Il SismaBonus, come forma di detrazione fiscale, viene confermato dall’attuale legge di bilancio (LEGGE n.145 del 30 dicembre 2018) e trova la sua prima definizione nella legge n.90 del 3 agosto 2013.
Nella sostanza il massimale delle detrazioni fiscali viene applicato fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Definizione di Unità Immobiliare
Fabbricato o porzione di esso, che presenta caratteristiche di autonomia funzionale ed in grado di produrre reddito da solo, sia stabilmente fisso al suolo (…), di qualsiasi materiale sia esso costruito, a condizione che risultino verificate le condizioni funzionalità e reddito autonomi.
Risulta, dunque, che un’attività produttiva dislocata in più fabbricati, anche strutturalmente indipendenti (a prescindere dalla dimensione degli stessi) dovrebbe essere accatastata come Singola Unità Immobiliare; resta al tecnico la possibilità di confermare tale ipotesi attraverso il controllo dell’effettivo accatastamento dell’immobile in oggetto.
Seppure in passato imprenditori singoli e associazioni quale ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) abbiano manifestato perplessità riguardo alla spinta che il Sismabonus potesse dare all’adeguamento del patrimonio edilizio produttivo italiano (dato il modesto importo detraibile a fronte delle dimensioni significative degli interventi di adeguamento), ad oggi niente risulta invariato rispetto al 2013.