Edifici a energia quasi zero (nZEB) obbligatori in tutta Italia dal 1° gennaio 2021

nzeb
Cosa cambia e come progettare correttamente un edificio ad energia quasi zero (nZEB)

Cosa cambia e come progettare correttamente un edificio ad energia quasi zero (nZEB)

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore, in tutta Italia, l’obbligo di progettare edifici, pubblici e privati, a consumo quasi zero (nZEB).

Tale obbligo deriva dall’art. 5 del D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, il quale ha introdotto le seguenti scadenze:

  • A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
  • Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici pubblici e privati, di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante.

Ciò implica una maggiore attenzione da parte dei tecnici durante la progettazione di un nuovo edificio (anche nel caso di demolizione e ricostruzione) o nel caso di ristrutturazione rilevante (soprattutto in questo periodo in cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%), in modo da riuscire a soddisfare tutti i requisiti richiesti da un edificio nZEB.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come ottemperare facilmente a tali obblighi normativi.

Definizione e verifiche da soddisfare

Un edificio “a energia quasi zero” (o “nZEB” – acronimo di nearly Zero Energy Building) è un edificio caratterizzato da un basso fabbisogno energetico estivo ed invernale (dovuto a ridotte trasmittanze termiche e apporti solari nel periodo estivo), soddisfatto per lo più da impianti che utilizzano fonti rinnovabili (quali pompe di calore, fotovoltaico, solare termico, ecc.).

Più precisamente, il D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, definisce un nZEB come:

“edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 (ovvero il D.M. 26/06/2015, cd. “Requisiti Minimi”). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”.

In particolare, il paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (cd. “Requisiti Minimi”), definisce i requisiti da rispettare per gli nZEB, di seguito schematizzate al fine di evidenziare le principali differenze con le verifiche richieste fino al 31 dicembre 2020:

  • Requisiti rimasti invariati
    • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T);
    • Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/ Asup utile);
    • Efficacia dei sistemi schermanti e del fattore di trasmissione solare;
    • Verifica inerzia termica: massa superficiale (Ms) e trasmittanza termica periodica (YIE);
    • Verifica trasmittanza termica dei divisori interni e dei componenti verso esterno dei locali non climatizzati;
    • Integrazione delle fonti rinnovabili (Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011);
  • Requisiti per cui sono cambiati i limiti
    • Indici di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd) e per raffrescamento (EPC,nd) [kWh/m2]:
    • Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH) ed estiva (EPC) e globale dell’edificio, in energia primaria non rinnovabile e totale (EPgl), espesso in kWh/m2;
    • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale (ηH) estiva (ηC)e per la produzione di acqua calda sanitaria (ηw);

In particolare, i nuovi limiti di legge da dover rispettare dal 1° gennaio 2021 dipendono dalle caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio dell’edificio di riferimento, per il quale occorre assumere trasmittanze più stringenti.

Trasmittanza dell’edificio di riferimento – U [W/m2K]
Pareti Coperture Pavimenti Infissi
Zona climatica 2015 2019/2021 2015 2019/2021 2015 2019/2021 2015 2019/2021
A e B 0,45 0,43 0,38 0,35 0,46 0,44 3,20 3,00
C 0,38 0,34 0,36 0,33 0,40 0,38 2,40 2,20
D 0,34 0,29 0,30 0,26 0,32 0,29 2,00 1,80
E 0,30 0,26 0,25 0,22 0,30 0,26 1,80 1,40
F 0,28 0,24 0,23 0,20 0,28 0,24 1,50 1,10

 

La soluzione Blumatica

Blumatica Energy è già perfettamente in linea con i nuovi requisiti.

Ricordiamo che tale obbligo era già in vigore sia per gli edifici pubblici (dal 31/12/2018) che per alcune regioni: in Lombardia dal 01/01/2016 e in Emilia Romagna l’obbligo nZEB è in vigore per edifici privati dal 01/01/2019.

Tuttavia, i limiti più stringenti impongono una maggiore attenzione da parte del progettista, soprattutto in questo periodo in cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% al fine di soddisfare tutti i requisiti normativi.

Infatti capita frequentemente che, nonostante gli innumerevoli sforzi nella scelta della tipologia di componenti ed impianti, qualche verifica di legge risulta sempre non soddisfatta, come ad esempio:

  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie (Asol,est/Asup,utile)
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T)
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd) o estiva (EPC,nd)
  • Percentuale di copertura da fonti rinnovabili per la produzione di ACS e degli altri servizi

Proprio per superare tali problematiche, Blumatica ha predisposto uno specifico modulo Blumatica APE e L10 fast (EGE) che, grazie ad una semplicissima procedura guidata, effettua una correzione automatica del progetto per la verifica degli indici di prestazione previsti dal D.M. Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

In particolare, il software propone la soluzione energeticamente ed economicamente migliore al fine di rispettare le seguenti verifiche di legge:

  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie (Asol,est/Asup,utile)
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T)
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd)
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva (EPC,nd)
  • Percentuale di copertura da fonti rinnovabili per la produzione di ACS e degli altri servizi
  • Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Trasmittanze limite dei componenti opachi e trasparenti
  • Massa superficiale e trasmittanza periodica dei componenti opachi
  • Verifiche termoigrometriche.

verifiche legge 10

In base alla tipologia di intervento (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione importante di I o II livello, riqualificazione, ecc.), il software propone le modifiche da apportare al progetto per rispettare le verifiche previste dal decreto (ad es. modifica del grado di isolamento dei componenti opachi; sostituzione della tipologia di infissi o vetro; applicazione di schermature mobili; calcolo dell’inclinazione, orientamento e superficie ottimali degli impianti solari termici e fotovoltaici, ecc.).

blumatica energy

 

Scopri il software Blumatica Energy.

