Formazione dei lavoratori, addio ai 60 giorni: con il nuovo accordo il lavoratore si forma prima di iniziare.

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve essere completata prima dell’inizio delle attività. Niente più 60 giorni di tolleranza: le aziende devono pianificare la formazione in fase pre-assuntiva, garantendo tracciabilità e conformità. Blumatica supporta imprese e lavoratori con corsi sempre aggiornati e una piattaforma e-learning di ultima generazione per la gestione di tutto il processo formativo.

Il panorama normativo in materia di sicurezza sul lavoro è in continua evoluzione. Con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 viene finalmente sciolto un nodo interpretativo che per anni ha generato dubbi e prassi non uniformi: quando deve essere effettuata la formazione dei lavoratori?

Per diverso tempo, nella gestione della formazione dei lavoratori neoassunti, molte aziende hanno fatto riferimento a un termine “non scritto”, ma applicato quasi ovunque: 60 giorni di tempo per completare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Ma da dove nasce questa soglia temporale?

Va evidenziato che l’Accordo Stato-Regioni 2011 non autorizzava il lavoratore a praticare l’attività operativa senza aver ricevuto adeguata formazione. Anche l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 stabiliva che la formazione del lavoratore dovesse precedere l’inizio dell’attività lavorativa. Il termine dei 60 giorni rappresentava semplicemente una scadenza massima entro cui portare a termine la formazione del lavoratore prima che potesse svolgere le proprie mansioni, non un periodo di tolleranza per l’inizio delle attività lavorative pericolose. 

La Formazione dei Lavoratori deve precedere l’attività lavorativa

Il Nuovo Accordo stabilisce in maniera inequivocabile che la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il lavoratore non può iniziare l’attività se non ha ricevuto la formazione obbligatoria. 

Un cambiamento di prospettiva netto, che risponde a una precisa esigenza: garantire che ogni lavoratore sia formato e consapevole dei rischi e delle misure di prevenzione sin dal primo giorno in cui entra in azienda.

Non più una corsa contro il tempo nei primi due mesi di contratto, ma un requisito da soddisfare ex ante, a tutela sia del lavoratore che del datore di lavoro. Nessuna eccezione. Nessuna interpretazione alternativa.

I Dettagli del Nuovo Accordo sulla Formazione dei Lavoratori

Nello specifico, il Nuovo Accordo suddivide la formazione dei lavoratori in due moduli:

  • Formazione Generale: valida per tutti i settori produttivi, con durata di almeno 4 ore ed erogabile anche in e-learning;
  • Formazione Specifica: riferita ai rischi specifici dei diversi settori produttivi. La durata varia in funzione del codice ATECO e del livello di rischio:

4 ore per i settori della classe di rischio basso; 

– 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 

– 12 ore per i settori della classe di rischio alto. 

La formazione specifica può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning solo per il rischio basso. Non è consentito l’e-learning per lavoratori a rischio medio o alto, anche se inseriti in aziende classificate a rischio basso.

Entrambe le tipologie devono essere aggiornate ogni 5 anni con un modulo formativo di almeno 6 ore, comprendente aggiornamenti normativi e tecnici, approfondimenti giuridici e applicazioni pratiche e gestionali.

Cosa Cambia Concretamente

Dal punto di vista operativo, per le imprese significa che:

  • La formazione deve essere pianificata in fase pre-assuntiva, o in ogni caso conclusa prima dell’inizio delle mansioni operative;
  • L’azienda deve garantire la tracciabilità della formazione erogata, attraverso attestazioni e archiviazioni conformi;
  • Non sono più ammessi inserimenti con affiancamento temporaneo non documentato.

Ciò implica una revisione dei processi di onboarding, con l’esclusione delle mansioni operative per il lavoratore che non ha completato l’intero percorso formativo. I datori di lavoro dovranno, quindi, verificare preventivamente la coerenza tra tempistiche di assunzione e periodo di formazione, assicurandosi che questa avvenga anticipatamente e non “in corsa”. Significa disporre di piattaforme che gestiscano, traccino, registrino e archivino la formazione erogata.

Blumatica accompagna l’evoluzione normativa al fianco di lavoratori e datori di lavoro

Blumatica si è già attivata per supportare aziende e lavoratori nell’adeguamento alle novità introdotte dal Nuovo Accordo. Grazie alla nostra proposta formativa in e-learning, offriamo corsi completi, tracciabili e conformi alla normativa. 

In conformità con il Nuovo Accordo Stato-Regioni, i lavoratori hanno l’opportunità di seguire interamente online i corsi di:

Corsi che si svolgono in modalità asincrona ossia che possono essere seguiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza vincoli di tempo, accedendo semplicemente alla piattaforma da rete internet. Le video lezioni possono essere seguite più volte, per un periodo di tempo di 6 mesi dalla data di attivazione della formazione.

