ci sono i ponteggi) , ma necessaria per la successiva manutenzione. Grazie

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    • Ufficio Blumatica

      15 Ottobre 2021 at 17:45

      Salve,

      in merito al quesito da Lei esposto non esistono riferimenti ben precisi.

      In merito a ciò, immaginiamo uno scenario di esecuzione degli interventi ricadenti nei requisiti minimi richiesti dal decreto, con rispettiva detrazione al 110% mediante il superamento di almeno due classi energetiche, come ad esempio, sostituzione Impianto (intervento trainante) e installazione pannelli fotovoltaici (intervento trainato).
      I costi della sicurezza relativi all’istallazione di quest’ultimi, predisponendo pertanto l’attuazione di misure di sicurezza in copertura mediante dispositivi di ancoraggio, linee vita ecc., essendo costi atti a garantire lo svolgimento di tali operazioni in sicurezza, sono anch’essi compresi all’interno del superbonus 110%.

      Sempre in ottica superbonus, se considerassimo un ulteriore scenario dove gli interventi vengono eseguiti mediante tecniche di edilizia acrobatica, quindi necessitando dell’istallazione di idonei dispositivi di trattenuta atti all’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, quest’ultimi potranno rientrare nella medesima detrazione fiscale.

      Cordialmente

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  • maurizio militello

    17 Ottobre 2021 at 20:06

    Salve. Grazie molte. L’aggiornamento è stato sintetico e al contempo esaustivo nella sua essenzialità. Buon lavoro
    Maurizio Militello

    Commenta

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