Ristrutturazione di 1° o 2° Livello in caso di intervento su più del 50% della superficie disperdente dell’edificio?

Nel caso in cui nel progetto sia stata selezionata erroneamente la tipologia di intervento, è sempre conveniente adeguare la relazione tecnica, vediamo perchè...
Luca Cocozza30 Novembre 20214min8435
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Nel caso in cui nel progetto sia stata selezionata erroneamente la tipologia di intervento, è sempre conveniente adeguare la relazione tecnica, vediamo perchè...
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Nel caso di intervento su più del 50% della superficie disperdente dell’edificio, ricado in una Ristrutturazione di 1° Livello o 2° Livello?

Nel caso in cui nei miei progetti abbia assunto erroneamente come tipologia di intervento “Ristrutturazione di 1° Livello” sono costretto ad aggiornare la mia relazione tecnica anche se le verifiche risultano essere molto più stringenti?

 

In base a quanto riportato sul D.M. 26/06/2015 (“Requisiti Minimi”) si ricade in ristrutturazione di 1° Livello quando l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

A tal proposito si riportano alcune FAQ pubblicate dal MiSE che chiariscono ulteriormente la casistica.

 

FAQ 2.14

Cosa si intende con ristrutturazione dell’impianto termico?

La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende: – sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione); – sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.

 

FAQ 3.10

Nel caso in cui si cambi la rete di distribuzione, ma si mantengano gli stessi sistemi di emissione, si rientra nel caso di ristrutturazione di impianto?

No, poiché sono mantenuti gli stessi terminali di emissione (si veda la definizione di ristrutturazione di un impianto termico)

 

FAQ 2.17

Quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza >50 % della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio senza interventi sull’impianto, si ricade nell’ambito di una ristrutturazione importante di secondo livello?

 

FAQ 2.18

Un intervento su più del 50% della superficie dell’involucro dell’intero edificio unito alla sostituzione del generatore, ricade nel caso di ristrutturazione importante di primo livello?

No, questo caso ricade nella ristrutturazione importante di secondo livello. La ristrutturazione importante di primo livello prevede, infatti, che vi sia ristrutturazione dell’impianto termico, così come definito dal D.lgs.192, e non solo la sostituzione del generatore.

 

 

Pertanto, nel caso in cui nel progetto è stata selezionata erroneamente un’altra tipologia di intervento, è sempre conveniente adeguare la relazione tecnica, in quanto ogni tipologia presenta modalità di verifica e limiti normativi differenti.

 

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Luca Cocozza

Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Energia