Scopri il software Blumatica APE e L10 fast (EGE).

 

Leggi anche:

Blumatica EGE: verifiche in fase di progettazione in maniera semplificata

APE e Legge 10 in due click con Blumatica EGE

Luca Cocozza

R&S Area Energia


  • Carmen

    28 Gennaio 2021 at 10:42

    L’obbligo degli Edfici Nzeb si applica anche agli interventi ammessi dal Superbonus 110% che possono comportare una ristrutturazione di I livello?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      28 Gennaio 2021 at 12:27

      Salve,

      sì, le verifiche previste dal D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) per la Legge 10 e quelle per le pratiche di detrazione fiscale (tra cui il Superbonus) vanno devono essere entrambe soddisfatte.

      Pertanto, anche nel caso di pratica di Superbonus occorre rispettare i nuovi limiti previsti dal DM Requisiti Minimi, compreso discorso NZEB.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

      • Francesco Perroni

        20 Marzo 2021 at 17:45

        salve, quindi in una ristrutturazione importante di II livello che interessa anche la sostituzione dell’impianto termico, occorre che gli stessi devono essere progettati in modo da garantire il rispetto dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili superiori di almeno il 50% dei consumi previsti, così come riportato nell’allegato 3 comma 3 D. lgs. 03/03/2011, e quindi è obbligatorio installare un adeguato impianto fotovoltaico?
        Ringraziando anticipatamente si porgono
        cordiali saluti
        Francesco

        Commenta

        • Ufficio Stampa Blumatica

          22 Marzo 2021 at 17:23

          Salve,

          il requisito di copertura da fonti rinnovabili richiesto dal D. Lgs. 28/2011 è richiesto in caso di ristrutturazione rilevante (da non confondere con ristrutturazione di I o II Livello), ovvero nel caso si ricada in una delle seguenti categorie:

          – edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

          – edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

          Pertanto, nel caso di ristrutturazione di 2° Livello o, meglio ancora di 1° Livello nel caso di edifici con superficie a 1000 mq o su cui non si interviene sulla totalità delle strutture disperdenti, non è obbligatorio il rispetto della copertura da fonti rinnovabili.

          Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
          Cordiali saluti.

          Commenta

      • Luca

        13 Maggio 2021 at 18:53

        Buonasera,
        leggendo il vostro articolo e poi la risposta data alla domanda posta dalla sig.ra Carmen emergerebbero delle contraddizioni in quanto nel blog parlate di nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti sottoposte ad obbligo dei limiti NZEB mentre nella risposta parlate di ristrutturazioni importanti di I livello, sempre sottoposte ad obbligo di rispetto dei limiti NZEB. Ma ristrutturazione rilevante e di I livello non sono la stessa cosa.
        Potreste chiarire meglio tale aspetto?
        Molte grazie.

        Commenta

        • Ufficio Stampa Blumatica

          14 Maggio 2021 at 12:26

          Salve,
          le confermiamo che l’obbligo delle verifiche NZEB riguarda solo i casi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante, ovvero:
          edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
          edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria
          ”.
          Tuttavia esistono casistiche regionali, es. Lombardia, in cui tale obbligo è esteso anche ai casi di ristrutturazione importante di primo livello.

          Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
          Cordiali saluti

          Commenta

  • Giuliano

    12 Febbraio 2021 at 11:34

    Salve,
    vedendo la definizione riportata di ristrutturazione rilevante, cosa significa “… demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.
    Ad esempio, un’abitazione per la quale viene un solaio ammalorato viene interamente demolito e rifatto è una demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria?

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      16 Febbraio 2021 at 12:31

      Salve,

      il testo unico edilizia definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Vincenzo

