
Con specifici provvedimenti, l’Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento hanno recepito quanto previsto dal Decreto Legislativo 199/2021 (cd. RED 2) inerente gli obblighi di copertura dei fabbisogni degli edifici da fonti rinnovabili.
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Scopriamo insieme i dettagli.
Emilia Romagna
Sul B.U.R.E.R n. 231 del 28 luglio 2022 la Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 25.7.2022, n. 1261 recante “Approvazione delle modifiche all’”Atto di Coordinamento Tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla propria deliberazione n. 967/2015 e s.m.i.”.
Tra le principali modifiche vi è sicuramente il recepimento dei nuovi limiti di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs. 199/2021, con limiti ancora più stringenti a partire dal 2024.
Infatti, alla sezione B.7.1 (“Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili”, il comma 2 è così sostituito:
“2. A tal fine, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:
- del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2023;
- del 70% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 70% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2024;
- del 80% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2026”.
Provincia Autonoma di Trento
La Provincia di Trento ha pubblicato il DPP 16.08.2022 n. 11-68/Leg che apporta modifiche e integrazioni al DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm. ed entrerà in vigore dal 1° ottobre 2022.
Tra le principali modifiche si segnala:
- Recepimento del D. Lgs. 199/2021: tuttavia, rispetto al decreto nazionale, è previsto che gli edifici, pubblici e privati, devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura da fonte rinnovabile del 65% dei consumi previsti per la produzione di ACS e del 65% della somma dei consumi previsti per l’ACS, la climatizzazione invernale e, ove presente, la climatizzazione estiva;
- Introduzione di limiti più severi al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per climatizzazione invernale, estiva e acqua sanitaria, in caso di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione.
In particolare, nel nuovo decreto è specificato quanto segue:
“Limitatamente agli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione i predetti limiti di EPclasse sono pari a:
- EPclasse,lim = 50 kWh/m2 anno, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del D.P.R. 412/1993);
- EPclasse,lim = 14 kWh/m3 anno, per tutte le altre categorie.”
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Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia