Con l’aggiornamento della UNI 10200:2018 è necessario ricalcolare i millesimi e la ripartizione della spesa predisposti con la precedente versione della norma?

Vediamo in quali casi è necessario...
Luca Cocozza25 Giugno 20193min2069
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Vediamo in quali casi è necessario...
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Dipende da come sono stati eseguiti i calcoli prima dell’entrata in vigore della UNI 10200:2018.
La UNI 10200:2018 prevede che, per il calcolo dei millesimi di riscaldamento, si debba valutare l’edificio in condizioni standard (A2 – asset rating) in base alle caratteristiche originali dell’edificio con eventuali interventi eseguiti sulle parti comuni.
Anche se nella precedente versione della norma non veniva esplicitato chiaramente questo aspetto, era prassi seguire tale modalità di calcolo anche prima dell’entrata in vigore della nuova norma.
Pertanto, nel caso in cui i millesimi non siano stati calcolati secondo queste condizioni, nella prossima ripartizione delle spese dovranno essere rivalutati i millesimi di climatizzazione ai sensi della nuova norma.
Per quanto riguarda invece la ripartizione della spesa è necessario aggiornare i calcoli, in particolar modo se si rientra in uno dei seguenti casi:

  • Contabilizzazione indiretta (con ripartitori): in questo caso risulta fondamentale effettuare una diagnosi energetica in quanto la quota da attribuire al consumo involontario non è più una quota fissa, calcolata una tantum in base al prospetto 10 della norma precedente, ma va stimato un fattore d’uso per quantificare l’appropriata frazione di involontario. Di conseguenza, ogni anno, la valutazione del consumo involontario è fatta rapportando il consumo con il fabbisogno di riferimento (calcolato attraverso la diagnosi energetica). Pertanto, se sono stati utilizzati per il calcolo i fabbisogni ricavati da una certificazione energetica (quindi con modalità A2), la ripartizione delle spese non è più corretta, in particolar modo se nel condominio esistono unità immobiliari ad occupazione discontinua o saltuaria.
  • Presenza di tubazioni a vista (es. montanti verticali): a differenza della precedente versione, la nuova norma considera i montanti come una servitù e non una proprietà: le perdite di tali tubi sono da attribuirsi alla quota involontaria e devono essere ripartite in millesimi tra tutte le unità immobiliari. Pertanto, anche in questo caso la ripartizione delle spese non è più corretta.

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia