Efficienza Energetica 2026: dalle novità normative alle opportunità per i professionisti

redazionale
Conto Termico 3.0, Decreto Requisiti Minimi, metodologia APE ENEA e CAM edilizia: aggiornamenti, obblighi e implicazioni per chi opera nell’efficienza energetica.

Conto Termico 3.0, Decreto Requisiti Minimi, metodologia APE ENEA e CAM edilizia: aggiornamenti, obblighi e implicazioni per chi opera nell’efficienza energetica.

Il quadro normativo italiano in materia di efficienza energetica sta attraversando una fase di profondo rinnovamento. Tra decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale negli ultimi mesi e nuove regole attese nei prossimi mesi, gli operatori del settore devono districarsi tra norme complesse, tempistiche di entrata in vigore e nuovi obblighi tecnici e procedurali.

Questi aggiornamenti, oltre a rappresentare vincoli regolatori, costituiscono opportunità di crescita professionale e ampliamento dei servizi offerti: dalla certificazione energetica alla progettazione integrata di soluzioni ad alta efficienza, fino alla gestione delle pratiche incentivanti con strumenti digitali sempre aggiornati.

L’obiettivo di questo redazionale è fare chiarezza su queste principali novità, fornendo una bussola per orientarsi e, soprattutto, per cogliere il loro vero significato: non semplici oneri burocratici, ma strumenti fondamentali per elevare la qualità progettuale e costruttiva.

Conto Termico 3.0

Una delle novità più attese e di impatto per l’efficienza energetica è l’introduzione del nuovo Conto Termico 3.0, destinato a potenziare lo strumento che incentiva l’installazione di impianti termici ad alta efficienza e l’uso di fonti rinnovabili.

Il decreto è stato approvato il 07 agosto 2025 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. La sua entrata in vigore è imminente: il 25 dicembre 2025.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che per la sua completa operatività e piena utilizzazione pratica da parte dei professionisti, è necessario attendere alcuni passaggi chiave:

  • L’emanazione delle nuove Regole Applicative da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
  • L’aggiornamento tecnico del PortalTermico, la piattaforma telematica attraverso cui vengono gestite e inoltrate le richieste di incentivo.

Una delle novità più significative riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari. Il decreto estende infatti l’accesso agli incentivi a soggetti finora esclusi o limitati: il Terzo Settore non economico viene equiparato alle Pubbliche Amministrazioni; il settore terziario privato può accedere agli incentivi anche per interventi sull’involucro edilizio e non più solo per gli impianti a fonti rinnovabili; infine, vengono ricomprese le Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo, favorendo modelli energetici basati sulla condivisione. A questi si aggiunge una misura particolarmente rilevante per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, che possono beneficiare di contributi fino al 100% delle spese ammissibili, agevolando così la riqualificazione di scuole, edifici pubblici e infrastrutture strategiche.

Il decreto interviene anche sulle spese ammissibili, aggiornando massimali e tipologie di costo per allinearli all’evoluzione tecnologica e ai prezzi di mercato. Oltre alla fornitura e posa degli impianti, il nuovo Conto Termico include le spese professionali (progettazione, diagnosi energetiche e APE). La diagnosi energetica, in particolare, assume un ruolo cruciale: diventa un requisito obbligatorio per l’accesso agli incentivi in quasi tutte le tipologie di intervento e viene finanziata fino al 100% per la Pubblica Amministrazione e al 50% per i soggetti privati. Tra le spese ammissibili rientrano anche sistemi di accumulo dell’energia, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (purché abbinate alla sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore elettrica) e interventi di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici, a condizione che il nuovo edificio rispetti gli standard NZEB, possa prevedere un ampliamento fino al 25% e rientri in un progetto integrato.

Sul fronte degli interventi incentivabili, il Conto Termico 3.0 introduce diverse innovazioni e sancisce lo stop agli incentivi per le caldaie a combustibile fossile, ad eccezione dei sistemi ibridi che integrano pompe di calore. Accanto alle tecnologie già note, compaiono soluzioni come le pompe di calore add-on, i sistemi bivalenti e gli impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica elettrica (sempre in abbinamento alla sostituzione dell’impianto termico). L’intento è quello di orientare il mercato verso interventi ad alta efficienza e basati su fonti rinnovabili, eliminando gradualmente le tecnologie meno sostenibili.

Un ulteriore elemento distintivo del Conto Termico è la rapidità dell’erogazione del contributo, che avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni per importi fino a 15.000 euro e in più rate annuali per importi superiori. Questo aspetto, insieme all’ampliamento delle tipologie di intervento e beneficiari, rende il Conto Termico 3.0 uno strumento strategico per promuovere interventi diffusi di riqualificazione energetica, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per una panoramica completa sulle modifiche introdotte e sulle tipologie di intervento incentivabili, ti invitiamo a consultare il nostro approfondimento: Conto Termico 3.0: Tutte le Novità.

 

Nuovo Decreto Requisiti Minimi

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. 28 ottobre 2025) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 e rappresenta l’aggiornamento più significativo degli ultimi anni alla disciplina delle prestazioni energetiche degli edifici e dei requisiti minimi di efficienza. Questo decreto sostituisce e aggiorna il precedente D.M. 26 giugno 2015, modificando in profondità le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, le definizioni tecniche di riferimento e i requisiti applicativi per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di riqualificazione energetica.

L’entrata in vigore è prevista 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 3 giugno 2026 il testo diventerà pienamente operativo su tutto il territorio nazionale. Questa tempistica è stata stabilita per consentire un adeguato periodo di transizione durante il quale tecnici, enti e imprese possano adeguare le proprie procedure e comprendere appieno le novità introdotte.

Il provvedimento integra le FAQ ministeriali elaborate negli anni dal CTI, recepisce la direttiva europea EPBD III e corregge alcuni punti del precedente decreto che avevano generato difficoltà applicative. Le nuove disposizioni riguardano sia l’involucro edilizio sia il sistema edificio-impianto, con impatti diretti su APE, Legge 10 e verifiche energetiche nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Un primo ambito di revisione è il coefficiente H’t, la cui verifica viene rimodulata in base al tipo di intervento: rimane invariata per le nuove costruzioni; diventa variabile nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, tenendo conto della quota di superfici vetrate e della zona climatica; viene eliminata per le ristrutturazioni di secondo livello, dove si richiedono controlli più puntuali sulle prestazioni delle superfici opache e sui ponti termici.

Proprio i ponti termici sono oggetto di una revisione metodologica significativa: il calcolo non sarà più forfettario come nella normativa attuale, ma più aderente alle caratteristiche reali dell’edificio, introducendo valori specifici per i casi di nuova costruzione e ristrutturazione importante, oltre a una doppia verifica per gli interventi di secondo livello.

Il decreto introduce inoltre l’obbligo di punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici nuovi, nelle ristrutturazioni importanti e in alcune tipologie di edifici esistenti, con prescrizioni e tabelle dedicate. Viene aggiornato anche il metodo di calcolo dei fattori di conversione del teleriscaldamento, adottando il metodo “di Carnot”, che valorizza l’efficienza delle reti e dei sistemi di cogenerazione.

Infine, il decreto recepisce nuovi requisiti europei, prevedendo indicazioni specifiche sul benessere termo-igrometrico, sulla sicurezza antincendio e sismica, sull’analisi tecnico-economica delle tecnologie efficienti e sull’obbligo, per gli edifici non residenziali con impianti oltre 290 kW, di installare sistemi di automazione e controllo di classe B. In caso di sostituzione del generatore di calore, sarà inoltre necessario garantire sistemi autoregolanti per la gestione della temperatura ambiente.

Per una panoramica completa delle modifiche introdotte dal decreto ti invitiamo a consultare il nostro approfondimento: Come cambiano APE e Relazione tecnica (Legge 10) con il nuovo Decreto Requisiti Minimi

Nuova metodologia APE ENEA

Nuovo calcolo della prestazione degli edifici esistenti nell’APE

Il 1° novembre 2025 è entrato in vigore una delle novità più attese nel campo della certificazione energetica: l’ENEA introduce un nuovo sistema che consente finalmente di valorizzare la voce “edifici simili” all’interno dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Si tratta di un aggiornamento di grande rilievo, perché supera una mancanza strutturale che aveva accompagnato il settore sin dal D.M. 26 giugno 2015. Infatti, pur essendo prevista la comparazione con edifici aventi caratteristiche analoghe, l’assenza di un archivio statistico affidabile aveva reso per anni impossibile compilare in modo corretto il campo dedicato, spesso lasciato in bianco o compilato sulla base di valutazioni approssimative.

Il nuovo sistema digitale realizzato da ENEA colma questa lacuna attraverso l’integrazione con il SIAPE, la banca dati nazionale che raccoglie tutti gli APE depositati. Grazie a questo collegamento, il certificatore può ora disporre di valori medi di prestazione energetica e della classe più frequente per edifici con caratteristiche simili a quello oggetto di certificazione. L’algoritmo considera parametri quali la zona climatica, la categoria d’uso secondo il DPR 412/93, la tipologia costruttiva, le dimensioni dell’edificio, i volumi riscaldati e il rapporto di forma S/V. Sulla base di queste informazioni, il sistema genera in modo automatico un riferimento statistico oggettivo e aggiornato, che permette di collocare l’edificio all’interno di un contesto prestazionale omogeneo e verificabile.

Il nuovo campo dell’APE dedicato agli edifici simili diventa così uno strumento di confronto reale, trasparente e scientificamente fondato. Quando i dati del database non sono sufficienti per restituire valori affidabili, il sistema evita qualsiasi forzatura e lascia il campo non valorizzato, preservando la qualità dell’informazione. La modifica comporta un aggiornamento sia del formato dell’attestato sia dei file XML destinati ai catasti energetici regionali, uniformando ulteriormente la certificazione energetica a livello nazionale.

Per i tecnici, questa innovazione rappresenta un passaggio importante verso un APE meno soggettivo e più coerente. La comparazione con edifici analoghi diventa infatti un elemento obbligatorio e fondato su basi statistiche solide, migliorando l’affidabilità degli attestati e la loro leggibilità da parte di utenti, amministrazioni e operatori del settore. L’intervento dell’ENEA contribuisce così a rafforzare la qualità dei dati energetici raccolti e a rendere più omogenea la certificazione tra regioni che, fino ad oggi, hanno operato con livelli di completezza molto diversi.

Per una panoramica completa delle modifiche introdotte dal decreto ti invitiamo a consultare il nostro approfondimento: Attestato di Prestazione Energetica (APE): ENEA introduce la nuova procedura per gli edifici esistenti

Nuovo Decreto CAM edilizia 2025

Con il D.M. 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed in vigore dal 2 febbraio 2026, vengono introdotti i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi edilizi, in sostituzione del D.M. 256/2022. La revisione nasce dall’esigenza di allineare i criteri al nuovo Codice dei contratti pubblici, all’evoluzione tecnologica, alla normativa ambientale e alla dinamica dei mercati, estendendo al contempo l’ambito di applicazione: i CAM si applicano ora a un ventaglio più ampio di contratti (progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione, manutenzione, adeguamenti), non solo sugli edifici ma su qualunque opera edilizia o di ingegneria civile, con estensione anche a opere di urbanizzazione realizzate da privati e a immobili di interesse storico e culturale, per quanto compatibile.

Il decreto rafforza in modo significativo la dimensione documentale e pianificatoria degli interventi. Vengono introdotti, tra gli altri, il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita, il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e il piano ambientale di gestione del cantiere. Viene introdotta inoltre una relazione CAM strutturata, che dovrà dare evidenza dell’applicazione dei criteri, motivare eventuali scostamenti e, se presenti, dimostrare l’equivalenza con protocolli di certificazione energetico-ambientale. In parallelo, i nuovi CAM potenziano l’integrazione di LCA e LCC: l’analisi del ciclo di vita e dei costi lungo l’intero arco di vita dell’opera diventa uno strumento strutturale, con studi impostati secondo il framework europeo Level(s), durata di riferimento non inferiore a 100 anni e obbligo di redigere specifici rapporti LCA e LCC da allegare al progetto.

Grande attenzione è riservata anche alla gestione delle risorse e dei rifiuti: per i componenti edilizi e i materiali da costruzione crescono le percentuali minime di contenuto riciclato o recuperato; per i rifiuti da C&D è richiesto che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi venga avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre forme di recupero di materia. Il piano ambientale di gestione del cantiere deve affrontare in modo sistematico temi come consumo di risorse, emissioni, rumore, polveri, acque meteoriche e di cantiere, protezione del suolo, della biodiversità e del paesaggio, prevedendo misure specifiche e costi esplicitati nel quadro economico.

Il decreto introduce, inoltre, criteri più stringenti in materia di salute e comfort: misure diffuse per la riduzione delle concentrazioni di radon (non più limitate alle sole aree prioritarie), requisiti per la qualità dell’aria interna, criteri aggiornati per illuminazione naturale, isolamento acustico e controllo delle condizioni estive, con indicazioni verso metodi di calcolo dinamici. Sul piano organizzativo e delle competenze, i CAM valorizzano la professionalità dei progettisti tramite criteri premianti basati su esperienza documentata in edilizia sostenibile e certificazioni di competenza, rendono obbligatoria la progettazione in BIM in tutti i casi in cui lo prevede il Codice dei contratti (con esplicita inclusione delle informazioni ambientali) e potenziano il ruolo del piano di manutenzione come documento centrale per garantire il mantenimento delle prestazioni lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.

Blumatica Energy: trasformare gli aggiornamenti normativi in un vantaggio professionale

In un contesto in cui il Conto Termico 3.0, il nuovo Decreto Requisiti Minimi, la metodologia ENEA per gli edifici esistenti e i nuovi CAM edilizia ridisegnano in profondità il lavoro quotidiano di chi si occupa di efficienza energetica, avere strumenti aggiornati non è più un plus, ma una condizione indispensabile per lavorare con serenità.

La suite Blumatica Energy nasce esattamente con questo obiettivo: accompagnare il professionista dentro la complessità normativa, traducendo ogni aggiornamento in procedure guidate, controlli automatici, modelli di calcolo e di stampa già allineati alle disposizioni più recenti. Dalla redazione dell’APE con integrazione del servizio nazionale per gli “edifici simili”, alla gestione delle verifiche previste dal nuovo Decreto Requisiti Minimi, fino al supporto nei percorsi di diagnosi energetica e nei processi legati a incentivi e CAM, l’ambiente di lavoro è pensato per ridurre il rischio di errore formale e tecnico, velocizzare le attività ripetitive e lasciare al professionista ciò che conta davvero: la qualità delle scelte progettuali.

In questo modo, ogni novità normativa non si traduce in un ostacolo da rincorrere, ma in un’opportunità di offrire servizi più evoluti, con il supporto di una piattaforma che cresce e si aggiorna insieme al quadro regolatorio.

 

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia


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