Formazione Sicurezza Lavoro: Valutazione e Verifica dell’Apprendimento

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Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce importanti novità sulla formazione sicurezza lavoro, tra cui verifica finale obbligatoria, requisiti più rigidi per l’e-learning, tracciabilità completa e conservazione documentale. Obiettivo: garantire qualità ed efficacia del percorso formativo e maggiore responsabilità per datori di lavoro e formatori.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/CSR vede la riorganizzazione della disciplina in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza dei lavoratori, aggiornando in modo sostanziale i contenuti e le modalità di erogazione della formazione ed introducendo al contempo requisiti più stringenti in merito alla gestione amministrativa e documentale delle attività formative.

L’accordo delinea:

  • Obiettivi formativi,
  • Programma dettagliato del corso ed ore minime obbligatorie,
  • Modalità di svolgimento della formazione (in presenza, e-learning, addestramento pratico),
  • Metodi di verifica dell’apprendimento.

Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di redigere e conservare, per ogni corso e per un periodo minimo di dieci anni, un fascicolo del corso che dovrà contenere:

  • Programma dettagliato del corso;
  • Registro di presenza dei partecipanti;
  • Materiale didattico;
  • Verbale delle prove di verifica dell’apprendimento;
  • Attestati di partecipazione/formazione rilasciati: con evidenza dei dati identificativi del partecipante, del titolo del corso, della durata, del periodo di svolgimento e della conformità ai requisiti normativi.
  • Curriculum vitae e riferimenti dei docenti/formatori;
  • Documentazione relativa alla sede di svolgimento del corso;
  • Qualsiasi altra documentazione inerente la struttura e gestione del corso, nonché gli obiettivi prefissati.

Altro elemento caratterizzante il nuovo Accordo è l’introduzione dell’obbligo di verifica finale dell’apprendimento, un elemento imprescindibile per il rilascio dell’attestato di formazione. 

Vediamo nel dettaglio le conferme e le principali novità introdotte in merito alle modalità di svolgimento e valutazione finale per le figure partecipanti ai corsi di formazione.

La validità della formazione e-learning e FAD asincrona

Il nuovo Accordo del 17/04/2025 prevede che la formazione venga erogata secondo quattro modalità:

  • In presenza
  • FAD sincrona: presenza certificata, videocamere attive e controllo degli accessi (trattazione di contenuti teorici)
  • E-learning asincrono
  • Modalità mista

Tutte le modalità di svolgimento dei corsi di formazione prevedono un’analisi preliminare dei fabbisogni formativi dei partecipanti e del contesto, al fine di strutturare la scheda del corso, il numero e tipologie di valutazioni.

In caso di modalità non in presenza o mista, il soggetto formatore deve informare il discente sulle caratteristiche tecnologiche e funzionali della piattaforma multimediale utilizzata e sulle dotazioni hardware/software richieste. In tal modo, è possibile verificare preliminarmente la compatibilità della propria postazione per una corretta fruibilità del corso in termini di continuità e stabilità di connessione.

In virtù di una maggiore efficacia della formazione e di una tracciabilità più stringente, il nuovo accordo Stato-Regioni continua a riconoscere la formazione e-learning come modalità formativa valida ma prevede l’applicazione di requisiti più rigidi, quali:

  • Svolgimento su piattaforma idonea e tracciata
  • Valutazione finale documentata
  • Partecipanti identificati e monitorati
  • Attività interattive con esercitazioni pratiche ed interazioni con i docenti/tutor
  • Attestato conforme con i dati del corsista, durata, ore effettive

Requisiti e Formazione sicurezza sul lavoro

In caso di assenza dei requisiti, si ritiene che la formazione non sia valida e si preannuncia l’obbligo di ripetizione.

La verifica dell’apprendimento come requisito obbligatorio

L’Accordo sancisce che la verifica dell’apprendimento tramite test di fine corso è obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste dal D.Lgs. 81/08.

Questa disposizione si applica senza alcuna eccezione a tutti i percorsi formativi: dalla formazione generale destinata ai lavoratori, ai moduli specifici per preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP), Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE), operatori di attrezzature di lavoro, fino alla formazione per i lavoratori che svolgono le loro attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

La valutazione è stata estesa a tutte le figure:

  • Prima era obbligatoria solo per alcune di esse (es. dirigenti, preposti, RSPP, DLSPP).
  • Ora è obbligatoria anche per la formazione dei lavoratori (sia generale che specifica) e per tutti i corsi di aggiornamento.

Al termine di tutti i corsi di formazione (sia base che aggiornamento), per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione (con validità su tutto il territorio nazionale), è necessario il superamento della prova finale e la partecipazione ad almeno il 90% delle ore totali.

Gli enti formatori dovranno adempiere ai seguenti obblighi:

  • Garantire la verifica dell’identità del discente
  • Conservare materiali, esiti delle prove, documentazione necessaria per eventuali controlli
  • Redigere “Verbali delle verifiche finali” che dovranno contenere alcuni elementi minimi, quali:

→ dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso; 

→ dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli); 

→ elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito; 

→ luogo e data della verifica finale; 

→ sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo; 

→ esiti documentati dei risultati.

Gestione delle verifiche di ingresso, intermedie e finali

La verifica dell’apprendimento è lo strumento che il formatore adotta per valutare il raggiungimento dei risultati attesi in termini di:

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Le verifiche possono essere svolte in tempi diversi del corso, ad esempio in ingresso, in itinere oppure al termine.

I formatori possono adottare diverse tecniche per la valutazione a seconda dei requisiti e delle competenze da valutare, ad esempio mediante test, domande aperte, colloqui, progetti di gruppo e/o prove pratiche.

Il nuovo Accordo differenzia la tipologia di test in base alla tipologia di corso: ad esempio, in caso di videoconferenza sincrona, la gestione delle verifiche intermedie e finali, nonché delle esercitazioni, deve svolgersi in modalità sincrona e non in differita.

Laddove il corso prevede una verifica finale orale, il colloquio avverrà in diretta audio-video tra il discente e la commissione che provvederà alla trascrizione delle domande svolte su apposito verbale.

Se sono previste esercitazioni in gruppo, i partecipanti verranno suddivisi in sottogruppi mediante le cosiddette “aule di fuga” (breakout rooms).

Tipo di            verifica Finalità
Di ingresso Individuare livello di partenza e competenze pregresse; confrontare il livello di partenza con i risultati ottenuti nelle verifiche finali e misurare il gap colmato al termine del percorso formativo. 
Intermedia Monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso.
Finale Valutare in modo oggettivo l’efficacia del percorso formativo, accertando le conoscenze, competenze ed abilità del discente.

Le prove finali devono coprire l’intero programma dei contenuti, includendo aspetti teorici e pratici (ad esempio nel caso di lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento).

L’Accordo del 2025, quindi, rappresenta un passo importante verso una maggiore standardizzazione e qualità della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I datori di lavoro hanno una maggiore responsabilità dovendo garantire una formazione adeguata ai propri dipendenti e dovendo monitorare l’applicazione delle conoscenze acquisite. 

L’introduzione della verifica finale obbligatoria e della valutazione dell’iter formativo mira a garantire che i lavoratori non solo partecipino ai corsi, ma acquisiscano effettivamente le competenze necessarie per operare in sicurezza.

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Melania Basili

Technical Support Engineer


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