Il collaudo e gli interventi sulle costruzioni esistenti: quando è obbligatorio?

Il collaudo statico è da escludersi per interventi locali ovvero quelli che non modificano il comportamento strutturale globale nel suo insieme...
Mariafortuna Spina6 Giugno 20193min19155
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Il collaudo statico è da escludersi per interventi locali ovvero quelli che non modificano il comportamento strutturale globale nel suo insieme...
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Un quadro normativo completo per l’individuazione degli interventi esenti dalla redazione del Certificato di Collaudo statico è possibile solo integrando la normativa tecnica NTC 2018 “DECRETO 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” con il decreto Sblocca Cantieri “Decreto-legge n. 32 del 2019” che ha modificato il DPR 380/2001 in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
In particolare, mentre la classificazione del decreto Sblocca Cantieri riguarda esclusivamente la rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, la NTC 2018 diversifica gli interventi rispetto all’incidenza degli stessi sul comportamento strutturale nel suo insieme. Unendo le due discipline possiamo affermare che:
Interventi di riparazione o locali (interventi che ai sensi della NTC 2018 interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti) corrispondono agli interventi definiti nel decreto Sblocca Cantieri Art 94-bis, comma 1, lettera b “interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”, punto 2 “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti”; che vengono a loro volta disciplinati, nel medesimo decreto, all’Art. 67 “Collaudo statico”, in cui al punto 8-bis è esplicitamente dichiarato che per questi specifici interventi il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Risulta, dunque, che il collaudo statico è da escludersi per interventi locali ovvero quelli che non modificano il comportamento strutturale globale nel suo insieme. In particolare, quindi, l’apertura foro in un solaio in cemento armato può considerarsi intervento locale se non ne modifica l’integrità in termini di ripartizione dell’azione sismica; ovvero non comprometta l’ipotesi di impalcato rigido (tale verifica può effettuarsi solo a fronte dello specifico intervento e dipende essenzialmente dalla dimensione del foro rispetto alla dimensione dell’intero solaio). Allo stesso modo la sostituzione di un tetto che riduca il peso sulla muratura sottostante può essere considerato intervento locale se non modifica il regime di azioni che lo stesso tetto trasferisce alla struttura portante.

In conclusione si può affermare che un intervento si può definire locale (ovvero esente da collaudo statico) se nella relazione di calcolo il progettista assevera e dimostra che non vi è modifica del sistema strutturale.

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Mariafortuna Spina

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