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Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/CSR vede la riorganizzazione della disciplina in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza dei lavoratori, aggiornando in modo sostanziale i contenuti e le modalità di erogazione della formazione ed introducendo al contempo requisiti più stringenti in merito alla gestione amministrativa e documentale delle attività formative.
L’accordo delinea:
- Obiettivi formativi,
- Programma dettagliato del corso ed ore minime obbligatorie,
- Modalità di svolgimento della formazione (in presenza, e-learning, addestramento pratico),
- Metodi di verifica dell’apprendimento.
Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di redigere e conservare, per ogni corso e per un periodo minimo di dieci anni, un fascicolo del corso che dovrà contenere:
- Programma dettagliato del corso;
- Registro di presenza dei partecipanti;
- Materiale didattico;
- Verbale delle prove di verifica dell’apprendimento;
- Attestati di partecipazione/formazione rilasciati: con evidenza dei dati identificativi del partecipante, del titolo del corso, della durata, del periodo di svolgimento e della conformità ai requisiti normativi.
- Curriculum vitae e riferimenti dei docenti/formatori;
- Documentazione relativa alla sede di svolgimento del corso;
- Qualsiasi altra documentazione inerente la struttura e gestione del corso, nonché gli obiettivi prefissati.
Altro elemento caratterizzante il nuovo Accordo è l’introduzione dell’obbligo di verifica finale dell’apprendimento, un elemento imprescindibile per il rilascio dell’attestato di formazione.
Vediamo nel dettaglio le conferme e le principali novità introdotte in merito alle modalità di svolgimento e valutazione finale per le figure partecipanti ai corsi di formazione.
La validità della formazione e-learning e FAD asincrona
Il nuovo Accordo del 17/04/2025 prevede che la formazione venga erogata secondo quattro modalità:
- In presenza
- FAD sincrona: presenza certificata, videocamere attive e controllo degli accessi (trattazione di contenuti teorici)
- E-learning asincrono
- Modalità mista
Tutte le modalità di svolgimento dei corsi di formazione prevedono un’analisi preliminare dei fabbisogni formativi dei partecipanti e del contesto, al fine di strutturare la scheda del corso, il numero e tipologie di valutazioni.
In caso di modalità non in presenza o mista, il soggetto formatore deve informare il discente sulle caratteristiche tecnologiche e funzionali della piattaforma multimediale utilizzata e sulle dotazioni hardware/software richieste. In tal modo, è possibile verificare preliminarmente la compatibilità della propria postazione per una corretta fruibilità del corso in termini di continuità e stabilità di connessione.
In virtù di una maggiore efficacia della formazione e di una tracciabilità più stringente, il nuovo accordo Stato-Regioni continua a riconoscere la formazione e-learning come modalità formativa valida ma prevede l’applicazione di requisiti più rigidi, quali:
- Svolgimento su piattaforma idonea e tracciata
- Valutazione finale documentata
- Partecipanti identificati e monitorati
- Attività interattive con esercitazioni pratiche ed interazioni con i docenti/tutor
- Attestato conforme con i dati del corsista, durata, ore effettive
In caso di assenza dei requisiti, si ritiene che la formazione non sia valida e si preannuncia l’obbligo di ripetizione.
La verifica dell’apprendimento come requisito obbligatorio
L’Accordo sancisce che la verifica dell’apprendimento tramite test di fine corso è obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste dal D.Lgs. 81/08.
Questa disposizione si applica senza alcuna eccezione a tutti i percorsi formativi: dalla formazione generale destinata ai lavoratori, ai moduli specifici per preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP), Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE), operatori di attrezzature di lavoro, fino alla formazione per i lavoratori che svolgono le loro attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
La valutazione è stata estesa a tutte le figure:
- Prima era obbligatoria solo per alcune di esse (es. dirigenti, preposti, RSPP, DLSPP).
- Ora è obbligatoria anche per la formazione dei lavoratori (sia generale che specifica) e per tutti i corsi di aggiornamento.
Al termine di tutti i corsi di formazione (sia base che aggiornamento), per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione (con validità su tutto il territorio nazionale), è necessario il superamento della prova finale e la partecipazione ad almeno il 90% delle ore totali.
Gli enti formatori dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
- Garantire la verifica dell’identità del discente
- Conservare materiali, esiti delle prove, documentazione necessaria per eventuali controlli
- Redigere “Verbali delle verifiche finali” che dovranno contenere alcuni elementi minimi, quali:
→ dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
→ dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
→ elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
→ luogo e data della verifica finale;
→ sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
→ esiti documentati dei risultati.
Gestione delle verifiche di ingresso, intermedie e finali
La verifica dell’apprendimento è lo strumento che il formatore adotta per valutare il raggiungimento dei risultati attesi in termini di:
Le verifiche possono essere svolte in tempi diversi del corso, ad esempio in ingresso, in itinere oppure al termine.
I formatori possono adottare diverse tecniche per la valutazione a seconda dei requisiti e delle competenze da valutare, ad esempio mediante test, domande aperte, colloqui, progetti di gruppo e/o prove pratiche.
Il nuovo Accordo differenzia la tipologia di test in base alla tipologia di corso: ad esempio, in caso di videoconferenza sincrona, la gestione delle verifiche intermedie e finali, nonché delle esercitazioni, deve svolgersi in modalità sincrona e non in differita.
Laddove il corso prevede una verifica finale orale, il colloquio avverrà in diretta audio-video tra il discente e la commissione che provvederà alla trascrizione delle domande svolte su apposito verbale.
Se sono previste esercitazioni in gruppo, i partecipanti verranno suddivisi in sottogruppi mediante le cosiddette “aule di fuga” (breakout rooms).
| Tipo di verifica | Finalità |
| Di ingresso | Individuare livello di partenza e competenze pregresse; confrontare il livello di partenza con i risultati ottenuti nelle verifiche finali e misurare il gap colmato al termine del percorso formativo. |
| Intermedia | Monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso. |
| Finale | Valutare in modo oggettivo l’efficacia del percorso formativo, accertando le conoscenze, competenze ed abilità del discente.
Le prove finali devono coprire l’intero programma dei contenuti, includendo aspetti teorici e pratici (ad esempio nel caso di lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento). |
L’Accordo del 2025, quindi, rappresenta un passo importante verso una maggiore standardizzazione e qualità della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
I datori di lavoro hanno una maggiore responsabilità dovendo garantire una formazione adeguata ai propri dipendenti e dovendo monitorare l’applicazione delle conoscenze acquisite.
L’introduzione della verifica finale obbligatoria e della valutazione dell’iter formativo mira a garantire che i lavoratori non solo partecipino ai corsi, ma acquisiscano effettivamente le competenze necessarie per operare in sicurezza.
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