    10 Agosto 2021 at 13:37

    Salve, nell’ottica del Decreto Requisiti Minimi del 26.06.2015 il “recupero” (a mezzo, per esempio, di cambio di destinazione d’uso in A2) di un ambiente non riscaldato come una pertinenza (C2) di un edificio monofamiliare si configura come “ampliamento” di un edificio esistente (cfr. All.1 1.3) se il volume recuperato, che diventerà climatizzato, è superiore al 15% dell’esitente climatizzato o comunque maggiore di 500mc, con il rispetto degli obblighi di cui alla tabella 4 (cfr. All.1 6.1).
    Si possono avere, quindi, due casi: l’ampliamento può essere connesso al volume riscaldato pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare del tutto indipendente e con impianti esclusivi.
    In quest’ultimo caso, mi è sorto un dubbio interpretativo leggendo la FAQ 3.18 (dicembre 2018) del Mise (Domanda: “Nella definizione di “edificio ad energia quasi zero” e per quanto riguarda i relativi requisiti, con edifici di nuova costruzione si intende solo quelli “realmente” di nuova costruzione, o anche gli assimilati (demolizione e ricostruzione e ampliamenti)?”—> Risposta: “…Ampliamenti: il requisito “obbligatorietà nZEB” può essere applicato solo a quelle unità che possono essere individuate come unità immobiliari a se stanti. In caso di ampliamento di unità immobiliare esistente si dovranno quindi rispettare i requisiti degli ampliamenti, ma non vi è obbligo di diventare nZEB (né la parte ampliata né quella esistente)” )…..
    Nel caso da me esposto, la “nuova” unità indipendente creatasi dal recupero del C2 è riferibile a quel “a se stanti” della risposta del Mise ed è quindi interpretabile come “nuova costruzione” (sottolineando che per i lavori ipotizzati non si ricade nell’ambito della “ristrutturazione rilevante”) di cui al DLGS 28/2011, con assoggettamento agli obblighi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 dello stesso Decreto?
    Non ho trovato alcuna discussione sul tema, per cui mi interessava una vostra valida opinione.
    Saluti, Vincenzo.

    Commenta

    • Ufficio Stampa Blumatica

      30 Agosto 2021 at 10:29

      Salve,

      Premesso che per darle una risposta più precisa occorrerebbero altre informazioni del caso in esame, in linea generale se la porzione soggetto a recupero sarà dotata di nuovo impianto (quindi non collegata all’impianto tecnico esistente), si configura come nuova costruzione a tutti gli effetti e, quindi, occorre rispettare tutti i requisiti riportati ai capitoli 2 e 3 del DM 26/06/2015 (tra cui anche quello di NZEB).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.

      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Giuseppe Scala

    13 Ottobre 2021 at 15:32

    Salve, potrebbe fornirmi cortesemente i riferimenti normativi che attestano che “Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici pubblici e privati, di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante”?
    Grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      15 Ottobre 2021 at 12:37

      Salve,
      come riportato nel decreto il riferimento normativo è l’art. 5 del D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013,
      In particolare, su tale decreto sono esplicitamente richiamati gli edifici di nuova costruzione: tuttavia, siccome nel caso di interventi ricadenti nell’ambito di ristrutturazione rilevante (secondo la definizione del D. Lgs. 28/2011) e ristrutturazione importante di 1° Livello (secondo la definizione del D.M. Requisiti minimi) è necessario rispettare anche le verifiche richiamate da D.Lgs. 28/2011 sulla copertura da FER (oltre che gli indici di prestazione come fosse una nuova costruzione, siccome si tratta di una ristrutturazione di 1° Livello).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Enrico Senese

    22 Novembre 2021 at 12:26

    Salve . Ma la relazione NZEB di un fabbricato ad energia quasi zero , dal programma blumatica energy da dove bisogna estrapolarla? Grazie

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      26 Novembre 2021 at 13:20

      Salve,

      come previsto dal D.M. Requisiti Minimi, la verifica di Edificio a Energia Quasi Zero è presente all’interno della relazione tecnica (ex Legge 10).

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

  • Pasquale Francesco Fortuna

    15 Dicembre 2021 at 18:02

    Buon pomeriggio,
    ancora sugli interventi di ristrutturazione importante di primo livello. Nel caso in cui si intenda procedere alla sostituzione dei terminali degli impianti di riscaldamento, su immobili aventi superficie inferiore ai 1000 mq ed esistenti è necessario attenersi alle verifiche NZEB?

    Commenta

    • Ufficio Blumatica

      16 Dicembre 2021 at 16:33

      Salve,

      l’obbligo di verifica NZEB è necessaria nel caso di edifici di nuova costruzione.

      Nel caso di edifici sottoposti a interventi che si configurano sia come ristrutturazione di 1° Livello che come ristrutturazione rilevante, la verifica NZEB risulta implicitamente richiesta, in quanto è necessario rispettare sia gli indici di prestazione previsti dal D.M. Requisiti Minimi (in maniera analoga a come sono calcolati per gli edifici di nuova costruzione), sia la verifiche di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/2011.

      Le ricordiamo che si rientra in:

      • Ristrutturazione di 1° Livello, quando l’intervento interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
      • Ristrutturazione Rilevante, quando l’edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

        • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
        • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

      Inoltre, in funzione di quanto riportato sulle FAQ MISE inerenti il D.M. Requisiti Minimi, per ristrutturazione dell’impianto termico (prevista nel caso di ristrutturazione di 1° Livello), si intende un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.

      Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:

      • sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
      • sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.

      Va, inoltre, precisato che alcune regione (es. Lombardia) ha invece esteso l’obbligo di NZEB a tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione di 1° Livello.

      Restiamo a disposizione per qualsiasi evenienza.
      Cordiali saluti.

      Commenta

Lascia un commento

La tua email non verrà pubblicata. I campi obbligatori sono contrassegnati *