Etichettatura alimentare: come garantire informazioni chiare per i consumatori

etichettatura alimentare
Ecco quali sono le informazioni necessarie da includere sull’etichetta dei prodotti alimentari e come rappresentano un passaggio importante per garantire sicurezza e salubrità degli alimenti.

L’etichettatura degli alimenti ha acquisito una sempre crescente importanza per i consumatori italiani. Il loro impegno nel conoscere e comprendere non solo le caratteristiche nutrizionali ma anche le implicazioni ambientali e sanitarie dei prodotti che acquistano, insieme alle recenti evoluzioni normative, ha spinto le aziende a prestare particolare attenzione nell’assicurare la correttezza di quanto riportato sulle etichette.

L’art.2 del Regolamento UE 1169/2011 dà una definizione di etichettatura:

“ qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento”.

Dato, quindi, il ruolo cruciale che svolgono le etichette, come guida nelle decisioni d’acquisto, scopriamo nel dettaglio cosa indica la normativa circa le informazioni obbligatorie da comunicare e come occorre descrivere tutte le specifiche degli alimenti prodotti. 

Quale normativa regolamenta l’etichettatura degli alimenti in Italia?

  • Regolamento UE 1169/2011, che stabilisce le informazioni obbligatorie da riportare sugli alimenti preimballati, confezionati, sfusi o preincartati, con l’obiettivo di garantire trasparenza e chiarezza per i consumatori finali;
  • Regolamento UE 775/2018, che fornisce indicazioni specifiche sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento;
  • D. Lgs. 231/2017, che disciplina le sanzioni per le violazioni del Regolamento UE 1169/2011, garantendo il rispetto delle norme sull’etichettatura degli alimenti attraverso l’applicazione di opportune misure punitive.

La corretta applicazione delle disposizioni definite nella normativa assicura che ai consumatori arrivino prodotti salubri e sicuri. Le informazioni fornite sull’etichetta, infatti, devono essere veritiere, non ambigue e basate su dati scientifici pertinenti.

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1169/2011, soprattutto e in prima battuta, ha posto le basi verso una maggiore sicurezza alimentare, rinnovando e semplificando le normative precedenti. L’obiettivo principale è sempre quello di garantire ai consumatori un’informazione chiara e accurata sui prodotti alimentari che acquistano. Da evitare sono quindi tutte le forme di frodi o comunicazioni erronee su caratteristiche, proprietà e effetti degli alimenti.

Responsabilità dell’operatore e informazioni obbligatorie

Secondo il regolamento, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a fornire informazioni sugli alimenti che producono o commercializzano attraverso un’etichetta apposta sull’imballaggio degli alimenti preconfezionati o su un’etichetta separata se gli alimenti non sono preimballati. Tra le specifiche obbligatorie richieste sono incluse:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti, incluse le sostanze che possono provocare allergie e/o intolleranze;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni di conservazione e/o di utilizzo;
  • le informazioni sull’operatore del settore alimentare;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza (ove previsto);
  • le informazioni nutrizionali attraverso apposita tabella;
  • la data di congelamento, per i prodotti congelati e surgelati;
  • le istruzioni per l’uso, se necessario.

Queste indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile, con un carattere di dimensioni adeguate per garantire la leggibilità, specialmente nelle confezioni più piccole.

Le informazioni fornite su base volontaria devono comunque essere veritiere, non ambigue e basate su dati scientifici pertinenti, senza occupare lo spazio destinato alle informazioni obbligatorie. L’accuratezza di queste, infatti, assicura che i consumatori non vengano ingannati o confusi dalle informazioni aggiuntive fornite e garantisce, di conseguenza, il diritto all’informazione.

Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati

Gli alimenti venduti in forma sfusa, come frutta, verdura e alcuni prodotti da forno, o preincartati, come pane, formaggi e salumi al taglio, sono soggetti a normative sull’etichettatura meno stringenti rispetto ai prodotti preconfezionati o preimballati. Questa differenza deriva dalla necessità di bilanciare la fornitura di informazioni e la protezione del consumatore con la praticità delle operazioni di vendita.

L’art. 44 del Regolamento (UE) 1169/2011 predispone le indicazioni obbligatorie da includere nell’etichetta. In particolare, gli alimenti non preimballati prevedono solo la dichiarazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, mentre andranno aggiunte altre informazioni suppletive a seconda della tipologia di prodotto di riferimento, come la data di scadenza della pasta fresca o le modalità di conservazione dei prodotti facilmente deperibili.

L’etichettatura degli alimenti non rappresenta solo una formalità burocratica, ma un aspetto cruciale della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori. È, infatti, uno strumento importante per garantire una corretta tracciabilità di tutti gli alimenti che sono, o che probabilmente saranno, immessi sul mercato della Comunità Europea.

Le aziende del settore alimentare hanno il dovere di assicurare che le loro etichette siano complete, accurate e comprensibili, rispettando le normative vigenti e contribuendo così a promuovere una cultura alimentare responsabile e consapevole nella società italiana.

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Cynthia Fiorillo

Redattrice


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