B-Training Platform: uno strumento di gestione Semplice, Pratico ed Efficace per la Formazione dei Lavoratori. 

B-Training Platform è stata progettata per supportare scuole di formazione, organizzazioni di ogni dimensione, consulenti e formatori nel settore della sicurezza, consentendo di gestire, erogare e valorizzare economicamente l’offerta formativa. 

Una sola piattaforma, tante funzionalità. Con B-Training Platform la formazione diventa più semplice:

  • Catalogo corsi in costante aggiornamento: accesso a una vasta E-teca di corsi già pronti, con possibilità di creare corsi personalizzati o caricare materiale didattico proprio.
  • Gestione digitale dell’intero iter formativo: dall’attivazione al completamento dei corsi in presenza, online asincroni e in modalità blended. È possibile gestire in modo automatico le comunicazioni ai partecipanti, ad esempio per l’attivazione e il completamento del corso, la generazione dell’attestato e il riconoscimento dei CFP.
  • Tracciamento e monitoraggio: ogni attività formativa viene monitorata in tempo reale, con la creazione e download di report che indicano i tempi di fruizione e le sessioni di accesso.
  • Emissione automatica di attestati: al termine del corso, gli attestati vengono generati automaticamente, conformi alle normative, pronti per essere scaricati e archiviati.
  • Archiviazione sicura: i dati di formazione, i log di accesso e gli attestati sono conservati per 15 anni, garantendo la piena tracciabilità e conformità.

Vantaggi principali:

  • Piattaforma White Label: possibilità di personalizzare con il proprio marchio i corsi e gli attestati, creando un’esperienza formativa unica; 
  • Libretto formativo automatico: ciascun partecipante può accedere alla propria area personale e tenere sotto controllo tutta la formazione svolta; 
  • Accessibilità e flessibilità: piattaforma disponibile 24 ore su 24, compatibile con tablet e dispositivi mobili, senza limiti di traffico o utenti contemporaneamente;
  • Gestione centralizzata: amministratori aziendali possono monitorare, gestire iscrizioni, modificare scadenze e personalizzare corsi per ciascun dipendente; 
  • Conservazione dei dati e privacy: i dati sono trattati con i massimi standard di sicurezza, con opzioni di backup e cancellazione a richiesta.

Blumatica fornisce una soluzione completa per garantire che la formazione obbligatoria sia semplice, tracciabile e sempre conforme alle normative.

B-Training Platform è già disponibile. Scopri come gestire la formazione obbligatoria in modo preventivo, strutturato e conforme.

Perché Scegliere Blumatica?

Con la piattaforma e-learning Blumatica, l’azienda è sempre un passo avanti, pronta ad affrontare le normative senza ritardi.

Trasforma un obbligo in un’opportunità: con Blumatica la formazione diventa un’occasione per evolvere in maniera semplice, efficace, innovativa e con pochi click. 

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Formazione dei Lavoratori - Schema
Figura 1 – Formazione dei Lavoratori

Antonella Fierro

Area Tecnica Formazione


2 comments

  • Daniele Angeli

    29 Settembre 2025 at 18:37

    Articolo errato … Nel nuovo accordo stato regioni non viene citata alcuna “fase pre-assuntiva” men che meno “conclusa prima dell’inizio delle mansioni operative” altrimenti ditemi la pagina esatta

    Reply

  • Blumatica

    30 Settembre 2025 at 17:30

    Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, inquadrato nel sistema normativo del D.Lgs. 81/08, accorpa in un unico testo le disposizioni precedenti in materia di formazione.

    All’interno dell’Allegato A (Parte II – Corsi di Formazione, Paragrafo 2.1 “Corso per lavoratori”) viene precisato:

    “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo.”

    Il richiamo al D.Lgs. 81/08 comporta che, qualora un lavoratore neoassunto non disponga di una formazione specifica in relazione ai rischi presenti in azienda, diventa obbligatorio provvedere immediatamente alla sua formazione e, ove necessario, al relativo addestramento pratico.

    Le circostanze individuate dal legislatore sono:

    a) instaurazione del rapporto di lavoro o avvio dell’attività lavorativa (in caso di somministrazione di lavoro);
    b) trasferimento o cambio di mansioni;
    c) introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.

    In concreto, prima che il lavoratore possa svolgere le mansioni operative, deve essere già formato e addestrato in materia di sicurezza. Non sono previste eccezioni.

    Ne consegue che la prassi, in passato diffusa, di concedere un termine di 60 giorni per completare la formazione non è più conforme alla disciplina vigente.

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